Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 16 gennaio 2008


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ALLEGATO 1

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. C. 3324 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, in corso di esame presso le Commissioni I e V della Camera, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;
considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo ha in più occasioni adottato al fine di fissare una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori, e valutato inoltre che taluni termini, tra quelli prorogati da norme recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;
rilevato che il testo, recante previsioni che incidono su una molteplicità di discipline eterogenee, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali politica estera e rapporti internazionali dello Stato; difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione, con particolare riguardo al sistema universitario; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali;
rilevato che le disposizioni recanti proroghe di termini in alcuni settori, quali la tutela della salute, il governo del territorio, i porti e aeroporti civili, le grandi reti di trasporto, afferiscono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
considerato quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge, che proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i gestori di attività commerciali sono tenuti a provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche per poter beneficiare dei contributi previsti dalla legge finanziaria per il 2007, e segnalato che a tale scopo anche diverse regioni hanno stanziato risorse nel quadro di specifiche leggi regionali, nel cui ambito di applicazione rientrano i locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;
evidenziate le previsioni di cui agli articoli 8 e 9 del testo, recanti disposizioni aventi ad oggetto, rispettivamente, le tariffe delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai limiti di remunerazione individuati dagli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale,


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nonché la proroga degli effetti di talune disposizioni della legge finanziaria per il 2007 in materia di sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci (pay-back) dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale;
considerato l'articolo 17 del decreto-legge, che proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, al fine di consentire il completamento delle prescritte procedure che prevedono l'acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni;
rilevato quanto statuito dall'articolo 20, che estende la disciplina transitoria prevista per l'applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, alle revisioni generali delle medesime norme tecniche, con esclusione delle verifiche relative agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali, in conformità alle indicazioni avanzate al riguardo dalla Conferenza unificata;
valutate le previsioni di cui agli articoli 26 e 27 del provvedimento, in cui, rispettivamente, si riapre il termine entro il quale il personale dei consorzi agrari avrebbe potuto essere inquadrato presso le regioni e gli enti locali e si differisce il termine per la definizione del piano di rientro finanziario volto al risanamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), nonché si definisce il nuovo termine per l'adozione dei provvedimenti di riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario da parte delle regioni;
rilevato l'articolo 28 del testo, che differisce al 30 giugno 2008 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni, e che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalità ed i termini per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità;
considerata, ai sensi dell'articolo 30 del provvedimento, la previsione che demanda ad un decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata, l'individuazione di specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati da parte dei distributori e fissa la decorrenza dell'obbligo di ritiro da parte dei distributori; valutato inoltre l'articolo 33, che differisce al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, a decorrere dal quale i comuni della regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari;
rilevato il contenuto dell'articolo 40 del testo, che rinvia al 31 dicembre 2008 il termine per l'effettuazione dei pagamenti di debiti da parte dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002; dispone il rinvio al 31 dicembre 2008 del termine entro il quale devono essere liquidate le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune che si avvale del sostegno straordinario, nel caso di adozione della procedura semplificata per l'accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell'articolo 258 del Testo unico degli enti locali; dispone altresì l'erogazione di contributi tesi al definitivo risanamento degli enti che si avvalgono della procedura straordinaria per la chiusura anticipata e


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semplificata della procedura di dissesto, prevista all'articolo 268-bis del Testo unico degli enti locali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4 del testo, una clausola generale di coordinamento delle previsioni ivi contemplate con le disposizioni recate da leggi regionali nella medesima materia ed in relazione alle misure e risorse attivate per consentire l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali ed edifici in cui si svolge attività commerciale;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dagli articoli 26 e 27 del provvedimento, aventi ad oggetto il piano di rientro finanziario volto al risanamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), nonché la fissazione del nuovo termine per l'adozione dei provvedimenti di riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario da parte delle regioni, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 28 del testo, che l'acquisizione, in capo alle regioni interessate, delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., debba avvenire mediante contestuale trasferimento di funzioni e risorse tali da garantire che le predette società conservino l'equilibrio economico e finanziario.


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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nuovo testo C. 2559.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2559, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante «Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;
considerato che la proposta di legge in esame, apportando modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, interviene sulle modalità di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
rilevato che la portata del provvedimento non appare limitata all'alienazione di alloggi appartenenti al patrimonio statale, e richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2007 che ha precisato che dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi, afferenti, rispettivamente, alla determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma della medesima disposizione costituzionale, ed alla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale, rientrante nel quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
preso atto che la Corte costituzionale, per le anzidette motivazioni, ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi da 597 a 600 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, rilevando che la sua finalità delle predette disposizioni non è quella di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, bensì quella di regolare le procedure amministrative e organizzative tese ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili;
evidenziata l'opportunità di non estendere l'ambito di operatività della disciplina all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che non appartengano al patrimonio immobiliare dello Stato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia circoscritto l'ambito di operatività della disciplina recata dal provvedimento all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che appartengano al patrimonio immobiliare dello Stato.