Commissioni Riunite I e II - Luned́ 17 dicembre 2007


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ALLEGATO

D.L. 181/2007: Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (C. 3292 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 25.Cota, Stucchi.

Sostituire il comma 01 con i seguenti:
01. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi ha l'onere, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, entro i dieci giorni successivi all'ingresso nel territorio dello Stato di dichiararlo alla Questura del luogo ove intenda fissare il suo domicilio. La Questura rilascia contestualmente l'attestazione di avvenuta dichiarazione, contenente l'indicazione del nome e della dimora, nonché la data di presentazione del medesimo cittadino».

02. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al comma 2, le parole: «trascorsi tre mesi dall'ingresso» sono sostituite dalle seguenti: «entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dall'ingresso».
03. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 1-bis si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di 3 mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato».

04. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al comma 3 aggiungere la seguente lettera: d) copia della dichiarazione prevista dal comma 1-bis».
1. 12.Cota, Stucchi.

Al comma 01, capoverso comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: il suo familiare con le seguenti: un suo familiare.
1. 102.Pecorella, Gelmini.

Al comma 01, capoverso comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: può, con la seguente: deve.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
1. 126.Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Bocchino, Ascierto.

Al comma 01, capoverso comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
*1. 36.Cota, Stucchi.


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Al comma 01, capoverso comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
*1. 82.Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 01, capoverso comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.
1. 37.Cota, Stucchi.

Al comma 01, capoverso comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
1. 38.Cota, Stucchi.

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
«01-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è aggiunto in fine il seguente comma:
3-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, è sospesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della medesima Convenzione fino a quando tutti gli Stati membri dell'Unione europea soddisferanno le condizioni per l'adesione all'Accordo di Schengen».
1. 13.Cota, Stucchi.

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
«01-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è aggiunto in fine il seguente comma:
3-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, è sospesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della medesima Convenzione fino all'adozione di una procedura comune a tutti gli Stati membri dell'Unione europea idonea a determinare con certezza la data nella quale ciascun cittadino dell'Unione entra in un altro Stato membro, al fine dell'applicazione delle disposizioni relative al soggiorno di lungo periodo».
1. 14.Cota, Stucchi.

Al comma 02, sostituire le parole: e dimostrabili con le seguenti: e delle quali sia data piena prova.
1. 103.Pecorella, Gelmini.

Dopo il comma 02, aggiungere i seguenti:
02-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta».

02-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 2 si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di tre mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato».
*1. 1.Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.


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Dopo il comma 02, aggiungere i seguenti:
«02-bis. L'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 è così sostituito:
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora dei richiedente, nonché la data della richiesta».

02-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 2 si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di tre mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato».
* 1. 124.Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Ascierto.

Al comma 03, sostituire le parole: e dimostrabili, con le seguenti: e delle quali sia data piena prova.
1. 106.Pecorella, Gelmini.

Dopo il comma 03, aggiungere i seguenti:
«03-bis. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 dopo le parole: «i rischi nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
03-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Condizione essenziale per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute».
*1. 15.Cota, Stucchi.

Dopo il comma 03, aggiungere i seguenti:
«03-bis. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 dopo le parole: «i rischi nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
03-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Condizione essenziale per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute».
*1. 123.Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Bocchino, Ascierto.

Dopo il comma 03, aggiungere il seguente:
«03-bis. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 dopo le parole: «i rischi nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «e la disponibilità di un alloggio rispondente


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ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute».
**1. 16.Cota, Stucchi.

Dopo il comma 03, aggiungere il seguente:
«03-bis. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 dopo le parole: «i rischi nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute».
**1. 122.Gasparri, Cirielli, Benedetti Valentini, Bocchino, Ascierto.

Dopo il comma 03, aggiungere il seguente:
«03-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo le parole: «cittadino italiano» sono aggiunte le parole: «, compresi i rilievi dattiloscopici di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195».
1. 2.Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.

Sopprimere il comma 1.
1. 26.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 38.Cota, Stucchi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) Al comma 2 l'ultimo capoverso è soppresso».
1. 3.Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).
*1. 20.Cota, Stucchi.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).
*1. 107.Pecorella, Gelmini.

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
1. 83.Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: imperativi.
*1. 84.Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: imperativi.
*1. 104.Pecorella, Gelmini.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: imperativi con la seguente: gravi.
1. 85.Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.


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Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:
«d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale sono eseguiti immediatamente dal questore, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, se fondati su una precedente decisione giudiziale, ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza:
a) valutata ogni altra circostanza, sia destinatario di un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica emesso da altro Stato dell'Unione e non abbia dichiarato la propria presenza nel territorio nazionale all'atto dell'ingresso a un ufficio di pubblica sicurezza, né abbia dimostrato il venir meno delle ragioni poste a base del predetto provvedimento di allontanamento, ovvero che dette ragioni non sono rilevanti per lo Stato italiano;
b) se non ha adempiuto all'obbligo di richiesta di iscrizione previsto dall'articolo 9 comma 2 e non ha maturato i requisiti previsti per il diritto di soggiorno oltre i tre mesi;
c) sulla base di specifici elementi di fatto, abbia tenuto, anche fuori dal territorio nazionale, comportamenti gravemente rilevanti ai fini della tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana, ovvero dell'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore presenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile convivenza; a tal fine si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano o straniero per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o uso delle armi o contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti;
d) abbia tenuto comportamenti rientranti tra i reati elencati dall'articolo 380 del codice di procedura penale o tra i delitti di cui agli articoli 633, 634 e 635 del codice penale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito in legge con legge 31 luglio 2005 n. 155.
7-bis. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5, sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, dal Ministro dell'Interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento di cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica.
7-ter. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, con atto motivato dal prefetto territorialmente competente, secondo la residenza o dimora del destinatario e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non


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può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento di cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica.
7-quater. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di divieto di reingresso nel territorio nazionale previsto dai commi 7-bis e 7-ter può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia trascorsa la metà del termine di vigenza del divieto, ovvero tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, nel termine di sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha adottato il provvedimento di divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto d'ingresso nel territorio nazionale».
1. 4.Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di ordine pubblico o.
1. 86. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, primo periodo, dopo le parole: sicurezza dello Stato, inserire le seguenti: di cui deve darsi atto,.
1. 105. Pecorella, Gelmini.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con atto motivato con le seguenti: con proprio atto.
1. 39. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero in inglese.
1. 108. Pecorella, Gelmini.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quindici anni.
1. 128. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Bocchino, Ascierto.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: ad un mese con le seguenti: a quindici giorni.
1. 40. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, sostituire le parole: ad un mese con le seguenti: a venti giorni.
1. 41. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: e, nei casi di comprovata urgenza può essere ridotto a dieci giorni, con le seguenti: salvo i casi di comprovata urgenza.
1. 109. Pecorella, Gelmini.

Al comma 1, lettera d), capoverso 7, sostituire le parole: e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni con le seguenti: fatti salvi i casi di comprovata urgenza per i quali il provvedimento viene eseguito immediatamente dal questore ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni


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concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 18. Cota, Stucchi.

A1 comma 1, lettera d), capoverso comma 7, terzo periodo, sopprimere la parola: comprovata.
1. 44. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.
1. 43. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
1. 42. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso con il seguente:
«7-bis. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5, sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica.
7-ter. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, con atto motivato dal prefetto territorialmente competente, secondo la residenza o dimora del destinatario e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento di cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica.
7-quater. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di divieto di reingresso nel territorio nazionale previsto dai commi 7-bis e 7-ter può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia trascorsa la metà del termine di vigenza del divieto, ovvero tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, nel termine di sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha adottato il provvedimento di divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto d'ingresso nel territorio nazionale».
*1. 5. Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso con il seguente:
«7-bis. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi


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di sicurezza dallo Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5, sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica.
7-ter. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza sono adottati, anche su segnalazione dei sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, con atto motivato dal prefetto territorialmente competente, secondo la residenza o dimora del destinatario e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento di cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica.
7-quater. Il cittadino dell'Unione nel cui confronti sia stato adottato il provvedimento di divieto di reingresso nel territorio nazionale previsto dai commi 7-bis e 7-ter può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia trascorsa la metà del termine di vigenza del divieto, ovvero tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, nel termine di sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha adottato il provvedimento di divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto d'ingresso nel territorio nazionale».
*1. 121. Gasparri, Cirielli, Benedetti Valentini, Ascierto.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: per motivi di aggiungere le seguenti: ordine pubblico o di.
1. 87. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera e) capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: con atto motivato con le seguenti: con proprio atto.
1. 48. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero in inglese.
1. 110. Pecorella, Gelmini.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-bis, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
*1. 49. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-bis, secondo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
*1. 89. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.


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Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-bis, secondo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
1. 125. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Bocchino, Ascierto.

Al comma, lettera e), capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: ad un mese con le seguenti: a venti giorni.
1. 51. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: ad un mese con le seguenti: a quindici giorni.
1. 50. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-bis, terzo periodo, sopprimere la parola: comprovata.
1. 45. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.
1. 46. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
1. 47. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-bis, ultimo periodo, sostituire la parola: imperativi con le seguenti: gravi di ordine pubblico o.
1. 200. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera e), comma 7-bis, ultimo periodo, sostituire la parola: imperativi con la seguente: gravi.
1. 88. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 7-ter.
1. 90. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera e) sostituire il capoverso comma 7-ter con il seguente:
7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.
1. 27. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, comma 7-ter, dopo le parole: che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro aggiungere le seguenti: non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), o.
1. 17. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-ter, sopprimere le parole: concreta, effettiva e grave.
1. 31. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-ter, sostituire le parole: concreta, effettiva e grave con le seguenti: grave, anche ipotetica,.
1. 127. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Bocchino, Ascierto.


Pag. 28

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-ter, sostituire le parole: concreta, effettiva e grave, con le seguenti: concreta e grave.
1. 32. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-ter, sopprimere le parole: concreta, effettiva e.
1. 30. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-ter, sopprimere la parola: concreta,.
1. 28. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-ter, sopprimere la parola: , effettiva.
1. 29. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-ter, sopprimere le parole da: rendendo urgente fino alla fine del capoverso.
1. 35. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-ter, sostituire la parola: urgente con la seguente: immediato.
1. 201. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Bocchino, Ascierto.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-ter, sostituire le parole: la civile e sicura convivenza, con le seguenti: l'ordinaria convivenza.
1. 33. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-ter, sopprimere le parole: e sicura.
1. 34. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso 7-ter, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando non abbia adempiuto all'onere di dichiarazione previsto dall'articolo 9, comma 1-bis e non si sia registrato all'anagrafe entro dieci giorni dalla scadenza di tre mesi dal proprio ingresso.
1. 19. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 7-quater con il seguente:
7-quater. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere adottato anche in considerazione di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano o straniero.
1. 52. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 7-quater con il seguente:
7-quater. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere adottato anche in considerazione di eventuali precedenti penali del destinatario che denotino una particolare pericolosità sociale.
1. 53. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 7-quater con il seguente:
7-quater. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere adottato anche in considerazione di eventuali precedenti penali del destinatario, ancorché in relazione a sentenze pronunciate da un giudice straniero, che denotino una particolare pericolosità sociale.
1. 54. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-quater, sostituire le parole: allontanamento per motivi imperativi con le


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seguenti: allontanamento immediato per motivi gravi.
1. 92. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-quater, sostituire la parola: impeativi con le seguenti: gravi di ordine pubblico o.
1. 91. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 7-quinquies.
1. 21. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: e 7-ter.
1. 94. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: sia decorsa almeno la metà con le seguenti: siano decorsi almeno i due terzi.
1. 55. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: , e in ogni caso decorsi tre anni.
1. 93. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-quinquies, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
1. 56. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-quinquies, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso 7-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
1. 111. Gasparri, Cirielli, Benedetti Valentini, Bocchino, Ascierto.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-quinquies, terzo periodo sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
1. 57. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-sexies, sopprimere le parole: e 7-ter.
1. 95. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-sexies, sostituire le parole: tenendo conto anche delle segnalazioni motivate con le seguenti: su richiesta.
1. 59. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7-sexies, sostituire le parole: delle segnalazioni motivate con le seguenti: delle richieste.
1. 58. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fino a tre anni con le seguenti: da uno a cinque anni.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5-quater, primo periodo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: da uno a cinque anni sono sostituite dalle


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seguenti: da due a sei anni e nel secondo periodo le parole: da uno a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: da diciotto mesi a cinque anni.
*1. 6. Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fino a tre anni con le seguenti: da uno a cinque anni.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5-quater, primo periodo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: da uno a cinque anni sono sostituite dalle seguenti: da due a sei anni e nel secondo periodo le parole: da uno a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: da diciotto mesi a cinque anni.
*1. 120. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Ascierto.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
1. 61. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
1. 60. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine della lettera.
1. 62. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine le parole: e le parole «ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato» sono sostituite dalle seguenti: «Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato».
* 1. 7. Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine le parole: e le parole «ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato» sono sostituite dalle seguenti: «Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato».
* 1. 117. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Ascierto.


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Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: imperativi con la seguente: gravi.
1. 96. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: è aggiunto fino alla fine della lettera.
1. 63. Cota, Stucchi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è inserito il seguente: «Art. 20-bis. (Violazione del divieto di reingresso). 1. Il cittadino comunitario che, in violazione del divieto di reingresso di cui ai commi 7-bis e 7-ter, rientra nel territorio nazionale è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni».
* 1. 8. Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è inserito il seguente: «Art. 20-bis. (Violazione del divieto di reingresso). 1. Il cittadino comunitario che, in violazione del divieto di reingresso di cui ai commi 7-bis e 7-ter, rientra nel territorio nazionale è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni».
* 1. 116. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Ascierto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis. (Fondo speciale). 1. È istituito per le finalità di cui all'articolo 20, e in particolare per gli accertamenti disposti dal prefetto territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento di cui al comma 7-bis, un fondo di 500 milioni di euro annui. Per l'onere derivante, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».
1. 9. Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis. (Fondo speciale). 1. È istituito presso il Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 20, e in particolare per gli accertamenti disposti dal prefetto territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento di cui al comma 7-bis, un


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fondo al quale à assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
2. È soppresso il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di cui al comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le relative disponibilità confluiscono nel Fondo istituito ai sensi del comma 1.
1. 81. Cota, Stucchi.

Al comma 2, capoverso articolo 20 bis, comma 1, sostituire la parola: imperativi con la seguente: gravi di ordine pubblico o.
1. 98. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 2, capoverso articolo 20 bis, comma 1, sostituire la parola: imperativi con la seguente: gravi.
1. 97. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 2, capoverso Art. 20-bis, comma 1-bis sostituire le parole: può disporre il trattenimento fino alla fine del comma con le seguenti: dispone il trattenimento nei centri di permanenza temporanea.
1. 64. Cota, Stucchi.

Al comma 2, capoverso articolo 20-bis, al comma 1-bis sostituire le parole: in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea con le seguenti: presso i centri di permanenza temporanea.
1. 82. Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.

Al comma 2, capoverso Art. 20-bis, comma 1-bis sostituire le parole: in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea con le seguenti: nei centri di permanenza temporanea.
1. 65. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 2-bis.
* 1. 22. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 2-bis.
* 1. 99. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Sopprimere il comma 2-ter.
** 1. 23. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 2-ter.
** 1. 100. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Sopprimere il comma 2-ter.
** 1. 129. Contento.

Sopprimere il comma 2-quater.
* 1. 24. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 2-quater.
* 1. 101. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Sopprimere il comma 2-quater.
* 1. 130. Contento.


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Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 é inserito il seguente:

«Art. 21-bis.
(Adempimenti a seguito di allontanamento).

1. Unitamente al provvedimento di allontanamento previsto dagli articoli 20 e 21, non eseguito immediatamente, è consegnata all'interessato una attestazione dell'obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare al posto di polizia di frontiera o al Consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.
2. Il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato che non provveda alla presentazione dell'attestazione di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché con l'immediato allontanamento ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
** 1. 10. Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 é inserito il seguente:

«Art. 21-bis.
(Adempimenti a seguito di allontanamento).

1. Unitamente al provvedimento di allontanamento previsto dagli articoli 20 e 21, non eseguito immediatamente, è consegnata all'interessato una attestazione dell'obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare al posto di polizia di frontiera o al Consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.
2. Il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato che non provveda alla presentazione dell'attestazione di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché con l'immediato allontanamento ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
** 1. 115. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Ascierto.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al medesimo comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2.
1. 132. Contento.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: presso un consolato italiano con le seguenti: presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.
1. 66. Cota, Stucchi.

Al comma 3, lettera b) capoverso comma 2-bis sostituire le parole: da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 euro a 2000 euro con le seguenti: da tre mesi ad un anno.
1. 131. Contento.

Al comma 3, lettera b) capoverso comma 2-bis sostituire le parole: da un mese a sei mesi con le seguenti: da tre anni a cinque anni.
1. 72. Cota, Stucchi.


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Al comma 3, lettera b) capoverso comma 2-bis sostituire le parole: da un mese a sei mesi con le seguenti: da due anni a quattro anni.
1. 71. Cota, Stucchi.

Al comma 3, lettera b) capoverso comma 2-bis sostituire le parole: da un mese a sei mesi con le seguenti: da due anni a tre anni.
1. 70. Cota, Stucchi.

Al comma 3, lettera b) capoverso comma «2-bis» sostituire le parole: da un mese a sei mesi con le seguenti: da un anno a tre anni.
1. 69. Cota, Stucchi.

Al comma 3, lettera b) capoverso comma «2-bis» sostituire le parole: da un mese a sei mesi con le seguenti: da un anno a due anni.
1. 68. Cota, Stucchi.

Al comma 3, lettera b) capoverso comma «2-bis» sostituire le parole: da un mese a sei mesi con le seguenti: da sei mesi ad un anno.
1. 67. Cota, Stucchi.

Al comma 3, lettera b) capoverso comma «2-bis» sostituire le parole: da 200 a 2000 euro con le seguenti: da 2000 a 5000 euro.
1. 73. Cota, Stucchi.

Al comma 3, lettera b) capoverso comma «2-bis» sostituire le parole: da 200 a 2000 euro con le seguenti: da 2000 a 4000 euro.
1. 74. Cota, Stucchi.

Al comma 3, lettera b) capoverso comma «2-bis» sostituire le parole: da 200 a 2000 euro con le seguenti: da 2000 a 3000 euro.
1. 75. Cota, Stucchi.

Al comma 3, lettera b) capoverso comma «2-bis» sostituire le parole: da 200 a 2000 euro con le seguenti: da 1000 a 3000 euro.
1. 76. Cota, Stucchi.

Al comma 3, lettera b) capoverso comma «2-bis» sostituire le parole: da 200 a 2000 euro con le seguenti: da 500 a 2500 euro.
1. 77. Cota, Stucchi.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).
1. 78. Cota, Stucchi.

Al comma 4, lettera d), sopprimere il capoverso comma «7».
1. 80. Cota, Stucchi.

