Commissioni Riunite I e V - Giovedì 17 gennaio 2008


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ALLEGATO 1

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 3324 Governo).

SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI

ART. 27.

Sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 gennaio 2008.
0. 27. 27. 1.Alberto Giorgetti.

La rubrica dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica e in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il termine fissato dall'articolo 1 comma 83 della legge 23 agosto 2004 n. 239 è differito al 31 dicembre 2008 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione ambientale e dell'accordo Stato Regioni del 24 aprile 2001 in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma.
27. 27.I Relatori.

ART. 39.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'articolo 39, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«6. Per far fronte alle esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e all'articolo 23, comma 6, all'articolo 24, comma 3, all'articolo 27, comma 4, all'articolo 28, comma 4 e all'articolo 98, comma 4, del medesimo decreto, sono prorogate sino al termine previsto dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
7. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 6 è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d'Italia».
8. All'articolo 2 comma 1 lettera o), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere dopo la parola «abitanti» la locuzione «indipendentemente dalla distribuzione territoriale degli stessi».
9. All'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze


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radiofoniche in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti».
10. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma:
«Un medesimo soggetto non può detenere più di sette concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale. È consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata».
11. All'articolo 27 comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere dopo la parola «trasferimento» la locuzione «indipendentemente dall'esito del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa».
12. All'articolo 28 comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6-ter, legge n. 80 del 2005».
13. All'articolo 30 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma 1-bis:
«Decorsi 24 mesi dall'attivazione degli impianti di cui al precedente comma 1. Le emittenti oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle comunicazioni per l'inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza impiantistica».
14. All'articolo 42 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: «È consentita l'attivazione di microimpianti destinati a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito, purché: 1) non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco: 2) per tali impianti sia avanzata istanza al Ministero delle comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata; 3) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; 4) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W».
15. All'articolo 98 comma 4 del decreto legislativo n. 259 del 2003, aggiungere al termine il seguente capoverso: «Nel caso di radiodiffusione sonora e televisiva locale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00».
0. 39. 11. 1.Pedrini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
6. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d'Italia».
7. All'articolo 2 comma 1 lettera o), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere dopo la parola «abitanti» la locuzione «indipendentemente dalla distribuzione territoriale degli stessi».
8. All'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti».


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9. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma:
«Un medesimo soggetto non può detenere più di sette concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale. È consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata».
10. All'articolo 27 comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere dopo la parola «trasferimento» la locuzione «indipendentemente dall'esito del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa».
11 All'articolo 28 comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6-ter, legge n. 80 del 2005».
12. All'articolo 30 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma 1-bis:
«Decorsi 24 mesi dall'attivazione degli impianti di cui al precedente comma 1. Le emittenti oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle comunicazioni per l'inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza impiantistica».
13. All'articolo 42 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: «È consentita l'attivazione di microimpianti destinati a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito, purché: 1) non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco: 2) per tali impianti sia avanzata istanza al Ministero delle comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata; 3) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; 4) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W».
14. All'articolo 98 comma 4 del decreto legislativo n. 259 del 2003, aggiungere al termine il seguente capoverso: «Nel caso di radiodiffusione sonora e televisiva locale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00».
0. 39. 11. 2.Pedrini.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'anno 2008, è prorogato di sei mesi.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
4. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo «Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.» è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di


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canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
39. 11.I Relatori.

ART. 40.

Alla fine, aggiungere il seguente periodo: Il minor gettito ICI, che si rilevasse rispetto alle previsioni correlate alla procedura di revisione dell'accatastamento dei fabbricati di gruppo catastale D, è compensato ai comuni con il ripristino integrale dei trasferimenti erariali corrisposti ante la medesima revisione catastale.
0. 40. 10. 1.Garavaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il termine del 30 giugno di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento recante «determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1o luglio 2002, n. 197, relativo alla trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti», è prorogato e fissato, a pena di decadenza, al 31 marzo 2008. Le dichiarazioni devono essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, sull'ammontare dei contributi statali ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in questione.
40. 10.I Relatori.


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ALLEGATO 2

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 3324 Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).

1. I termini previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006 e n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
6. 0. 10.I Relatori.

ART. 15.

All'articolo 15 aggiungere, alla fine, le seguenti parole: , e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal comma 21 dell'articolo 3 primo periodo è differito al 30 giugno 2008.

Conseguentemente, al citato comma 21, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. 10. I Relatori.

ART. 27.

All'articolo 27, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'inizio del comma, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 36 e 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
b) b) dopo la parola: «riordino» sono aggiunte le seguenti: «, comprensivo dell'eventuale soppressione»;
c) c) dopo le parole: «attività istituzionale» è inserito il seguente periodo: «la riduzione prevista dal comma 35 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano a titolo gratuito».
27. 28. I Relatori.


