V Commissione - Resoconto di mercoledì 19 dicembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.
C. 2782 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele BORDO (PD-U), relatore, rileva che il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005. Ricorda che il III Protocollo prevede il riconoscimento di un nuovo simbolo, costituito da un quadrato dai contorni rossi su sfondo bianco, che si aggiunge ai due già previsti dalle Convenzioni di Ginevra per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Crescente. Segnala che il provvedimento non


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è corredato di relazione tecnica. e che la relazione illustrativa afferma che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge specifica dall'attuazione del Protocollo non deriva nessuna spesa, neppure nell'ipotesi che la Croce Rossa italiana intenda avvalersi della possibilità di introdurre il nuovo emblema e si specifica, inoltre, al fine di attuare gli impegni previsti dall'accordo, che non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative. Nel rilevare che pertanto il provvedimento non appare presentare alcun profilo problematico di carattere finanziario, propone di esprimere nulla osta.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale della protezione delle Alpi.
C. 2861 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD-U), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, ritiene opportuno che il Governo chiarisca quali siano le ragioni per le quali non vengono considerati gli oneri derivanti dall'attività di ricerca, formazione ed informazione promosse in ciascuno degli ambiti di interesse della Commissione. Osserva, infatti, che gli stanziamenti disposti sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalle norme contenute nel Capitolo III di ciascun Protocollo (salvo quello relativo alle controversie) che tratta della «Ricerca, formazione e informazione». La relazione tecnica, tuttavia, quantifica l'onere per le attività di ricerca ed informazione, ma non considera alcun costo per la formazione. Ritiene, altresì, opportuno un chiarimento, considerata la natura attuativa dei Protocolli, sulla possibile onerosità di alcune disposizioni che prevedono adempimenti specifici a carico delle Parti, non riconducibili all'ordinaria attività delle pubbliche amministrazioni dello Stato. Ciò vale in particolare per l'articolo 11 del Protocollo «Foreste montane» che prevede l'impegno delle Parti a finanziare misure di incentivazione e compensazione per l'attività forestale; l'articolo 12 del Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» che prevede la possibilità di sostegno allo sviluppo mediante misure economiche e finanziarie; l'articolo 10 del Protocollo «Difesa del suolo» che prevede l'accordo delle Parti a cartografare e registrare in catasti le aree delle Alpi minacciate da rischi geologici ed idrologici e a disporre idonei provvedimenti silvicolturali; l'articolo 7 del Protocollo «Trasporti» che prevede, nell'ambito della politica dei trasporti, l'impegno a ridurre le emissioni sonore e di sostanze nocive per tutti i vettori e ad incrementare la sicurezza e gli articoli da 9 a 12 che contengono l'impegno delle parti ad adottare o promuovere l'adozione di determinate misure tecniche nei vari settori del trasporto; l'articolo 13 del Protocollo «Composizione delle controversie» che prevede che le spese del tribunale arbitrale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, saranno, a meno che il tribunale medesimo non decida diversamente, a carico delle Parti contraenti. Segnala poi che l'articolo 2 autorizza, per l'attuazione del presente provvedimento, la spesa di euro 462.790 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2007-2009. Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità e una specifica voce programmatica. Segnala, peraltro, che, nel caso in cui il provvedimento non venga definitivamente


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approvato entro il 31 dicembre 2007, si dovrebbe valutare l'opportunità di aggiornare la clausola di copertura al nuovo triennio 2008-2010.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA rileva che le spese per la formazione quantificate in 103.191 euro annui per la realizzazione e gestione di inventari, banche dati e siti web a scopi informativi, affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica dell'ambiente siano raccolti in un sistema comune di osservazione accessibile al pubblico, tengono conto implicitamente anche di tutte le relative spese necessarie al raggiungimento annuale dei suddetti inventari banche dati e siti web e pertanto sarebbero da intendersi come ivi incluse le spese relative alla formazione del personale coinvolto in tali attività. Con riferimento all'articolo 11 del Protocollo «foreste montane», concernente l'impegno delle parti a finanziare misure di incentivazione e compensazione per attività forestale, all'articolo 12 del protocollo di pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, concernente la possibilità di sostegno allo sviluppo mediante misure economiche e finanziarie, all'articolo 10 del protocollo di difesa del suolo, concernete accordo delle parti a cartografare e registrare in catasti le aree delle alpi minacciate da rischi geologici e a disporre idonei provvedimenti silvicolturali, all'articolo 7 del protocollo trasporti concernete l'impegno a ridurre le emissioni sonore e le sostanze nocive per tutti i vettori e agli articoli da 9 a 12, concernenti impegno delle parti ad adottare o promuovere l'adozione di determinate misure tecniche dei vari settori di trasporto rileva che si tratta di disposizioni che rivestono carattere del tutto programmatico e pertanto non necessitano di quantificazione per mancanza di elementi oggettivi su cui basare la stessa. Qualora in futuro si volesse dare attuazione a tali disposizioni, alle stesse si provvederà con apposito disegno di legge volto a quantificarne gli effetti ed a determinarne la copertura finanziaria. Rileva poi che all'attuazione dell'articolo 13 del protocollo composizione delle controversie, per quanto concerne le spese del tribunale arbitrale eventualmente a carico delle parti contraenti, alle stesse si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Concorda poi con osservazione che qualora il provvedimento non venga definitamene approvato entro il 31 dicembre 2007, potrebbe risultare opportuno aggiornare la clausola di copertura al nuovo triennio finanziario 2008-2010.

Antonio MISIANI (PD-U), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2007».

Lino DUILIO, presidente, ricorda che, in base ad una prassi ripetutamente applicata, qualora il presupposto contenuto nella proposta di parere non dovesse realizzarsi, e il provvedimento venisse definitivamente approvato nel corso del nuovo esercizio, il riferimento al triennio 2007-2009 dovrebbe essere inteso come al nuovo triennio 2008-2010. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica del Trattato Italia-Cile per l'assistenza giudiziaria in materia penale.
C. 3022 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.


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Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, osserva che l'articolo 3 autorizza la spesa di euro 30.890 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del quale si prevede l'utlizzo reca la necessaria disponibilità finanziaria ed una specifica voce programmatica. Rileva peraltro che, qualora il provvedimento non venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007, dovrebbe essere valutata l'opportunità di modificare l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 1, differendone la decorrenza dall'anno 2008, in luogo del 2007 previsto dal testo.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario e conviene sulla necessità di valutare l'opportunità, qualora il provvedimento non venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007, di aggiornare la clausola di copertura finanziaria al nuovo triennio 2008-2010.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2007».

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore osserva che qualora il presupposto contenuto nella proposta di parere non dovesse realizzarsi, e il provvedimento venisse definitivamente approvato nel corso del nuovo esercizio, il riferimento al triennio 2007-2009 dovrebbe essere inteso come al triennio 2008-2010. Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Italia-Bulgaria sul trasferimento delle persone da espellere o accompagnare al confine.
C. 3081 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD-U), relatore, nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, osserva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri del quale si prevede l'utilizzo a fini di copertura reca la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica. Osserva che la copertura prevista e, in particolare, il riferimento al triennio dei Fondi speciali 2007-2009, appare correttamente formulata solo nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con le valutazioni del relatore e


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conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD-U), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2007».

Lino DUILIO, presidente, ricorda che, in base ad una prassi ripetutamente applicata, qualora il presupposto contenuto nella proposta di parere non dovesse realizzarsi, e il provvedimento venisse definitivamente approvato nel corso del nuovo esercizio, il riferimento al triennio 2007-2009 dovrebbe essere inteso come al nuovo triennio 2008-2010. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-Svizzera sul regime fiscale dei pedaggi per il traforo del Gran San Bernardo.
C. 3094 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che prevede la non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, ricordando che tale Accordo si è reso necessario in quanto sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo in Svizzera non si applica né l'imposta sul valore aggiunto né altra analoga imposta. Inoltre, come ribadisce la relazione illustrativa, secondo gli attuali criteri di ripartizione degli introiti dei pedaggi tra le società concessionarie (italiana e svizzera) che gestiscono il tunnel tranfrontaliero, l'applicazione dell'imposta al solo tratto italiano comporterebbe notevoli costi amministrativi. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva che la quantificazione dell'onere potrebbe risultare leggermente sottostimata a causa dell'applicazione della tariffa di pedaggio media per auto e moto anche al passaggio dei camper, cui viene praticata una tariffa di pedaggio più elevata. Tuttavia, tale sottostima, determinata dalla mancanza di dati analitici relativi all'incidenza del passaggio di tali mezzi sul totale del traffico della categoria, potrebbe risultare parzialmente compensata dall'assunzione, nella clausola di copertura, dell'onere a regime a partire dal 2009. In merito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala poi che l'articolo 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle presente legge, valutati in euro 573.000 per l'anno 2008 e in euro 609.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009. La norma dispone, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge anche ai fini dell'applicazione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. Al riguardo, ricorda in primo luogo che, sulla base di quanto previsto dalla relazione tecnica, la quantificazione dell'onere e l'autorizzazione di spesa sono formulate assumendo


