VII Commissione - Mercoledì 5 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale per il riparto fondi del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2007, relativo a contributi ad enti ed altri organismi, per la quota concernente gli istituti scientifici speciali (atto n. 195).


PROPOSTA DI PARERE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2007, relativo a contributi ad enti ed altri organismi, per la quota concernente gli istituti scientifici speciali,
considerata la proposta di assegnazione effettuata dalla Commissione istituita con DM del 5 settembre 2007, nella quale, tra l'altro, viene evidenziato che la stessa si è attenuta ai criteri di cui all'articolo 2 del regolamento n. 623/1996,
rilevato che alla lettera del Ministro dell'Università e della ricerca, relativa all'Istituto di studi politici San Pio V, del 5 novembre 2007 (Protocollo n. Gab. 12503) indirizzata al ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi, ancora nessuna risposta è pervenuta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
a) qualora non avesse luogo l'erogazione della somma dovuta ex legge all'Istituto San Pio V, è necessario prevedere il reintegro chiesto dal MIUR di 1 milione e 500 mila euro al Ministro dell'economia e delle finanze, per il rifinanziamento della legge n. 293 del 2003, in Tabella C, procedendo alla costituzione del Fondo di finanziamento dell'Istituto, con l'accantonamento in Tabella C previsto dal comma 507 della legge finanziaria per il 2007 e il recupero della somma residua a valere sul plafond complessivo a disposizione del Ministero dell'Università per gli Istituti speciali di ricerca.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale per il riparto fondi del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2007, relativo a contributi ad enti ed altri organismi, per la quota concernente gli istituti scientifici speciali (atto n. 195).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2007, relativo a contributi ad enti ed altri organismi, per la quota concernente gli istituti scientifici speciali;
considerata la proposta di assegnazione effettuata dalla Commissione istituita con decreto ministeriale del 5 settembre 2007, nella quale, tra l'altro, viene evidenziato che la stessa si è attenuta ai criteri di cui all'articolo 2 del regolamento n. 623 del 1996;
richiamata la necessità di un intervento organico di riordino legislativo nel settore, con l'individuazione di criteri oggettivi per la determinazione dei requisiti che gli enti devono soddisfare e l'attivazione di una procedura valutativa cui sottoporre l'attività di ricerca dei richiedenti;
rilevato che alla lettera del Ministro dell'Università e della ricerca, relativa all'Istituto di studi politici San Pio V, del 5 novembre 2007 (Protocollo n. Gab. 12503) indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi risulta non essere ancora pervenuta alcuna risposta;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
qualora non avesse luogo l'erogazione della somma dovuta per legge all'Istituto San Pio V, è necessario prevedere il reintegro chiesto dal Ministero dell'università e della ricerca di 1 milione e 500 mila euro al Ministro dell'economia e delle finanze, per il rifinanziamento della legge n. 293 del 2003, in Tabella C, con il finanziamento dell'Istituto, o utilizzando l'accantonamento in Tabella C previsto dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, legge finanziaria per il 2007, o con il recupero della somma residua a valere sul plafond complessivo a disposizione del Ministero dell'università e della ricerca per gli Istituti speciali di ricerca.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo di disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse (atto n. 196).

