I Commissione - Resoconto di marted́ 15 gennaio 2008


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SEDE REFERENTE

Martedì 15 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi e il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 9.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.


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Decreto-legge 249/2007: Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
C. 3325 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 10 gennaio 2008.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 1). Con riferimento al vaglio di ammissibilità di queste proposte emendative, fa preliminarmente presente che essendo la materia in esame disciplinata da una pluralità di fonti normative che si sovrappongono tra loro, e tenuto conto dell'esigenza di permettere alla Commissione di esaminare le questioni sottese agli emendamenti presentati, che sono di particolare rilevanza, ritiene di poter consentire ai presentatori di riformulare, entro il termine delle ore 14 della giornata odierna, gli emendamenti dichiarati inammissibili, al fine di consentire ad essi di superare il vaglio di ammissibilità.
Il decreto-legge in esame reca un contenuto diverso rispetto al decreto-legge n. 181 del 2007, esaminato nello scorso mese di dicembre e non convertito in legge. Parte dell'intervento contenuto nel decreto-legge n. 181 del 2007, infatti, è ora confluito nello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 30 del 2007. Tale schema è stato assegnato nella giornata di ieri, lunedì 14 gennaio 2008, a questa Commissione, che ne avvierà al più presto l'esame. Alla luce di tali osservazioni, la presidenza ha ritenuto di considerare inammissibili le proposte emendative riferite alle parti del decreto legislativo n. 30 del 2007 disciplinate nel predetto schema di decreto legislativo. Si tratta degli emendamenti D'Alia 3.10, Gasparri 5.9, e degli articoli aggiuntivi Cota 1.06, Gasparri 3.01 e 3.02, D'Alia 4.01, Bocchino 6.01, D'Alia 7.02 e 7.03, Cota 7.04. Con riferimento a queste proposte emendative, che non saranno pertanto poste in votazione, fa presente che le questioni da essi affrontate potranno essere valutate nell'ambito dell'esame del predetto schema di decreto legislativo.
Avverte che sono inoltre da considerare inammissibili in quanto recano norme non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, e pertanto non saranno poste in votazione, le seguenti proposte emendative: l'emendamento Franco Russo 1.15, in quanto volto a modificare l'articolo 19 del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di divieti di espulsione e di respingimento; gli articoli aggiuntivi Cota 1.04 e 1.05, in quanto volti a sospendere la disciplina prevista dalla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen; gli articoli aggiuntivi Caparini 1.01 e 7.01, in quanto volti a prevedere la soppressione di numerose disposizioni eterogenee tra loro per contenuto ed in alcun modo riconducibili alle fattispecie disciplinate dal decreto-legge; gli articoli aggiuntivi Cota 1.02 ed 1.03, in quanto recanti norme in materia di matrimonio di cittadini stranieri; gli emendamenti Cota 2.6 e 2.7, in quanto volti a introdurre modificazioni agli articoli 29 e 12 del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti rispettivamente norme sul ricongiungimento familiare e disposizioni contro l'immigrazione clandestina; l'emendamento Franco Russo 2.8, in quanto volto ad intervenire sul testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di espulsione dei cittadini non comunitari per motivi diversi dalla prevenzione del terrorismo; l'articolo aggiuntivo Mario Pepe 7.05, in quanto recante disposizioni in materia di determinazione del profilo del DNA su minori.
Invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.


