VI Commissione - Mercoledì 12 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso. Testo unificato C. 1134 ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1134 ed abbinate, recante disposizioni in materia di rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 4, capoverso articolo 146, comma 2-bis, il quale stabilisce che il decreto di scioglimento possa autorizzare il Commissario, o la Commissione straordinaria, a disporre il recesso dell'ente pubblico dalla società, anche al di fuori dei casi previsti dal codice civile, a disporre la decadenza degli atti di affidamento dei servizi ed il recesso, senza indennizzo, dai contratti stipulati, nonché lo scioglimento della società e dei patti parasociali, in deroga a quanto previsto dal codice civile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il riferimento al decreto di scioglimento debba intendersi al decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale o al provvedimento di scioglimento di scioglimento degli organi di amministrazione o controllo della società;
b) sempre con riferimento al comma 2-bis del nuovo articolo 146, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il recesso dell'ente pubblico dalla società e la decadenza degli atti di affidamento dei servizi sono disposti dalla Commissione straordinaria, cioè dall'organismo di gestione straordinaria dell'ente locale, e non dal commissario nominato in sostituzione degli organi di amministrazione e controllo della società stessa;
c) ancora con riferimento alla medesima disposizione, valuti la Commissione di merito se non sia preferibile prevedere che il Commissario o la Commissione straordinaria possano disporre il recesso dell'ente pubblico dai patti parasociali relativi alla società, piuttosto che lo scioglimento del patto medesimo;
d) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nell'ambito dei poteri attributi alla Commissione straordinaria nominata nel caso di scioglimento del consiglio comunale o provinciale, sia contemplato anche il riesame delle scelte di politica tributaria compiute dall'ente locale prima dello scioglimento, e l'eventuale annullamento d'ufficio o revoca dei provvedimenti adottati in materia.


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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00133 Crisci: Applicabilità del condono tributario alle associazioni sportive dilettantistiche.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
premesso che:
molte associazioni sportive dilettantistiche, al pari di molti altri contribuenti, hanno ritenuto utile avvalersi delle previsioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002;
detti soggetti giuridici, che normalmente non hanno un esercizio d'imposta corrispondente con l'anno solare, sono stati tuttavia fortemente ed ingiustificatamente penalizzati, rispetto alla generale platea dei contribuenti, dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003, la quale non consente l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, qualora il periodo d'imposta non coincida con l'anno solare;
non sussistono valide motivazioni per giustificare tale disparità di trattamento, in base alla quale, mentre la generalità delle società e delle persone giuridiche ha potuto definire il contesto impositivo sino al 31 dicembre 2002, le sole associazioni sportive si sono dovuto limitare a definire il solo esercizio chiuso alla data del 30 giugno 2001;
a conferma delle gravi perplessità insorte in merito, la Corte costituzionale, con la recente sentenza 4 luglio 2007, n. 270, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 289 anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare;
pur ribadendosi, in linea generale, il giudizio negativo relativo allo strumento dei condoni tributari, appare importante dare attuazione alla richiamata sentenza della Corte costituzionale, al fine di eliminare ogni penalizzazione in danno di quei soggetti (in particolare le associazioni sportive) che, in buona fede, hanno ritenuto di poter godere di tali disposizioni e che, invece, si trovano nell'impossibilità di poterne fruire, subendo in tal modo una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento,

impegna il Governo

a dare attuazione alla predetta sentenza n. 270 del 2007 della Corte costituzionale, consentendo che le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge n. 289 del 2002 possano essere applicate anche ai contribuenti con esercizio d'imposta non corrispondente all'anno solare.
(7-00105)«Crisci, Ceccuzzi, Strizzolo».


