II Commissione - Resoconto di mercoledì 12 dicembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO.

La seduta comincia alle 11.05.

Introduzione del personal computer nello svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione di giornalista.
C. 3237 Pisicchio.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pino PISICCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra la proposta di legge in esame, volta a prevedere che sia utilizzato il personal computer nello svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione di giornalista. Ricorda che attualmente, in maniera anacronistica, la prova scritta deve essere svolta con l'ausilio della macchina da scrivere, nonostante che nell'esercizio della professione sia utilizzato unicamente il computer. Propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.


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Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.
C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato (vedi allegato).

Edmondo CIRIELLI (AN) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, con riferimento alla materia dell'omofobia, si sia verificata l'ipotesi prevista dall'articolo 78 del Regolamento. Chiede quindi che il Presidente della Commissione investa della questione il Presidente della Camera, affinché questi ne informi il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che il presupposto per l'applicazione dell'articolo 78 del Regolamento si verifica quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato. Nel caso di specie, vi sono due provvedimenti aventi ad oggetto, tra l'altro, l'omofobia, entrambi in corso d'esame presso la Camera, uno all'ordine del giorno della Commissione Giustizia e l'altro all'ordine del giorno delle Commissioni riunite I e II. Il richiamo all'articolo 78 del Regolamento non appare quindi conferente.
Ricorda quindi che oggi la Commissione dovrà riprendere l'esame degli emendamenti a partire dall'emendamento Pecorella 1.13. Tale emendamento è particolarmente delicato perché la Commissione dovrà scegliere se il reato di atti persecutori sia perseguibile d'ufficio o a querela di parte.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene che l'emendamento Pecorella 1.13 richieda un'attenta valutazione poiché si possono rinvenire ragioni tanto a favore della procedibilità d'ufficio che a favore della procedibilità a querela. Quest'ultima, peraltro, appare preferibile poiché possono sussistere molteplici interessi, di natura privata, familiare e comunque soggettiva che debbono essere lasciati alla decisione personale della vittima. D'altra parte la perseguibilità del reato a querela di parte, non necessariamente esclude la possibilità di adottare misure cautelari, come dimostrano gli articoli 380 e 381 del codice penale.

Paola BALDUCCI (Verdi) ritiene che potrebbe essere particolarmente adatta alla fattispecie dello stalking una querela che, oltre a essere proponibile entro un termine più ampio, sia anche irrevocabile. Ritiene quindi che dovrebbe essere approvato il suo emendamento 1.53.

Giulia BONGIORNO (AN) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Pecorella 1.13 poiché la fattispecie si incentra sulla sofferenza inflitta al soggetto passivo, che in genere è la donna, alla quale occorre lasciare la libertà di scegliere se proporre o meno la querela. Nel caso in cui la vittima fosse un minore, sarebbe invece giustificata la procedibilità d'ufficio.

Enrico COSTA (FI) concorda sostanzialmente con l'onorevole Bongiorno ed esprime forti perplessità sulla procedibilità d'ufficio.

Rosa SUPPA (PD-U) ritiene che la scelta in ordine alla procedibilità d'ufficio o a querela del delitto di atti persecutori sia scelta estremamente delicata e che richiede un'attenta riflessione. Sembrerebbe quindi opportuno accantonare l'emendamento Pecorella 1.13 per esaminarlo, in un secondo momento, contestualmente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comma 1, capoverso «Articolo 612-ter».


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Paolo GAMBESCIA (PD-U) e Giancarlo LAURINI (FI) concordano sull'opportunità di accantonare l'emendamento Pecorella 1.13.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, propone di accantonare l'emendamento Pecorella 1.13.

La Commissione, approva la proposta di accantonamento formulata dal Presidente.

Enrico COSTA (FI) fa proprio l'emendamento Bertolini 1.54.

La Commissione respinge l'emendamento Bertolini 1.54.

Manlio CONTENTO (AN) fa proprio l'emendamento Lussana 1.39.

La Commissione respinge l'emendamento Lussana 1.39.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 1.38 e 1.37, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Rosa SUPPA (PD-U), intervenendo sull'emendamento Samperi 1.12, rileva la presenza di un errore di formulazione, poiché si fa riferimento al coniuge «separato anche non legalmente», mentre la separazione non legale è mera situazione di fatto non riconosciuta dall'ordinamento. Ritiene quindi necessaria una riformulazione correttiva.