PROPOSTA DI PARERE

La VII Commissione,
premesso:
che la legge n. 106 del 19 luglio 2007 aveva stabilito i criteri per la commercializzazione dei diritti televisivi;
che lo schema di decreto legislativo n. 196 è in coerenza rispetto a tale legge e ne attua gli indirizzi contenuti;
considerato favorevolmente il contributo che tali norme recano ai fini della trasparenza e dell'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi;
manifestato compiacimento in relazione alla disciplina della ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti in modo da garantire l'equilibrio tra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione;
registrata soddisfazione per la destinazione a fini di mutualità di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione di tali diritti;
considerate le forti potenzialità della televisione digitale terrestre sul piano della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, alla luce sia della crescente diffusione dei relativi decoder tra le famiglie italiane che della fruizione della programmazione sportiva offerta in modalità pay-per-view sui multiplex digitali, appare opportuno che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'individuare le piattaforme emergenti ai sensi dell'articolo 14 dello schema di decreto, tenga nella massima considerazione quanto dalla stessa evidenziato in occasione dell'analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (cd. mercato 18) approvata con delibera n. 544/07/CONS del 31 ottobre 2007, in cui ha evidenziato che le partite del campionato di Serie A sono commercializzate sin dall'inizio del 2005 (paragrafo 86) e che i soggetti che offrono tali servizi in pay-per-view sono caratterizzati da una forte integrazione commerciale (paragrafo 511), aspetti, questi ultimi, che vanno tenuti nel debito conto nel diverso contesto del mercato dei diritti audiovisivi sportivi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
il richiamo all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999 n. 15, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 30 del provvedimento in esame, non appare corretto dal momento che la legge delega fa riferimento, tra i criteri direttivi, alla necessità di provvedere all'abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge citato;
al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo sulla portata dell'articolo 27, comma 1, aggiungere, al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 1», le parole «in corso alla data del presente


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decreto «ed eliminare, allo stesso comma 1 e al comma 2, tutte le espressioni «e depositati presso l'organizzatore della competizione»;
agli stessi fini di cui al precedente paragrafo, aggiungere, ai commi 6 e 7 dell'articolo 27, dopo le parole «organizzatore del campionato» le parole «di Serie A».
e con le seguenti osservazioni:
il governo valuti eventualmente con quali modalità recepire le indicazioni segnalate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e dalla Lega Nazionale Professionisti per una commercializzazione congiunta del pacchetto dei diritti televisivi della Serie B insieme a quelli della Serie A e con quali soluzioni, al fine di favorire la miglior commercializzazione dei diritti audiovisivi del Campionato di Serie B, l'organizzatore del Campionato di Serie A deve predisporre, laddove possibile, pacchetti misti Serie A/Serie B, fermo restando il principio della titolarità dei diritti, e dei relativi ricavi, in capo all'organizzatore di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi sportivi che fanno parte della competizione medesima;
sul fronte della procedura di vendita, il decreto non rende evidente la necessità di garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione, così come assicurati in analoghe procedure nei maggiori mercati internazionali. Elemento fondamentale di questa garanzia è che la commercializzazione dei diritti audiovisivi avvenga non solo con procedure trasparenti e verificabili, ma anche contestualmente per ogni pacchetto/tecnologia, comprese quelle emergenti;
all'articolo 24 per quanto riguarda la mutualità per le categorie inferiori verificare l'opportunità di coinvolgere la Federazione Italiano Giuoco Calcio quale garante nei rapporti tra la Serie A e le categorie professionistiche inferiori;
per quanto riguarda la mutualità del 4 per cento all'articolo 22 e 23 tenere presente l'assegnazione di una quota significativa per il mondo del calcio dilettantistico in coerenza con quanto questa Commissione ha più volte evidenziato;
in relazione alla necessità di assicurare che, in particolare sulle piattaforme emergenti di cui all'articolo 14 dello schema di decreto, vi sia effettivo esercizio del titolo abilitativo da parte dell'operatore della comunicazione, si deve intendere con esercizio effettivo quello effettuato dagli operatori della comunicazione che abbiano stipulato accordi con gli operatori di rete prima dell'inizio delle procedure competitive.


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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo di disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse (atto n. 196).