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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01838 Leo: Regime IVA applicabile alle cessioni di prodotti editoriali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in esame, l'Onorevole interrogante richiama il decreto ministeriale 29 dicembre 1989, emanato in base alla delega di cui all'articolo 74, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in cui si dispone che le cessioni all'esportazione e intracomunitarie di beni editoriali effettuate dai rivenditori rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. Ne consegue che, qualora il volume di dette operazioni superi il 25 per cento del volume d'affari, tali soggetti possono chiedere il rimborso trimestrale ai sensi degli articoli 38-bis, secondo comma, e 30, «comma 2» (rectius, terzo comma, n.d.a.), lettera b), del medesimo decreto.
Qualora non ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del citato articolo 30 (effettuazione di «operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di ditte le operazioni effettuate»), i rivenditori si trovano nell'incertezza sulla norma da applicare al fine di ottenere il rimborso su base trimestrale. Le operazioni poste in essere dai rivenditori, infatti, possono essere qualificate come cessioni ad aliquota zero - e rientrare, in tal modo, nel calcolo dell'aliquota media di cui alla lettera a) dello stesso articolo 30 - ovvero come cessioni all'esportazione o cessioni intracomunitarie e rientrare, quindi, nel calcolo di cui alla successiva lettera b).
L'Onorevole interrogante fa notare che alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate accettano di includere le cessioni di prodotti editoriali fra le ipotesi di cui alla lettera a) dell'articolo 30 in esame, in applicazione della circolare n. 13 del 5 marzo 1990, in cui si precisa che, ai fini del calcolo dell'aliquota media occorre prendere in considerazione «tutte quelle operazioni, anche non soggette all'imposta, a condizione che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta, escluse quelle che conferiscono autonomo titolo di legittimazione al rimborso (...)».
Altri uffici della stessa Agenzia, invece, operando in modo difforme rispetto alle istruzioni richiamate, non includono le cessioni in esame nel calcolo dell'aliquota media, in palese violazione del principio di effettività della detrazione e di uguaglianza, oggetto, fra l'altro, della sentenza della Corte di Giustizia CE del 15 marzo 2007 (causa C-35/05).
Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere se si ritenga di intervenire per fornire gli opportuni chiarimenti in via amministrativa, ovvero mediante opportuna integrazione del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1989, per prevenire l'instaurarsi di un probabile contenzioso sia dinanzi alle Commissioni tributarie che alla Corte di Giustizia.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che, ai fini del corretto inquadramento della materia, va preliminarmente richiamato l'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale si contempla, tra le fattispecie che consentono il diritto al rimborso dell'IVA a credito, l'esercizio esclusivo o prevalente di «attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori


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a quella dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto e sesto comma».
L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede regimi speciali relativi a diversi settori - compreso il regime dell'editoria disciplinato dal primo comma, lettera c) - ai quali si applicano i princìpi generali in materia di IVA nella misura in cui, tuttavia, detti principi non confliggano con le disposizioni speciali di settore.
Una deroga esplicita ai princìpi generali è quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 74: «Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'articolo 2».
In proposito, l'Agenzia delle entrate fa presente che, in virtù di detta norma, le cessioni di prodotti editoriali successive alla prima (fra editore e primo cessionario) - quantunque assenti dal novero delle cessioni elencate nel terzo comma dell'articolo 2 - «non sono considerate cessioni di beni» e devono, quindi, essere classificate fra le operazioni non soggette.
Tale condizione osta all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che subordina il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA detraibile all'esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano comunque l'effettuazione di «operazioni soggette ad imposta».
Il passaggio della circolare n. 13 del 5 marzo 1990 dell'allora Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, richiamato dall'Onorevole interrogante, è ripreso anche nella circolare n. 5 del 31 gennaio 1991, entrambe richiamate, a loro volta, nelle istruzioni alla compilazione del modello VII/2007 - «Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2006».
In particolare, nella circolare n. 5 del 1991 si precisa che l'indirizzo interpretativo ivi sostenuto - volto a ricomprendere nel calcolo dell'aliquota media anche le «operazioni non soggette all'imposta» a condizione «che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta» - si fonda sull'esigenza «di non penalizzare i soggetti che svolgono attività comportanti fisiologicamente eccedenze d'imposta».
Tale indirizzo, espresso in relazione agli ambiti ivi esaminati, non si estende, tuttavia, al settore in esame, come è anche desumibile dalle predette istruzioni alla compilazione del modello VR/2007, dove si precisa che «le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'articolo 74, commi 7 e 8, le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile ai sensi dell'articolo 17, comma 6, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati».
Da quanto sopra esposto può evincersi che ci troviamo di fronte a fattispecie diverse e diversamente disciplinate, quindi non sembra doversi ricorrere ad alcun intervento normativo, semmai sarà rimesso alla sensibilità dell'Agenzia delle Entrate, una volta verificati i supposti casi di difforme inquadramento normativo da parte degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, valutare la possibilità di intervenire in via amministrativa per un chiarimento al riguardo.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01852 Leddi Maiola: Regime IVA delle prestazioni di digitalizzazione di archivi per la creazione della Biblioteca digitale piemontese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame l'Onorevole Leddi Maiola ha premesso che in data 23 dicembre 2005 è stato costituito il «Comitato per la Biblioteca Digitale dell'Informazione Giornalistica» al fine di istituire, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con l'Editrice «la Stampa» S.p.A., una Biblioteca elettronico-digitale denominata «Biblioteca Digitale dell'Informazione Giornalistica».
Per la realizzazione di tale finalità, l'anzidetto Comitato ha stipulato un contratto d'appalto con la S.T.I. S.p.A., affidando a quest'ultima società il servizio di digitalizzazione del materiale posseduto dal Centro di documentazione de La Stampa.
L'interrogante riferisce che l'articolo 18 del capitolato di appalto sopra richiamato prevede che «ai fini fiscali, l'appaltatore dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 n. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (...)».
Sulla base dello stesso contratto di appalto, il «Comitato per la Biblioteca Digitale dell'Informazione Giornalistica» ha affidato alla società S.A.M., in forza di un rapporto di project management, lo svolgimento di servizi quali il mantenimento dei rapporti con la società appaltatrice, la stesura del programma di lavoro, la consegna del materiale, la verifica della rispondenza del prodotto ai requisiti previsti, il monitoraggio dell'avanzamento del progetto e la predisposizione del collaudo.
L'interrogante riferisce, altresì, che i servizi prestati dalla S.T.I. S.p.A costituiranno il primo nucleo della «Biblioteca Digitale dell'Informazione Giornalistica» e confluiranno nella «Biblioteca Digitale Piemontese», che ha lo scopo di «raccogliere, catalogare, conservare, archiviare e rendere disponibile alla consultazione, per finalità di studio e ricerca, la digitalizzazione di libri e di altro materiale posseduto dalle biblioteche e dagli altri istituti culturali piemontesi».
La «Biblioteca Digitale Piemontese» è promossa su iniziativa della Regione Piemonte e realizzata tramite il «Consorzio per il Sistema informatico Piemonte» (CSI Piemonte). Quest'ultimo, si occupa della raccolta, archiviazione, conservazione e consultazione del materiale della «Biblioteca Digitale Piemontese» per la pubblica consultazione.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere se l'attività resa dalla società S.A.M. in qualità di project manager, in quanto «funzionale e strettamente connessa alla realizzazione del progetto di digitalizzazione», possa considerarsi esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 22) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e se le prestazioni rese dal «Consorzio per il Sistema Informatico» (CSI Piemonte) possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'anzidetta norma di esenzione dall'IVA.
Nel merito della problematica evidenziata, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che l'articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al quale si


