V Commissione - Giovedì 6 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)
(C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO RIFERITI ALL'ARTICOLO 9

Subemendamento all'emendamento 9.455 del Governo

Al capoverso 10-bis, sostituire le parole: euro 1,50 con le seguenti: euro 0,10.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero per la solidarietà sociale, sono apportate le seguenti modifiche:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

E, conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
0. 9. 455. 1. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:
«37-bis. Nella Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disciplinante l'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicando nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 51 del 2 marzo 2007, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

Articolo della tariffa
Indicazione degli atti
soggetti ad imposta
Imposte dovute
Modo di pagamento
Note
Fisse
Proporzionali
10-bis
1. Assegno bancario, assegno postale, assegno circolare, vaglia postale, vaglia cambiario, se rilasciati in forma libera: per ciascun modulo, oltre l'imposta ordinaria: euro 1,50   1. Per i vaglia postali in modo virtuale, per gli altri titoli con le stesse modalità dell'imposta ordinaria. 1. L'imposta è dovuta anche se i titoli sono inclusi nella Tabella.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal 30 aprile 2008.».
9. 455. Il Governo.


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Subemendamenti all'emendamento 9.454 del Governo

I commi 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies sono sostituiti dal seguente:
48-bis. Relativamente al periodo d'imposta 2007, le scadenze per la presentazione dei modelli Unico 2008 saranno le seguenti:
a) 30 settembre 2008 per le tutte persone fisiche;
b) 31 ottobre 2008 per le società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali.
0. 9. 454. 2. Garavaglia, Filippi.

Al comma 48-ter, aggiungere in fine il seguente periodo:
Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché senza datore di lavoro o senza pensione.
0. 9. 454. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

All'articolo 9, sopprimere, dopo il comma 48, i seguenti commi: 48-quater e 48-quinquies.
0. 9. 454. 3. Contento, Leo.

Dopo il comma 48, inserire i seguenti:
48-bis. All'articolo 37, comma 10, lettera d), n. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
48-ter. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
48-quater. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma precedente, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al comma precedente, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero, la certificazione di cui al successivo articolo 4, comma 6-ter, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
48-quinquies. L'Agenzia delle entrate, entro il 1o ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle


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entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.
9. 454. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 9.458 del Governo

Dopo il comma 76 sopprimere i capoversi: 76-quater, 76-septies.
0. 9. 458. 3. Alberto Giorgetti, Leo.

Al comma 76-sexies è soppressa la parola: gratuite.
0. 9. 458. 2. Vannucci.

Dopo il comma 76, inserire i seguenti:
76-bis. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari di cui al presente comma, offerte in prelazione ai singoli conduttori, oltre alla riduzione di cui alla lettera d) comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a partire dal 1o gennaio 2007 è ulteriormente abbattuto, quando le singole unità facciano parte di compendi immobiliari che comprendano almeno 70 unità in vendita, a seguito di stime dirette, effettuate dall'Agenzia del demanio, che tengano conto dell'effettivo stato di conservazione del compendio e della sua ubicazione.
76-ter. Al comma 10, dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole: «per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri», sono soppresse.
76-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 274 è inserito il seguente: «274-bis. Le somme di cui al comma 274 sono assoggettate alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, fermo restando quanto previsto, in materia di interruzione della prescrizione, dagli articoli 2943 e seguenti del codice civile».
76-quinquies. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.».
76-sexies. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili destinati a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione alla entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.
76-septies. Ai fini della realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, lettera d), dopo le parole: d'intesa con l'Agenzia del demanio, inserire le seguenti: e ulteriori rispetto a quelli da individuarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
9. 458. Il Governo.


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Subemendamenti all'emendamento 9.462 del Governo

Sopprimere i seguenti commi: 77-quater, 77-sexies, 77-septies.
0. 9. 462. 4. Ciccioli, Castiello.

Il comma 77-septies è sostituito dal seguente:
77-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si intendono applicabili con riferimento ai soli trasferimenti immobiliari effettuati in data successiva al 4 luglio 2006 e valgono, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.
0. 9. 462. 1. Vannucci, Mariani.

Dopo il comma 77, inserire i seguenti:
77-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma:
«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
1) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) dell'articolo 19-bis1;
2) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, e dei predetti servizi non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.»;
b) nell'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente comma:
«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi e da società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali l'imposta, nel triennio solare precedente, è stata totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.»;
c) nell'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«In deroga al primo comma:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale


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valore. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto od importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei precedenti commi.»;
d) nell'articolo 14 sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma se i beni ceduti od i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente ed al netto dell'imposta sul valore aggiunte compresa in detto importo.»;
e) nell'articolo 19-bis1, la lettera g) è soppressa, nella lettera e) sono soppresse le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del quaranta per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per i veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;»;

f) nella tabella A, parte terza, allegata al decreto, il numero 1 è sostituito dal seguente:
«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari.»;
g) nella Tabella B allegata al decreto, le lettere e) e g) sono soppresse.