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Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, premessa la ratio di fondo del provvedimento in esame, per la quale rimanda alla relazione da lui illustrata nella seduta dello scorso 9 gennaio, esprime un invito al ritiro su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Al riguardo, tuttavia, si riserva ulteriori valutazioni su talune proposte emendative per le quali dovessero essere fornite precisazioni da parte dei presentatori ovvero emergere nuovi elementi da prendere in considerazione. Invita inoltre all'approvazione di tutti gli emendamenti da lui presentati. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di valutare la presentazione di ulteriori emendamenti sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni competenti, come, ad esempio, per quanto concerne l'entità delle diverse pene stabilite per le varie fattispecie di reato.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Graziella MASCIA (RC-SE) fa preliminarmente presente che il proprio gruppo non condivide la reiterazione del precedente decreto-legge n. 181 del 2007, essendosi già espresso in termini di non piena condivisione anche su quel provvedimento. Il decreto-legge in esame contiene alcune disposizioni che non sono condivisibili come, ad esempio, quelle relative all'attribuzione al giudice amministrativo della competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno.
Più in generale, chiede al rappresentante del Governo di fornire a questa Commissione un bilancio complessivo degli effetti prodotti dall'attuazione del cosiddetto decreto-legge Pisanu, il n. 144 del 2005.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI fa presente che, con riferimento al decreto-legge n. 144 del 2005, la ratio del provvedimento in esame non è quella di intervenire su di esso in senso generale, quanto piuttosto di intervenire su alcune specifiche disposizioni la cui vigenza sarebbe scaduta lo scorso 31 dicembre. Si tratta di disposizioni che prevedevano la sospensione di talune garanzie, che invece il Governo ritiene debbano essere ripristinate.
Per quanto concerne la disciplina contenuta nel provvedimento riferita ai cittadini comunitari, fa presente che la novità rispetto al precedente decreto-legge non reiterato consiste nel fatto che il Governo, nella predisposizione del testo, ha ritenuto di seguire le indicazioni emerse nel corso del dibattito al Senato in occasione dell'esame dello stesso decreto non convertito.
Con riferimento alla questione relativa all'attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno, fa presente che la competenza a conoscere dei provvedimenti ministeriali è attribuita, secondo le regole generali, proprio al giudice amministrativo.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI fa preliminarmente presente di condividere i contenuti dell'intervento appena svolto dal sottosegretario Lucidi. Si sofferma quindi sui presupposti di necessità e d'urgenza del decreto-legge in esame: al riguardo osserva come il loro carattere di autonomia rispetto a quelli del precedente decreto-legge n. 181 del 2007, non convertito, è rafforzato dalla recente estensione del cosiddetto spazio Schengen, che costituisce un ulteriore ed autonomo presupposto di necessità e d'urgenza.
Inoltre, fa presente che il decreto-legge in esame si propone di dare luogo ad una generale azione di contrasto al fenomeno del terrorismo che riguarda indifferentemente persone straniere indipendentemente dalla loro nazionalità. In questo ambito è prevista una serie di graduali interventi, a partire dai provvedimenti


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di allontanamento disposti dal Ministro dell'interno, che sono ricorribili al giudice amministrativo. In proposito osserva che oggi, il giudice amministrativo si è trasformato, diventando anche giudice dei diritti, oltre che degli interessi, e che pertanto tale scelta appare coerente con i princìpi basilari in materia di giurisdizione.
Si sofferma poi sull'articolo 2, che attribuisce la competenza al giudice ordinario in materia di espulsioni, fino ad ora riconosciuta al giudice di pace. Al riguardo fa presente che tale opzione è motivata innanzitutto dalla intenzione di valorizzare le maggiori competenze e la maggiore professionalità del giudice ordinario rispetto al giudice di pace, che ha mostrato una certa disattenzione rispetto all'esercizio della competenza sulla materia in esame. Tale scelta è ulteriormente giustificata dal fatto che oggetto del giudizio sono i diritti fondamentali della persona, indipendentemente dal Paese d'origine dello straniero.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, propone di accantonare gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti D'Alia 2.1, Cota 2.2, Boscetto 2.3 e La Russa 2.4: si intende che vi abbiano rinunziato.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira il proprio emendamento 2.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 2.9 e respinge gli emendamenti Frias 3.1 e 3.2.

Luciano VIOLANTE, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Boscetto 3.3, Gasparri 3.4 e 3.5, Cota 3.6, Gasparri 3.7, D'Alia 3.8 e Boscetto 3.9: si intende che vi abbiano rinunziato.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 3.18.

Luciano VIOLANTE, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gasparri 3.11 e 3.12: si intende che vi abbiano rinunziato.

Graziella MASCIA (RC-SE) illustra il proprio emendamento 3.13, che invita ad approvare.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, con riferimento all'emendamento Mascia 3.13, fa presente che, in generale, le garanzie individuali sono sufficientemente rispettate nell'ambito della disciplina del provvedimento in esame. Ritiene tuttavia che, qualora allo straniero interessato dal provvedimento di allontanamento non dovessero essere sufficientemente illustrati i contenuti del provvedimento stesso, tale circostanza emergerebbe senz'altro nel corso del procedimento di convalida.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che il presidente del Comitato per la legislazione, di cui due componenti sono membri di questa Commissione, ha chiesto di poter esprimere il parere prima che la Commissione concluda l'esame degli emendamenti. Alla luce della rilevanza di tale parere, nonché dell'utilità che potrebbe derivarne alla stessa Commissione ai fini della predisposizione del testo, ritiene opportuno sospendere la seduta per consentire al Comitato per la legislazione di riunirsi, avvertendo pertanto che la seduta riprenderà al termine della riunione del Comitato stesso.

La seduta, sospesa alle 10, riprende alle 11.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime il parere favorevole del Governo sull'emendamento Mascia 3.13.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, si rimette alla scelta del Governo su questo punto.


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La Commissione approva l'emendamento Mascia 3.13.

Marco BOATO (Verdi) ritiene che, alla luce dell'approvazione dell'emendamento Mascia 3.13, sia necessario riformulare il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3, eliminando l'inciso «anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati», atteso che l'utilizzo dei formulari presupponeva che la comunicazione del contenuto del provvedimento avvenisse in forma sintetica e non attraverso una traduzione integrale.

Luciano VIOLANTE, presidente, pur ritenendo che la comunicazione del provvedimento per esteso, mediante traduzione dello stesso, non renda di per sé superfluo l'utilizzo di formulari, rimette la proposta dal deputato Boato alla valutazione del relatore, che, se lo ritiene, potrà in seguito presentare una proposta emendativa per tenerne conto.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo sull'emendamento Boscetto 3.14, di cui è cofirmataria, chiede al rappresentante del Governo un chiarimento circa le concrete modalità di attuazione della disposizione relativa alla comunicazione del provvedimento di allontanamento all'interessato in lingua straniera.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, dopo aver ricordato che la disposizione in esame riproduce un'analoga norma contenuta nel regolamento di attuazione del testo unico delle norme e delle disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero, con la sola differenza che nel citato regolamento, trattandosi di provvedimenti destinati a cittadini extracomunitari, si prevede l'arabo, anziché il tedesco, accanto ad inglese, francese e spagnolo, chiarisce che, in concreto, dopo l'adozione del provvedimento, una sintesi del suo contenuto viene resa disponibile al destinatario nella lingua da lui parlata ovvero, ove questo non fosse possibile, in una delle principali lingue europee, a scelta del destinatario stesso.

Jole SANTELLI (FI) ritira l'emendamento Boscetto 3.14 di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento 3.19 del relatore.

Maurizio GASPARRI (AN), insiste per la votazione del suo emendamento 3.15, evidenziando come esso, eliminando la facoltà di chiedere la revoca del divieto di reingresso, che, a suo avviso, non risponde alle esigenze di tutela della sicurezza interna del Paese, tenda in qualche misura a limitare i danni provocati dal decreto-legge in esame.

Jole SANTELLI (FI) concorda sul fatto che la facoltà di chiedere la revoca del divieto di reingresso sul territorio nazionale sia inopportuna, anche considerato che si tratta di soggetti allontanati per ragioni di estrema gravità e che tre anni sono un periodo oggettivamente troppo breve.

Roberto COTA (LNP) concorda con i deputati Gasparri e Santelli che quella dell'articolo 3, comma 3, è una norma eccessivamente garantista nei confronti di coloro che sono stati allontanati per motivi gravi come la prevenzione del terrorismo.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI ricorda che il comma 3 dell'articolo 3 è vincolato dalla direttiva comunitaria n. 38 del 2004, che, all'articolo 32, prevede espressamente che la persona nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di allontanamento possa presentare domanda di revoca dello stesso dopo che sia decorso un congruo periodo di tempo ed in ogni caso non più di tre anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gasparri 3.15 e 3.16.


