XI Commissione - Marted́ 18 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).

1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni,o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico, insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
2. In via sperimentale, per gli anni 2007 e 2008, la misura dell'assegno di cui comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984 n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E e che siano insigniti di medaglia d'oro al valore militare. La misura dell'assegno è fissata in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.
3. Per l'anno 2008, la misura dell'assegno di cui al comma 2 viene riconosciuta per tredici mensilità in favore degli invalidi di cui ai commi precedenti.
4. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

ART. 2.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.200.000 euro per l'anno 2007 e in 24.700.000 euro per l'anno 2008, si provvede:
a) quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2007 e quanto a euro 7.746.853 per l'anno 2008, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) quanto a euro 16.953.147 per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione


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della proiezione per l'anno 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
2 Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.
(Abrogazioni).

1. La legge 7 febbraio 2006, n. 44 è abrogata.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (testo unificato C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono).

ORDINI DEL GIORNO

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
in riferimento ai progetti di legge 1558 e abbinati, concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare spettante ai grandi invalidi di guerra e per servizio, esaminati in sede deliberante,
considerata la necessità e l'urgenza di attuare una definitiva ed organica riforma dell'assegno sostitutivo, conforme ai principi della legislazione pensionistica di guerra, previsti nel testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
premesso che:
1. L'articolo 21, 2o comma decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, garantisce il diritto all'accompagnatore militare o all'obiettore di coscienza soltanto agli invalidi ascritti alle lettere A numero 1, A numero 2, A numero 3, A numero 4 secondo comma, A bis numero 1, A bis numero 2, B numero 1, C, D, E numero 1 della tabella E (tabella delle superinvalidità). La legge 8 agosto 1991, n. 261, all'articolo 3, estende il diritto all'accompagnatore militare anche ai pochissimi grandi invalidi di guerra insigniti di medaglia d'oro che siano ascritti alla tabella E ma appartenenti alle residue categorie di invalidità ivi contemplate. Il trattamento pensionistico è liquidato dal Ministero dell'Economia. Altresì il diritto all'accompagnatore militare compete ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle succitate categorie di invalidità. Per i tabellari, prevalentemente militari di leva, il trattamento pensionistico è liquidato dal Ministero dell'Economia. Per i titolari di pensione privilegiata ordinaria, ex dipendenti pubblici, in prevalenza militari di carriera, il trattamento pensionistico è liquidato dall'INPDAP. Per i titolari di pensione privilegiata ordinaria, ex dipendenti delle poste e delle ferrovie, il trattamento pensionistico è liquidato dall'INPS. La legge 23 agosto 2004 n. 226, sospendendo la leva obbligatoria, di fatto elimina la figura dell'accompagnatore militare;
2. La riforma delle forze armate che ha determinato negli anni una considerevole riduzione degli organici, riducendo il numero dei giovani chiamati a svolgere il servizio militare di leva, ha determinato il Parlamento ad approvare la legge 27 dicembre 2002, n. 288 che prevede a favore dei grandi invalidi con diritto all'accompagnatore militare la facoltà di scegliere anche un giovane volontario del servizio civile nazionale, a norma della legge 6 marzo 2001 n. 64, oppure, qualora non ci siano volontari disponibili, un assegno sostitutivo di importo uguale per tutti gli ascritti alle lettere A e A bis e, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli ascritti alle lettere B numero 1, C, D, E numero 1, nonché agli insigniti di medaglia d'oro. Il volontario civile, a distanza di 5 anni, non si è rivelato strumento idoneo ai bisogni di questa categoria, tant'è che soltanto 4-5 grandi invalidi hanno fruito del servizio del volontario civile. La maggioranza dei grandi invalidi


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si è rivolta al mercato del lavoro domestico, regolato da prezzi di mercato e da normativa obbligatoria;
3. La legge 1o marzo 1975 n. 45, all'articolo 5, per far fronte alla particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi di guerra affetti da pluriminorazioni gravissime (cecità accompagnata anche da amputazione delle mani o da sordità, oppure mutilazione dei quattro arti) concedeva un secondo accompagnatore militare o, in alternativa, un assegno di integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento;
4. Con l'approvazione del testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, al fine di garantire a tutti i grandi invalidi ascritti alle lettere A e A-bis della tabella E un'assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore venne concesso anche un terzo accompagnatore militare o, in alternativa, un assegno di integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento (articolo 21, 4o, 5o, 6o comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978). Analogo beneficio venne concesso ai grandi invalidi per servizio (articolo 3, legge 26 gennaio 1980 n. 9). La legge 18 agosto 2000 n. 236, all'articolo 3, ai soli grandi invalidi di guerra eliminava la facoltà di optare per il secondo e terzo accompagnatore militare, corrispondendo in sostituzione del servizio dei militari un assegno di superinvalidità aggiuntiva;
5. La legge delega 23 settembre 1981, n. 533, all'articolo 1, lettera e), stabiliva un principio cardine recepito poi dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834 prevedendo che gli assegni di integrazione all'indennità di assistenza ed accompagnamento devono essere proporzionati e differenziati nella misura, in rapporto alla gravità delle mutilazioni o al tipo di infermità;
6. La legge n. 288 del 2002, all'articolo 2, istituiva un Fondo specifico, finalizzato esclusivamente alla liquidazione dell'assegno sostitutivo; iniziali ragioni di bilancio imponevano la necessità di prestabilire priorità tra gli aventi diritto, in modo da delimitare il numero dei beneficiari. Priorità e delimitazioni alle quali l'amministrazione non ha mai ricorso, in considerazione che il Fondo venne rifinanziato per gli anni 2005, 2006 e 2007 dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria per il 2005: articolo 1, comma 535). Detto Fondo ha determinato il capitolo 1319 sul quale sono disponibili ancora 38.456.243,67 euro, non utilizzati, in quanto le domande per la concessione dell'assegno sostitutivo negli ultimi anni non hanno superato il 46 per cento degli aventi diritto ufficialmente dichiarati dal Governo con nota di verifica n. 434 del 10 maggio 2005, pari a 2428 soggetti, che hanno comportato una spesa soltanto di 10.600.000 euro rispetto ai 22.746.853 disponibili e le domande presentate per il 2007, 1060, lasciano presagire una ulteriore riduzione della spesa;
7. Da un'ulteriore verifica sui dati contenuti nella nota n. 434 emergeva che, erroneamente, erano stati inseriti nel numero degli aventi diritto anche grandi invalidi a cui non compete il diritto all'accompagnatore militare, quali le lettere A numero 4, primo comma, B numero 2, E numero 2, numero 3, numero 4 e numero 5, né si provvedeva in seguito ad una ufficiale correzione (circa 500 soggetti inseriti erroneamente); inoltre si ipotizzava (vedi nota 434) che il numero degli aventi diritto rimanesse costante per effetto di compensazione tra il numero dei morti da un lato e il numero degli aggravamenti tra gli invalidi di guerra e i nuovi riconoscimenti tra i tabellari, (militari di leva), dall'altro. L'ipotesi fatta a suo tempo dal Governo non trova conferma, in quanto il controllo incrociato dei dati lascia emergere che tra il 1o gennaio 2005 e il 22 giugno 2007 soltanto tra gli invalidi di guerra risultano deceduti almeno 183 grandi invalidi di lettere A o A-bis; inoltre, per quanto riguarda i tabellari, l'approvazione della legge 23 agosto 2004 n. 226 sulla sospensione della leva esclude la possibilità di nuovi casi (e nell'ambito delle forze armate i più soggetti a infortuni erano proprio i militari di leva). Per gli aventi diritto il cui trattamento è liquidato dall'INPDAP (prevalentemente militari


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di carriera), che costituiscono circa il 15 per cento degli aventi diritto all'accompagnatore, il numero è da considerarsi costante. Pertanto il numero degli aventi diritto all'accompagnatore militare dovrebbe attestarsi tra i 1600 e i 1700. La stima è da ritenersi prudenziale, in quanto dagli elaborati statistici dell'ufficio VIIo del Ministero dell'Economia, che autorizza il pagamento dell'assegno sostitutivo, risulta che nel 2006 sono state presentate 1123 domande, di cui 939 di guerra, 84 tabellari, 103 ppo INPDAP e nessun caso per l'INPS. Le risorse già disponibili avrebbero consentito, in presenza di schede tecniche aggiornate, di elevare significativamente l'importo degli assegni, portandoli all'80 per cento di quanto i grandi invalidi già percepiscono in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore.
8. È significativo segnalare che nell'anno 2006, il Ministero dell'economia, che liquida le pensioni di guerra e tabellari, che costituiscono indicativamente l'85 per cento degli aventi diritto all'assegno sostitutivo, ha speso, per gli assegni di integrazione in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare, per i 1067 invalidi di guerra 42.553.606,72 euro, per i 134 tabellari 5.721.929,04 pertanto al fine di attuare l'equiparazione fra i tre assegni sono sufficienti complessivamente 29 milioni di euro all'anno,