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riferisce il quesito, prevedo l'esenzione dall'IVA per le «prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili».
Per quanto attiene l'ambito applicativo dell'anzidetta norma tributaria, sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 135 del 6 dicembre 2006 e n. 131 del 6 giugno 2007 dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, con la risoluzione n. 135 del 6 dicembre 2006 è stato precisato, sotto il profilo oggettivo, che la richiamata norma agevolativa può applicarsi sia nell'eventualità che le prestazioni in esame vengano rese direttamente sia che le stesse vengano affidate a terzi.
La medesima risoluzione n. 135 ha chiarito, inoltre, che indipendentemente dal soggetto che presta il servizio, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 occorre comunque verificare se le prestazioni di cui trattasi possano definirsi proprie, cioè, tipiche delle biblioteche, precisando che le prestazioni proprie delle biblioteche sono «la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l'archiviazione e la consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca».
La successiva risoluzione n. 131 del 6 giugno 2007, nel confermare i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 135 del 2006, ha precisato, altresì, che le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili possono fruire dell'esenzione dall'IVA ai sensi del citato articolo 10, primo comma, n. 22) «solo se configurino nell'insieme una gestione globale delle predette strutture».
I quesiti prospettati possono pertanto trovare soluzione sulla base degli indirizzi interpretativi forniti con le richiamate risoluzioni, salvo che i contribuenti interessati non ritengano, per particolari ulteriori profili relativi al caso concreto, di dover presentare specifiche istanze di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01853 Fugatti e Fava: Cessione di terreni della società Patrimonio dello Stato SpA ubicati nel comune di Viadana.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Fugatti e Fava pongono quesiti in ordine ad un'area a destinazione agricola, situata nel comune di Viadana, in provincia di Mantova.
Al riguardo, la Società Fintecna S.p.A. ha comunicato che l'immobile in questione denominato «ex Isola Umberto I» è stato trasferito dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Società Patrimonio dello Stato S.p.A., con decreto del 21 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato.
Sulla base di tali disposizioni, l'immobile è stato oggetto, in una prima fase, di una procedura di dismissione ad evidenza pubblica, che, peraltro, è andata deserta, successivamente, a fronte di invito ad offrire rivolto al pubblico, diffuso nel mese di luglio 2007 a mezzo stampa nazionale e locale, è stata presentata una proposta di acquisto.
Giova, comunque, precisare che qualsiasi provvedimento che dovesse essere posto in essere dalla Società Patrimonio dello Stato S.p.A. assicurerà, secondo quanto previsto dalla citata legge, il pieno rispetto dei requisiti e delle finalità proprie del bene in questione.
In tale contesto, sarà considerata l'introduzione di apposite previsioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica dell'area, nonché di tutela delle attività produttive esercitate sui medesimi terreni, il cui regolare svolgimento risulta, altresì, garantito dalle vigenti norme poste a presidio e a tutela dell'attività agricola.