Al comma 4, lettera d), capoverso comma «7» sopprimere il secondo periodo.
1. 79. Cota, Stucchi.

Al comma 4, lettera d), capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: l'efficacia fino alla fine del comma, con le seguenti: che deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza, il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di sessanta giorni senza la decisione del giudice.
*1. 11. Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.


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Al comma 4, lettera d), capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: l'efficacia fino alla fine del comma, con le seguenti: che deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza, il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di sessanta giorni senza la decisione del giudice.
*1. 114. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Ascierto.

Al comma 4, lettera d), sopprimere il capoverso comma 8.
1. 80. Cota, Stucchi.

Al comma 4, lettera d), capoverso comma 8, primo periodo sostituire le parole: gravi turbative o grave pericolo con le seguenti: turbative o pericolo.
1. 112. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Bocchino, Ascierto.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 comma 1 sono soppresse le parole: non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13;
b) è abrogato l'articolo 18;
c) è abrogato l'articolo 19.
*1. 01. Santelli, Bocchino, D'Alia, Cota, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Ronconi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 comma 1 sono soppresse le parole: non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13;
b) è abrogato l'articolo 18;
c) è abrogato l'articolo 19.
*1. 02. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Ascierto.

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.
**1-bis. 3. Boscetto, Santelli, Bocchino, D'Alia, Pecorella, Consolo, Mazzoni, Lussana, Volontè, Capitanio Santolini, Ronconi.

Sopprimerlo.
**1-bis. 11. Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Sopprimerlo.
**1-bis. 12. Gasparri, Cirielli, Benedetti Valentini, Ascierto.

Sopprimerlo.
**1-bis. 4. Zeller, Widmann, Bezzi.

Sopprimerlo.
**1-bis. 5. Cota, Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta


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la soppressione dei prefetti ed il trasferimento delle funzioni ad altri organi secondo le disposizioni dei commi seguenti.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 289 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, recante proposta di decadenza dei consiglieri o assessori che non intervengono alle sedute;
b) l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente l'autorizzazione alla denominazione di nuove strade e piazze;
c) gli articoli 214 e 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti la proclamazione dello stato di pericolo pubblico nel caso di pericolo di disordini e l'adozione dei provvedimenti emanabili in tali circostanze;
d) l'articolo 222 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'autorizzazione alla rappresentazione di opere, drammi, rappresentazioni coreografiche o altre produzioni teatrali per ragioni di morale o di ordine pubblico;
e) l'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, concernente la determinazione del numero massimo di guide, interpreti e corrieri per località;
f) l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1956, n. 1326, concernente l'autorizzazione ai reparti di polizia stradale di eseguire servizi di scorta a pagamento per conto di enti pubblici e di privati;
g) l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza;
h) la legge 30 novembre 1950, n. 996, concernente la definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
i) l'articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente il ricorso al prefetto avverso un provvedimento di prevenzione del questore;
l) l'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di eleggibilità;
m) l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi la cui competenza non sia attribuita ad una specifica amministrazione;
n) l'articolo 40 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente l'autorizzazione ai servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali od altri uffici pubblici e alle cerimonie civili o religiose;
o) gli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, concernenti l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
p) l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernente la nomina, ovvero la presenza, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini nelle commissioni provinciali per la graduazione degli sfratti;
q) l'articolo 52 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente la vigilanza del prefetto sulle


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pubbliche amministrazioni ai fini del corretto espletamento del servizio anagrafico;
r) l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'istituzione di separate anagrafi autonome;
s) l'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente la istituzione del comitato metropolitano per la provincia di Milano;
t) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, concernente il 13o censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7o censimento generale dell'industria e dei servizi;
u) il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
v) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 settembre 1994, n. 614, recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.

3.All'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.

4. All'articolo 82/2, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: «elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto» sono soppresse.
5. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria».

6. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:
a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità


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per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;
f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1982;
g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) l'attuazione da parte delle forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;
l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave ed urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;
q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;


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s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, di funzionamento degli stessi, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

7. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:
a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;
c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;


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d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;
e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;
g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;
i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;
m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

8. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:
a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;
c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie private, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi ed altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge


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23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;
n) la fissazione della data delle elezioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;
o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;
p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;
t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
v) l'istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;
z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;


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aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, di intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;
bb) la vigilanza, di intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;
cc) l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
dd) la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
ee) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
ff) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplodenti, previsti dagli articoli 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
gg) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
hh) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
ii) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
ll) le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
mm) il ricorso contro il provvedimento della iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
nn) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;


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oo) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;
pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;
qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;
rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario ad acta in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
ss) la nomina del commissario ad acta in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
tt) le competenze previste dal regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;
uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave ed urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

8. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.
10. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intenda continuare ad essere


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impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.
1-bis. 8. Caparini, Cota, Stucchi, Gibelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121.
Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le rispettive funzioni e le modalità del loro svolgimento.
1-bis. 9. Caparini, Cota, Stucchi, Gibelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nel caso in cui uno degli sposi sia cittadino straniero è necessaria la presentazione del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano».
1-bis. 6. Cota, Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 1 del codice civile, sono aggiunte infine le parole: «nonché il permesso di soggiorno o altro documento attestante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano».
1-bis. 7. Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) con le sanzioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e successive modificazioni, e negli altri casi e nei casi più gravi con la reclusione fino a tre anni, chiunque incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui all'articolo 13, n. 1, del Trattato delle Comunità europee.
1-bis. 16. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) con le sanzioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per


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la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e successive modificazioni, e negli altri casi e nei casi più gravi con la reclusione fino a tre anni, chiunque incita a commettere o commette atti di discriminazione fondati sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale e l'identità di genere;
1-bis. 17. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam, con le seguenti: fondati sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale e l'identità di genere.
1-bis. 18. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 13, n. 1, del trattato di Amsterdam, con le seguenti: fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
1-bis. 15. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 13, n. 1, del trattato di Amsterdam, con le seguenti: di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.
*1-bis. 1. Mascia, Leoni, Boato, Crapolicchio, Cogodi, Balducci, Daniele Farina, Franco Russo, Nicchi, D'Antona, Frias.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 13, n. 1, del trattato di Amsterdam, con le seguenti: di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.
*1-bis. 2. Grillini, Angelo Piazza, Dato.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), sostituire le parole: di Amsterdam, con le seguenti: delle Comunità europee.
1-bis. 19. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.
*1-ter. 1. Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.
*1-ter. 4. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.
*1-ter. 5. Pecorella, Gelmini.

Sopprimerlo.
*1-ter. 6. Germontani, Contento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-ter.

1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Al fine di consentire la sua integrazione nella società italiana, il cittadino straniero di età superiore ai sei anni e inferiore ai sessantacinque, per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare


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beneficia, nel suo paese di residenza, di una valutazione del suo grado di conoscenza della lingua italiana e dei valori della Repubblica. Se questa valutazione ne stabilisce la necessità, l'autorità amministrativa organizza per lo straniero, nel suo paese di residenza, una formazione la cui durata non può superare i due mesi, al termine della quale è oggetto di una nuova valutazione della sua conoscenza della lingua e dei valori della Repubblica. Il beneficio del ricongiungimento familiare è subordinato alla produzione di un attestato dell'esito di questa formazione che deve essere consegnato entro il mese successivo alla fine della suddetta formazione, nelle condizioni stabilite con regolamento del Governo. Tale regolamento stabilisce in particolare il termine massimo entro il quale i risultati della valutazione devono essere comunicati, il termine massimo entro il quale la valutazione e la formazione devono essere proposte, il numero di ore minime di detta formazione, le ragioni legittime per le quali lo straniero può essere dispensato e le modalità secondo le quali una commissione designata dal ministro dell'interno determina il contenuto della valutazione che riguarda la conoscenza dei valori della Repubblica».
1-ter. Il richiedente di un visto per un soggiorno di durata superiore a tre mesi, o il suo rappresentante legale, cittadino di un paese nel quale lo stato civile presenta carenze può, in caso di inesistenza dell'atto di stato civile, o quando è stato informato dagli agenti diplomatici o consolari dell'esistenza di un dubbio serio sull'autenticità di quest'ultimo, sollecitare la sua identificazione con le sue impronte genetiche per portare un elemento di prova di una filiazione certa con almeno uno dei due genitori. Il consenso delle persone la cui identificazione è così ricercata deve essere formulato espressamente.
L'esame delle impronte genetiche previsto al capoverso precedente è realizzato a spese del richiedente. Se il visto è accordato, le spese sostenute per questo esame gli sono rimborsate dallo Stato.
Con regolamento del Governo sono definite le condizioni d'applicazione degli esami di impronte genetiche ed in particolare l'elenco dei paesi interessati e le condizioni alle quali sono abilitate le persone autorizzate a procedere a questi esami.
b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
10-bis. Lo straniero ammesso al soggiorno in Italia e, all'occorrenza, il suo coniuge curano, quando uno o più figli hanno beneficiato della procedura di ricongiungimento familiare, l'integrazione della famiglia nella società italiana. A tale scopo, sottoscrivono con lo Stato un contratto d'accoglienza e d'integrazione per la famiglia con il quale si obbligano a seguire una formazione sui diritti ed i doveri dei genitori in Italia. L'inosservanza di tale obbligo impedisce il rinnovo del titolo di soggiorno e determina la conseguente espulsione dal territorio dello Stato.
1-ter. 3. Cota, Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-ter.

1. All'articolo 12 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Integra il reato di cui al comma precedente la condotta di chi a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero clandestino, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato. Nel caso di condanna è sempre ordinata la confisca dell'immobile».
1-ter. 2. Cota, Stucchi.

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

Art. 1-quater.

1. Fino alla data del 30 giugno 2008, le risorse originariamente destinate ai programmi


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costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e trasferite dall'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, al finanziamento delle proposte già ritenute idonee ma non risultate beneficiarie di finanziamenti concernenti il programma denominato «Contratti di quartiere II», restano a disposizione per la realizzazione di programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991.
2. Al fine di poter utilizzare i finanziamenti già accantonati per la realizzazione di programmi integrati di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, i termini di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2008.
3. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni previsti rispettivamente dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2008.
4. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che prevede, al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi dell' articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) comunichi ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi stessi, si interpreta nel senso che tra i procedimenti pendenti sono ricompresi anche i procedimenti aventi tale oggetto che pendevano dinanzi alla giurisdizione amministrativa alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 136, a nulla rilevando l'eventuale loro successiva cancellazione dal Ruolo Generale in conseguenza della inattività delle parti.
1-ter. 01. Giuditta, Cioffi, Affronti.

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

Art. 1-quater.

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 39 della direttiva 2004/58/CE del 24 aprile 2004, il Governo, entro il 29 febbraio 2008, trasmette ai competenti uffici della Commissione europea osservazioni e proposte in merito alla necessità di applicare il divieto di reingresso nel territorio italiano anche alle ipotesi in cui i cittadini dell'Unione e i loro familiari siano allontanati per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica».
1-ter. 02. Cirielli, Gasparri, Benedetti Valentini, Bocchino, Ascierto.

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

Art. 1-quater.

1. Il giudice con ordinanza motivata può disporre il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA su minori per i quali sussistono elementi tali da far ritenere che siano stati sottratti ai propri genitori.
1-ter. 03. Mario Pepe.

Al disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge entrano in vigore il 1o marzo 2008.
DIS. 1. 1. Zeller, Widmann, Bezzi.