Giulia BONGIORNO (AN) condivide l'osservazione dell'onorevole Suppa, la quale ha evidenziato un errore di formulazione nell'emendamento Samperi 1.12. Ritiene tuttavia che l'emendamento sia volto ad introdurre un'aggravante superflua, poiché nella maggior parte dei casi gli atti persecutori sono compiuti dai soggetti ivi descritti.

Enrico COSTA (FI) sottolinea come anche le stabili relazioni affettive, cui pure fa riferimento l'emendamento in esame, sono situazioni di fatto non riconosciute dall'ordinamento.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione ha già approvato un emendamento che introduce nella descrizione della fattispecie di atti persecutori, il riferimento alle «relazioni affettive». In caso di approvazione dell'emendamento Samperi 1.12 il testo manterrebbe quindi, sotto questo profilo, la propria coerenza.

Manlio CONTENTO (AN) pur esprimendo un giudizio favorevole sull'emendamento Samperi 1.12, ove lo stesso fosse riformulato eliminando l'imprecisione tecnica precedentemente evidenziata, sottolinea la necessità di razionalizzare il complesso delle aggravanti che si intendono introdurre con gli emendamenti successivi a quello in esame.

Giuseppe CONSOLO (AN) esprime anch'egli un giudizio favorevole sull'emendamento Samperi 1.12, purchè riformulato secondo le indicazioni dell'onorevole Suppa.

Paola BALDUCCI (Verdi), concordando con l'onorevole Bongiorno, ritiene superflua l'aggravante che si intende introdurre con l'emendamento Samperi 1.12.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime talune perplessità sulla formulazione dell'emendamento in esame poiché non appare chiaro se lo stesso configuri una circostanza aggravante ovvero un reato proprio.

Marilena SAMPERI (PD-U) chiarisce che il suo emendamento 1.12 configura un'aggravante che è particolarmente opportuno inserire nel testo normativo.

Enrico COSTA (FI) sottolinea come le ipotesi previste dall'aggravante che si vorrebbe introdurre con l'emendamento in


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esame, rientrino in realtà tutte nel reato base. Sembrerebbe quindi più opportuno aumentare la pena del reato base.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI evidenzia che l'approvazione dell'emendamento introdurrebbe un elemento di incoerenza nella fattispecie giacchè, ove il fatto fosse compiuto da un soggetto che è stato legato da uno stabile rapporto affettivo, si applicherebbe l'aggravante. Al contrario, ove l'autore del fatto fosse un soggetto che è ancora legato da uno stabile legame affettivo con la vittima, l'aggravante non si applicherebbe.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) concorda con l'onorevole Costa, poiché quasi sempre le ipotesi di atti persecutori coincidono con quelle previste dall'aggravante di cui all'emendamento Samperi 1.12. Sembrerebbe allora più opportuno costruire un'ipotesi molto rigorosa di reato base ed eventualmente aumentare la pena di quest'ultimo.

Manlio CONTENTO (AN) condivide le considerazioni testè espresse dal rappresentante del Governo e ritiene che, per eliminare ogni elemento di incoerenza dalla fattispecie, l'emendamento Samperi 1.12 potrebbe essere riformulato facendo esclusivamente riferimento alle persone che siano state legate da stabile relazione affettiva.

Marilena SAMPERI (PD-U) accetta la proposta di riformulazione dell'onorevole Contento (vedi allegato).

Manuela GHIZZONI (PD-U) sottoscrive l'emendamento Samperi 1.12, come riformulato.

Enrico COSTA (FI) ribadisce la propria contrarietà all'uso di concetti che non siano sufficientemente chiari ed oggettivi. Sottolinea, in particolare, come il concetto di «relazione affettiva» sia in realtà molto più ampio di quanto pensino i proponenti dell'emendamento in esame, poiché idoneo a ricomprendere anche i rapporti di amicizia.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ritiene che, per consentire il più razionale svolgimento dei lavori della Commissione, prima di procedere alla votazione dell'emendamento Samperi 1.12, debba essere posto in votazione l'emendamento Pecorella 1.13, in modo da risolvere preliminarmente la questione della procedibilità d'ufficio o a querela di parte.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) dichiara la propria astensione sull'emendamento Pecorella 1.13.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.13.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Bertolini 1.54 e Lussana 1.39, 1.38 e 1.37, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato. Pone quindi in votazione l'emendamento Samperi 1.12 (nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento Samperi 1.12 (nuova formulazione).