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Franco RUSSO (RC-SE) ritira il proprio emendamento 3.17, sottolineandone peraltro l'importanza. Esso è finalizzato ad escludere che si possa procedere all'allontanamento di un cittadino comunitario nel caso in cui questi corra il rischio di essere sottoposto nel suo Paese a forme di persecuzione per ragioni di sesso, razza o religione.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'emendamento Franco Russo 3.17, a condizione che sia riformulato in modo da far riferimento al solo familiare del cittadino comunitario che non sia a sua volta cittadino comunitario, in quanto per i cittadini comunitari non può ritenersi esistente il rischio di essere esposti nei Paesi di provenienza a forme di persecuzione del genere di quelle richiamate dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle norme in materia di immigrazione.

Franco RUSSO (RC-SE) conferma il ritiro del proprio emendamento, riservandosi di ripresentarlo per l'Assemblea riformulato nei termini suggeriti dal rappresentante del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che si passa ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Franco RUSSO (RC-SE), intervenendo sull'emendamento Frias 4.1, soppressivo dell'intero articolo 4, insiste per la votazione, rilevando come l'articolo 4 costituisca il vero e proprio nucleo del provvedimento in esame, il quale è, a suo parere, evidentemente costruito intorno all'allontanamento del cittadino comunitario per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Ad avviso del suo gruppo, non vi era alcuna necessità di prevedere misure di carattere speciale per l'allontanamento dei cittadini comunitari, essendo sufficiente la disciplina già recata in materia dal decreto legislativo n. 30 del 2007, attuativo della direttiva CE n. 38 del 2004, cui il Governo, se lo ritiene necessario, può apportare correzioni attraverso la delega correttiva, che è tuttora aperta. Fa presente che altri Paesi europei, ad esempio la Germania, pur essendo stati fatti oggetto, a differenza dell'Italia, di gravi attentati terroristici, non hanno ritenuto necessario adottare norme speciali al di fuori del quadro normativo ordinario previsto dalla citata direttiva comunitaria. Aggiunge che lo stesso Comitato per la legislazione ha segnalato nel suo parere che sarebbe preferibile che le disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini comunitari fossero formulate come novelle al decreto legislativo n. 30 del 2007. Il Comitato per la legislazione ha altresì segnalato l'opportunità di valutare la soppressione delle disposizioni meramente riproduttive delle norme già contenute nel decreto-legge n. 181 del 2007, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali. In conclusione, auspica l'approvazione dell'emendamento del suo gruppo soppressivo dell'articolo 4, la quale consentirebbe di ricondurre la disciplina in materia di allontanamento dei cittadini comunitari ai parametri ordinari stabiliti dalla direttiva comunitaria.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, ritiene per contro che il modo in cui il Governo ha organizzato il proprio intervento sulla materia sia chiaro e coerente. Nello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 30 del 2007 sono state infatti collocate le disposizioni che non attengono agli allontanamenti per motivi di terrorismo o per motivi imperativi di pubblica sicurezza: si tratta, a suo avviso, di materie diverse, ancorché contigue. Per tali ragioni non sarebbe, a suo giudizio, corretto procedere attraverso una novellazione del decreto legislativo n. 30 del 2007. Può esservi invece un'esigenza di coordinamento e di miglior raccordo tra i due decreti, ma ad essa il governo può provvedere nell'ambito della delega correttiva ovvero delle deleghe ordinariamente previste dalla legge comunitaria per la attuazione o manutenzione della normativa attuativa di direttive comunitarie.