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l'ipotesi che l'Accordo entri in vigore dal 1o gennaio 2008. Ricorda che, qualora il provvedimento non venisse definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007, si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare il riferimento al triennio di competenza dei Fondi speciali, aggiornandolo al 2008-2010. In conseguenza di tale modifica anche l'autorizzazione di spesa deve essere riformulata alla luce degli importi previsti dalla relazione tecnica valutati in 573.000 euro per l'anno 2008, 591.000 euro per l'anno 2009 e 609.000 euro a decorrere dall'anno 2010, salvo, per esigenze di corretta quantificazione, anticipare all'anno 2009 l'onere a regime di 609.000 euro. Osserva, infine, che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica. Con riferimento alla esplicita previsione di una clausola di monitoraggio, segnala che, alla luce della natura degli oneri previsti dal disegno di legge di ratifica, riconducibili ad una riduzione del gettito IVA, la stessa appare ispirata a principi cautelativi.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda sul fatto che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario e conviene con il relatore sull'opportunità, qualora il provvedimento non venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007, di prevedere un aggiornamento della clausola di copertura finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che l'Unione europea ha invitato ad elevare i pedaggi autostradali per incentivare il ricorso ad altre modalità di trasporto come il trasporto ferroviario e segnala che il contenuto dell'Accordo appare andare in direzione opposta rispetto a tale orientamento.

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U), relatore, rileva che l'Accordo non risulta finalizzato ad una riduzione dei pedaggi ma unicamente a prevedere un'esenzione IVA. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2007».

Lino DUILIO, presidente, ricorda anche con riferimento a questo provvedimento che, in base ad una prassi più volte adottata, qualora il presupposto contenuto nella proposta di parere non dovesse realizzarsi, e il provvedimento venisse definitivamente approvato nel corso del nuovo esercizio, il riferimento al triennio 2007-2009 dovrebbe essere inteso come al nuovo triennio 2008-2010.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-Moldova sull'assistenza giudiziaria civile.
C. 3095 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, che l'articolo 3 autorizza, per l'attuazione dell'Accordo, la spesa di euro 11.510 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2007-2009. Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità e una specifica voce programmatica. Peraltro, in considerazione del fatto che il provvedimento è all'esame della Camera in prima lettura, rileva che, qualora lo stesso non venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007, si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare l'autorizzazione di spesa prevista al comma 1 dell'articolo 3 differendone la decorrenza dall'anno 2008, in luogo del 2007 previsto dal testo. Di conseguenza, dovrebbe essere altresì aggiornato al 2008-2010 il riferimento al triennio di competenza dei Fondi speciali.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con le valutazioni del presidente.

Lino DUILIO, presidente, ricorda, anche con riferimento a questo provvedimento che, comunque, in base ad una prassi più volte adottata, qualora il provvedimento venisse definitivamente approvato nel corso del nuovo esercizio, il riferimento al triennio 2007-2009 dovrebbe essere inteso come al nuovo triennio 2008-2010. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2007».

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 15.45.

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disposnibilità «disaccantonate» del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze.
Atto n. 203.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele BORDO (PD-U), relatore, ricorda che l'articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 2006, nello stato di previsione di ciascun Ministero, di appositi Fondi in cui sono confluite le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base relative ai trasferimenti correnti alle imprese. Il comma 16 dell'articolo 1 della medesima legge stabilisce poi che i Ministri competenti


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presentino annualmente al Parlamento una relazione, nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso, sulla quale le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere un parere. Nel bilancio per il 2007 (legge n. 298/2006 e relativo decreto del Ministro dell'economia 29 dicembre 2006 di riparto delle unità previsionali di base in capitoli), il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (unità previsionale di base. 3.1.5.20 - capitolo 2197) risultava dotato di 2.562,3 milioni.
La Relazione sulla destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 73), trasmessa alle Camere il 22 febbraio 2007 ai sensi del citato articolo 1, comma 16 della legge finanziaria 2006, proponeva due possibili ripartizioni del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell'economia. In una prima ipotesi, minima, il Ministero si limitava a ripartire soltanto la quota a legislazione vigente 2007 (come indicata nell'elenco 3 della legge finanziaria 2006), ridotta della quota accantonata ai sensi del comma 507, il quale aveva infatti previsto, per finalità di contenimento della spesa pubblica, che quota parte di alcune autorizzazioni di spesa venissero rese indisponibili; in una seconda ipotesi, totale, si illustrava invece il riparto delle risorse complessivamente iscritte nel bilancio per il 2007, considerando cioè il disaccantonamento completo delle risorse bloccate ai sensi del comma 507 sia quelle accantonate ai sensi del comma 762. Ricorda infatti che tale ultima disposizione aveva subordinato l'erogazione delle risorse del fondo TFR alla decisione delle autorità comunitarie sul trattamento contabile del fondo medesimo. Ricorda che la Commissione ha esaminato la Relazione nelle sedute dell'8, 15, 20 e 28 marzo 2007, esprimendo parere favorevole in ordine all'attuazione della sola opzione «minima», in quanto «l'unica per la quale risultano elementi di conoscenza certi». Nel parere espresso dalla Commissione si rilevava, inoltre, che «alla ripartizione delle eventuali risorse che dovessero risultare disponibili si provvederà con successivo atto da trasmettere per il parere al Parlamento». Successivamente, l'articolo 7, comma 2 (all. 2) del decreto-legge n. 81 del 2007 ha disposto il disaccantonamento della somma di 251,1 milioni di euro del fondo trasferimenti correnti alle imprese, in precedenza accantonati per esigenze di contenimento della spesa pubblica. Inoltre, con l'articolo 3 del decreto-legge n. 159 del 2007 è stato reso disponibile l'80 per cento dell'importo accantonato nell'ambito del fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto (TFR) ai dipendenti del settore privato, per un ammontare pari a 452 milioni (e cioè l'80 per cento del rifinanziamento complessivo di 565 milioni del Fondo, disposto dal comma 904 della finanziaria 2007). Facendo seguito alle indicazioni fornite dalle Commissioni parlamentari competenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, con la Relazione in esame, indica il prospetto di ripartizione della somma, pari a circa 703,1 milioni di euro (251,1 milioni + 452 milioni, come sopra indicato), resa disponibile in favore delle imprese pubbliche per effetto delle disposizioni dei citati decreti-legge n. 81 e n.159. La relazione in esame prevede quindi l'assegnazione a Poste italiane di 117.013.000 euro, pari al 16,6 per cento della quota disaccantonata, a Ferrovie dello Stato di 466.699.000 euro, pari al 66,4 per cento della quota disaccantonata, a Coni Servizi S.p.A., di 1.489.000 euro, pari allo 0,2 per cento della quota disaccantonati, ad ENAV di16.131.000 euro, pari al 2,3 per cento, ad ANAS di 101.748.000 euro, pari al 14,5 per cento. Per ciò che attiene ad ANAS s.p.a., le somma disaccantonate da assegnare concernono i corrispettivi per il servizio di manutenzione e gestione della rete viaria di interesse nazionale. Relativamente a Coni Servizi s.p.a., l'articolo 1, comma 194, della legge n. 350 del 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) prevede un contributo di


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6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010 in favore di detta società, in considerazione delle minori entrate ad essa derivate in relazione alla definizione delle posizioni dei Concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive. Per quanto riguarda ENAV s.p.a., la somma complessiva disaccantonata ammonta a 16.130.717 euro, di cui 5.760.496 euro per effetto dell'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 81 del 2007 e 10.370.221 euro ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007. La somma da assegnare al Gruppo Ferrovie dello Stato (RFI e Trenitalia) è finalizzata al rimborso di oneri a carico del Gruppo medesimo per ottemperare a impegni assunti nei confronti dello Stato. Le risorse spettanti a Poste Italiane nell'ambito del fondo afferiscono al rimborso di oneri per obblighi tariffari nel settore dei recapiti postali (oneri di servizio universale), per agevolazioni tariffarie relative allo svolgimento delle consultazioni elettorali in programma nel 2007 ed alla quota annua prevista dalla legge n. 778 del 1985 per il reintegro del fondo quiescenze dell'Istituto Postelegrafonici, che Poste Italiane gira ad IPOST.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Michele BORDO (PD-U), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminata la relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità «disaccantonate» del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 (atto n. 203),
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.