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in considerazione della reiezione dell'emendamento Pecorella 1.13, l'emendamento Pecorella 1.14 non sarà posto in votazione.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI, modificando il proprio precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Balducci 1.53, sia nella parte che prevede il termine di sei mesi per la proposizione della querela, sia in quella che stabilisce che la querela sia irrevocabile.

Giulia BONGIORNO (AN) dichiara la propria contrarietà all'irrevocabilità della querela, mentre valuta favorevolmente l'estensione del termine a sei mesi.


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Marilena SAMPERI (PD-U) chiede che l'emendamento Balducci 1.53 sia posto in votazione per parti separate.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, pone in votazione l'emendamento Balducci 1.53, primo periodo, che prevede che il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La Commissione approva il primo periodo dell'emendamento Balducci 1.53.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, pone in votazione l'emendamento Balducci 1.53, secondo periodo, che prevede che la querela proposta è irrevocabile.

La Commissione respinge il secondo periodo dell'emendamento Balducci 1.53.

Manlio CONTENTO (AN) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Pecorella 1.15. Ritiene infatti superfluo l'articolo 612-bis, secondo comma, poiché appare sufficiente la disposizione di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale in materia di recidiva.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, precisa che il codice penale conosce anche ipotesi speciali di recidiva.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI concorda con l'onorevole Contento.

Luigi COGODI (RC-SE) ritiene che sarebbe più appropriato introdurre la formulazione di cui all'emendamento Deiana 1.17.

Giulia BONGIORNO (AN) concorda con l'onorevole Contento. Rileva inoltre che un'eventuale aggravante dovrebbe essere formulata nei termini previsti dal suo emendamento 1.18, che fa riferimento al fatto commesso a danno della stessa vittima.

Enrico COSTA (FI) condivide quanto affermato dall'onorevole Bongiorno.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pecorella 1.15 e Deiana 1.16.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in considerazione dell'approvazione degli identici emendamenti Pecorella 1.15 e Deiana 1.16, non saranno posti in votazione gli emendamenti Deiana 1.17, Bertolini 1.55, Bongiorno 1.18 e Lussana 1.40.

Manlio CONTENTO (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.62, volto a chiarire e uniformare la formulazione dell'articolo 612-bis, commi terzo e quarto. Si evidenziano, in particolare, talune ipotesi nelle quali appare opportuno procedere d'ufficio. Si dichiara comunque disponibile a discutere eventuali modifiche.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 1.62 ritenendo opportuno che nelle ipotesi ivi previste il reato sia procedibile d'ufficio.

Rosa SUPPA (PD-U) ritiene che l'emendamento potrebbe essere riformulato facendo riferimento anche all'ipotesi delle minacce gravi.

Enrico COSTA (FI) invita a mantenere la coerenza del testo relativamente alle ipotesi nelle quali si può procedere a querela e a quelle nelle quali si può procedere d'ufficio.

Manlio CONTENTO (AN) alla luce di quanto emerso dal dibattito, riformula il proprio emendamento inserendo il riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale.

La Commissione respinge l'emendamento Contento 1.62 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bertolini 1.56, del quale è cofirmataria.


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La Commissione respinge l'emendamento Bertolini 1.56.

Giulia BONGIORNO (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.19, volto ad evidenziare le aggravanti di cui all'articolo 339 del codice penale che sono concretamente applicabili alla fattispecie di atti persecutori.

La Commissione respinge l'emendamento Bongiorno 1.19.

Enrico COSTA (FI) fa proprio l'emendamento Pecorella 1.20.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.20.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Samperi 1.12 (nuova formulazione), l'emendamento Suppa 1.21 non sarà posto in votazione.

Giulia BONGIORNO (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.23 volto a modificare e precisare il nomen juris del delitto in questione.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, evidenzia come per l'opinione pubblica sia più facile identificare la fattispecie di stalking con il nomen juris «atti persecutori».