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All'articolo 27, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'inizio del comma, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 36 e 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
b) b) dopo la parola: «riordino» sono aggiunte le seguenti: «, o soppressione»;
c) c) dopo le parole: «attività istituzionale» è inserito il seguente periodo: «la riduzione prevista dal comma 35 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito».
27. 28. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole: «Dopo il 1o aprile 2008» con le seguenti: «a partire dal 30 settembre 2008».
35. 018. I Relatori.

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifica del termine di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Al comma 271, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 284, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al periodo precedente eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279».

2. In relazione all'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dal comma 1 del presente articolo e dai commi 280 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le maggiori entrate derivanti nell'anno 2008, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 46,9 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2009, del predetto Fondo.
36. 09. I Relatori.

ART. 40.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il termine del 30 giugno di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1o luglio 2002, n. 197, relativo alla trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è prorogato e fissato, a pena di decadenza, al 31 marzo 2008. Le dichiarazioni devono essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, sull'ammontare


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dei contributi statali ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in questione.
40. 10. I Relatori.

ART. 42.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.
(Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge».
42. 03. I Relatori.

ART. 46.

Dopo le parole: di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 aggiungere le seguenti: con contratti di formazione lavoro, con contratti di apprendistato, con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.
46. 2. I Relatori.

ART. 47.

Al comma 1 sostituire le parole: a decorrere dal 1o aprile 2008 con le seguenti: a decorrere dal 1o maggio 2008.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2008 con le seguenti: entro il 30 aprile 2008.
47. 7. I Relatori.

All'articolo 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a euro 700.000 per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
47. 8. I Relatori.


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ALLEGATO 3

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 3324 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «Sino all'anno 2012» con le seguenti: «Sino all'anno 2016»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «fino all'anno 2012» con le seguenti: «fino all'anno 2015».
2. 2. Rugghia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni».
3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
2. 1. (nuova formulazione) Rugghia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni».
3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
2. 5. (nuova formulazione) Scotto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione.
2. 7. I Relatori.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), il termine «2010» è sostituito da: «2015»;
b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), il termine «2010» è sostituito da: «2015;
c) all'articolo 53, comma 2, il termine «2008» è sostituito da: «2012;
d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, il termine «2011» è sostituito da: «2015».
2. 6. I Relatori.

ART. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione


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una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009.
3. 4. Gianfranco Conte.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità.
* 5. 1. Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere riconfermati al termine del loro mandato per una sola volta e senza soluzione di continuità.
* 5. 6. Di Gioia, Mancini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 aprile 2008.
5. 3. Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Il termine per la eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'unione Accademica Nazionale, iscritta nell'allegato A alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 , è prorogato al 31 dicembre 2008.
5. 9. Tessitore, Bianco.

ART. 6.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34,.
6. 6. Giudice.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroghe in materia di ammortizzatori sociali).

1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole «per gli anni 2004-2007» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2004-2009» e sono soppresse le parole «nel limite massimo di 350 unità»;
b) al secondo periodo, le parole «per la durata di 48 mesi» sono sostituite dalle seguenti «per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo».

2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «e 2007,» sono aggiunte le seguenti «nonché di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;
b) sono aggiunte in fine le seguenti parole «la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo».


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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 01. Di Gioia, Napoletano, Boato.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).

1. I termini previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006 e n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
6. 010. I Relatori.

ART. 7.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».
* 7. 4. D'Agrò, Peretti, D'Alia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 1202 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».
* 7. 10. Marras.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n 94, (Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di Sterminio nazista KZ) è sostituito dal seguente:
«Art. 1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio».
2. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si


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provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» nello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7. 03. Longhi, Sgobio, Napoletano.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 e la rubrica con i seguenti:
(Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici). - 1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria anche connessi all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato».
8. 4. I Relatori.

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:
Con la medesima cadenza di cui al comma 3, la tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno dei tre anni. Al relativo onere, pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.
8. 1. (nuova formulazione) Vannucci, Ventura, Marchi, Albonetti, Incostante, Motta, Raiti, Chicchi, Armani.


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Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni inerenti la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale).

È prorogato al 30 giugno 2008, il termine di cui all'articolo 10 comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministero della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali.
A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, è autorizzata la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni o dalle province autonome sentiti al CNT e il CNS. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile.
In relazione alle attività sopra descritte, con il medesimo decreto, il Ministero della salute regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dai CNT e dal CNS per le rispettive competenze.
8. 03. Poretti, Beltrandi, Dato, D'Elia, Mellano, Turco, Garavaglia, Borghesi, Peretti, Incostante, Cancrini, Napoletano, Vacca.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 11.
(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare).