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Quanto alle disposizioni che riproducono il contenuto di norme già contenute nel decaduto decreto-legge n. 181 del 2007, delle quali il Comitato per la legislazione invita a valutare l'opportunità di soppressione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996, in materia di reiterazione dei decreti-legge, esprime l'avviso che occorra distinguere tra reiterazione e reiterazione: altro è il caso in cui un decreto-legge decaduto sia riproposto nella sua integralità ed altro quello in cui ne siano riproposte singole parti all'interno di un provvedimento motivato da presupposti di necessità ed urgenza autonomi e recante un quadro normativo nel complesso nuovo.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, nel dirsi d'accordo con il relatore, deputato Zaccaria, rileva che il decreto-legge in esame reca un corpus di norme autonomo rispetto a quello del decreto legislativo n. 30 del 2007. Fa presente, infatti, che il decreto-legge in esame non si è limitato, nel momento in cui poneva a regime le norme in materia di espulsione di stranieri per ragioni di terrorismo previste dal decreto-legge Pisanu (n. 144 del 2005), ad introdurre forme di garanzia giurisdizionale nei relativi procedimenti, ma ha anche distinto tra cittadini comunitari e non comunitari. Costituendo quindi, quello in esame, un corpus di norme autonomo, il Governo ha inteso dargli uno specifico risalto, facendone l'oggetto di un provvedimento separato, anziché collocarlo all'interno del decreto legislativo n. 30 del 2007 con la tecnica della novella. Quanto all'estensione della disciplina sugli allontanamenti ai familiari non comunitari dei cittadini comunitari, osserva che essa è imposta dalla normativa comunitaria, la quale prevede per i familiari dei cittadini comunitari un generale trattamento di maggiore favore rispetto agli altri cittadini extracomunitari, in relazione all'ingresso, alla permanenza ed all'allontanamento.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) insiste per la votazione del suo emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4 del decreto-legge. Dichiara infatti la propria contrarietà completa all'intero provvedimento, del quale l'articolo 4 rappresenta, a suo avviso, il nucleo. Osserva che l'indeterminatezza dei «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che legittimano, ai sensi dell'articolo 4, l'allontanamento dei cittadini comunitari rimette in sostanza la decisione nelle mani di quanti dovranno esercitare il potere di allontanamento in concreto. Ritiene insoddisfacente, sotto il profilo delle garanzie, la scelta di attribuire tale potere al prefetto. Ritiene, infine, improprio e ingiustificato il richiamo ai familiari del cittadino comunitario.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che il richiamo ai familiari non comunitari del cittadino comunitario vale a garantire a questi ultimi il trattamento di maggior favore che la normativa prevede per i cittadini comunitari rispetto a quelli non comunitari.

Roberto COTA (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di valutare la possibilità di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge n. 250 del 2007, recante proroga di termini. Fa presente che analoga richiesta è stata rivolta da esponenti del suo gruppo al presidente della V Commissione bilancio.

Luciano VIOLANTE, presidente, premesso di non essere personalmente contrario ad una breve proroga del termine, si riserva di acquisire sul punto le valutazioni del presidente Duilio.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, rispondendo al deputato Frias, conferma che il richiamo al familiare del cittadino comunitario contenuto nell'articolo 4 serve unicamente ad attrarre anche questo - ove, naturalmente, non sia a sua volta cittadino comunitario - nell'ambito della disciplina di maggior favore dettata per il cittadino comunitario. Fa presente


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che, in assenza di tale previsione, il familiare del cittadino comunitario che non sia a sua volta cittadino comunitario sarebbe trattato sulla base della disciplina in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari prevista dal testo unico delle norme e delle disposizioni in materia di immigrazione, la quale è diversa e di minor favore. Precisa che la disposizione si intende nel senso che l'allontanamento del cittadino comunitario non comporta di per sé l'allontanamento del familiare e viceversa, dovendo ciascun allontanamento essere disposto sulla base della valutazione dei comportamenti individuali del soggetto da allontanare. Aggiunge che nella redazione dell'articolo 4 il Governo ha avuto come riferimento il testo che, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 181 del 2007, era stato elaborato dal Senato con il particolare contributo del gruppo di appartenenza dello stesso deputato Frias.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte, essendosi consultato con il presidente della V Commissione, onorevole Duilio, che il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge n. 248 del 2007, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è posticipato alle ore 15 odierne.

Graziella MASCIA (RC-SE) osserva che il provvedimento in esame presenta alcune problematiche di fondo. In primo luogo, fa presente che l'esame presso il Senato del decreto-legge 181 del 2007, si è svolto in un clima di confusione, nel quale il proprio gruppo ha comunque cercato di migliorare il testo, suggerendo proposte volte a limitarne in ogni caso gli effetti negativi. L'esame del decreto-legge in oggetto non deve però tenere necessariamente in conto gli effetti di quel dibattito e può pertanto avere luogo senza condizionamenti di sorta. In particolare, con riferimento alla questione dei familiari, ritiene opportuna e condivisibile la precisazione testé fornita dal rappresentante del Governo, che ha recato un importante ausilio ai fini dell'interpretazione del testo.
Il decreto-legge in oggetto subisce poi un ulteriore condizionamento negativo in considerazione del contesto sociale complessivo nel quale è stato emanato, avendo oltretutto subìto le incalzanti pressioni dell'opinione pubblica sul tema in questione.
Fa quindi presente che gli emendamenti del proprio gruppo riferiti in particolare all'articolo 4 sono volti a riprodurre il testo della direttiva 2004/38/CE.

