II Commissione - Giovedì 13 dicembre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 14 DICEMBRE 2007


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ALLEGATO

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere il capoverso

Art. 612-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.
Se risulta che la persona avvisata ai sensi delle disposizioni che precedono commette successivamente uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.
1. 100. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere il capoverso

Art. 612-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.
Se risulta che la persona avvisata ai sensi delle disposizioni che precedono commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procedé d'ufficio in ordine a tale reato.
1. 100 (Seconda formulazione).Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
1. 300. Il Relatore.


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ART. 2.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

Art. 282-ter.
(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da quest'ultima.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenza di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da quest'ultima.
3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis, sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; e sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio assistenziali del territorio.
2. 100. Il Relatore.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 342-ter, terzo comma, le parole: «sei mesi sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
2. 11 (Nuova formulazione).Suppa.

Subemendamenti all'emendamento del relatore 3.100.

Ovunque ricorrano sopprimere le parole: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
0. 3. 100. 1. Cirielli, Galletti.

Ovunque ricorrano sostituire le parole: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sulle tendenze sessuali.
0. 3. 100. 3. Contento.

Al comma 1, lettere a-bis) e b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
0. 3. 100. 2. Santelli, Galletti.

ART. 3.

Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6 mila euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6


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mila euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Conseguentemente:
alla lettera b) dopo le parole: o fondati inserire le seguenti: sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero;
alla lettera c) dopo le parole: o fondati inserire le seguenti: sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero;
al comma 2, dopo le parole: o fondati inserire le seguenti: sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero;
al comma 3, dopo le parole: o motivato inserire le seguenti: dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali ovvero.
3. 100. Il Relatore.