Martedì 15 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Andrea Marcucci.
La seduta comincia alle 12.45.
Proposta di nomina del dottor Rocco Familiari a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico».
Nomina n. 58.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato il 19 dicembre 2007.
Pietro FOLENA, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 19 dicembre 2007 è stato avviato l'esame della proposta di nomina in questione. Chiede pertanto se vi siano interventi da parte dei colleghi.
Il sottosegretario Andrea MARCUCCI evidenzia la competenza manageriale e culturale della persona indicata dal Governo a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico, esprimendo pertanto l'auspicio che la Commissione possa esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in questione.
Pietro FOLENA, presidente e relatore, ricorda che sulla proposta di nomina in questione è stata concessa da parte del Presidente della Camera una proroga del termine ai fini dell'espressione del parere.
Sottolinea peraltro che la richiesta di proroga è stata presentata in ragione del fatto che la proposta di nomina è stata assegnata alla Commissione in un periodo nel quale non vi erano spazi molto ampi per poterla discutere e non in conseguenza della sua personale impossibilità a partecipare ai lavori della Commissione per i noti motivi di salute. Esprime peraltro le proprie perplessità in ordine ad alcuni dati contenuti nel curriculum del candidato, evidenziando in particolare che nello stesso si fa riferimento ad opere teatrali scritte dal dottor Rocco Familiari e non ancora né pubblicate né tanto meno rappresentate. Riterrebbe pertanto opportuno innanzitutto rivedere le modalità attraverso le quali vengono presentati i curricula in questione all'esame del Parlamento, stabilendo al riguardo criteri oggettivi di formulazione. Sottolinea inoltre l'esigenza, già più volte rappresentata, di prevedere eventuali audizioni dei soggetti proposti dal Governo a ricoprire incarichi, per mettere la Commissione in condizione di decidere in modo più completo. Si tratta peraltro di un tema la cui soluzione è rimessa alla decisione del Presidente della Camera e della Giunta del regolamento chiamata a decidere su tali profili procedurali.
Concorda certo con la collega Ghizzoni sul fatto che il candidato ha competenze manageriali importanti, sottolineando in particolare che appaiono di estrema rilevanza le esperienze da lui maturate presso gli enti previdenziali. Ribadisce peraltro che appaiono quanto meno frutto di un eccesso di zelo, ultronee, per non dire di contorno le indicazioni relative all'attività teatrale personale svolta dal dottor Familiari a margine della propria attività professionale. Con questo non intende dire che egli non possa efficacemente affrontare dal punto di vista della gestione amministrativa i rilevanti problemi che hanno interessato l'Istituto nazionale per il dramma antico in questi ultimi anni; esprime d'altra parte un vero e proprio malessere su tale profilo, pur nella consapevolezza che riuscirà a placarlo nelle prossime ore.
Alla luce di tali perplessità, riterrebbe pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani ai fini della votazione sulla proposta di nomina in esame.
Fulvio TESSITORE (PD-U), associandosi alle considerazioni svolte dal presidente, ritiene opportuno definire criteri oggettivi per la predisposizione del curriculum da parte dei singoli candidati a ricoprire incarichi su proposta del Governo. Condivide altresì la proposta di rivedere la prassi parlamentare relativa all'impossibilità di procedere all'audizione di soggetti candidati nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina.
Ritiene peraltro che il nuovo assetto normativo configurato per gli enti di ricerca, privilegiando l'aspetto manageriale dei soggetti che gestiscono gli enti stessi e dando quindi maggiore rilievo ai consigli di amministrazione, di fatto può comportare un indebolimento della capacità di ricerca degli enti stessi. A quanto gli risulta infatti la soppressione dei comitati scientifici negli istituti indicati ha portato a questo tipo di conseguenze.
Manuela GHIZZONI (PD-U), pur esprimendo in linea di principio la propria condivisione per le considerazioni svolte dal presidente e dal collega Tessitore circa l'esigenza di riflettere sulle modalità di esame delle proposte di nomina del Governo, ritiene che lo svolgimento dell'audizione del soggetto candidato non sia di per sé uno strumento capace di evitare che si inseriscano nella procedura elementi di «soggettività» troppo accentuati. Ritiene in ogni modo fondamentale individuare strumenti che possano fornire elementi di valutazione oggettivi per la Commissione. A quanto le risulta peraltro non vi è stata la soppressione di comitati scientifici di istituti come quello in questione.
Ribadisce, in caso, che l'INDA ha bisogno di una professionalità esperta dal punto di vista manageriale, in quanto l'ente stesso versa in una situazione di grave dissesto finanziario. Concorda in ogni caso con la proposta del presidente
Folena di rinviare a domani il seguito dell'esame della proposta di nomina in oggetto.
Guglielmo ROSITANI (AN) esprime il proprio consenso alla proposta del presidente di posticipare la votazione sulla proposta di nomina alla giornata di domani.
Il sottosegretario Andrea MARCUCCI, esprimendo a nome del Governo il consenso alla proposta del presidente di rinviare alla seduta di domani la votazione della proposta di nomina, rileva peraltro che appare estremamente difficile fissare dei criteri oggettivi per la redazione dei curricula. Esprime inoltre la convinzione che anche l'audizione potrebbe comportare i problemi di «soggettività» che derivano dalla redazione dei curricula. Ritiene peraltro che si debba in qualche modo avviare una riflessione volta a porre la Commissione nelle condizioni di poter valutare secondo canoni di obiettività le candidature proposte.
Guglielmo ROSITANI (AN) riterrebbe fondamentale audire i soggetti candidati prima della votazione delle singole proposte di nomina, sottolineando altresì che non esiste una norma regolamentare che vieta l'audizione in questione.
Domenico VOLPINI (PD-U) ricorda che da molti anni si procede alla votazione delle proposte di nomina in Commissione sulla base dei curricula e senza quindi procedere all'audizione dei soggetti candidati.
Emilia Grazia DE BIASI (PD-U), pur manifestando la propria non contrarietà in linea di principio allo svolgimento dell'audizione dei candidati prima della votazione delle proposte di nomina, ritiene che l'audizione stessa non possa essere determinante al fine di formare il giudizio definitivo della Commissione. Rileva, peraltro, che è necessario individuare modalità attraverso le quali garantire la possibilità alla Commissione di ottenere quante più informazioni possibili sul candidato oggetto della proposta di nomina.
Pietro FOLENA, presidente e relatore, sottolinea che l'impossibilità di procedere all'audizione del candidato nell'ambito delle proposte di nomina, deriva dalla prassi parlamentare, sempre ribadita dal Presidente della Camera, al quale spetterebbe eventualmente modificare l'orientamento indicato. Ringrazia in ogni caso i rappresentati dei gruppi intervenuti per la disponibilità dimostrata a posticipare alla giornata di domani il voto sulla proposta di nomina in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.20
Martedì 15 gennaio 2008. - Presidenza della vicepresidente Alba SASSO, indi del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Andrea Marcucci e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Luciano Modica.
La seduta comincia alle 13.40
DL 248/2007: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
C. 3324 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Alba SASSO (SDpSE), presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge 31 dicembre 2007, 248 reca proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. Ricorda che varie norme riguardano la competenza
della Commissione VII. Sottolinea in particolare che l'articolo 5, al comma 1, dispone la proroga al 31 dicembre 2008 della durata degli organi di gestione di alcune Fondazioni vigilate dal Ministero per i beni e le attività culturali in scadenza nel corso dell'anno; si tratta in particolare delle fondazioni lirico sinfoniche e della Fondazione «La Triennale di Milano». Al riguardo precisa che la relazione illustrativa specifica che tale proroga si rende necessaria per assicurare continuità di gestione in un delicato momento in cui le fondazioni sono chiamate ad adeguarsi alle nuove norme introdotte nella finanziaria 2008. Il comma 2 dell'articolo 5 dispone la proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2008 del termine per l'affidamento in concessione, secondo il nuovo metodo integrato su scala regionale, dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura. Ricorda al riguardo che l'articolo 14 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, ha previsto una razionalizzazione delle modalità di affidamento dei cosiddetti «servizi aggiuntivi», introdotti dalla «legge Ronchey» e attualmente elencati dall'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.È stato, a tal fine, stabilito che l'affidamento dei servizi in questione, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale, sia effettuato in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia in relazione ai diversi istituti e luoghi della cultura.
Ricorda inoltre che il comma 1 dell'articolo 12 proroga fino all'adozione del piano programmatico per l'efficienza del sistema universitario, il termine entro il quale gli atenei possono, al fine di evitare che le spese fisse ed obbligatorie superino il 90 per cento dei trasferimenti statali, non tener conto degli aumenti retributivi del personale docente e delle spese per il personale universitario chiamato a svolgere la propria attività presso il Servizio sanitario nazionale. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la ulteriore proroga è resa necessaria dall'aumento dei costi del personale per effetto degli incrementi ordinari e dai passaggi di classe, nonché dal fatto che molti atenei hanno già superato il limite di cui sopra. Aggiunge che il termine della proroga coincide con l'adozione del piano programmatico di cui all'articolo 2, comma 429, della legge finanziaria per l'anno 2008. La norma da ultimo citata prevede l'adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a favorire il miglioramento della qualità del sistema universitario con l'obiettivo del contenimento delle spese per il personale a vantaggio della ricerca e della didattica, di riequilibrio finanziario tra gli atenei, di ridefinizione del vincolo dell'indebitamento, di rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi.
Sottolinea quindi che l'adozione del piano è subordinata l'assegnazione delle risorse aggiuntive al Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 428, dalla medesima legge finanziaria e pari a 550 milioni di euro. Tale somma, secondo la lettera della norma, è destinata a far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei. Ricorda che il comma 2 dell'articolo 12 dispone che in attesa della definizione e attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008 la normativa previgente in materia e le università possono bandire i relativi concorsi entro il 30 giugno 2008. Sul punto, rileva che l'accesso al ruolo dei professori universitari, ordinari e associati, è subordinato al superamento di un concorso, le cui modalità sono state ridefinite da ultimo con la legge 4 novembre 2005, n. 230, che ha ampiamente riformato l'assetto previsto dalla precedente legge n. 210 del 1998; la
disposizione in esame dispone la reviviscenza di questa ultima legge e la sospensione dell'efficacia di quella attualmente in vigore.
Evidenzia, in particolare, che la legge n. 230 del 2005 ha introdotto un nuovo sistema basato su un procedimento a due stadi. In primo luogo, sono previste procedure finalizzate al conseguimento della c.d. idoneità scientifica nazionale - di durata non superiore a quattro anni - bandite annualmente entro il 30 giugno con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, distintamente per ciascuna fascia, ordinari e associati, e per settori scientifico-disciplinari. Il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale non comporta il diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari, bensì costituisce requisito necessario per partecipare alle procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, bandite dai singoli atenei. Il secondo stadio della disciplina concorsuale consiste, infatti, in una procedura di valutazione comparativa che ciascuna università svolge, sulla base di propri regolamenti autonomi, per selezionare le persone da chiamare a coprire i posti banditi dall'ateneo. In attuazione della legge n. 230 del 2005 è stato successivamente emanato il decreto legislativo n. 164 del 2006, che ha ulteriormente specificato i principi e criteri ivi stabiliti per quanto concerne le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.
Precisa che completato il quadro delle norme primarie, con l'inizio della XV legislatura non sono stati adottati gli ulteriori e necessari provvedimenti volti a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 230 del 2005 e nel decreto legislativo n. 164 del 2006, così da determinare nei fatti un sostanziale blocco dei concorsi per l'accesso ai ruoli di professore universitario. In tale contesto, si inserisce quindi la norma in esame, che comporta la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa e la temporanea reviviscenza della precedente disciplina, contenuta nelle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 - già abrogata, per le parti di competenza, dalla legge n. 230 del 2005 - e al relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. Ricorda che la norma in esame prevede, tuttavia, che alle procedure concorsuali da indire debbano applicarsi le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005, ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole. Osserva, al riguardo, che i concorsi banditi dalle università entro il 30 giugno 2008 con l'applicazione della normativa previgente sul reclutamento dei professori continueranno ad essere disciplinati dalla medesima normativa fino ad esaurimento della procedura concorsuale; pertanto non risulta chiaro il motivo per il quale è stato inserito il termine del 31 dicembre 2008 per l'applicazione di detta normativa.
Sottolinea, poi, che il comma 3 dell'articolo 12 dispone che per l'anno 2008 continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 3, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, in base al quale nelle facoltà di agraria e veterinaria e negli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali. Ricorda che l'articolo 13 stabilisce che ai ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine dei tre anni per il giudizio di conferma, a cui sono soggetti i ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L'articolo 13 prevede inoltre che i ricercatori di cui sopra hanno la facoltà di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica. Aggiunge che l'articolo 16 apporta alcune limitate modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, che ha previsto il commissariamento
e la liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano, stabilendo: un termine certo di centottanta giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni; nonché le modalità per la determinazione dei compensi da attribuire al commissario liquidatore, ai componenti del comitato di vigilanza e ai rappresentanti dei creditori.