La Commissione respinge l'emendamento Frias 4.1.

Jole SANTELLI (FI) sottoscrive l'emendamento D'Alia 4.2 e lo ritira.

Franco RUSSO (RC-SE), intervenendo sul proprio emendamento 4.3, fa presente che esso è volto a riprodurre il testo della direttiva 2004/38/CE in materia, la quale prevede solo i motivi dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica quali presupposti per l'emanazione del provvedimento di allontanamento. Esprime quindi apprezzamenti per l'intervento del rappresentante del Governo, che ha chiarito la portata della disciplina relativa al familiare, anche se residuano dubbi interpretativi alla luce della presenza, nel testo, della particella «o», che produce ambiguità nell'interpretazione della norma. Conclude precisando che per il proprio gruppo risulta comunque fondamentale l'approvazione del successivo emendamento 4.12.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, ritiene che dall'approvazione dell'emendamento Russo 4.3 potrebbe derivare una disciplina più restrittiva in tema di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza in quanto tale emendamento, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 4, non contiene più i riferimenti al principio di proporzionalità, ai comportamenti individuali dell'interessato che devono rappresentare una minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza, nonché


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alla previsione per cui l'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione dei provvedimenti di allontanamento.

Graziella MASCIA (RC-SE) dichiara di condividere le osservazioni del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che il contenuto dell'emendamento Russo 4.3 è nella sostanza identico al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, che disciplina i casi di ingresso nel territorio nazionale. Esprime pertanto perplessità sull'opportunità di riprodurre una normativa analoga all'interno del decreto-legge in esame, che non è volto a disciplinare il diritto di ingresso, bensì la materia dell'allontanamento dal territorio nazionale.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritiene opportuno che venga chiarito, all'interno del comma 1, che i provvedimenti di allontanamento non devono essere determinati da ragioni di reddito, come previsto dalla direttiva 2004/38/CE.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI fa presente che la direttiva 2004/38/CE stabilisce solo che le condizioni economiche dei soggetti interessati non rappresentano presupposti per costituire motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza, senza però escludere che le ragioni reddituali possano concorrere a giustificare l'adozione di provvedimenti di allontanamento, per ragioni diverse. Osserva tuttavia che il decreto-legge in esame è volto a disciplinare l'adozione di provvedimenti di allontanamento solo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica e che pertanto, in questa sede, non trovano ragion d'essere valutazioni sulle condizioni economiche degli stranieri interessati.

Graziella MASCIA (RC-SE) dichiara di condividere l'intervento del rappresentante del Governo, che ha fornito un utile chiarimento in materia. Ritira pertanto l'emendamento Russo 4.3, di cui è firmataria.

Giacomo STUCCHI (LNP), dovendo allontanarsi dalla Commissione per impegni relativi all'attività del proprio gruppo, intende invitare la Commissione stessa ad approvare gli emendamenti da lui sottoscritti insieme al deputato Cota, esprimendo al contempo il proprio orientamento favorevole sugli altri emendamenti presentati dai gruppi di opposizione e la propria contrarietà sulle proposte emendative presentate dal gruppo di Rifondazione comunista.

Jole SANTELLI (FI) premette che svolgerà un intervento complessivo sui successivi emendamenti presentati dal proprio gruppo e riferiti all'articolo 4. In proposito si dichiara contraria alla formulazione del comma 2, che stabilisce i presupposti per la sussistenza dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, formulati in modo da assicurare una eccessiva garanzia per i soggetti interessati a discapito delle reali esigenze perseguite dal provvedimento. Ritiene infatti che, ancorché sulla base di ragioni antitetiche a quelle del gruppo di Rifondazione comunista, sarebbe opportuno eliminare le specificità contenute nel testo riferite alla definizione dei concetti di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

Marco BOATO (Verdi) fa presente che la materia in discussione è contenuta all'interno dell'articolo 20 dello schema di decreto legislativo modificativo del decreto legislativo n. 30 del 2007.