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77-ter. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il quinquennio 2008-2012 si stabilità la misura in cui gli Uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al cinquanta per cento del relativo ammontare l'imposta afferente gli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.
77-quater. Nell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, i commi da 1 a 3-bis sono soppressi.
77-quinquies. Nell'articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole «con l'aliquota del dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria».
77-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere b), e al comma 77-quater si applicano a partire dal 1o luglio 2008;
b) le disposizioni di cui all'articolo 77-bis, lettere c) e d), si applicano a partire dal 1o marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere a), e), f) e g) ed al comma 77-quinquies si applicano a partire dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 77-bis trovano applicazione dal 28 giugno 2007.
77-septies. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 29.800;
2009: + 105.100;
2010: + 44.100.
9. 462. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 9.461 del Governo

All'articolo 9, sopprimere i seguenti commi 81-quater, 81-quinquies.
0. 9. 461. 2. Leo, Alberto Giorgetti.

Il comma 81-quinquies è abrogato.
0. 9. 461. 1. Alberto Giorgetti.

Al comma 81-quinquies, sopprimere la lettera b).
0. 9. 461. 6. Zucchi, Cesini, Vannucci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
81-bis. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004.».
81-ter. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24


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dicembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione».
81-quater. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunque contitolare,».
81-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96;»;
b) dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-bis.1. Le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) del comma 3-bis devono essere espletate in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
9. 461. Il Governo.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)
(C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 8.

Aggiungere in fine i seguenti:
«1-bis. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale ed interessi, per crediti IRPEG e IRPEF, producono, a partire dal 1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.
1-ter. La quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi di cui al comma 1-bis è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

1-quater. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
1-quinquies. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.».

1-sexies. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.
1-septies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 426, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis (Rateazione delle somme dovute) 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo se superiori a cinquemila


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euro. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3.5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
5. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal precedente comma è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai comma 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui ai commi precedenti non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

1-octies. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole «cinquanta milioni di lire», sono


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sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»; dopo la parola «bancaria» è aggiunto il seguente periodo: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca.
b) al comma 4-bis dopo la parola «fideiussore» sono aggiunte le parole «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola «stesso» sono aggiunte le parole «ovvero del terzo datore d'ipoteca».

1-novies. All'articolo 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».
1-decies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso, rispettivamente:
al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

1-undecies. Le disposizioni di cui al comma 1-novies si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1o aprile 2008.
1-duodecies. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, riscossione e rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.
1-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione


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degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
8. 34.(Nuova formulazione) Il Governo.

Al comma 1-bis, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione del presente periodo.
0. 8. 35. 1.(Nuova formulazione) Zeller.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
«1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, ancorché irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al tre cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.»».
1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;
b) nell'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1o marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1o ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1o gennaio 2008.
1-quinquies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa le fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,


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se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediante praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici tramite propri stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti no residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicati anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;».

1-sexies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta, è punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta, è punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma lettera d), terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti è aumentata al 40 per cento»;
b) all'articolo 6, al comma 4 le parole «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;
c) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma: «9-bis. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.»;
d) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente comma: «2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati


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pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6.».

1-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuaria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.»;
b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.».

1-octies. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».
1-novies. Nell'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».
1-decies. La disposizione di cui al comma 1-novies si applica dal 1o febbraio 2008.
1-undecies. All'articoli 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 é aggiunto il seguente comma: «4. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni può regolarizzare la violazione, versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'Ufficio territorialmente


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competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».
1-duodecies. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ai sensi dell'articolo 41», sono soppresse.
8. 35.Il Governo.

ART. 9.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 61, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalla seguenti: «scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse.».
9. 457. Il Governo.

Sopprimere il comma 12.
9. 414.Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 15, sostituire le parole: euro 107.155.000, con le seguenti: euro 104.655.000, e dopo le parole: Guardia di finanza, aggiungere le seguenti: e dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

Conseguentemente, allo stesso articolo 9:
a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente: «16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di porto per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero;»
b) al comma 17 sostituire le parole: «commi 15 e 16», con le seguenti: , commi «15, 16 e 16-bis».
9. 63. La IX Commissione.

Al comma 15, sostituire le parole: euro 107.155.000, con le seguenti: euro 104.655.000 e dopo le parole: Guardia di finanza sono aggiunte le seguenti: e dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Conseguentemente, allo stesso articolo 9:
a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente: «16-bis. Nello stato di previsione dei Ministero dei Trasporti è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di porto per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero.»;
b) al comma 17 sostituire le parole: «commi 15 e 16» con le seguenti: «commi 15, 16 e 16-bis».
9. 427.Gianfranco Conte, Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 18, dopo le parole: è abrogato., aggiungere le seguenti: ; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2005.
9. 459. Il Governo.