1. L'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è sostituito dal seguente:
356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, è trasformata in «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, quella di «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare» con sede in Foggia ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010».
11. 1. (nuova formulazione) Giudice.

ART. 11-bis.

Il comma 464 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
464. Per l'anno 2008 è trasferita la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori., anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS» - il Telefono azzurro ONLUS.
11. 01 (nuova formulazione) Cancrini, Poretti, Cosentino, Zanotti, Trupia, Dioguardi, Astore, Licandro, Vacca, Bellillo, Tranfaglia.

ART. 12.

Apportare le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola: «università» aggiungere le seguenti: «ed enti di ricerca»;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dallo


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stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643 della medesima legge.
12. 2. Incostante, Jannucci.

Al comma 1, sostituire le parole: sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.
* 12. 3. Sasso, Aurisicchio, D'Antona, Nicchi.

Al comma 1, sostituire le parole: sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.
* 12. 5. Alberto Giorgetti.

ART. 14.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
sopprimere le parole «in attesa della riforma organica della magistratura onoraria,»;
b) le parole : «fino al 30 giugno 2008 siano sostituite dalle seguenti: sino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.»
14. 3. (nuova formulazione) Cogodi, Pisicchio, Gambescia, Farina, Crapolicchio, Andrea Ricci, Vico, Servodio, Leoni, Mazzoni, Lussana, Pecorella, Balducci, Contento.

ART. 15.

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: , e il termine del 30 settembre 2007 previsto dall'articolo 3, comma 21, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è differito al 30 giugno 2008. Al citato comma 21, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. 10. I Relatori.

ART. 17.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
1. All'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2008».
17. 4. Giudice.

ART. 21.

Dopo le parole: , con proprio decreto, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle infrastrutture.
21. 1. Donadi, Costantini, Borghesi.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, e successive modificazioni, le parole «Fino alla data del 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti «Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (rifusione)».
22. 01. Fabris.


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ART. 23.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati da comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi a finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, allo ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991.
* 23. 1. Chianale, Lucà, Buglio, Allam, Iannuzzi, De Angelis.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Una quota fino a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono comunque destinate al finanziamento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle Infrastrutture ripartisce tali disponibilità, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 29 febbraio 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento ed eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per otto anni, ovvero ceduti a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, allo ex IACP o ente assimilato o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale ai soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto legge n. 152 del 1991.
* 23. 2. Adenti.

ART. 24.

Dopo il comma 4, aggiungere seguente:
4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti delle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanarsi, entro il 1o luglio 2008.
24. 1. (nuova formulazione) Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 20 dicembre


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2006 n. 300 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 2007 n. 17 e relativo alla graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998 è differito di dodici mesi.
24. 02. Vannucci.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, così come introdotte dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
24. 06. Costantini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministro del lavoro è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di Ispettore del lavoro e della previdenza sociale fino al 10 dicembre 2010.
24. 021. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Pagliarini, Crisci.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Proroga termini adozione disciplina requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile).

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008.
25. 02. Baldelli, Giudice.

ART. 26.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.
26. 17. Garavaglia, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».
26. 24. Franci, Brandolini, Pertoldi.

ART. 27.

All'articolo 27, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'inizio del comma, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 36 e 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;


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b) dopo la parola «riordino» sono aggiunte le seguenti: «, o soppressione»;
c) dopo le parole: «attività istituzionale» è inserito il seguente periodo: «la riduzione prevista dal comma 35 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito.»:
27. 28. (nuova formulazione) I Relatori.

ART. 28.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della predetta legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e auto impiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.
28. 8. I Relatori.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore alla misura prevista al comma 1, dell'articolo 30, del decreto legislativo, 1o settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al comma 2 del medesimo articolo.
28. 4. (nuova formulazione) Ventura, Fluvi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. trasferisce all'istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia S.p.A., nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte da Buonitalia S.p.A., anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono ad ISA S.p.A. anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
28. 6. Lion, Cesini, Zucchi.

Aggiungere il seguente comma:
2. Al fine dell'attuazione del Programma Nazionale delle Autostrade del Mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società RAM, Rete Autostrade mediterranee S.p.A., da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei Trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1o marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. al Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei Trasporti.
28. 9. I Relatori.


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ART. 29.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
* 29. 02. Ventura.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
* 29. 04. Milanato, Zorzato, Giudice.

ART. 30.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.
** 30. 1. Napoletano.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.
** 30. 2. Giudice, Zorzato.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.
** 30. 4. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: RAEE aggiungere le seguenti: domestici e RAEE professionali.
30. 3. Giudice.

ART. 32.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Integrazioni all'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243).