La Commissione respinge l'emendamento Bongiorno 1.23.

Manlio CONTENTO (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.61 volto a consentire che la persona offesa da una condotta suscettibile di integrare il reato di cui all'articolo 612-bis possa chiedere che il pubblico ministero autorizzi l'autorità di pubblica sicurezza a diffidare il responsabile dal compiere ulteriori atti persecutori. L'autorizzazione è data quando sussistono specifiche circostanze che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione della condotta. Precisa quindi come in caso di atti persecutori l'azione del pubblico ministero sia fondamentale e insostituibile. Il pubblico ministero, in particolare, deve essere al più presto reso edotto della notitia criminis e investito di una competenza diretta.

Enrico COSTA (FI) ritiene che debbano essere esaminati congiuntamente gli emendamenti Contento 1.61, Samperi 1.24 e Pecorella 1.25, in modo tale da poter scegliere la soluzione che appare più razionale e concretamente applicabile.

Rosa SUPPA (PD-U) e Paola BALDUCCI (Verdi) sottolineano come dalla formulazione dell'emendamento Contento 1.61 non appaia del tutto chiaro quale sia l'autorità che deve autorizzare la diffida.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI fa presente che la diffida è atto amministrativo di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, non previsto dal codice penale, non sembra quindi conferente che sia il pubblico ministero ad autorizzarla. Ove si ritenesse diversamente, sarebbe necessario riscrivere le norme del codice di procedura penale che definiscono le competenze del pubblico ministero. Rileva inoltre una discrasia tra la formulazione del primo e del secondo comma. In particolare, non vi è un pubblico ministero procedente, non essendovi alcuna iscrizione nel registro dei reati.

Manlio CONTENTO (AN) ribadisce come la fattispecie di atti persecutori presenti delle particolarità tali da far ritenere che il pubblico ministero debba intervenire direttamente a tutela delle vittime, mentre esprime dei dubbi sul fatto che l'autorità di pubblica sicurezza possa assumere questo particolare ruolo. Le osservazioni del rappresentante del Governo potrebbero anche essere condivisibili, ma solo da un punto di vista formale. Occorre infatti configurare una figura di diffida che sia qualificabile come misura di sicurezza. In questo campo occorre una responsabilità diretta del magistrato.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) ricorda che la ratio delle norme che la Commissione


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sta esaminando è di impedire l'escalation dagli atti persecutori a forme di reato più gravi. Occorre che la vittima sia tutelata ancor prima che si convinca a presentare la querela. In tal caso, tuttavia, è solo l'autorità di pubblica sicurezza che può intervenire, a meno che non si vogliano inserire nell'ordinamento delle nuove misure di prevenzione.

Enrico COSTA (FI) ritiene che sia possibile integrare la diffida, che ha carattere amministrativo, con misure cautelari successive alla presentazione della querela.

Giulia BONGIORNO (AN) fa presente che la diffida è già prevista in alcuni testi di pubblica sicurezza e che la stessa, pur se scarsamente applicata, risulta essere efficace. Rileva tuttavia che vi è una discrasia nella formulazione dell'emendamento in esame, poiché il primo comma presuppone che non sia stato ancora commesso il reato, a differenza di quanto avviene nel secondo comma.

Rosa SUPPA (PD-U) e Paola BALDUCCI (Verdi) sottolineano la necessità di distinguere due momenti, quello anteriore e quello successivo alla querela e stabilire per ciascuno di essi la forma più idonea di tutela preventiva.

Giancarlo LAURINI (FI) ritiene che la diffida possa essere particolarmente utile nelle forme previste dall'emendamento Pecorella 1.25.

Marilena SAMPERI (PD-U) ritiene che siano conciliabili le ipotesi previste dal primo comma dell'emendamento Contento 1.61, con gli opportuni adattamenti, e dall'emendamento Samperi 1.24. In tal modo sarebbe possibile disporre sia di una diffida di carattere amministrativo sia di una misura di carattere giurisdizionale.

Manlio CONTENTO (AN), rilevata la complessità della questione, ritiene che la seduta debba essere rinviata per consentire gli opportuni approfondimenti.

Pino PISICCHIO, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 17.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile.
C. 2873 Governo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI