XII Commissione - Resoconto di marted́ 18 dicembre 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 18 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Gaglione.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia.
Testo unificato C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre 2007.

Mimmo LUCÀ, presidente, ricorda che, nella seduta del 14 novembre scorso, la Commissione ha accantonato gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e ha esaminato gli emendamenti riferiti all'articolo 2, fino all'emendamento 2.31 del relatore, come riformulato.

Luigi CANCRINI (Com.It), relatore, suggerisce l'opportunità di un'ulteriore riformulazione del suo emendamento 2.31, nel senso di stabilire che il servizio o il dipartimento a cui pervengono le richieste di cui al comma 1 dell'articolo 2 provvede, previa conferma diagnostica effettuata da un medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile ed avvalendosi di tutte le specifiche competenze di ordine medico e psicologico, all'approvazione di un progetto di psicoterapia la cui durata non può inizialmente essere superiore ai ventiquattro mesi, termine oltre il quale è necessaria una nuova valutazione da parte dello stesso servizio o dipartimento. In proposito, chiarisce che tale ulteriore riformulazione è volta ad escludere il rischio che patologie di natura organica siano erroneamente trattate come disturbi psichici.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE esprime un orientamento favorevole sull'ipotesi di riformulazione avanzata dal relatore.

Giacomo BAIAMONTE (FI) chiede al relatore per quale ragione abbia ritenuto di escludere la possibilità di conferma della diagnosi da parte degli psicologi clinici.

Luigi CANCRINI (Com.It), relatore, precisa che tale scelta dipende dalle specifiche


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competenze degli psicologi clinici, i quali, com'è noto, non trattano le patologie di natura organica.

Giuseppe ASTORE (IdV) esprime perplessità in ordine all'elevato numero di accertamenti cui il paziente sarebbe sottoposto, in vista dell'approvazione di un progetto di psicoterapia da parte del servizio o dipartimento competente.

Domenico DI VIRGILIO (FI) precisa, rivolto al collega Astore, che, alla luce dell'ulteriore riformulazione prospettata dal relatore, il provvedimento in esame prevederebbe una prima diagnosi effettuata dal medico curante, il quale indirizzerebbe poi il paziente verso uno dei servizi e dipartimenti indicati al comma 1 dell'articolo 2, il quale provvede all'approvazione di un progetto di psicoterapia solo dopo una conferma della diagnosi da parte del medico specialista.

Mimmo LUCÀ, presidente, ritiene che, al fine di rendere più chiara la disposizione in discorso, si potrebbe stabilire che il servizio o il dipartimento a cui pervengono le richieste di cui al comma 1 dell'articolo 2, previa conferma diagnostica effettuata da un medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile dello stesso servizio o dipartimento, provvede, avvalendosi di tutte le specifiche competenze di ordine medico e psicologico, all'approvazione di un progetto di psicoterapia la cui durata non può inizialmente essere superiore ai ventiquattro mesi, termine oltre il quale è necessaria una nuova valutazione da parte dello stesso servizio o dipartimento.

Luigi CANCRINI (Com.It), relatore, nel concordare, complessivamente, con la riformulazione suggerita dal presidente, osserva che sarebbe preferibile sopprimere il riferimento allo «stesso servizio o dipartimento», poiché tale struttura potrebbe non avere in organico medici specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria infantile.

Domenico DI VIRGILIO (FI) concorda con le valutazioni espresse, da ultimo, dal relatore.

Lionello COSENTINO (PD-U) ricorda che, nel corso dell'esame, è già emersa con chiarezza l'esigenza di affidare al servizio o dipartimento competente ogni decisione in ordine alla presa in carico del paziente. Ritiene pertanto che sia più opportuno mantenere il riferimento allo «stesso servizio o dipartimento», contenuto nell'ipotesi di riformulazione suggerita dal presidente.

Giacomo BAIAMONTE (FI) sottolinea, rivolto al collega Cosentino, che il paziente deve potersi rivolgere ad uno specialista di sua fiducia.

Lionello COSENTINO (PD-U) ritiene senz'altro condivisibile l'affermazione del collega Baiamonte, ma reputa al tempo stesso necessario che la valutazione in ordine alla presa in carico del paziente da parte di una struttura pubblica sia effettuata da un medico specialista appartenente a quella struttura.

Luigi CANCRINI (Com.It), relatore, ritiene che, per venire incontro alle preoccupazioni espresse dal collega Casentino, si potrebbe fare riferimento a medici specialisti appartenenti al Servizio sanitario nazionale.

Giuseppe ASTORE (IdV) dichiara di condividere la proposta avanzata, da ultimo, dal relatore, ritenendo ragionevole che il servizio o dipartimento chiamato a provvedere all'approvazione del progetto terapeutico, possa servirsi, ai fini della conferma della diagnosi, di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, ancorché non appartenenti al medesimo servizio o dipartimento.

Lionello COSENTINO (PD-U) ritiene comunque che la responsabilità della presa in carico del paziente debba spettare al servizio o dipartimento interessato, anche qualora questo si avvalga, ai fini della conferma della diagnosi, di medici specialisti esterni.


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Mimmo LUCÀ, presidente, ritiene che sia opportuno rinviare il seguito dell'esame, per dar modo ai colleghi di elaborare una formulazione del comma 2 dell'articolo 2, tale da rispondere alle preoccupazioni emerse nel corso della discussione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge n. 281 del 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
C. 2833 Santelli e C. 3195 Alessandri.