Ricorda quindi che il comma 1 dell'articolo 39 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla stipula di un nuovo accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Precisa che l'erogazione dei servizi in oggetto è disciplinata da una Convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri discendente - a sua volta - dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99. L'accordo ratificato nel 1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione - stipulata il 30 dicembre 1991 - è scaduta il 31 dicembre 2006. Il comma 2 dell'articolo 39 proroga per l'anno 2008 la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006 e spettanti ai canali tematici satellitari, ai sensi dell'articolo 7, comma 13, della legge n. 112 del 2004. Rileva in proposito che l'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 dispone che a decorrere dal 1o gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo - pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a lire 4 miliardi - alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Ricorda che il citato articolo 7, comma 13, della legge n. 112 del 2004 ha disposto, inoltre, che l'accesso alle provvidenze di cui agli articoli 4 e 8 della legge n. 250 del 1990 è previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, mentre l'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che i contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. A norma del secondo periodo, inoltre, le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari ammessi a godere delle provvidenze di cui agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ai sensi dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 , che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire, in via transitoria, con le medesime procedure, i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.
Aggiunge ancora che l'articolo 45 dispone, anche per l'anno finanziario 2008,
l'attribuzione della quota del 5 per mille dell'imposta netta - IRE, ex IRPEF - a favore delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI a norma di legge. La predetta imposta attribuita nella quota del 5 per mille è al netto dei crediti d'imposta spettanti ai sensi della normativa vigente. Ricorda che il comma 4, articolo 3, della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per il 2008, ha disposto, tramite una novella al comma 1237 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, un innalzamento da 250 a 400 milioni di euro della dotazione finanziaria per l'anno 2008 come limite di spesa massimo relativa al 5 per mille IRE. L'articolo 20, comma 2, inoltre, del decreto-legge n. 159 del 2007 - collegato alla manovra di finanza pubblica - aveva disposto che al riparto della quota del 5 per mille siano ammesse anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI a norma di legge.
Precisa che l'articolo 47 prevede il differimento dal 1o gennaio al 30 aprile del 2008 del termine di abrogazione dei commi 28 e 29 della legge finanziaria per il 2005 i quali prevedono la concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi per la tutela dell'ambiente e per i beni culturali. Conseguentemente il comma dispone la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico. Tale proroga della «legge mancia» costa 10 milioni di euro per il 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009. L'articolo 50, al comma 1, proroga invece per gli anni 2008 e 2009 l'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro a favore degli interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia di cui all'articolo unico della legge 17 agosto 2005, n. 175, prevedendo, altresì, che per gli anni successivi il rifinanziamento degli interventi in esame possa essere disposto attraverso l'inserimento di un apposito stanziamento nella tabella D della legge finanziaria. Il comma 2 dell'articolo 50 prevede che al nuovo onere, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.
Fulvio TESSITORE (PD-U) illustra alcune perplessità in ordine al provvedimento in oggetto. Innanzitutto evidenzia l'opportunità di inserire nel provvedimento in oggetto, come peraltro già segnalato attraverso la presentazione di un apposito emendamento presso la Commissione bilancio, una norma che preveda la proroga al 31 dicembre 2008 della data in cui è necessario trasformare l'Unione accademica nazionale in un ente di diritto privato. Ricorda a tal proposito che l'ente in questione non è un «ente inutile», in quanto lo stesso opera dal 1923 e riunisce tutte le accademie italiane, dando un contributo fondamentale per quel che riguarda la ricerca nel campo umanistico. Sottolinea in particolare che l'ente in questione fa parte di un organismo di tipo internazionale che riunisce tutte le unioni accademiche delle singole nazioni, ricordando inoltre che tale organismo di tipo internazionale ha esplicitamente segnalato al Presidente della Repubblica l'anomalia della soppressione dell'Unione accademica nazionale. Evidenzia, inoltre, che il Ministero dei beni culturali, da lui esplicitamente sollecitato in tal senso, ha recentemente fornito assicurazioni in merito all'inserimento della norma in questione nel provvedimento in corso di esame. Invita pertanto il relatore a inserire nella proposta di parere un'osservazione relativa alla necessità di inserire la norma in questione nel provvedimento in esame. Esprime inoltre le proprie perplessità in merito all'articolo 12 del provvedimento, il quale prevede l'applicazione alle procedure per l'assunzione dei professori universitari di norme già abrogate, creando di fatto una situazione di disomogeneità e
confusione a livello amministrativo. Non condivide inoltre la scelta di far rivivere le norme abrogate fino al 31 dicembre 2008, ricordando che non è possibile a priori stabilire quanto tempo occorrerà per espletare le procedure concorsuali per l'assunzione dei professori universitari.
