Commissioni Riunite I e II - Resoconto di luned́ 17 dicembre 2007


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SEDE REFERENTE

Lunedì 17 dicembre 2007. - Presidenza del presidente della I Commissione Luciano VIOLANTE. - Intervengono il ministro dell'interno Giuliano Amato, il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi e il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 14.

DL 181/2007: Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
C. 3292 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da martedì 18 dicembre con inizio della seduta alle ore 9.30. Sottolinea che, secondo quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite I e II, svoltosi lo scorso venerdì 14 novembre, si procederà nella seduta odierna all'esame degli emendamenti, fermo restando che il voto per il conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea avverrà non oltre le ore 18.30. Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è fissato alle ore 10 di martedì 18 dicembre. Avverte inoltre che le Commissioni III, XII e XIV, nonché il Comitato per la legislazione, hanno trasmesso i pareri di loro competenza.
Comunica quindi che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato). Avverte che sono da considerare inammissibili in quanto recano norme estranee per materia al contenuto del decreto-legge, e pertanto non saranno poste in votazione, le seguenti proposte emendative: gli emendamenti Cota 1.13 e Cota 1.14, in quanto volti a sospendere la disciplina prevista dalla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen; gli identici articoli aggiuntivi Boscetto 1.01 e Cirielli 1.02, in quanto volti a modificare la disciplina del diritto di soggiorno permanente


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di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; gli emendamenti Caparini 1-bis.8 e 1-bis.9, in quanto volti a prevedere la soppressione di numerose disposizioni eterogenee tra loro per contenuto ed in alcun modo riconducibili alle fattispecie disciplinate dal decreto-legge; gli emendamenti Cota 1-bis.6 e 1-bis.7, in quanto recanti norme in materia di matrimonio di cittadini stranieri; gli emendamenti Cota 1-ter.3 e 1-ter.2, in quanto volti a introdurre modificazioni agli articoli 29 e 12 del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti rispettivamente norme sul ricongiungimento familiare e disposizioni contro l'immigrazione clandestina; l'articolo aggiuntivo Giuditta 1-ter.01, in quanto recante norme in materia di edilizia residenziale; l'articolo aggiuntivo Mario Pepe 1-ter.03., in quanto recante disposizioni in materia di determinazione del profilo del DNA su minori.

Roberto COTA (LNP) esprime riserve sugli esiti della declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative al decreto-legge. Ritiene carenti di uniformità i parametri di valutazione adottati in relazione al decreto-legge in esame, in quanto, sostiene, alcuni emendamenti sarebbero stati vagliati in ragione di esigenze di opportunità politica e di convenienza. Fa notare che la disposizione di cui all'articolo 1-bis, avente ad oggetto il reato di omofobia, appare certamente estranea per materia rispetto al contenuto originario del decreto legge, ma è stata ritenuta ammissibile a differenza di altre proposte emendative, quale ad esempio quella relativa alla sospensione dell'applicazione della convenzione di Schengen. Ritiene grave che la presidenza si sia prestata a logiche penalizzanti e strumentali per i gruppi dell'opposizione nella fase di valutazione delle proposte emendative presentate al provvedimento d'urgenza in esame.

Luciano VIOLANTE, presidente, rileva che la norma del provvedimento relativa al reato di omofobia è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, ove vigono previsioni regolamentari meno stringenti sull'ammissibilità degli emendamenti presentati ai disegni di legge di conversione di decreti legge.

Roberto COTA (LNP) osserva che non si può utilizzare un diverso parametro di valutazione in relazione all'ammissibilità di emendamenti aventi ad oggetto materie non più estranee al contenuto del provvedimento alla luce delle modifiche apportate allo stesso presso l'altro ramo del Parlamento.

Gabriele BOSCETTO (FI) avanza rilievi sulla dichiarata inammissibilità dell'emendamento a sua firma 1.01, in quanto mira ad abrogare norme connesse a quelle contemplate nel testo medesimo.

Luciano VIOLANTE, presidente, ribadisce che sulla valutazione di ammissibilità degli emendamenti la presidenza si è attenuta scrupolosamente alle previsioni del regolamento.

Roberto ZACCARIA (PD-U) avanza la richiesta di sospendere la seduta per trenta minuti al fine di poter approfondire ulteriormente il contenuto di talune proposte emendative.

Luciano VIOLANTE, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.40.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore per la I Commissione e Pino PISICCHIO, presidente della II Commissione e relatore per la medesima, invitano al ritiro di tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Roberto COTA (LNP) chiede ai rappresentanti del Governo quale posizione intendano


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assumere in ordine all'articolo 1-bis, relativo all'erroneo rinvio all'articolo 13 del trattato di Amsterdam.

Jole SANTELLI (FI) ritiene indispensabile conoscere l'orientamento del Governo sulla questione sollevata dal deputato Cota, al fine di verificare se sussistano le condizioni per apportare eventuali modifiche ad altre parti del provvedimento che pure presentano profili critici in ordine alla formulazione ed al merito delle disposizioni. Dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dai deputati Pecorella e Gelmini.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI dichiara che il Governo intende rimettersi alle valutazioni delle Commissioni riunite ed esprimerà la sua posizione dinanzi ad un testo definito.

Jole SANTELLI (FI), nel ribadire l'esigenza che il Governo esprima sin da ora la sua posizione al riguardo, sollecita nuovamente i rappresentanti del Governo a pronunciarsi sulla dirimente questione se il testo in esame debba considerarsi «blindato», ovvero se possa essere modificato anche per correggere le discrasie presenti nell'articolato.

Luciano VIOLANTE, presidente, evidenzia che la dichiarazione del Governo in sede di parere sugli emendamenti presentati delinea chiaramente l'orientamento assunto dal Governo medesimo.

Carolina LUSSANA (LNP) rileva che dall'atteggiamento del Governo si trae la conferma che lo stesso considera il testo immodificabile.

Roberto COTA (LNP) si sofferma sulle ragioni dell'emendamento soppressivo 1.25 a sua firma, con il quale intende manifestare contrarietà piena sui contenuti dell'articolo 1 del provvedimento.

Jole SANTELLI (FI) fa notare ai rappresentanti del Governo che l'atteggiamento di ferma ma fisiologica contrapposizione che i gruppi della minoranza intendono mostrare sul contenuto del decreto legge nel suo complesso assumerà una valenza di contrasto assoluto sulla specifica disposizione di cui all'articolo 1-bis afferente al reato di omofobia. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento soppressivo Cota 1.25, in quanto il testo dell'articolo 1 assume evidenti connotati di «grida manzoniane», risultando di fatto di difficile applicabilità e del tutto velleitario nelle finalità. A tal proposito evidenzia assoluta inefficacia delle previsioni sull'allontanamento dei cittadini comunitari che non potranno essere rese esecutive a causa della generica disciplina recata dal provvedimento d'urgenza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cota 1.25 e 1.12.

Jole SANTELLI (FI), in relazione all'emendamento Pecorella 1.102, ne precisa il carattere di miglioramento formale del testo, mediante il recupero di una più corretta espressione tipica della legislazione a favore della famiglia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pecorella 1.102.

Maurizio GASPARRI (AN) illustra le finalità dell'emendamento Cirielli 1.126, volto a meglio precisare la portata della disposizione rendendo certa la fase della verifica delle attività di controllo cui si riferisce la norma richiamata. Ritiene che l'esigenza primaria cui avrebbe dovuto rispondere il provvedimento d'urgenza all'esame delle Commissioni consiste nel regolare l'afflusso incontrollato di quei cittadini comunitari che si dedicano ad attività criminose nel territorio dello Stato. Tale esigenza risulta tuttavia del tutto disattesa e mortificata a causa dei contenuti blandi e contraddittori del decreto in esame.

Jole SANTELLI (FI) in ordine all'emendamento Cirielli 1.126, evidenzia che appare


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incongruo prevedere una valutazione discrezionale del cittadino comunitario in ordine all'iscrizione nel registro ivi richiamato, cui si ricollega peraltro una sanzione per l'eventuale inadempimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cirielli 1.126; risultano quindi preclusi gli identici emendamenti Cota 1.36 e Boscetto 1.82.

Roberto COTA (LNP), in relazione all'emendamento 1.37 a sua firma, ravvisa l'esigenza che la presentazione all'ufficio di Polizia sia disciplinata da un decreto ministeriale che possa emanarsi in tempi più ridotti rispetto a quelli contemplati dalla norma del testo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cota 1.37 e 1.38.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che gli emendamenti Cota 1.13 e 1.14 sono stati dichiarati inammissibili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pecorella 1.103.

Carolina LUSSANA (LNP) rileva come il provvedimento in esame sia nel suo complesso formulato in modo approssimativo, anche perché rimette alla mera discrezionalità del cittadino comunitario di presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza sul territorio nazionale. Valuta quindi positivamente l'emendamento Boscetto 1.1, che mira a rendere la disposizione in esame maggiormente determinata e coerente.

Maurizio GASPARRI (AN) in ordine agli identici emendamenti Boscetto 1.1 e Cirielli 1.124, sottolinea che gli stessi intendono rendere effettivamente applicabile il decreto in quanto occorre definire con maggiore precisione la disciplina delle procedure di registrazione, verifica e controllo dei cittadini comunitari che giungono in Italia. Osserva che i dati forniti dal ministero dell'Interno sull'impatto delle norme recate dal decreto legge evidenziano, al momento, risultati sconfortanti e disarmanti, tali da imporre opportune modifiche all'articolato.

Carlo LEONI (SDpSE) manifesta stupore per il contenuto di taluni emendamenti presentati dai gruppi di opposizione che impongono ai cittadini comunitari un obbligo di presentarsi agli uffici di pubblica sicurezza non appena giungono in Italia, anche solo per turismo.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) fa notare che il provvedimento risponde ad esigenze di maggiore sicurezza dei cittadini e dovrebbe fornire regole certe rispetto a quelle categorie di comunitari che giungono in Italia per motivazioni diverse dal turismo.

Jole SANTELLI (FI), replicando all'intervento del deputato Leoni, ricorda che è opportuno pretendere il rispetto della legalità affinché siano evitate situazioni di pregiudizio rispetto alla sicurezza dei cittadini. Osserva che anche in altri Stati, quale ad esempio l'Inghilterra, i flussi di soggetti che entrano nel territorio nazionale per un tempo non breve, sono tenuti a comunicare o registrare la loro presenza presso gli uffici pubblici.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Boscetto 1.1 e Cirielli 1.124, nonché l'emendamento Pecorella 1.106.

Roberto COTA (LNP) illustra il contenuto degli identici emendamenti 1.15 a sua firma e Cirielli 1.123. Sottolinea che per evitare che gli stranieri che giungono in Italia siano inseriti nel circuito dell'illegalità è necessario che dispongano al momento dell'ingresso di un'attività lavorativa e di un domicilio dignitoso. Sostiene che la maggioranza si assume una grave responsabilità non solo in ordine alla carenza di sicurezza nelle strade ma anche in relazione all'assoluto degrado che patiscono gli stranieri che arrivano in Italia e sono costretti a coabitare in spazi limitati all'interno


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di «baraccopoli». Gli emendamenti richiamati impongono pertanto l'allontanamento dal territorio nazionale per quelli immigrati che non hanno una casa rispondente a requisiti igienico-sanitari minimi. Si chiede per quale motivo il Governo intenda esprimere parere contrario su tali proposte emendative.

Jole SANTELLI (FI) richiama i motivi politici che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto in esame a seguito di un tragico episodio che ha scosso fortemente la coscienza dei cittadini. Registra tuttavia un atteggiamento contraddittorio dei gruppi della maggioranza, che sembra abbiano peraltro disconosciuto, con il contenuto del provvedimento in esame, le posizioni precedentemente manifestate in ordine alle politiche sull'immigrazione.

Maurizio GASPARRI (AN) evidenzia che risultano di difficile gestione le diverse problematiche relative alle aree metropolitane, per le quali occorre definire standards abitativi adeguati, requisiti igienico-sanitari idonei affinché si eviti il rischio del diffondersi di insediamenti abusivi in contesti di totale degrado urbano. Al riguardo ricorda l'incontro tenuto da una delegazione del suo gruppo con rappresentanti dell'ANCI.

Carolina LUSSANA (LNP) sottolinea come dal dibattito emergano la contraddittorietà e le responsabilità politiche dello sconsiderato allargamento dell'Unione europea a Paesi che non posseggono i requisiti per farne parte. Una delle conseguenze negative è stato, appunto, l'incremento di un fenomeno migratorio che crea al nostro Paese seri problemi di sicurezza.

Sandro GOZI (PD-U) richiama i principi che presiedono il diritto di libera circolazione nell'Unione europea; ricorda che il visto tra Italia e Romania è stato abolito nel 2002 quando il Governo non era quello attuale. Rileva che l'articolo 7 della direttiva comunitaria del 2004 in tema di immigrazione fissa i criteri per ottenere il soggiorno per oltre tre mesi: ulteriori requisiti prospettati negli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione non rientrerebbero quindi nel quadro di applicazione della predetta direttiva. Aggiunge che il decreto in esame si applica a tutti i cittadini comunitari e non solo a quelli provenienti dalla Romania.

Giancarlo LAURINI (FI) ritiene necessario regolare la materia in modo tale da agevolare i flussi migratori in condizioni di assoluta sicurezza senza però discriminare i cittadini rumeni.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Cota 1.15 e Cirielli 1.123.

Roberto COTA (LNP) fa notare che risulta indispensabile inserire tra i requisiti che giustificano l'espulsione dello straniero il non poter disporre di un alloggio con specifici standards igienico-sanitari. Ricorda quindi che la necessità di disporre di un alloggio dovrebbe essere un requisito valido per tutti gli immigrati, comunitari e non.

Isabella BERTOLINI (FI) precisa che le proposte emendative in oggetto intendono evitare situazioni di disparità e comunque il requisito dell'alloggio per il comunitario che soggiorna per oltre tre mesi nel territorio dello Stato non può essere considerato vessatorio o inopportuno. Fa notare che per i cittadini extracomunitari già esiste una analoga norma; il problema reale è quello dei controlli che spesso sono del tutto inefficaci.

Carolina LUSSANA (LNP) sottolinea come la stessa emanazione del decreto-legge in esame sia la dimostrazione del fatto che il Governo è perfettamente a conoscenza dell'emergenza determinata dal flusso migratorio dei cittadini romeni. Sottolinea, in particolare, come il provvedimento in esame sia volto a stabilire dei limiti alla libertà di circolazione di cittadini comunitari. Ricorda altresì che i fenomeni di immigrazione che creano problemi di sicurezza sono generalmente rivolti


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verso quei Paesi dove è noto che le sanzioni non sono applicate con sufficiente rigore.

Jole SANTELLI (FI) ritiene opportuno e ragionevole che la legge imponga a coloro che intendono soggiornare in Italia più di tre mesi una comunicazione in ordine al luogo di residenza, il che consentirebbe peraltro di fronteggiare più agevolmente il degrado che caratterizza molti campi nomadi e «baraccopoli» presenti in diverse città italiane.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Cota 1.16 e Gasparri 1.122.

Roberto COTA (LNP) stigmatizza il comportamento del Ministro Amato che ha rilasciato alle agenzie di stampa dichiarazioni aventi oggetto l'esito dei lavori della Commissione in ordine all'approvazione senza modifiche del decreto in esame. Evidenzia che tale condotta esprima una mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni, della Commissione medesima e della sua presidenza.

Jole SANTELLI (FI), nel concordare con il deputato Cota, ricorda che nelle giornate precedenti si è assistito ad analoghe deplorevoli situazioni. Sostiene che su materie tanto delicate quali la sicurezza dei cittadini occorra maggiore prudenza e rispetto delle sedi istituzionali.

Roberto ZACCARIA (PD-U) rileva che l'orientamento del Governo era già emerso in precedenti interventi presso la Commissione.

Jole SANTELLI (FI) esprime rilievi critici in ordine al mancato intervento del Governo in Commissione in apertura di seduta, che è stato contraddetto dalle successive dichiarazioni del Ministro Amato rilasciate ad agenzie di stampa.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa notare che le dichiarazioni rese dal Ministro dell'Interno sono coerenti con l'orientamento che il Governo ha manifestato in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati al testo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene non convincente né rassicurante l'assenza di dati certi in ordine all'effettivo impatto delle disposizioni del decreto legge sui processi in corso e sul piano dell'ordinamento giuridico. Osserva al riguardo che le previsioni della «legge Mancino» che sono state sostituite con l'errato riferimento all'articolo 13 del trattato di Amsterdam non potranno essere inserite nel provvedimento «mille proroghe» con cui il Governo intende correggere la suddetta disposizione.

Carolina LUSSANA (LNP) sottolinea come il Governo ritenga preferibile rendere nota la propria posizione tramite notizie di stampa anziché di fronte alla Commissione. Sottolinea quindi come dalle predette notizie di stampa si sia appreso che il Governo ritiene il provvedimento immodificabile, mentre il sottosegretario Luigi Scotti sembra avere una posizione differente, facendo dipendere la posizione del Governo dal testo che sarà approvato dalle Commissioni. Concorda con il Presidente della II Commissione, onorevole Pino Pisicchio, quando questi afferma che la Camera dei deputati è ormai solo una camera di ratifica, perfino degli errori commessi dal Senato. Ritiene estremamente scorretto che il Governo intenda rimediare all'errore di formulazione dell'articolo 1-bis nell'ambito del decreto «milleproroghe», poiché tale correzione dovrebbe essere effettuata dalla Camera.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Boscetto 1.2, Cota 1.26, Cota 1.38, Boscetto 1.3 e gli identici emendamenti Cota 1.20 e Pecorella 1.107.

Gabriele BOSCETTO (FI), in relazione all'emendamento 1.83 a sua firma, ravvisa l'assoluta incertezza di ordine concettuale sull'utilizzo nell'articolato dei termini ordine


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pubblico, pubblica sicurezza e motivi imperativi di pubblica sicurezza. Aggiunge che risulta incongruo assegnare ambiti di competenza al pubblico ministero, al prefetto o al Ministro dell'Interno a seconda della sussistenza delle situazioni richiamate dai termini menzionati, che non hanno un significato univoco e definito. In relazione al comma 7 ter dell'articolo 1, sostiene che il sistema di attribuzione delle competenze sembra prefigurare un segnale di sfiducia nei confronti del prefetto. Deplora quindi l'utilizzo di una terminologia non usuale che si presta ad errori di valutazione e di interpretazioni delle fattispecie.

Giancarlo LAURINI (FI), intervenendo sull'emendamento Boscetto 1.83, concorda sul fatto che il concetto di imperatività è utilizzato in modo improprio nel contesto dell'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), capoverso 1-bis.

Gianpiero D'ALIA (UDC) si associa alle considerazioni del deputato Boscetto; sottolinea che le norme del decreto riservano al giudice una troppo ampia e discrezionale valutazione sui parametri di allontanamento dei comunitari che entrano nel territorio dello Stato. Contesta la formulazione di cui al comma 7 ter dell'articolo 1, che appare non soltanto generica ma anche incongrua in relazione alla previsione della punibilità di quei comportamenti che rendono la permanenza in Italia incompatibile con l'ordinaria convivenza.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni l'emendamento Boscetto 1.83, gli identici emendamenti Boscetto 1.84 e Pecorella 1.104, Boscetto 1.85, Boscetto 1.4, Boscetto 1.86, Pecorella 1.105, Cota 1.39, Pecorella 1.108, Cirielli 1.128, Cota 1.40 e 1.41, Pecorella 1.109 e Cota 1.18, 1.44, 1.43 e 1.42.

Jole SANTELLI (FI) illustra le finalità dell'emendamento Boscetto 1.5, sostenendo che sia grave la circostanza che il Ministro dell'Interno non possa intervenire, se necessario, nell'ambito dei processi cui potrebbe dar luogo l'applicazione della normativa a causa della incerta portata interpretativa delle relative disposizioni.

Gianpiero D'ALIA (UDC) sostiene che le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione intendono migliorare il testo in ordine alla sua formulazione ed in relazione alla applicabilità dello stesso. Ravvisa la necessità che si stabilisca un obbligo, e non una mera facoltà, rispetto alla iscrizione nel registro per i comunitari che decidono di soggiornare in Italia per oltre tre mesi. Contesta le previsioni del testo che rendono di fatto impossibili l'effettivo allontanamento degli stranieri che ricadono nelle fattispecie ivi previste; in particolare valuta negativamente la norma secondo cui la proposizione di un gravame avverso il provvedimento di espulsione determina la sospensione della esecuzione dell'allontanamento, il che preclude sostanzialmente l'applicazione del decreto-legge.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Boscetto 1.5 e Gasparri 1.121.

Gabriele BOSCETTO (FI) richiama l'attenzione del relatore sulla necessità di chiarire la distinzione concettuale tra ordine pubblico e pubblica sicurezza che determina una diversa assegnazione di competenza rispetto al procedimento di espulsione.

Roberto ZACCARIA (PD-U) rileva che la sua relazione iniziale enuncia esplicitamente i diversi profili che attengono alla competenza ed ai presupposti delle fattispecie regolate nel provvedimento. Aggiunge che obiettivo primario cui si ispira l'intervento legislativo consiste nel bilanciare adeguatamente i diversi valori costituzionali in gioco ed in particolare nel tentativo di contemperare le esigenze della sicurezza e quelle della libertà e delle garanzie dei cittadini. Sottolinea che gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione appaiono contraddire l'esigenza di tipizzare le fattispecie criminose in esame, che assumendo il carattere di figure


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ante-delictum si prestano inevitabilmente a incertezze definitorie e interpretative.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boscetto 1.87 e Cota 1.48.

Jole SANTELLI (FI) ritiene incongruo il riferimento alla lingua inglese nel testo richiamato dall'emendamento Pecorella 1.110, in quanto diverse sono le lingue utilizzate in ambito di Unione europea e non appare pertanto opportuno citarne solo una.

Sandro GOZI (PD-U) osserva che il richiamo alla lingua inglese appare opportuno in quanto favorisce la comprensione della norma quando sono coinvolti nelle diverse fasi del procedimento di espulsione cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana.

Jole SANTELLI (FI) ribadisce che la finalità dell'emendamento Pecorella 1.110 risponde all'esigenza di rafforzare l'ufficialità della lingua italiana che è stata recentemente penalizzata rispetto alle lingue considerate ufficiali nei documenti e negli atti dell'Unione europea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pecorella 1.110, Cota 1.49 e Boscetto 1.89 di identico contenuto, Cirielli 1.125, Cota 1.51, 1.50, 1.45, 1.46, 1.47, Boscetto 1.200, 1.88, 1.90, Cota 1.27, 1.17, 1.31, Cirielli 1.127, Cota 1.32, 1.30, 1.28, 1.29, 1.35, Cirielli 1.201, Cota 1.33, 1.34, 1.19, 1.52, 1.53, 1.54, Boscetto 1.92 e 1.91, Cota 1.21, Boscetto 1.94, Cota 1.55, Boscetto 1.93, Cota 1.56, Gasparri 1.111, Cota 1.57, Boscetto 1.95, Cota 1.59 e 1.58, Boscetto 1.6 e Cirielli 1.120 di identico contenuto, Cota 1.61, 1.60 e 1.62.

Jole SANTELLI (FI) si sofferma sugli emendamenti Boscetto 1.7 e Cirielli 1.117, di identico contenuto, in relazione ai quali avanza la richiesta di conoscere l'orientamento del Governo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) sostiene che gli emendamenti cui si è riferito il deputato Santelli assumono particolare rilievo in quanto tesi a correggere taluni aspetti che rendono inapplicabile il decreto-legge in relazione alla sospensione del provvedimento di espulsione connessa al ricorso presentato dai soggetti interessati.

Roberto COTA (LNP) fa notare che occorre rendere effettivo l'allontanamento dei comunitari che ricadono nelle fattispecie contemplate dal decreto-legge, ed in tal senso sarebbe incongruo mantenere una previsione che consente la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione. Ricorda quindi le sentenze della Corte costituzionale che hanno limitato gli effetti e l'applicabilità della legge Bossi-Fini.

Sandro GOZI (PD-U) ricorda che la normativa comunitaria stabilisce l'impossibilità di procedere ad una espulsione nei casi in cui vi sia la sospensione del procedimento in relazione alla proposizione di un ricorso giurisdizionale.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Boscetto 1.7 e Cirielli 1.117 di identico contenuto, Boscetto 1.96 e Cota 1.63.

Gianpiero D'ALIA (UDC) replica al deputato Gozi che la normativa comunitaria può essere derogata dalla legislazione nazionale per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Deplora quindi la genericità delle fattispecie descritte dal decreto-legge e la eccessiva discrezionalità dell'interpretazione riconosciuta ai giudici. Osserva che la competenza assegnata al giudice monocratico non consente di disporre di tempi certi di valutazione delle previsioni. Ritiene che per riparare ad un errore commesso in sede di recepimento della direttiva comunitaria sull'immigrazione, relativo al mancato riferimento ai prefetti tra gli organi dello Stato con competenza di materia, si sia attribuita con il provvedimento d'urgenza in esame una competenza prefettizia in materia di espulsione


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che appare incongrua e non compiutamente definita.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Boscetto 1.8 e Cirielli 1.116, di identico contenuto, nonché l'emendamento Boscetto 1.9.

Jole SANTELLI (FI) in relazione all'emendamento Cota 1.81, ravvisa l'esigenza di approfondire i profili relativi alla copertura finanziaria del decreto-legge. In particolare ritiene incongruo prevedere un fondo per l'inclusione sociale degli immigrati mentre appare carente il finanziamento delle disposizioni relative all'espulsione dei cittadini comunitari che commettono atti criminosi.

Gianpiero D'ALIA (UDC) aggiunge che non ha senso aver collocato presso il Ministero della solidarietà sociale e non invece presso il Ministero degli esteri il fondo per l'inclusione sociale degli immigrati. Considera contraddittorio che non vi siano risorse per le espulsioni dei cittadini extracomunitari né per l'allontanamento dei cittadini comunitari, il che evidenzia che si è di fronte ad un intervento normativo meramente propagandistico e velleitario.

Roberto COTA (LNP) richiama l'attenzione del Governo e della maggioranza sulla circostanza che le argomentazioni e le proposte emendative dei gruppi dell'opposizione non trovano alcuna risposta a causa della scelta ormai definita di non apportare alcuna modifica al decreto-legge.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Cota 1.81, Boscetto 1.98 e 1.97.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo in relazione all'emendamento Boscetto 1.82, evidenzia che il decreto sembra riferirsi alle camere di sicurezza che erano previste in passato presso le questure e i commissariati. Ricorda che nella precedente legislatura gli uffici del Ministero dell'interno fornirono una serie di dati relativi agli oneri finanziari, estremamente elevati, necessari per ripristinare l'operatività delle suddette strutture, attualmente non idonee. Sottolinea che la formulazione del decreto-legge al riguardo risponde all'unico intento di evitare di riferirsi ai centri di permanenza temporanea che trovano forti dissensi in alcuni gruppi della maggioranza.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene la norma in esame dannosa, in quanto intende ripristinare l'impiego delle camere di sicurezza, strutture appartenenti ad un contesto politico-sociale non certo favorevole ai diritti ed alle libertà dei cittadini. Osserva che risulta poco comprensibile la previsione che fa riferimento ai locali ed alle strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea. Si tratta di previsioni volte a superare il riferimento ai centri di permanenza temporanea, ma tale intendimento crea evidente confusione sull'applicabilità della norma.

Roberto COTA (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 1.64, si chiede se fino al momento dell'espulsione i soggetti interessati possano circolare liberamente o vadano collocati in determinate strutture. Ravvisa quindi l'esigenza di evitare una mera facoltà, e di stabilire invece un obbligo in relazione alla disposizione sul trattenimento nelle suddette strutture dei soggetti che dovranno essere espulsi.

Giuseppe CONSOLO (AN) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento Cota 1.64, volto a superare un equivoco in ordine al riferimento ai centri di permanenza temporanea. Si tratta in particolare di chiarire se i soggetti considerati pericolosi per la sicurezza dei nostri cittadini possano o meno circolare liberamente e, nel secondo caso, dove esattamente debbano essere trattenuti.

Jole SANTELLI (FI) lamenta la mancanza di risposte da parte dei gruppi della maggioranza e del Governo, che sembrano


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ignorare le sollecitazioni e le richieste di chiarimento avanzate dai rappresentanti dell'opposizione, che stanno peraltro concentrando i loro interventi su specifici profili dell'articolato senza alcun atteggiamento ostruzionistico.

Carolina LUSSANA (LNP) con riferimento all'emendamento Cota 1.64, ritiene necessario che il Governo e la maggioranza chiariscano il motivo per cui si è fatto ricorso ad espressioni ambigue e fuorvianti, pur di non fare esplicito riferimento ai centri di permanenza temporanea. Chiede in particolare se la disposizione in esame consenta di trattenere i soggetti in questione anche nelle camere di sicurezza. Ritiene inoltre che il questore non debba avere la facoltà bensì l'obbligo di disporre il trattenimento nelle apposite strutture.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI rileva che la formulazione del comma 1-bis dell'articolo 20-bis, introdotto nel decreto legislativo n. 30 del 2007 dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame si coordina con il comma 1 del medesimo articolo 20-bis, il quale rinvia all'articolo 13, commi 3 e seguenti, del testo unico in materia di immigrazione. Fa presente che l'articolo 13, comma 3, nel testo introdotto dal centrodestra nella scorsa legislatura con la legge Bossi-Fini, prevede che il questore possa, e non debba, adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea. In relazione poi alla problematica dell'impiego delle camere di sicurezza, osserva che il loro utilizzo non è da escludersi, ma sicuramente per un tempo limitato e compatibile con le garanzie costituzionali. Deve comunque trattarsi di strutture già qualificate come idonee alla temporanea permanenza.

Jole SANTELLI (FI) si chiede tuttavia quali possano essere le ulteriori strutture da utilizzare rispetto alle camere di sicurezza e ai centri di temporanea permanenza.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Cota 1.64 e Boscetto 1.82.

Roberto COTA (LNP), in relazione all'emendamento a sua firma 1.65, evidenzia che viene riconosciuto un margine di intervento troppo ampio al questore in ordine alla decisione di allontanare o meno il soggetto. Occorre peraltro definire con certezza quali siano i centri in cui collocare temporaneamente i soggetti sottoposti a procedimento di allontanamento.

Gianpiero D'ALIA (UDC), pur apprezzando le precisazioni fornite dal sottosegretario Lucidi, ritiene inquietante la risposta ricevuta, in quanto sembra avallare una disciplina che introduce una sorta di fermo di polizia per i comunitari in casi in cui non si verifica una condotta illecita bensì una mera illegittimità connessa alla presenza del territorio dello Stato. In tal senso si rischia peraltro di aggravare le procedure indicate dalle direttive comunitarie in materia, prefigurando al riguardo il rischio di una violazione delle medesime.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Cota 1.65, nonché gli identici emendamenti Cota 1.22 e Boscetto 1.99.

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.100, identico agli emendamenti Cota 1.23 e Contento 1.129, rimarca come anche il comma 2-ter dell'articolo 1 debba ritenersi estraneo alla materia propria del decreto-legge, al pari dell'articolo 1-bis. Ritiene che la materia affrontata dal citato comma 2-ter debba essere più opportunamente rimessa alla valutazione della II Commissione giustizia, nell'ambito dell'esame del provvedimento recante misure contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e contro le molestie insistenti. Ricorda che la Corte costituzionale, da ultimo con la recente sentenza n. 171 del 2007, ha sancito precisi limiti alla decretazione d'urgenza ed al contenuto delle leggi di conversione dei decreti-legge: di tali limiti, tuttavia, il provvedimento


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in esame non appare rispettoso. Ritiene, inoltre, che la norma che il comma 2-ter tende ad inserire all'articolo 4 del decreto legislativo n. 215 del 2003 sia incostituzionale per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Cota 1.23, Boscetto 1.100 e Contento 1.129, nonché gli identici emendamenti Cota 1.24, Boscetto 1.101 e Contento 1.130.

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sull'emendamento Boscetto 1.10, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Cirielli 1.115, fa presente che la mancata previsione di una sanzione in caso di mancato adempimento dell'obbligo di presentare una attestazione al consolato italiano presso il paese di cittadinanza del soggetto allontanato comporta di fatto l'inanità della previsione. Si tratta, a suo avviso, dell'ennesima riprova della inutilità del provvedimento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Boscetto 1.10 e Cirielli 1.115, nonché gli emendamenti Contento 1.132, Cota 1.66, Contento 1.131, Cota 1.72, 1.71, 1.70, 1.69, 1.68, 1.67, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.80 e 1.79.

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sull'emendamento Santelli 1.11, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Cirielli 1.114, sottolinea come la proposta in esso contenuta sia perfettamente coerente con la direttiva comunitaria 2004/38/CE e tenda ad escludere la possibilità di ottenere la sospensione del decreto di allontanamento nel caso in cui il destinatario di esso sia un soggetto pregiudicato ovvero il provvedimento si basi su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Santelli 1.11 e Cirielli 1.14, nonché gli emendamenti Cota 1.80 e Cirielli 1.112.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che gli identici articoli aggiuntivi Santelli 1.01 e Cirielli 1.02 sono stati dichiarati inammissibili. Invita quindi i relatori ed i Governo ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore per la I Commissione, nell'invitare al ritiro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1-bis, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario, precisa che, a suo avviso, come del resto già chiarito nella relazione da lui svolta all'inizio del riesame, la norma recata dall'articolo 1-bis è senza dubbio inapplicabile, ma non deve ritenersi idonea ad abrogare l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (cosiddetta legge Mancino). L'abrogazione non può, infatti, ritenersi efficace in mancanza di una chiara volontà del legislatore in tal senso: volontà che in questo caso è del tutto mancante, atteso che, come risulta evidente dai lavori parlamentari, l'intendimento del legislatore è piuttosto quello di inasprire le sanzioni per i casi di discriminazione fondata su motivi razziali, religiosi e simili, che non di abolire la fattispecie di reato esistente. Ribadisce inoltre che si tratta di una norma non essenziale all'impianto del provvedimento, rispetto alla correzione della quale ritiene quindi prevalente l'esigenza di assicurare che il decreto-legge sia convertito in tempo utile.

Pino PISICCHIO (IdV), presidente della II Commissione e relatore per la medesima, esprime parere conforme a quello del relatore Zaccaria.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Jole SANTELLI (FI) ricorda che il ministro Chiti, nella seduta del 12 dicembre scorso ha dichiarato che, secondo i dati comunicati dal Ministero della Giustizia, non vi sarebbero né procedimenti pendenti per le fattispecie di reato di cui


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all'articolo 3 della legge Mancino, né pene in corso di esecuzione. Risulta tuttavia dagli organi di stampa che vi sarebbero invece oltre cento procedimenti in corso oltre a diverse condanne in fase di esecuzione. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se corrisponda al vero quanto esposto dagli organi di stampa, sottolineando come tale punto rivesta la massima importanza ai fini della valutazione degli effetti concreti della norma in esame.

Gianpiero D'ALIA (UDC), rivolgendosi al relatore Zaccaria, fa presente che l'articolo 1-bis non abroga, ma sostituisce l'articolo 3 della legge Mancino con una disposizione che, per il fatto di contenere un riferimento normativo erroneo, è oggettivamente inapplicabile. A suo avviso, quindi, l'abrogazione dell'articolo 3 sopra richiamato è indubitabile. Occorre quindi che il Governo chiarisca al più presto quale sarebbe l'impatto di tale abrogazione sui procedimenti penali in corso per i reati di istigazione all'odio razziale o religioso ed altre forme di violenza, dal momento che questo punto sta giustamente suscitando il diffuso allarme del Paese.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI fa presente che il Ministero della giustizia sta ricostruendo il quadro generale dei processi pendenti, ma che ancora non sono disponibili dati precisi. Allo stato risultano pendenti circa cento procedimenti penali, alcuni in fase di indagine, ed altri in fase dibattimentale, per distinte fattispecie relative alla legge Mancino.

Giuseppe CONSOLO (AN) richiama l'attenzione delle Commissioni sulla gravità di ciò che sta per accadere e, in particolare, sul fatto che le Commissioni si avviano ad approvare un testo viziato da un grave errore unanimemente riconosciuto. Ricorda altresì come il Presidente della Repubblica abbia dichiarato che potrebbe non promulgare un simile provvedimento. Lo stesso Presidente della I Commissione non dovrebbe consentire una così grave violazione delle regole sul procedimento legislativo, poiché vi sono alcune regole che la ragione politica non può calpestare.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che il testo è pervenuto alla Camera dal Senato e che questa non può esimersi dall'esaminarlo. Riguardo alla questione sollevata dal deputato Consolo, precisa di avere una propria opinione, che tuttavia non ritiene di esporre in questa fase. In ogni caso, ritiene che il problema si ponga indipendentemente dall'esatto numero di procedimenti penali in corso. Avverte quindi che si passa all'esame del merito degli emendamenti presentati all'articolo 1-bis. Avverte inoltre che è stato ritirato l'emendamento Zeller 1-bis.4, identico agli emendamenti Boscetto 1-bis.3, Bertolini 1-bis.11, Gasparri 1-bis.12 e Cota 1-bis.5.

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sull'emendamento Boscetto 1-bis.3, di cui è cofirmatario, ribadisce che, sebbene il richiamo al Trattato di Amsterdam contenuto nell'articolo 1-bis sia errato, la norma senza dubbio ha l'effetto di abrogare l'articolo 3, comma 1, della legge Mancino. Prende atto che il Governo e la maggioranza stanno riconoscendo la gravità dell'errore commesso, ma ritiene che non basti, per correggerne gli effetti, ripristinare la disposizione della legge Mancino con il decreto-legge «mille proroghe», atteso che è sufficiente che l'abrogazione della suddetta disposizione resti in vigore per un tempo anche minimo perché cadano nel nulla i procedimenti pendenti, i quali, lo ricorda, riguardano soggetti che si sono macchiati di reati gravi come la devastazione di tombe in cimiteri ebraici, di percosse a cittadini stranieri, di incitazione alla violenza razziale o etnica e simili. Aggiunge che l'abrogazione dell'articolo 3 della legge Mancino comporta anche la violazione di obblighi internazionali, considerato che la predetta legge reca norme per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.


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Carlo LEONI (SDpSE) sottolinea come la situazione sia più semplice e trasparente di come i colleghi dell'opposizione la vogliono rappresentare. Nessuno nega che l'articolo 1-bis contenga un errore e che tale errore potrebbe comportare delle conseguenze. Sotto questo profilo, in ogni caso, condivide pienamente le considerazioni in ordine alla volontà del legislatore svolte dal relatore Zaccaria. In condizioni normali, la soluzione più semplice sarebbe rappresentata dalla correzione dell'errore da parte della Camera. Tuttavia è del tutto evidente che non si possa mettere a rischio la conversione di un decreto-legge sulla sicurezza dei cittadini e che tale circostanza induca ad approvare il testo senza modifiche. Il fatto che il Governo ritenga di intervenire, per correggere l'errore, in un secondo momento e con un ulteriore strumento di urgenza, costituisce un atto di responsabilità, volto appunto a scongiurare la decadenza del decreto-legge, di fronte alla quale vi sarebbe una profonda incomprensione da parte dell'opinione pubblica. In questo contesto si sta valutando l'opportunità di ritirare l'emendamento Mascia 1-bis.1.

Maurizio GASPARRI (AN) ritiene che l'inserimento nel testo del provvedimento in esame di un articolo 1-bis contenente un rinvio normativo errato rappresenti un grave errore da parte del Governo e invita la maggioranza a riflettere su quali sarebbero state le accuse rivolte dall'opposizione se un tale errore fosse stato commesso dal centrodestra. Ricorda che il Presidente della Repubblica, investito della questione da alcuni parlamentari dei gruppi di opposizione, ha risposto con una lettera nella quale, tra l'altro, si riserva di svolgere sul provvedimento di conversione un esame attento e rigoroso. Per tali ragioni ritiene che sarebbe più decoroso da parte della maggioranza modificare il provvedimento, accettando di sottoporlo ad una nuova lettura da parte del Senato, alla quale non ostano i tempi necessari per la conversione. Aggiunge che, anche al di là dell'articolo 1-bis, il provvedimento in esame contiene misure blande ed inefficaci che, ove anche decadessero, non determinerebbero alcun danno.

Gabriele BOSCETTO (FI), nel richiamarsi agli interventi svolti dai deputati dei gruppi di opposizione, che condivide, si limita ad aggiungere che il vulnus giuridico che la norma in esame provocherebbe nell'ordinamento è senza dubbio preoccupante. Si tratta d'altra parte di un provvedimento già per altro verso non rispondente ai requisiti individuati dalla Corte costituzionale per la decretazione d'urgenza. Ritiene d'altra parte che non dovrebbero sussistere per la maggioranza timori di divisioni interne al Senato, dal momento che il provvedimento recante misure contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e contro le molestie insistenti ha ripreso il suo iter in II Commissione giustizia e sta procedendo celermente.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) sottolinea come non sia assolutamente possibile introdurre nell'ordinamento norme caratterizzate da errori e da forte indeterminatezza, tanto meno con un decreto-legge che difetta dei presupposti costituzionali per la sua emanazione. Se vi è urgenza, infatti, questa ha una connotazione meramente politica e non oggettiva.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo sull'emendamento Boscetto 1-bis.3, di cui è cofirmataria, ricorda che l'opposizione si era inizialmente dichiarata disponibile a sostenere il provvedimento d'urgenza, in quanto sembrava che questo dovesse dare un segnale in controtendenza rispetto all'orientamento imposto alla maggioranza in materia di immigrazione dalla sinistra radicale. Questo non è però accaduto, perché al Senato i gruppi della stessa sinistra radicale hanno posto il veto sul dialogo con l'opposizione. Per quanto riguarda la ipotesi di soluzione del problema relativo all'articolo 1-bis ventilata dal vicepresidente Leoni, osserva che essa rappresenterebbe una grave ed irresponsabile forzatura del meccanismo della successione delle leggi nel tempo. Occorre


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pertanto che il centrosinistra si assuma la responsabilità degli errori commessi, accettando di modificare il provvedimento che di riportarlo al Senato.

Roberto COTA (LNP), intervenendo sul suo emendamento 1-bis.5, esprime l'avviso che la maggioranza stia facendo un uso politico e strumentale delle istituzioni. È infatti evidente che il Governo ha inserito l'articolo 1-bis nel testo del provvedimento, sebbene esso sia estraneo alla materia propria del decreto-legge, unicamente allo scopo di porre rimedio ad una difficoltà di carattere puramente politico interno alla propria maggioranza. Ha tuttavia commesso un errore, chiudendosi in un vicolo cieco: quello di modificare il provvedimento rinviandolo al Senato, con il rischio che, a causa di difficoltà politiche, esso non sia convertito in tempo, oppure di approvarlo nel testo trasmesso dal Senato, ponendo però in questo modo in imbarazzo il Presidente della Repubblica chiamato a promulgare una legge di conversione contenente un errore giuridico dagli effetti gravi. A suo avviso, è da ritenersi più responsabile e rispettoso delle istituzioni il rinvio del testo al Senato.

Giuseppe CONSOLO (AN) ribadisce come il provvedimento non possa essere assolutamente approvato nella sua attuazione formulazione. Il gruppo di Alleanza nazionale, essendo da sempre a favore della legalità, non può che votare a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1-bis. Ritiene che sarebbe utile acquisire l'opinione di un giurista della levatura del Presidente Violante, già Presidente della Camera, in merito all'articolo 1-bis.

Carolina LUSSANA (LNP) stigmatizza il comportamento del Governo e della maggioranza che, a causa di un accordo politico, costringono la Camera a ratificare un errore commesso al Senato. Sottolinea quindi che un simile comportamento si ponga in contrasto con la necessaria ed auspicata correttezza nei rapporti tra maggioranza ed opposizione.

Roberto ZACCARIA (PD-U) chiarisce di aver soltanto evidenziato come, in un caso come quello in esame, l'abrogazione di una norma non possa ritenersi operante in mancanza della volontà del legislatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che gli emendamenti Santelli 1.101 e Cirielli 1.102 sono stati dichiarati inammissibili.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Boscetto 1-bis.3, Bertolini 1-bis.11, Gasparri 1-bis.12 e Cota 1-bis.5.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che gli emendamenti Caparini 1-bis.8 e 1.bis.9, e Cota 1-bis.6 e 1-bis.7 sono stati dichiarati inammissibili. Constata inoltre l'assenza dei presentatori degli emendamenti Turco 1-bis.16, 1.bis.17, 1-bis.18 e 1-bis.15: si intende che vi abbiano rinunziato.

Luigi COGODI (RC-SE) accoglie, anche a nome degli altri presentatori, l'invito al ritiro dell'emendamento Mascia 1-bis.1. Ritiene per altro indispensabile che il Governo fornisca spiegazioni più dettagliate sul rimedio che intende utilizzare per evitare che l'articolo 1-bis incida negativamente anche su un solo processo penale pendente, per le fattispecie previste dall'articolo 3 della legge Mancino.

Franco GRILLINI (Misto-SocpC.) ritira il suo emendamento 1-bis.2.

Luciano VIOLANTE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Turco 1-bis.19: si intende che vi abbiano rinunziato. Invita quindi i relatori ed il Governo ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti presentati all'articolo 1-ter.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore per la I Commissione, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1-ter, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario.


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Pino PISICCHIO (IdV), presidente della II Commissione e relatore per la medesima, esprime parere conforme a quello del relatore Zaccaria.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sul suo emendamento 1-ter.4, identico agli emendamenti Cota 1-ter.1, Pecorella 1-ter.5 e Germontani 1-ter.6, si dice convinto che anche il trasferimento al tribunale ordinario in composizione monocratica delle competenze in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento, già attribuite ai giudici di pace, costituisca un errore. Fa presente, infatti, che tale scelta comporta un pesante aggravamento del carico di lavoro dei tribunali.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che il trasferimento delle competenze del giudice di pace al tribunale ordinario in composizione monocratica, per quanto possa avere un senso con riferimento ai provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari, per i quali si incide su diritti fondamentali come quello alla libera circolazione, è ingiustificato con riferimento ai decreti di espulsione dei cittadini non comunitari. Ritiene che la scelta di sovraccaricare i tribunali ordinari, già oberati di lavoro, rientri nel complesso delle strategie poste in essere dalla maggioranza per vanificare le disposizioni della legge Bossi-Fini in materia di immigrazione.

Maria Ida GERMONTANI (AN) preannuncia che il gruppo di Alleanza nazionale voterà per la soppressione dell'articolo 1-ter, che rallenta la speditezza del procedimento e satura ulteriormente la già difficile situazione della giustizia italiana.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene molto grave la modifica prevista dall'articolo 1-ter che conferma come il provvedimento in esame introduca procedimenti lenti e farraginosi.

Jole SANTELLI (FI) ritiene grave intervenire con decreto-legge sulla disciplina dell'immigrazione. Premesso che, a suo avviso, le espulsioni sono misure di sicurezza e non provvedimenti di restrizione della libertà personale, rileva che costituisce un errore scaricare sulla magistratura la responsabilità politica di decidere in quali casi i provvedimenti di espulsione debbano ritenersi consentiti. Fa presente che ciò rischia di acuire il contrasto tra la magistratura e l'opinione pubblica.

Giuseppe CONSOLO (AN) ritiene assolutamente inaccettabile la previsione dell'articolo 1-ter, poiché il giudice di pace rappresenta uno dei pochi aspetti positivi e funzionali della giustizia italiana.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Boscetto 1-ter.4, Cota 1-ter.1, Pecorella 1-ter.5 e Germontani 1-ter.6.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che gli emendamenti Cota 1-ter.3 e 1-ter.2, nonché l'articolo aggiuntivo Giuditta 1-ter.01, sono stati dichiarati inammissibili.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Cirielli 1-ter.02.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che l'articolo aggiuntivo Mario Pepe 1-ter.03, è stato dichiarato inammissibile. Avverte che l'emendamento Zeller dis.1.1 è stato ritirato. Avverte quindi che si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Gianpiero D'ALIA (UDC) dichiara il voto contrario del suo gruppo, per le ragioni richiamate nel corso del dibattito.

Jole SANTELLI (FI) dichiara la totale contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, per le ragioni tecniche e politiche già evidenziate. Aggiunge che si tratta della totale disfatta della maggioranza


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e del Governo, i quali, in materia di sicurezza, hanno dimostrato una assoluta incapacità.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento ai relatori del mandato a riferire in Assemblea in senso favorevole sul provvedimento, richiamandosi alle ragioni di merito illustrate nelle relazioni dei relatori, nonché negli interventi dei deputati di maggioranza, ed in particolare dei colleghi Leoni e Gozi, i quali hanno messo in luce i numerosi aspetti pienamente condivisibili del provvedimento. Quanto all'errore contenuto nell'articolo 1-bis, pur prendendone atto, ritiene nel complesso che la scelta che le Commissioni e l'Assemblea si accingono a compiere sia la più saggia.

Giuseppe CONSOLO (AN), preso atto della mancanza di volontà politica di correggere un provvedimento erroneo, preannuncia il voto contrario del gruppo di Alleanza nazionale alla proposta di conferire ai relatori mandato di favorire favorevolmente in Assemblea.

Roberto COTA (LNP) dichiara il voto contrario del suo gruppo, ritenendo che quello in esame sia un provvedimento inefficace e meramente propagandistico. Aggiunge che la Lega Nord Padania ritiene che il potere di espulsione degli stranieri debba essere attribuito ai sindaci, i quali conoscono i territori.

Luigi COGODI (RC-SE) e Carlo LEONI (SDpSE) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi a conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente.

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U) dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando come il provvedimento in esame sia ben lungi dall'essere una mera «legge manifesto», come sostiene l'opposizione, e reca invece interventi efficaci. Rivolgendosi poi al deputato Cota, che ha accusato la maggioranza di fare un uso strumentale e politico delle istituzioni, si dichiara orgogliosa di appartenere ad una coalizione che non si è mai resa responsabile di provvedimenti ad personam.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.