impegna il Governo:

ad attivarsi in tempi rapidissimi al fine di raggiungere i seguenti obiettivi preliminari che consentiranno al Parlamento di attuare una definitiva ed organica riforma dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare:
1. accertare in tempi rapidissimi il numero dei grandi invalidi di guerra e per servizio con diritto all'accompagnatore militare, fornendo una nota di verifica che suddivida gli aventi diritto per categoria di invalidità, tenuto conto che gli strumenti informatici di cui dispone il Ministero dell'Economia consentono un computo in tempo reale, perlomeno per le pensioni di guerra e tabellari, e lo stesso vale per l'INPDAP, in quanto le categorie di invalidi in questione sono classificate a livello di CED con specifici codici e suffissi, a suo tempo predisposti dal Ministero del Tesoro, che fino al 1994 liquidava direttamente tutte le pensioni spettanti ai grandi invalidi;
2. il Ministero dell'Economia e l'INPDAP provvedano a scorporare gli ascritti alle lettere A numero 4 primo comma, B numero 2 ed E numeri 2, 3, 4 e 5, cui non compete l'accompagnatore;
3. il ministro dell'Economia e delle finanze eserciti le facoltà previste dalla legge 9 dicembre 1928 n. 2783 e dalla legge 5 agosto 1978 n. 468 in materia di contabilità di Stato, al fine di poter utilizzare le risorse accumulate negli anni nel capitolo 1319 (finalizzate esclusivamente al pagamento dell'assegno sostitutivo) in modo da consentire al Parlamento di parificare gli importi degli assegni agli analoghi assegni in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare;
4. reperire le risorse aggiuntive che questa Commissione stima in 4,8 milioni di euro per l'anno 2008, sottolineando che nei capitoli di competenza, 1316 e 2198, sussistono residui correnti, determinati dal naturale decremento della categoria, che consentono, tenuto conto dell'orientamento della Commissione, una piena equiparazione dell'assegno sostitutivo, nella misura e nella disciplina, agli analoghi assegni in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare, come previsto dall'articolo 21, 5o e 6o comma del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, che distingue e differenzia gli assegni in rapporto al tipo e alla gravità dell'invalidità;
5. predisporre misure che consentano di attuare un assetto definitivo dell'istituto, onde evitare ulteriori provvedimenti temporanei e provvisori, come è avvenuto in questi ultimi 5 anni, che hanno creato grande disagio alla categoria dei grandi invalidi, che merita più rispetto e maggiore considerazione, oltre alle attività


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amministrative che hanno visto personale ad ogni livello distolto per adempimenti procedurali farraginosi.
0/1558-1766-1770/XI/1.Rocchi, Campa, Pagliarini, Viola, Laratta, Motta, Miglioli, Bellanova, Codurelli, De Biasi, Farinone, M. Ricci, Widmann, Lenzi, Burgio, Ghizzoni, Cordoni, Rossi Gasparrini, Fontana, Santori, Galli, Barani, Compagnon, Mistrello Destro, Pelino, Fabbri, Porcu, Schirru.

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
consapevole che in sede di applicazione delle disposizioni di legge in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, a partire dall'anno 2003, nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, successivamente integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) si verificano risorse finanziarie non spese superiori al 50 per cento nello stanziamento annuale, in quanto il numero delle istanze prodotte dagli aventi titolo tese ad ottenere l'assegno sostitutivo risulta costantemente di gran lunga inferiore a quello ipotizzato dagli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPDAP;
tenuto conto, peraltro, che il fondo di cui sopra è stato istituitp specificamente allo scopo di destinare eventuali risorse non utilizzate ad incremento dell'importo dell'assegno sostitutivo come esplicitato dal comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 288 del 2002,

impegna il Governo

affinché il Ministro dell'economia e delle finanze provveda annualmente ad adeguare l'importo dell'assegno sostitutivo utilizzando le risorse finanziarie eventualmente sussistenti nel fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, alla stregua di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 288.
0/1558-1766-1779/XI/2.Schirru, Campa, Rocchi, Pagliarini, Viola, Laratta, Motta, Miglioli, Bellanova, Codurelli, De Biasi, Farinone, M. Ricci, Widmann, Lenzi, Burgio, Ghizzoni, Cordoni, Rossi Gasparrini, Fontana, Santori, Galli, Barani, Compagnon, Mistrello Destro, Pelino, Fabbri, Porcu.