Ricorda inoltre che l'articolo 12 impatta su una materia che in questo momento è oggetto di discussione da parte della Commissione in sede di comitato ristretto, ritenendo pertanto che tale articolo vanifichi di fatto il lavoro svolto dalla Commissione. Esprime inoltre il proprio giudizio fortemente negativo sull'articolo 13 del provvedimento che di fatto parifica la situazione di ricercatori assunti senza l'espletamento di un concorso pubblico con quella di chi invece il concorso l'ha dovuto superare, evidenziando che tale norma legittimando la prassi instaurata nel passato di fatto continua a configurare una violazione dei principi costituzionali in materia. Ritiene pertanto opportuno che la proposta di parere del relatore tenga conto di tale ultimo aspetto, sottolineando la necessità che la parificazione sopra evidenziata possa avvenire - anche per quel che riguarda la possibilità di trasferimento da una sede universitaria all'altra - solo per i ricercatori che sono stati assunti a seguito dell'espletamento di un'apposita procedura concorsuale. Preannuncia inoltre che, nel caso in cui nella proposta di parere non si farà menzione dell'aspetto ora evidenziato, il suo voto sul provvedimento sarà contrario.
Nicola TRANFAGLIA (Com.It), associandosi alle considerazioni del collega Tessitore, esprime la convinzione che l'Unione accademica nazionale non debba essere soppressa, in quanto esercita funzioni molto rilevanti e ha un costo di gestione relativamente contenuto. Per quel che riguarda invece l'articolo 13, sottolinea la contrarietà a tale norma che configura una violazione dei principi costituzionali.
Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica Accordo Italia-Russia sugli studi della lingua italiana e della lingua russa.
C. 3080 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Nicola TRANFAGLIA (Com.It), relatore, ricorda che l'Accordo con la Russia per favorire lo studio della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa in Italia, realizza un quadro normativo di riferimento al fine di promuovere e migliorare i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Federazione russa. L'Accordo, che prevede la collaborazione tra gli istituti di istruzione secondaria dei due paesi per la divulgazione e l'approfondimento reciproco della conoscenza della lingua e della cultura italiana e russa si affianca all'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione firmato il 10 febbraio 1998 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 515 del 1999. Ricorda che l'Accordo, fatto a Roma il 5 novembre 2003, si compone di un Preambolo e di otto articoli.
Sottolinea che l'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, ossia la diffusione della reciproca conoscenza della lingua e della letteratura italiane e russe presso gli istituti di istruzione secondaria dei due Paesi. In base all'articolo 2 le parti si impegnano a migliorare la qualità dell'insegnamento delle due lingue e a favorire l'aumento del numero degli studenti. A questo scopo sono previsti scambi di docenti, di studenti, di esperienze, di documentazione, nonché la collaborazione per l'organizzazione di corsi linguistici estivi nei due Paesi. L'articolo 3 prevede rapporti di collaborazione diretti, fra cui scambi tra istituti secondari dove si studiano le lingue dei due Paesi, mentre l'articolo 4 prevede attività attraverso le quali sviluppare la conoscenza
reciproca della lingua e della cultura, quali lo svolgimento di gare sportive e di concorsi. La redazione del materiale didattico è a cura delle Parti, che definiranno le modalità di collaborazione a questo fine è prevista invece dall'articolo 5 e il successivo articolo 6 disciplina le attività previste dall'Accordo verranno realizzate in base alle condizioni che saranno fissate da un apposito Gruppo di Lavoro congiunto. In base all'articolo 7, sono possibili ulteriori forme di collaborazione, anch'esse finalizzate alla diffusione della lingua, della letteratura e della cultura dei due Paesi, da concordarsi tra le Parti. L'articolo 8 contiene infine la norma sull'entrata in vigore dell'Accordo.
Ricorda che il disegno di legge di ratifica all'accordo in esame, approvato dal Senato nella seduta del 26 settembre 2007, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa in Italia, stipulato il 5 novembre 2003 a Roma. Rileva che l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 247.145 euro per il 2007, 219.845 per il 2008 e 281.105 a decorrere dal 2009. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'UPB di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. La relazione tecnica allegata all'A.S. 1601 specifica che la somma di 177.945 euro per il 2007, di 150.645 euro per il 2008 e di 201.005 euro a decorrere dal 2009, è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle pubblica istruzione e per la restante parte in quello del Ministero degli esteri. Sottolinea quindi che la medesima relazione tecnica fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti da ciascun articolo dell'Accordo. Esse sono riconducibili all'assunzione di docenti in loco - per l'insegnamento della lingua italiana in Russia -, all'invio di esperti per conferenze e lezioni, all'organizzazione di seminari, al ricorso ad un soggetto universitario per la raccolta commentata di libri e materiale vario, allo scambio di studenti e docenti, allo svolgimento di concorsi, alle riunioni del Gruppo di lavoro congiunto. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Precisa che la proposta di legge è altresì accompagnato da una analisi tecnico-normativa e da una analisi dell'impatto della regolamentazione.
