VI Commissione - Mercoledì 16 gennaio 2008


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ALLEGATO 1

Interrogazione 5-00559 Foti: Documentazione per la fruizione delle deduzioni in materia di erogazioni liberali di cui all'articolo 100, comma 3, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In base a quanto dedotto dalle disposizioni di leggi vigenti, ed in relazione alla prassi amministrativa consolidata, si precisa che:
1) il Soggetto autore della erogazione liberale in denaro, titolare di reddito d'impresa, deve presentare un'istanza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, in relazione alle erogazioni liberali deliberate per ciascun anno finanziario, alla Soprintendenza competente per settore.
All'istanza deve essere allegato un elenco completo delle erogazioni idenficativo dei seguenti:
denominazione e natura giuridica dell'ente beneficiario;
importo dell'erogazione;
denominazione ed ubicazione dell'immobile;
destinazione d'uso e breve descrizione dell'intervento con i tempi presumibili di realizzazione;

2) successivamente, il Soggetto beneficiario, facendo esplicito riferimento al contributo dell'erogatore, richiede alla medesima Soprintendenza l'approvazione della previsione di spesa inerente alle attività finanziate;
3) la stessa Soprintendenza provvede a vistare, per approvazione, la previsione di spesa trasmessa dal Soggetto beneficiario;
4) al termine delle attività, il medesimo soggetto beneficiario dell'erogazione, richiede alla Soprintendenza il «visto sul consuntivo di spesa dettagliato» e relativo alle attività svolte;
5) la Soprintendenza valutata la documentazione, ed effettuate le verifiche ritenute opportune, provvede a trasmettere al Soggetto erogatore l'originale del consuntivo di spesa, appositamente vistato, comunicandone contestualmente l'invio al Soggetto beneficiario dell'erogazione. L'invio del vistato documento, costituisce approvazione della richiesta di deduzione fiscale per l'importo indicato nello stesso.


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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-00988 Foti: Ritardi nella procedura di estromissione di terreni dall'alveo del fiume Trebbia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole chiede la rapida conclusione della procedura di accessione ai sensi dell'articolo 941 dei codice civile, richiesta dal signor Groppelli Giampaolo, senza ripetizione della procedura di ridelimitazione ed estromissione dall'alveo dei terreni posti al fronte della sua proprietà, in sponda sinistra del fiume Trebbia, nel comune di Bobbio (Piacenza).
Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha rappresentato che, con decreto del 15 gennaio 1991 del Magistrato per il Po, è stata riconosciuta una nuova delimitazione dell'alveo del fiume Trebbia, con estromissione di alcuni terreni, in conseguenza di eventi naturali connessi all'evoluzione fluviale.
È evidente che all'epoca sussistevano i presupposti per tale provvedimento, legati principalmente allo stato naturale dei luoghi, che ovviamente può mutare nel tempo.
Con istanza del 5 giugno 2000, il signor Groppelli, ha chiesto l'accatastamento in proprio favore dei terreni, oggetto di estromissione, posti di fronte al terreno di sua proprietà.
Proprio per accertare l'effettiva ricorrenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti in relazione all'istanza dei Groppelli quanto alle mutazioni naturali dei luoghi intervenute in epoca successiva al decreto 15 gennaio 1991, l'Agenzia del Demanio ha, di recente, ritenuto necessario chiedere all'Autorità di Bacino di Parma la trasmissione di una dettagliata relazione, per verificare il perdurante stato di precarietà delle fondamenta del fabbricato che si eleva dai terreni a suo tempo estromessi, stato di precarietà che aveva indotto l'A.I.PO - Agenzia interregionale per il fiume Po, con nota del 12 febbraio 2004, a rappresentare l'urgenza della demolizione dell'edificio, ciò al fine di poter altresì verificare, con dettagliata relazione, quanto è risultato da un sopralluogo congiunto, in data 16 ottobre 2007, della filiale dell'Agenzia del demanio, del Servizio tecnico dei bacini affluenti dal Po - Ufficio di Piacenza, dell'Agenzia interregionale per il fiume Po, dal quale sarebbe emerso che per parte dei terreni estromessi, con decreto 15 gennaio 1991 del Magistrato del Po di Parma, non sussistono più i presupposti di cui al citato decreto.
Della questione l'Agenzia del Demanio ha interessato, altresì, il Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po e l'Autorità di Bacino di Parma in modo da scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, derivante, come innanzi detto, dal precario equilibrio idrogeologico nell'area in esame.
Allo stato, l'Agenzia del Demanio è in attesa dei chiarimenti che le Amministrazioni sopra menzionate dovranno fornire.


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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01899 Fogliardi: Qualificazione tributaria dei corrispettivi riconosciuti ai Consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione d'origine.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante chiede di sapere se i corrispettivi che i Consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione d'origine percepiscono per l'assolvimento delle attività di controllo ad essi delegate dall'amministrazione statale, debbano essere considerati, sotto il profilo fiscale, come entrate di natura non commerciale, non soltanto nel caso in cui tali prestazioni siano esercitate nei confronti di imprese associate, ma anche nel caso in cui ne siano destinatari imprese non associate al consorzio.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato, in via preliminare, che gli enti di tipo associativo, qualificati come enti non commerciali in base ai criteri dettati dall'articolo 143 del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), relativamente alle attività rese all'interno della vita associativa, fruiscono di un trattamento agevolato in presenza delle condizioni espressamente indicate a tal fine dalla legge.
In particolare, ai fini IRES, l'articolo 148, comma 1, del TUIR dispone che «Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo» e che non concorrono a formare il reddito complessivo «le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi».
Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 148 del TUIR si considerano, tuttavia, effettuate nell'esercizio di attività commerciali «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto».
Ai fini IVA, in base all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 «si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto».
Detta disposizione, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, conferma, in ambito IVA, la natura commerciale, configurata anche ai fini IRES, delle operazioni effettuate dagli enti non commerciali di tipo associativo nei confronti dei propri soci o associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici ovvero di contributi supplementari.
Il quinto comma del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilisce, poi, che non si considera attività commerciale, tra l'altro, «la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità».