1. All'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:
«In mancanza del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere alla esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità ed i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima; le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare,


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con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate ed all'efficacia degli interventi rispetto a quanto dichiarato dal gestore; le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tener conto nell'emanazione del provvedimento medesimo».
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti commi:
«1-quater. In mancanza del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. All'articolo 26 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:
9. In mancanza del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettive computata con riferimento al triennio 2005-2007».
32. 01. Di Gioia, Mancini, Dato, Boato.

ART. 34.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2008 con le seguenti: fino all'entrata in vigore del procedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
34. 6. I Relatori.

ART. 35.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti ed a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.»
35. 3. (nuova formulazione) Vannucci, Incostante.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Al comma 28, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole: «dopo il 1o aprile 2008», con le seguenti: «a partire dal 30 settembre 2008».
35. 018. I relatori.


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ART. 36.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.
36. 23. I Relatori.

Sopprimere i commi 3 e 4.
36. 17. Gianfranco Conte.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1o aprile 2008», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009.
36. 24. I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
36. 25. I Relatori.

All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: in due rate fino a 30 settembre 2008 sono sostituite dalle seguenti: in una unica soluzione entro il 30 novembre 2008.
36. 1. (nuova formulazione) Di Gioia, Napoletano.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite con: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite con le parole: «10 per cento».
36. 01. (nuova formulazione) Raiti, Crisafulli, Burtone, Samperi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. Al comma 1011, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo».
36. 02. Raiti, Crisafulli.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 032. Fava, Allasia, Garavaglia.


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Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 03. Milanato, Zorzato, Giudice.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 08. Aurisicchio, Attili, Rotondo, Maderloni, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 011. Peretti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 017. Vico.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 020. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è


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aggiunto il seguente paragrafo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 027. Ceccuzzi.

ART. 38.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Notifica sanzioni tasse automobilistiche e concessioni governative, e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole «alle singole leggi di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli atti di accertamento ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative».
2. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
b) le parole «primo periodo,» sono soppresse.
38. 3. I Relatori.

ART. 39.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'anno 2008, è prorogato di sei mesi.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
4. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo «Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.» è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato».
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
* 39. 11. I Relatori.


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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'anno 2008, è prorogato di sei mesi.
2-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo «Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.» è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici e comunque tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato».
2-quater. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
* 39. 1. Leddi Maiola.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'anno 2008, è prorogato di sei mesi.
2-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo «Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.» è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori, di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato».
2-quater. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
* 39. 2. Barbi, Carra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, sopprimere le parole «negli ultimi cinque anni».
39. 10. Lusetti, Milana.


Pag. 45

ART. 40.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente: 32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista al comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale.
40. 1. (nuova formulazione) Giudice, Fallica, Boato, Delfino, Raiti.

ART. 41.

Sopprimerlo.
* 41. 2. D'Antona, Aurisicchio, Nicchi.

Sopprimerlo.
* 41. 1. Andrea Ricci, Franco Russo.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Fino al 1o gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
41. 016. I Relatori.

ART. 42.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine la seguente lettera:
e) Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.
42. 1. Giudice.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
42. 03. I Relatori.

ART. 45.
(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche).

1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è aggiunta, in fine la seguente lettera:
d) anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
45. 3. Giudice.


Pag. 46

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «delle associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e delle fondazioni nazionali di carattere culturale al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Fanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
45. 2. La Malfa.

ART. 46.

La rubrica dell'articolo 46 è modificata come segue: (Disposizioni in favore di inabili e proroga termini per tariffe sociali).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo l, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono applicate anche al settore del gas naturale.
46. 1. I Relatori.

Dopo le parole: di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1998, n. 68 aggiungere le parole: con contratti di formazione lavoro, con contratti di apprendistato, con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.
46. 2. I relatori.

ART. 47.

Al comma 1 sostituire le parole: a decorrere dal 1o aprile 2008 con le seguenti: a decorrere dal 1o maggio 2008.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2008 con le seguenti: entro il 30 aprile 2008.
47. 7. I Relatori.

All'articolo 47, è aggiunto in fine il seguente comma:
3-bis. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a euro 700.000 per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008 - 2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
47. 8. I Relatori.


Pag. 47

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244).

1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate all'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso.
47. 01. (nuova formulazione) Strizzolo, Pertoldi, Cuperlo, Maran, Allam.

ART. 48.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del predetto articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1 650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
* 48. 1. Lulli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del predetto articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1 650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»
* 48. 4. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Riassegnazione di risorse»
b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma 2:
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1 comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nei capitoli di bilancio denominati «fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche è consentita anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli Uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.
48. 5. I Relatori.

ART. 50.

È aggiunto, in fine, il seguente comma:
7-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 11 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di euro novecentomila per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui


Pag. 48

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
50. 2. I Relatori.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rimborsi spese elettorali).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1, sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. 02. (nuova formulazione) Boato, Amici, Provera.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «1o dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
2. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
51. 011. Mura.