Alla luce delle considerazioni espresse propone di esprimere parere favorevole.
Pietro FOLENA (RC-SE) presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
Martedì 15 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA.
La seduta comincia alle 14.15.
Sulle problematiche connesse al settore delle arti figurative.
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).
Pietro FOLENA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito. Ricorda
che nella precedente seduta era stata presentata una proposta di documento conclusivo. Illustra quindi una nuova proposta di documento conclusivo, che recepisce le indicazioni che ha acquisito in via informale da alcuni colleghi di maggioranza e di minoranza (vedi allegato).
Manuela GHIZZONI (PD-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla nuova proposta di documento conclusivo presentata, sottolineando in particolare che tale proposta recepisce le indicazioni di modifica presentate da lei già rappresentate. Evidenzia inoltre che il documento conclusivo costituisce un punto di riferimento importante per le iniziative che si vorranno attuare in futuro nel campo delle arti figurative.
Alba SASSO (SDpSE) considera positivamente il lavoro svolto dalla Commissione, sottolineando in particolare che nel documento conclusivo si mette in risalto il ruolo della fruizione da parte del pubblico delle arti figurative e l'importanza di attribuire uno status all'artista. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene il voto favorevole sulla nuova proposta di documento conclusivo.
Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE), preannunciando anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di documento conclusivo, sottolinea che il lavoro della Commissione è stato particolarmente utile, in quanto la Commissione cultura non si occupava da molto tempo dell'argomento oggetto dell'indagine conoscitiva in esame. Evidenzia altresì che nel corso dell'indagine sono stati affrontati argomenti importanti come quelli della condizione dei giovane artisti, dei benefici fiscali da attribuire agli artisti e della necessità di ampliare l'offerta di spazi espositivi pubblici.
Fabio GARAGNANI (FI), nel preannunciare il voto favorevole anche a nome dei deputati del suo gruppo sulla nuova proposta di documento conclusivo, sottolinea peraltro che l'arte classica ha un'importanza pari a quella moderna.
Pietro FOLENA (RC-SE), presidente, sottolinea che nel corso dell'indagine conoscitiva sono state acquisite attraverso una missione a Madrid fondamentali informazioni relative al modo di gestire l'arte contemporanea in Spagna, in quanto rivelano un primato indiscutibile da parte della Spagna nella valorizzazione delle opere d'arte. Ritiene quindi auspicabile che l'Italia segua tale modello. Ringrazia i colleghi che sono intervenuti, preannunciando la proposta di procedere ad una audizione informale di rappresentanti di giovani studenti delle accademie e dei conservatori per approfondire anche le problematiche ad essi relative.
Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE), con riferimento a quanto evidenziato dal collega Garagnani, riconosce l'importanza dell'arte classica, sottolineando in particolare che l'arte contemporanea trae spunto proprio dall'arte classica.
Vito LI CAUSI (Pop-Udeur), nel preannunciare il voto favorevole sulla nuova proposta di documento conclusivo, sottolinea che sia l'arte classica che l'arte moderna sono fondamentali nella cultura odierna. Evidenzia inoltre che l'esperienza spagnola andrebbe senz'altro riportata anche in Italia.
Nicola BONO (AN), nel preannunciare anche a nome dei deputati del suo gruppo il voto favorevole sulla nuova proposta di documento conclusivo, sottolinea che l'indagine conoscitiva è stata fondamentale in quanto ha contribuito a dare rilievo al
l'arte
contemporanea che spesso non viene presa abbastanza in considerazione nel Paese. Sottolinea, inoltre, che il documento conclusivo affronta una serie di temi fondamentali quali la condizione dell'artista, la necessità di aumentare gli spazi espositivi pubblici, il coinvolgimento di capitali privati nell'attività di promozione dell'arte contemporanea, che condivide pienamente.
La Commissione approva quindi la nuova proposta di documento conclusivo (vedi allegato).
La seduta termina alle 14.50.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.