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In forza della predetta disposizione vengono, quindi, espressamente decommercializzate, tra l'altro, le prestazioni di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, rese da consorzi, ai propri consorziati, a prescindere dalla circostanza per cui a fronte degli stessi sia previsto il pagamento, da parte dei medesimi consorziati, di un corrispettivo specifico o di una quota unitaria indistinta.
Dalla ricostruzione normativa sopra operata discende che gli enti non commerciali di tipo associativo fruiscono della previsione di decommercializzazione per le prestazioni da essi rese a determinate condizioni ai propri associati, mentre la stessa disciplina di favore non si estende ai rapporti fra detti enti e terzi.
Ciò premesso, con riferimento alla specifica richiesta contenuta nel documento di sindacato ispettivo in esame, l'Agenzia osserva che le prestazioni di controllo qualitativo dei vini rese dai Consorzi alle imprese non associate, in base alla normativa vigente, concorrono alla formazione della base imponibile IRES e sono rilevanti ai fini IVA.
Nessuna rilevanza assumerebbe, per una diversa soluzione, la circostanza per cui l'esercizio dell'attività di controllo qualitativo dei vini sia stata affidata ai Consorzi dalla pubblica amministrazione, atteso che la predetta attività, ancorché resa nell'ambito di un pubblico controllo, è oggettivamente riconducibile, ai fini delle imposte sui redditi, fra quelle produttive di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55, comma 2, lettera a), del TUIR e, ai fini IVA, fra le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01900 Leo: Applicazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive alle persone fisiche che non aderiscono al regime tributario dei contribuenti minimi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante, nel premettere che la legge finanziaria per il 2008 (legge 28 dicembre 2007, n. 244) ha disciplinato un regime fiscale semplificato per i soggetti la cui attività sia riconducibile, in base a determinati requisiti, alla nozione di attività «minima» e che, in particolare, ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per detti contribuenti, chiede di sapere se le persone fisiche che posseggono i requisiti per l'applicazione di tale regime sono tenuti a pagare l'IRAP qualora optino per il regime ordinario ai fini IVA e delle imposte sul reddito (articolo 1, commi da 96 a 117).
Al riguardo, si ritiene opportuno osservare che la norma recata dall'articolo 1, comma 104, della legge n. 244 del 2007, prevede che i contribuenti in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione del cosiddetto regime dei contribuenti minimi mantengono la soggettività passiva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, essendosi il legislatore limitato a stabilire un'esenzione dall'imposta per coloro che applicano il predetto regime semplificato.
L'esenzione costituisce, pertanto, una delle caratteristiche di questo regime volto, appunto, alla semplificazione degli adempimenti fiscali. L'esenzione non opera, quindi, quando i contribuenti optano per il regime ordinario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul reddito, con la conseguenza che gli stessi, qualora in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta, verificabili di volta in volta dagli organi preposti al controllo, siano soggetti passivi IRAP, saranno tenuti ai relativi adempimenti.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01901 Fugatti: Applicazione dell'IRES alle Comunità di valle istituite dalla Provincia autonoma di Trento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante nel premettere che la Provincia autonoma di Trento ha istituito sedici nuove «Comunità di Valle» che sostituiscono i Comprensori chiede di sapere se dette Comunità, analogamente ai Comprensori, possano essere equiparate alle Comunità Montane e, pertanto, rientrare tra gli enti non soggetti ad Ires ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
Al riguardo si fa presente che su un'analoga problematica, relativa alla sussistenza o meno della soggettività passiva ai fini Ires in capo alle «Comunità» istituite nell'ambito della provincia autonoma di Trento, si è pronunciata l'Agenzia delle entrate in risposta ad un'istanza di interpello presentata dalla provincia autonoma di Trento.
Nella risposta all'istanza di interpello (recepita dalla risoluzione n. 386/E del 20 dicembre 2007) è stato ricordato che l'articolo 74, comma 1, del Tuir stabilisce, ai fini della soggettività passiva agli effetti dell'imposta sul reddito delle società, che «gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non soggetti all'imposta».
Detta disposizione esclude, per gli enti dalla stessa elencati, la soggettività passiva ai fini dell'Ires a prescindere dall'attività degli stessi concretamente esercitata.
In relazione alla individuazione dei soggetti destinatari della norma in esame, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito (risoluzioni prot. 97 del 27 settembre 1993; prot. 86 dell'8 giugno 1994, n. 141 dell'8 settembre 1998 e n. 94 del 26 giugno 2000) che la formulazione del comma 1 dell'articolo 88 - ora articolo 74 - del Tuir, elencando tassativamente gli enti non soggetti all'imposizione sui redditi, impedisce ogni interpretazione estensiva di tale disposizione, escludendo la riconducibilità nell'ambito applicativo della stessa gli enti diversi da quelli espressamente menzionati.
Pertanto, i soggetti non esattamente identificabili con gli enti espressamente elencati dall'articolo 74, comma 1, del Tuir non possono essere ricondotti in via interpretativa tra i destinatari della norma in argomento.