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo di disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse (Atto n. 196);
premesso che la legge n. 106 del 19 luglio 2007 aveva stabilito i criteri per la commercializzazione dei diritti televisivi con le relative norme rispetto agli accordi precedentemente stipulati;
considerato che lo schema di decreto legislativo n. 196 è in coerenza rispetto a tale legge e ne attua gli indirizzi contenuti;
manifestato compiacimento in relazione alla disciplina della ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti in modo da garantire l'equilibrio tra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione;
registrata soddisfazione per la destinazione a fini di mutualità di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione di tali diritti nella quota minima del 10 per cento, ricordando che la stessa è una soglia minima e può essere elevata per garantire quanto previsto agli articoli 22 e 24;
considerate le forti potenzialità della televisione digitale terrestre sul piano della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, alla luce sia della crescente diffusione dei relativi decoder tra le famiglie italiane che della fruizione della programmazione sportiva offerta in modalità pay-per-view sui multiplex digitali, appare opportuno che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'individuare le piattaforme emergenti ai sensi dell'articolo 14 dello schema di decreto, tenga nella massima considerazione quanto dalla stessa evidenziato in occasione dell'analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (cd. mercato 18) approvata con delibera n. 544/07/CONS del 31 ottobre 2007, in cui ha evidenziato che le partite del campionato di Serie A sono commercializzate sin dall'inizio del 2005 (paragrafo 86) e che i soggetti che offrono tali servizi in pay-per-view sono caratterizzati da una forte integrazione commerciale (paragrafo 511), aspetti, questi ultimi, che vanno tenuti nel debito conto nel diverso contesto del mercato dei diritti audiovisivi sportivi;
tenuto conto dell'audizione informale di rappresentanti della FIGC, della Lega nazionale professionisti, della Lega di serie C e della Lega nazionale dilettanti, svolta dalla Commissione nella seduta del 4 dicembre 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) appare necessario correggere il richiamo all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge


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30 gennaio 1999 n. 15, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 30 del provvedimento in esame, che non appare corretto dal momento che la legge delega fa riferimento, tra i criteri direttivi, alla necessità di provvedere all'abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge citato;
b) al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo sulla portata dell'articolo 27, comma 1, è necessario aggiungere, al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 1», le parole «in corso alla data del presente decreto» ed eliminare, allo stesso comma 1 e al comma 2, tutte le espressioni «e depositati presso l'organizzatore della competizione»;
c) agli stessi fini di cui al precedente paragrafo, si ritiene necessario aggiungere, ai commi 6 e 7 dell'articolo 27, dopo le parole «organizzatore del campionato» le parole «di Serie A»;
d) sul fronte della procedura di vendita, il decreto non rende evidente la necessità di garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione, così come assicurati in analoghe procedure nei maggiori mercati internazionali per cui si ritiene necessario che la commercializzazione dei diritti audiovisivi avvenga non solo con procedure trasparenti e verificabili, ma anche contestualmente per ogni pacchetto/tecnologia, comprese quelle emergenti;

e con le seguenti osservazioni:
1) il Governo valuti eventualmente con quali modalità recepire le indicazioni segnalate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega nazionale professionisti per una commercializzazione congiunta del pacchetto dei diritti televisivi della Serie B insieme a quelli della Serie A e con quali soluzioni, al fine di favorire la miglior commercializzazione dei diritti audiovisivi del Campionato di Serie B, l'organizzatore del Campionato di Serie A deve predisporre, laddove possibile, pacchetti misti Serie A/Serie B, fermo restando il principio della titolarità dei diritti, e dei relativi ricavi, in capo all'organizzatore di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi sportivi che fanno parte della competizione medesima;
2) all'articolo 24 per quanto riguarda la mutualità per le categorie inferiori verificare l'opportunità di coinvolgere la Federazione Italiano Giuoco Calcio quale garante nei rapporti tra la Serie A e le categorie professionistiche inferiori;
3) per quanto riguarda la mutualità del 4 per cento agli articoli 22 e 23 appare opportuno tenere presente l'assegnazione di una quota significativa per il mondo del calcio dilettantistico in coerenza con quanto la VII Commissione ha più volte evidenziato;
4) all'articolo 23, comma 7, è opportuno prevedere che i tre componenti designati dalla FIGC siano rispettivamente il presidente della FIGC, il presidente della Lega di serie C e il presidente della Lega dilettanti per garantire la rappresentanza di tutte le componenti del mondo del calcio;
5) in relazione alla necessità di assicurare che, in particolare, sulle piattaforme emergenti di cui all'articolo 14 dello schema di decreto, vi sia effettivo esercizio del titolo abilitativo da parte dell'operatore della comunicazione, si deve intendere con esercizio effettivo quello effettuato dagli operatori della comunicazione che abbiano stipulato accordi con gli operatori di rete, prima dell'inizio delle procedure competitive.