Jole SANTELLI (FI) ritiene che sia questa la sede propria per discutere dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, in quanto essi sono disciplinati all'interno dell'articolo 4 del provvedimento in esame, quali presupposti per l'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boscetto 4.4 e 4.5.


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Franco RUSSO (RC-SE) ritira l'emendamento Frias 4.6, di cui è firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boscetto 4.7 e 4.8, gli identici emendamenti Gasparri 4.9 e Boscetto 4.10, nonché l'emendamento Boscetto 4.11.

Luciano VIOLANTE, presidente, intervenendo sull'emendamento Russo 4.12, ritiene che esso era stato probabilmente concepito come una logica conseguenza, in termini giuridici, dell'emendamento Russo 4.3, che è stato però ritirato dai presentatori. Osserva infatti che, qualora l'emendamento Russo 4.12 dovesse essere approvato, i primi due commi dell'articolo 4 avrebbero un contenuto sostanzialmente identico con un riferimento ulteriore, al comma 2, all'ordine pubblico, che potrebbe costituire un indebolimento delle garanzie a tutela dei soggetti interessati.

Franco RUSSO (RC-SE) fa presente che il proprio gruppo ritiene che debba applicarsi alla fattispecie in esame il contenuto della direttiva 2004/38/CE, evitando in ogni modo di prevedere che i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistano quando il soggetto interessato «abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica», che è una definizione troppo generica che rischia di renderne arbitraria l'applicazione.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, ritiene che l'approvazione dell'emendamento Russo 4.12 darebbe luogo ad una disciplina che conferisce all'autorità amministrativa, titolare della competenza all'emanazione del provvedimento di allontanamento, un ambito di discrezionalità eccessiva, non risultando tipizzati adeguatamente i relativi presupposti.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), pur dichiarando di comprendere le osservazioni del relatore, dichiara di condividere l'opportunità di sopprimere la definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, così come illustrato dal deputato Russo.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita i presentatori dell'emendamento Russo 4.12 a valutare l'opportunità di ritirarlo. In proposito osserva che anche da parte del gruppo di Forza Italia, che tuttavia persegue l'obiettivo di rendere più rigorosa la disciplina in questione, si suggeriscono interventi emendativi di analoga portata.

Franco RUSSO (RC-SE), nel ritirare il proprio emendamento 4.12, fa presente che suggerirà al proprio gruppo di presentare, nella fase di esame del provvedimento presso l'Assemblea, emendamenti soppressivi dei commi 1 e 2 del decreto-legge in esame.

Jole SANTELLI (FI) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai deputati Cota e Stucchi, nonché gli emendamenti Cirielli 4.15 e Gasparri 4.28 e 4.30.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cota 4.13 e 4.14, Cirielli 4.15, Cota 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, illustra il proprio emendamento 4.100, che invita ad approvare.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 4.100 e respinge gli emendamenti Cota 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25, Boscetto 4.26, Cota 4.27, Gasparri 4.28, Cota 4.29 e Gasparri 4.30.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI propone di accantonare l'emendamento Russo 4.31 al fine di valutare l'opportunità di una sua riformulazione.

Franco RUSSO (RC-SE) e Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, dichiarano di


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condividere la proposta di accantonamento dell'emendamento Russo 4.31.

La Commissione consente all'accantonamento dell'emendamento Russo 4.31 e respinge l'emendamento Boscetto 4.32.

Luciano VIOLANTE, presidente, in base a quanto convenuto, sospende la seduta avvertendo che essa riprenderà alle 15.30.

La seduta termina alle 12.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 12.30.

Legge comunitaria.
C. 3062-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili di incostituzionalità con riferimento al riparto di competenza legislativa sancito dall'articolo 117 della Costituzione, ad eccezione dell'emendamento Pini, 16.31, che propone di sopprimere, all'articolo 16, comma 1, alinea, le parole «nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e». Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Piri 16.31 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Svizzera sul regime fiscale dei pedaggi per il traforo del Gran San Bernardo.
C. 3094 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
C. 2861 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore, motivato dal fatto che tutti gli emendamenti contenuti nel


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fascicolo n. 1, ad eccezione di quello della Commissione, tendono ad escludere o a limitare l'esecuzione di uno dei protocolli annessi alla Convenzione per la protezione delle Alpi, ed in particolare quello relativo ai trasporti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Bulgaria sul trasferimento delle persone da espellere o accompagnare al confine.
C. 3095 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica del Trattato Italia-Cile per l'assistenza giudiziaria in materia penale.
C. 3022 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 15.30.

Decreto-legge 249/2007: Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
C. 3325 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana la Commissione era giunta, salvi gli accantonamenti, al termine dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4. L'esame riprende dunque dagli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Franco RUSSO (RC-SE) insiste per la votazione dell'emendamento Frias 5.1, che sottoscrive.

La Commissione respinge l'emendamento Frias 5.1.

Luciano VIOLANTE, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento D'Alia 5.2, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

Marco BOATO (Verdi) chiede al relatore un chiarimento sul suo emendamento 5.100.


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Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, chiarisce che si tratta di un emendamento meramente formale, che si limita a riscrivere in forma più precisa il testo dell'articolo 5.

Marco BOATO (Verdi), considerato che è stata informalmente ventilata la possibilità di rivedere l'entità delle pene per i reati di cui all'articolo 5, riterrebbe opportuno soprassedere dalla votazione dell'emendamento in esame, al fine di evitare di precludere eventuali proposte di modifica relative all'ammontare delle pene in questione.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, concorda con il deputato Boato, chiedendo quindi l'accantonamento del proprio emendamento 5.100 nonché di quelli che intervengono sull'entità delle pene previste per la violazione dei divieti di reingresso di cui all'articolo 5.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che si intendono accantonati gli emendamenti 5.100 del relatore, Frias 5.4, Cirielli 5.5, Mascia 5.6, Boscetto 5.7, Gasparri 5.8 e Boscetto 5.10. Constatata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Boscetto 5.3, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato. La Commissione passa ora all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6.

Franco RUSSO (RC-SE) insiste per la votazione dell'emendamento Frias 6.1, che sottoscrive.

La Commissione respinge l'emendamento Frias 6.1.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 6.2.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, propone l'accantonamento dell'emendamento Franco Russo 6.3.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Franco Russo 6.3 si intende accantonato. Constatata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Boscetto 6.4, D'Alia 6.5, Cota 6.6 e 6.7, Boscetto 6.8, 6.9 e 6.10 avverte che si intende che vi abbiano rinunziato. La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La Commissione respinge l'emendamento Frias 7.1.

Franco RUSSO (RC-SE) ritira il proprio emendamento 7.2.

La Commissione approva l'emendamento 7.13 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti D'Alia 7.3, Boscetto 7.4 e 7.5, Cota 7.6 e D'Alia 7.7, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

Roberto ZACCARIA (PD-U), relatore, chiede l'accantonamento dell'emendamento Franco Russo 7.8.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Franco Russo 7.8 si intende accantonato. Constatata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bocchino 7.9 e Boscetto 7.10, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira l'emendamento Frias 7.11, di cui è cofirmataria, nonché il proprio emendamento 7.12, che si riserva di ripresentare in Assemblea nella nuova formulazione suggerita dal rappresentante del Governo in relazione all'analogo emendamento Franco Russo 3.17.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la Commissione passa ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Boscetto


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8.1 ed approva l'emendamento 8.2 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, chiede se il Governo intenda intervenire sull'emendamento Dis. 1.1 del relatore.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI ritiene che l'emendamento sia condivisibile.

Marco BOATO (Verdi) concorda sull'opportunità dell'emendamento, ricordando come l'articolo 77 della Costituzione preveda che sia la legge del Parlamento, e quindi non il Governo con decreto-legge, a far eventualmente salvi gli effetti di un decreto-legge non convertito.

La Commissione approva l'emendamento Dis.1.1 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica del III Protocollo alle Convezioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo ad un emblema aggiuntivo.
C. 2782 Governo.

Ratifica Accordo Italia-Bulgaria sul trasferimento delle persone da espellere o accompagnare al confine.
C. 3081 Governo, approvato dal Senato.