Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 5 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
S. 1903 Governo, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 1903 Governo, in corso di esame presso la 11a Commissione del Senato, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 21 novembre 2007 alla XI Commissione della Camera;
considerato che il testo reca disposizioni che investono diversi settori, regolando prevalentemente, con norme di carattere previdenziale ed afferenti alla disciplina dei rapporti di lavoro, le materie, rispettivamente, della «previdenza sociale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, e dell'»ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, entrambe assegnate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
evidenziato che il testo contempla inoltre disposizioni relative al «sistema tributario e contabile dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, connesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché norme relative al sostegno al reddito ed alle politiche per l'occupazione dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, riconducibili al profilo della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», afferente alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
rilevato che, ai sensi, dei commi da 25 a 29, e da 30 a 33 dell'articolo 1 del testo, le deleghe al Governo volte ad attuare, rispettivamente, la riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito ed il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, devono essere esercitate in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
considerato che il comma 37 dell'articolo 1 del testo apporta modifiche alla legge 12 marzo 1999 n. 68, prescrivendo che le modalità ed i criteri di attuazione del nuovo articolo 12-bis relativo alle convenzioni di inserimento lavorativo delle persone con disabilità siano definiti, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata; valutato inoltre che il nuovo articolo 13 alla suddetta legge, recante incentivi alle assunzioni, prevede che la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro


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dei disabili sia annualmente ripartita fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate secondo le modalità ed i criteri definiti in un decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata;
rilevato che i commi da 72 a 75 dell'articolo 1 del disegno di legge affidano l'individuazione delle modalità operative di funzionamento dei Fondi per le politiche a favore dei giovani, ivi istituiti, ad un decreto interministeriale da emanarsi sentita la Conferenza unificata; considerato che il comma 81 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
evidenziata la previsione di cui al comma 90 dell'articolo 1, secondo cui gli schemi di decreti legislativi adottati ai sensi del provvedimento in esame vengono deliberati dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle materie di competenza;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie. S. 1908 Governo, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, in corso di esame presso la XIII Commissione del Senato, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 21 novembre 2007 alla VIII Commissione della Camera;
rilevato che il decreto-legge in oggetto risponde all'esigenza di prorogare la scadenza, fissata alla data del 30 ottobre 2007, del termine previsto dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per l'adeguamento alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ottenuta dagli impianti soggetti alla disciplina del medesimo decreto legislativo; valutato che allo stato non sono stati conclusi la maggior parte dei relativi procedimenti, con la conseguente impossibilità per le imprese interessate di conformarsi alle prescrizioni dell'AIA entro la prefissata data, che il provvedimento d'urgenza differisce pertanto al 31 marzo 2008;
considerato che il comma 1-ter dell'articolo 2 autorizza il Governo ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando la procedura d'urgenza ivi prevista, al fine di fronteggiare i ritardi nell'espletamento delle suddette procedure connessi anche alla mancata approvazione da parte delle regioni dei piani per la qualità dell'aria;
ribadito, benché il profilo esuli dalle specifiche competenze della Commissione in titolo, che il differimento dei termini prescritti dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che ha dato attuazione alla direttiva 96/61/CE, nonché il differimento ad oltre il 31 ottobre 2007 del termine per la presentazione della richiesta, da parte delle imprese interessate, dell'autorizzazione integrata ambientale, potrebbe esporre le autorità nazionali e regionali a procedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE