I Commissione - Marted́ 15 gennaio 2008


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ALLEGATO

Decreto-legge 249/2007: Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (C. 3325 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
* 1. 1. Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.
* 1. 2. Gasparri, La Russa, Cirielli, Bocchino, Ascierto.

Sopprimerlo.
* 1. 3. Frias, Franco Russo, Mascia.

Sopprimerlo.
* 1. 4. De Zulueta, Nicchi, Boato.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) al comma 1, sostituire le parole: «possa in qualsiasi modo agevolare» con le seguenti: «agevoli consapevolmente».
1. 5. Frias, Franco Russo, Mascia.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) al comma 1, sostituire le parole: «possa in qualsiasi modo agevolare» con le seguenti: «agevoli».
1. 6. Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) al comma 1, sopprimere le parole: «in qualsiasi modo».
1. 7. Franco Russo, Frias, Mascia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a),.
1. 8. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: da parte del tribunale in composizione monocratica con le seguenti: da parte del giudice di pace.
1. 9. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da parte del tribunale aggiungere la seguente: ordinario.
1. 16. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle


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parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni.
1. 10. Cirielli, Bocchino, Gasparri, La Russa, Ascierto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 11. Gasparri, Cirielli, Bocchino, Lamorte, La Russa, Ascierto.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 6 è abrogato.
* 1. 12. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: il comma 6 è abrogato.
* 1. 13. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «I provvedimenti di espulsione previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché i provvedimenti di allontanamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, possono essere omessi, sospesi o revocati da parte dell'autorità competente quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo. Qualora il provvedimento sia di competenza del prefetto, questi è tenuto ad informare il Ministro dell'Interno, prima di adottare le misure di cui al periodo precedente.
1. 14. Mascia, Franco Russo, Frias.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, dopo le parole: «possa essere», sono aggiunte le seguenti: «sottoposto a tortura, trattamenti inumani o degradanti, alla pena di morte, o comunque ad atti tali da configurare violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, ancorché le Autorità competenti di quello Stato forniscano rassicurazioni in senso contrario, o possa essere».
1. 15. Franco Russo, Frias, Mascia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121.
Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le rispettive funzioni e le modalità del loro svolgimento.
1. 01. Caparini, Cota, Stucchi, Gibelli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 1 del codice civile, sono aggiunte infine le parole: «nonché il permesso di soggiorno o altro documento attestante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano».
1. 02. Cota, Stucchi.


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Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nel caso in cui uno degli sposi sia cittadino straniero è necessaria la presentazione del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano».
1. 03. Cota, Stucchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è aggiunto in fine il seguente comma:
3-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, è sospesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della medesima Convenzione fino a quando tutti gli Stati membri dell'Unione europea soddisferanno le condizioni per l'adesione all'Accordo di Schengen».
1. 04. Cota, Stucchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è aggiunto in fine il seguente comma:
3-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, è sospesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della medesima Convenzione fino all'adozione di una procedura comune a tutti gli Stati membri dell'Unione europea idonea a determinare con certezza la data nella quale ciascun cittadino dell'Unione entra in un altro Stato membro, al fine dell'applicazione delle disposizioni relative al soggiorno di lungo periodo».
1. 05. Cota, Stucchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi ha l'onere, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, entro i dieci giorni successivi all'ingresso nel territorio dello Stato di dichiararlo alla Questura del luogo ove intenda fissare il suo domicilio. La Questura rilascia contestualmente l'attestazione di avvenuta dichiarazione, contenente l'indicazione del nome e della dimora, nonché la data di presentazione del medesimo cittadino».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al comma 2, le parole: «trascorsi tre mesi dall'ingresso» sono sostituite dalle seguenti: «entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dall'ingresso».
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 1-bis si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di 3 mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al comma 3 aggiungere la seguente lettera: d) copia della dichiarazione prevista dal comma 1-bis».
1. 06. Cota, Stucchi.


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ART. 2.

Sopprimerlo.
* 2. 1. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Sopprimerlo.
* 2. 2. Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.
* 2. 3. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Sopprimerlo.
* 2. 4. La Russa, Gasparri, Bocchino, Lamorte, Ascierto.

Sopprimerlo.
* 2. 5. Frias.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. All'articolo 12 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Integra il reato di cui al comma precedente la condotta di chi a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero clandestino, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato. Nel caso di condanna è sempre ordinata la confisca dell'immobile».
2. 6. Cota, Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Al fine di consentire la sua integrazione nella società italiana, il cittadino straniero di età superiore ai sei anni e inferiore ai sessantacinque, per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare beneficia, nel suo paese di residenza, di una valutazione del suo grado di conoscenza della lingua italiana e dei valori della Repubblica. Se questa valutazione ne stabilisce la necessità, l'autorità amministrativa organizza per lo straniero, nel suo paese di residenza, una formazione la cui durata non può superare i due mesi, al termine della quale è oggetto di una nuova valutazione della sua conoscenza della lingua e dei valori della Repubblica. Il beneficio del ricongiungimento familiare è subordinato alla produzione di un attestato dell'esito di questa formazione che deve essere consegnato entro il mese successivo alla fine della suddetta formazione, nelle condizioni stabilite con regolamento del Governo. Tale regolamento stabilisce in particolare il termine massimo entro il quale i risultati della valutazione devono essere comunicati, il termine massimo entro il quale la valutazione e la formazione devono essere proposte, il numero di ore minime di detta formazione, le ragioni legittime per le quali lo straniero può essere dispensato e le modalità secondo le quali una commissione designata dal ministro dell'interno determina il contenuto della valutazione che riguarda la conoscenza dei valori della Repubblica.
1-ter. Il richiedente di un visto per un soggiorno di durata superiore a tre mesi, o il suo rappresentante legale, cittadino di un paese nel quale lo stato civile presenta carenze può, in caso di inesistenza dell'atto di stato civile, o quando è


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stato informato dagli agenti diplomatici o consolari dell'esistenza di un dubbio serio sull'autenticità di quest'ultimo, sollecitare la sua identificazione con le sue impronte genetiche per portare un elemento di prova di una filiazione certa con almeno uno dei due genitori. Il consenso delle persone la cui identificazione è così ricercata deve essere formulato espressamente.
L'esame delle impronte genetiche previsto al capoverso precedente è realizzato a spese del richiedente. Se il visto è accordato, le spese sostenute per questo esame gli sono rimborsate dallo Stato.
Con regolamento del Governo sono definite le condizioni d'applicazione degli esami di impronte genetiche ed in particolare l'elenco dei paesi interessati e le condizioni alle quali sono abilitate le persone autorizzate a procedere a questi esami.
b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
10-bis. Lo straniero ammesso al soggiorno in Italia e, all'occorrenza, il suo coniuge curano, quando uno o più figli hanno beneficiato della procedura di ricongiungimento familiare, l'integrazione della famiglia nella società italiana. A tale scopo, sottoscrivono con lo Stato un contratto d'accoglienza e d'integrazione per la famiglia con il quale si obbligano a seguire una formazione sui diritti ed i doveri dei genitori in Italia. L'inosservanza di tale obbligo impedisce il rinnovo del titolo di soggiorno e determina la conseguente espulsione dal territorio dello Stato.
2. 7. Cota, Stucchi.

Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.
2. 9. Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto il seguente:
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più dei delitti di cui all'articolo 407, commi 2, lettera a), e 4 del codice di procedura penale (nonché dall'articolo 12 del presente testo unico)».
2. 8. Franco Russo, Frias, Mascia.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Frias.

Sopprimere il comma 1.
3. 2.Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere dalla parola: oltre fino a: n. 30.
3. 3. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 1 dopo le parole: 6 febbraio 2007, n. 30, aggiungere la seguente: anche su segnalazione del sindaco del luogo in cui risiede l'interessato.
3. 4. Gasparri, Bocchino, La Russa, Cirielli, Ascierto.

Al comma 1 dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: o, su sua delega, il Prefetto.
3. 5. Gasparri, Cirielli, Bocchino, Lamorte, La Russa, Ascierto.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: con atto motivato con le seguenti: con proprio atto.
3. 6. Cota, Stucchi.


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Al comma 1, sopprimere la parola: individuali.
3. 7. Gasparri, La Russa, Bocchino, Lamorte, Ascierto.

Al comma 1 sopprimere il secondo e terzo periodo:
3. 8. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere dalle parole: è adottato fino a: di proporzionalità e.
3. 9. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento da parte del questore, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, avviene con le modalità previste dall'articolo 13, quarto comma, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. 10. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: reingresso sul territorio fino alla fine del periodo con le seguenti: reingresso nel territorio nazionale, che non può essere inferiore a cinque anni né superiore a dieci anni.
3. 18. Il Relatore.

Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole da: cinque anni fino a: dieci anni con le seguenti: sette anni e superiore a dodici anni.

Conseguentemente, al comma 3 primo periodo, sopprimere le parole: e in ogni caso decorsi tre anni.
3. 11. Gasparri, Bocchino, Cirielli, La Russa, Ascierto.

Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole da: cinque anni fino a: dieci anni con le seguenti: sette anni e superiore a dodici anni.

Conseguentemente, al comma 3 primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
3. 12. Gasparri, Bocchino, La Russa, Cirielli, Ascierto.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: sintesi con la seguente: traduzione.
3. 13. Mascia, Frias, Franco Russo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: una lingua fino alla fine del periodo, con le seguenti: francese, inglese, spagnolo o tedesco.
3. 14. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: spagnolo o tedesco con le seguenti: spagnola o tedesca.
3. 19. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
3. 15. Gasparri, Bocchino, La Russa, Lamorte, Ascierto.


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Al comma 3, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
3. 16. Gasparri, Cirielli, Bocchino, La Russa, Lamorte, Ascierto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma.
3-bis. Nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare si applicano comunque le norme di cui all'articolo 19, (comma 1), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
3. 17. Franco Russo, Mascia, Frias.

1. Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 39 della direttiva 2004/58/CE del 24 aprile 2004, il Governo, entro il 31 marzo 2008, trasmette ai competenti uffici della Commissione europea osservazioni e proposte in merito alla necessità di applicare il divieto di reingresso nel territorio italiano anche alle ipotesi in cui i cittadini dell'Unione e i loro familiari siano allontanati per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.
3. 01. Gasparri, Cirielli, Bocchino, La Russa, Ascierto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è inserito il seguente:

Art. 21-bis.
(Adempimenti a seguito di allontanamento).

1. Unitamente al provvedimento di allontanamento previsto dagli articoli 20 e 21, non eseguito immediatamente, è consegnata all'interessato una attestazione dell'obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare al posto di polizia di frontiera o al Consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.
2. Il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato che non provveda alla presentazione dell'attestazione di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché con l'immediato allontanamento ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
3. 02. Gasparri, Lamorte, Bocchino, La Russa, Ascierto.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Frias.

Sostituirlo con il seguente:
1. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 sono eseguiti immediatamente dal questore se fondati su una precedente decisione giudiziale, ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza:
a) valutata ogni altra circostanza, sia destinatario di un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica emesso da altro Stato dell'Unione e non abbia dichiarato la propria presenza nel territorio nazionale


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all'atto dell'ingresso a un ufficio di pubblica sicurezza, né abbia dimostrato il venir meno delle ragioni poste a base del predetto provvedimento di allontanamento, ovvero che dette ragioni non sono rilevanti per lo Stato italiano;
b) se non abbia provveduto all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 e non abbia maturato i requisiti previsti per il diritto di soggiorno oltre i tre mesi salvo che non dimostri che l'inadempienza sia dovuta a cause del tutto indipendenti dalla sua volontà o comunque tali da rendere non proporzionato il provvedimento di allontanamento anche con riferimento all'età, allo stato di salute, alla situazione familiare ed economica e alla sua integrazione sociale e culturale;
c) sulla base di specifici elementi di fatto, abbia tenuto, anche fuori dal territorio nazionale, comportamenti gravemente rilevanti ai fini della tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana, ovvero dell'incolumità pubblica, a tal fine si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano o straniero per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o uso delle armi o contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti;
d) abbia tenuto comportamenti rientranti tra i reati elencati dall'articolo 380 del codice di procedura penale o tra i delitti di cui agli articoli 633, 634 e 635 del codice penale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne. Per le modalità di adozione dei provvedimenti e di comunicazione al destinatario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Per la revoca del divieto di reingresso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.
4. 2. D'Alia, Ronconi, Giovanardi, Santelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
4. 3. Franco Russo, Frias, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: imperativi.
4. 4. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: imperativi con le seguenti: di ordine pubblico o.
4. 5. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,.
4. 6. Frias, Franco Russo, Mascia.


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Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e.
4. 7. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: attuale aggiungere le seguenti: all'ordine pubblico o.
4. 8. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 4. 9. Gasparri, La Russa, Bocchino, Lamorte, Ascierto.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 4. 10. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Sopprimere il comma 2.
4. 11. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
4. 12. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 2, sopprimere le parole: concreta, effettiva e grave.
4. 13. Cota, Stucchi, Santelli.

Al comma 2, sostituire le parole: concreta, effettiva e grave, con le seguenti: concreta e grave.
4. 14. Cota, Stucchi, Santelli.

Al comma 2, sostituire le parole: concreta, effettiva e grave con le seguenti: , anche ipotetica.
4. 15. Cirielli, Gasparri, Bocchino, La Russa, Ascierto, Santelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: concreta, effettiva e.
4. 16. Cota, Stucchi, Santelli.

Al comma 2, sopprimere la parola: concreta,.
4. 17. Cota, Stucchi, Santelli.

Al comma 2, sopprimere la parola: , effettiva.
4. 18. Cota, Stucchi, Santelli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: rendendo urgente fino alla fine del comma.
4. 19. Cota, Stucchi, Santelli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sostituire le parole: permanenza sul territorio con le seguenti: permanenza nel territorio nazionale;
b) al comma 4 sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso, che non può essere superiore a cinque anni. Per le


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modalità di comunicazione al destinatario e di esecuzione del provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.
4. 100. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: la civile e sicura convivenza, con le seguenti: l'ordinaria convivenza.
4. 20. Cota, Stucchi, Santelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: e sicura.
4. 21. Cota, Stucchi, Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione deve presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarate la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi. Il mancato adempimento all'onere di dichiarazione previsto dal presente comma e la mancata registrazione all'anagrafe entro dieci giorni dalla scadenza di tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale da parte del cittadino dell'Unione ne rendono urgente l'allontanamento.
4. 22. Cota, Stucchi, Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere adottato anche in considerazione di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano o straniero.
4. 23. Cota, Stucchi, Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere adottato anche in considerazione di eventuali precedenti penali del destinatario che denotino una particolare pericolosità sociale.
4. 24. Cota, Stucchi, Santelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere adottato anche in considerazione di eventuali precedenti penali del destinatario, ancorché in relazione a sentenze pronunciate da un giudice straniero, che denotino una particolare pericolosità sociale.
4. 25. Cota, Stucchi, Santelli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: imperativi con le seguenti: di ordine pubblico o.
4. 26. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: con atto motivato con le seguenti: con proprio atto.
4. 27. Cota, Stucchi, Santelli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero dal Ministro fino alla fine del periodo.
4. 28. Gasparri, Bocchino, La Russa, Lamorte, Ascierto, Santelli.


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Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
4. 29. Cota, Stucchi, Santelli.

Sopprimere il comma 5.
4. 30. Gasparri, La Russa, Bocchino, Lamorte, Ascierto, Santelli.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
5-bis. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo possono essere omessi, sospesi o revocati da parte dell'autorità competente quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo. Qualora il provvedimento sia di competenza del prefetto, questi è tenuto ad informare il Ministro dell'Interno, prima di adottare le misure di cui al periodo precedente.
4. 31. Franco Russo, Frias, Mascia.

Alla rubrica, sopprimere la parola: imperativi.
4. 32. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art.4-bis.
(Adempimenti a seguito di allontanamento).

1. Unitamente al provvedimento di allontanamento previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, non eseguito immediatamente, è consegnata all'interessato una attestazione dell'obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare al posto di polizia di frontiera o al Consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.
2. Il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato che non provveda alla presentazione dell'attestazione di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché con l'immediato allontanamento ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. 01. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1. Frias.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Violazione del divieto di reingresso).

1. Il cittadino comunitario che, in violazione del divieto di reingresso di cui all'articolo 4 del presente decreto e all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, rientra nel territorio nazionale è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si procede con il rito direttissimo.
2. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni.
5. 2. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.


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Al comma 1, sostituire le parole da: adottato per motivi imperativi fino alla fine dell'articolo con le seguenti: di cui all'articolo 4, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione:
a) fino a tre anni;
b) fino a quattro anni se il fatto avviene in violazione del provvedimento di allontanamento emesso di cui all'articolo 3.

2. Il soggetto di cui al comma 1 è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per motivi imperativi di pubblica sicurezza con le seguenti: di cui all'articolo 4.
5. 100. Il Relatore.