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Al comma 48-ter, aggiungere in fine il seguente periodo:
Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché senza datore di lavoro o senza pensione.
0. 9. 454. 1. Zeller.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:
48-bis. All'articolo 37, comma 10, lettera d), n. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
48-ter. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
48-quater. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma precedente, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al comma precedente, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero, la certificazione di cui al successivo articolo 4, comma 6-ter, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
48-quinquies. L'Agenzia delle entrate, entro il 1o ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.
9. 454. Il Governo.

Al comma 54, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 3), dopo le parole 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: mediante convenzione,;
b) dopo il punto 3) aggiungere il seguente:
3-bis) le società di cui alla lettera b) dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2), a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
9. 127.(Nuova formulazione) Fabris, Del Mese, Giuditta.


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Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:
54-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 possono disporre di dati ed informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.
9. 431.(Nuova formulazione) Gianfranco Conte.

Dopo il comma 62 aggiungere il seguente:
62-bis. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
9. 390.(Nuova formulazione) Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 70, dopo le parole: e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, aggiungere le seguenti: con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione.
9. 65. La IX Commissione.

Al comma 71, sopprimere le parole: di ciascuna regione.
9. 66. La IX Commissione.

Al comma 73, dopo le parole: e il Ministro delle infrastrutture, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentita l'Associazione dei porti italiani.
9. 68.(Nuova formulazione) La IX Commissione.

Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:
75-bis. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.
75-ter. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».
9. 245.Lulli, Fluvi.

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
76-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le imprese confiscate ai


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sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1».
76-ter. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili destinati a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione alla entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.
76-quater. Ai fini della realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, lettera d), dopo le parole: d'intesa con l'Agenzia del demanio, inserire le seguenti: e ulteriori rispetto a quelli da individuarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
9. 458.(Parte ammissibile). Il Governo.

Dopo il comma 77, aggiungere i seguenti:
77-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma: «Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
1) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) dell'articolo 19-bis1;
2) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, e dei predetti servizi non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.»;
b) nell'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente comma: «Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi e da società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali l'imposta, nel triennio solare precedente, è stata totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.»;


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c) nell'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti: «In deroga al primo comma:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto od importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei precedenti commi»;
d) nell'articolo 14 sono aggiunti in fine i seguenti commi: «Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma se i beni ceduti od i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente ed al netto dell'imposta sul valore aggiunte compresa in detto importo.»;
e) nell'articolo 19-bis 1, la lettera g) è soppressa, nella lettera e) sono soppresse le parole «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del quaranta per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per i veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui


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massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;»;
f) nella tabella A, parte terza, allegata al decreto, il numero 1 è sostituito dal seguente:
«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari.»;
g) nella Tabella B allegata al decreto, le lettere e) e g) sono soppresse.

77-ter. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al cinquanta per cento del relativo ammontare l'imposta afferente gli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.
77-quater. Nell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, i commi da 1 a 3-bis sono soppressi.
77-quinquies. Nell'articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole «con l'aliquota del dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria».
77-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere b), e al comma 77-quater si applicano a partire dal 1o luglio 2008;
b) le disposizioni di cui all'articolo 77-bis, lettere c) e d), si applicano a partire dal 1o marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere a), e), f) e g) ed al comma 77-quinquies si applicano a partire dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 77-bis trovano applicazione dal 28 giugno 2007.

77-septies. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 29.800;
2009: + 105.100;
2010: + 44.100.
9. 462. Il Governo.

Dopo il comma 81, inserire i seguenti:
81-bis. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, adottato


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d'intesa con il Direttore generale per il commercio le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.
81-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, gli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli Uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
81-quater. L'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
«I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche.».

81-quinquies. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.
81-sexies. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 81-bis e 81-ter, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipo-catastale previste dal comma 81-quater.
81-septies. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.
9. 477. Il Relatore.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:
1) lettera a), inserire dopo «quelli che» le seguenti parole: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato»;
2) lettera a), sostituire le parole «elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio» con: «insieme all'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;
3) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione


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autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera precedente»;
4) le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal primo gennaio 2008.
9. 192.(Nuova formulazione) Tolotti, Salerno, Nannicini, Vannucci, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
9. 402.Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
9. 55. La VI Commissione.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 ed ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine».
9. 56. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
81-bis. Al comma 37-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2009».
9. 460. Il Governo.

Al comma 81-quinquies, sopprimere la lettera b).
0. 9. 461. 6.Zucchi, Cesini, Vannucci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
81-bis. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004».
81-ter. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,


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dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione».
81-quater. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunque contitolare,».
81-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96;»;
b) dopo il comma 3-bis inserire il seguente: «3-bis 1. le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) del comma 3-bis devono essere espletate in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917».
9. 461. Il Governo.