Al comma 1 sostituire la parola: imperativi con le seguenti: di ordine pubblico o.
5. 3. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 1, sostituire le parole da: reclusione fino a tre anni fino alla fine del comma con le seguenti: l'arresto da tre mesi ad un anno e con ammenda da euro 500 a euro 5000 ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.
5. 4. Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, sostituire le parole da: fino a tre anni fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: da sei mesi a quattro anni. Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni.
5. 5. Cirielli, Gasparri, Bocchino, La Russa, Ascierto.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
5. 6. Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
5. 7. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: alla quale si applicano fino alla fine del comma.
5. 8. Gasparri, La Russa, Cirielli, Bocchino, Lamorte, Ascierto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007 è abrogato.
5. 9. Gasparri, Cirielli, Bocchino, Lamorte, La Russa, Ascierto.

Al comma 2, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
5. 10. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Frias.


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Al comma 1, dopo le parole: commi 3 aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'ultimo periodo.
6. 2. Mascia, Franco Russo, Frias.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può richiedere al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, anche in via di urgenza, l'applicazione, nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno in una determinata località e l'obbligo di dimora in determinate ore della giornata. Qualora il destinatario del provvedimento sia privo di dimora, gli è data facoltà di indicare quale domicilio utile il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino o la sede di un'associazione privata disposta a consentire la domiciliazione. La violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale, ivi compresa la dimora nei centri, determina l'applicazione della pena di cui all'articolo 650 del Codice penale.
6. 3. Franco Russo, Frias, Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea con le seguenti: centri di permanenza temporanea.
6. 4. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il questore può sempre disporre, con atto motivato, il trattenimento nei Centri di Permanenza Temporanea, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto qualora siano sottoposti a procedimento penale o costituiscano un evidente pericolo per la pubblica sicurezza.
6. 5. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Al comma 2, sostituire le parole da: può disporre il trattenimento fino alla fine del comma con le seguenti: dispone il trattenimento nei centri di permanenza temporanea.
6. 6. Cota, Stucchi.

Al comma 2, sostituire le parole: in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea con le seguenti: nei centri di permanenza temporanea.
6. 7. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 3.
6. 8. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Sopprimere il comma 5.
6. 9. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: gravi turbative o grave pericolo con le seguenti: turbative o pericolo.
6. 10. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30


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dopo le parole: «i rischi nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228».
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«2-bis. Condizione essenziale per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente è la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute».
6. 01. Bocchino, Cirielli, Gasparri, La Russa, Ascierto.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1. Frias.

Al comma 1, sostituire le parole: tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma con le seguenti: giudice ordinario.
7. 2. Franco Russo, Mascia, Frias.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: per il Lazio con le seguenti: del Lazio;
b) al comma 2, dopo le parole: al tribunale aggiungere la seguente: ordinario;
c) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: sono consentiti.
7. 13. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere presentato ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'allontanamento. Il procedimento si svolge secondo le forme e i termini previsti dagli articoli 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
7. 3. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Al comma 2, sostituire la parola: imperativi con le seguenti: di ordine pubblico o.
7. 4. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale in composizione monocratica con le seguenti: al giudice di pace del luogo.
7. 5. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana con le seguenti: per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana situata nel Paese di cittadinanza dell'allontanato.
7. 6. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 4.
7. 7. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di


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sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
7. 8.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
7. 9.Bocchino, Cirielli, Gasparri, La Russa, Ascierto.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: gravi turbative o grave pericolo con le seguenti: turbative o pericolo.
7. 10.Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: o alla sicurezza pubblica.
7. 11.Frias, Franco Russo, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare si applicano comunque le norme di cui all'articolo 19, (comma 1), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
7. 12.Mascia, Frias, Franco Russo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione dei prefetti ed il trasferimento delle funzioni ad altri organi secondo le disposizioni dei commi seguenti.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 289 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, recante proposta di decadenza dei consiglieri o assessori che non intervengono alle sedute;
b) l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente l'autorizzazione alla denominazione di nuove strade e piazze;
c) gli articoli 214 e 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti la proclamazione dello stato di pericolo pubblico nel caso di pericolo di disordini e l'adozione dei provvedimenti emanabili in tali circostanze;
d) l'articolo 222 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'autorizzazione alla rappresentazione di opere, drammi, rappresentazioni coreografiche o altre produzioni teatrali per ragioni di morale o di ordine pubblico;
e) l'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, concernente la determinazione del numero massimo di guide, interpreti e corrieri per località;
f) l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1956, n. 1326, concernente l'autorizzazione ai reparti di polizia stradale di eseguire servizi di scorta a pagamento per conto di enti pubblici e di privati;
g) l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza;
h) la legge 30 novembre 1950, n. 996, concernente la definitività dei provvedimenti


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adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
i) l'articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente il ricorso al prefetto avverso un provvedimento di prevenzione del questore;
l) l'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di eleggibilità;
m) l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi la cui competenza non sia attribuita ad una specifica amministrazione;
n) l'articolo 40 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente l'autorizzazione ai servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali od altri uffici pubblici e alle cerimonie civili o religiose;
o) gli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, concernenti l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
p) l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernente la nomina, ovvero la presenza, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini nelle commissioni provinciali per la graduazione degli sfratti;
q) l'articolo 52 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente la vigilanza del prefetto sulle pubbliche amministrazioni ai fini del corretto espletamento del servizio anagrafico;
r) l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'istituzione di separate anagrafi autonome;
s) l'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente la istituzione del comitato metropolitano per la provincia di Milano;
t) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, concernente il 13o censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7o censimento generale dell'industria e dei servizi;
u) il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
v) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 settembre 1994, n. 614, recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.

3. All'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.

4. All'articolo 82/2, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: «elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto» sono soppresse.


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5. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria».

6. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:
a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 dei testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;
f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1982;
g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) l'attuazione da parte delle forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, (adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;
l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;


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n) il rilascio di passaporto. per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave ed urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;
q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;
s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, di funzionamento degli stessi, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;


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bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca; revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82,119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

7. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:
a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;
c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;
e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;
g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;
i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;
m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.


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8. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:
a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;
c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie private, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi ed altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;
n) la fissazione della data delle elezioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;
o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;
p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la


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compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;
t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
v) l'istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;
z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, di intesa con (ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;
bb) la vigilanza, di intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;
cc) l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
dd) la dipendenza dei servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
ee) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
ff) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplodenti, previsti dagli articoli 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
gg) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento


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di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
hh) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
ii) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
ll) le competenze generali in materia di protezione civile, (esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, (autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
mm) il ricorso contro il provvedimento della iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
nn) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
oo) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;
pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;
qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;
rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario ad acta in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
ss) la nomina del commissario ad acta in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
tt) le competenze previste dal regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;


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uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave ed urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

8. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.
10. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intenda continuare ad essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.
7. 01.Caparini, Cota, Stucchi, Gibelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L'articolo 9, comma 2 è così sostituito:
«2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta»;
b) All'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 2 si presume che il cittadino dell'unione abbia fatto ingresso nel territorio


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nazionale da più di tre mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato»;
c) All'articolo 9,comma 6, dopo le parole: «cittadino italiano» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i rilievi dattiloscopici di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto-legge 9 settembre 2002 n. 195»;
d) All'articolo 13, comma 1, le parole: «per l'ordine e la sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «per la sicurezza della Repubblica o per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica»;
e) All'articolo 14, comma 1, le parole: «non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13» sono soppresse;
f) Gli articoli 18 e 19 sono abrogati.
7. 02. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. (Fondo speciale). - Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è aggiunto il seguente:

Art. 20-bis. (Fondo speciale). - 1. È istituito per le finalità di cui all'articolo 20, e in particolare per gli accertamenti disposti dal prefetto territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento di cui al comma 7-bis, un fondo di 500 milioni di euro annui. Per l'onere derivante, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio»;
7. 03. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. 1. - Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto il seguente:

Art. 20-bis. (Fondo speciale). - 1. È istituito presso il Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 20, e in particolare per gli accertamenti disposti dal prefetto territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento di cui al comma 7-bis, un fondo al quale à assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli ampi 2008, 2009, 2010.
2. È soppresso il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di cui al comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le relative disponibilità confluiscono nel Fondo istituito ai sensi del comma 1.
7. 04. Cota, Stucchi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. 1. Il giudice con ordinanza motivata può disporre il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA su minori per i quali sussistono elementi tali da far ritenere che siano stati sottratti ai propri genitori.
7. 05. Mario Pepe.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole da: 30.000 fino a 96.000 con le seguenti: 120.000 annui a decorrere dal 2008, e dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, valutati in euro 480.000 per l'anno 2008,


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euro 432.000 per l'anno 2009 ed euro 384.000.
8. 1. Boscetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181.
Dis. 1. 1. Il Relatore.