III Commissione - Giovedì 17 gennaio 2008


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ALLEGATO 1

Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. (C. 2581 Giulietti).

ULTERIORE NUOVO TESTO PRESENTATO DAL RELATORE

Art. 1.
(Comitato celebrativo).

1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività patrocinate dalle Nazioni Unite, sono affidati a un Comitato da istituire nel medesimo anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presso il Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato può avvalersi dell'assistenza del Dipartimento del cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché di uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali.
2. Il Comitato collabora con gli enti e le istituzioni nazionale, europee ed internazionali competenti in materia di diritti umani, ricercando ogni opportuna forma di integrazione con i rispettivi programmi di attività in corso di attuazione.
3. Il Comitato è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, e dal Ministro della pubblica istruzione, i quali vi intervengono personalmente ovvero per il tramite di un loro rappresentante. Gli ulteriori componenti del Comitato, nel numero di undici, sono nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 nell'ambito delle seguenti categorie: a) rappresentanti delle università che dispongono di centri specializzati sui diritti umani o di corsi di laurea in materia; b) rappresentanti di enti di governo locale e regionale; c) rappresentanti delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni non governative. Il Presidente è eletto dal Comitato nel suo seno tra i propri componenti della categoria di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Il Comitato è posto sotto la presidenza onoraria del Ministro degli affari esteri, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro della pubblica istruzione si avvale del supporto tecnico delle strutture del Comitato interministeriale dei diritti umani.
5. Le principali finalità delle attività del Comitato sono le seguenti:
a) promuovere, d'intesa e in cooperazione con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e l'OSCE nonché con le istituzioni parlamentari, politiche e culturali interessate, iniziative di ricerca, elaborazione e dibattito sul tema dei diritti umani e dei suoi riflessi sul piano delle politiche interne ed internazionali, sulla base dei principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
b) promuovere la conoscenza della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale dei diritti umani nelle scuole di ogni ordine e grado e nella pubblica amministrazione;
c) promuovere l'insegnamento dei diritti umani a tutti i livelli educativi;
d) contribuire a una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative


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ai diritti umani attraverso attività quali l'informazione, l'educazione, la formazione e la ricerca;
e) valorizzare l'attività delle istituzioni indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti umani, anche alla luce dello stato di attuazione in Italia, in Europa e nel mondo delle norme internazionali in materia di diritti umani.

Art. 2.
(Dotazione finanziaria).

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e per il funzionamento del Comitato e del relativo ufficio di segreteria, ivi compresa l'eventuale corresponsione di rimborsi spese e di compensi nella misura determinata dal Comitato stesso, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2008, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, 2. Ai componenti del Comitato, di cui all'articolo 1, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.


Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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ALLEGATO 2

Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. (C. 2581 Giulietti).

ULTERIORE NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Comitato celebrativo).

1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività patrocinate dalle Nazioni Unite, sono affidati a un Comitato da istituire nel medesimo anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presso il Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato può avvalersi dell'assistenza del Dipartimento del cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché di uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali.
2. Il Comitato collabora con gli enti e le istituzioni nazionale, europee ed internazionali competenti in materia di diritti umani, ricercando ogni opportuna forma di integrazione con i rispettivi programmi di attività in corso di attuazione.
3. Il Comitato è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, ove nominato, e dal Ministro della pubblica istruzione, i quali vi intervengono personalmente ovvero per il tramite di un loro rappresentante. Gli ulteriori componenti del Comitato, nel numero di undici, sono nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 nell'ambito delle seguenti categorie: a) docenti delle università che dispongono di centri specializzati sui diritti umani o di corsi di laurea in materia; b) rappresentanti di enti di governo locale e regionale; c) rappresentanti delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni non governative; d) rappresentanti del mondo della scuola. Il Presidente è eletto dal Comitato nel suo seno tra i propri componenti della categoria di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Il Comitato si avvale del supporto tecnico delle strutture del Comitato interministeriale dei diritti umani.
5. Le principali finalità delle attività del Comitato sono le seguenti:
a) promuovere, d'intesa e in cooperazione con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e l'OSCE nonché con le istituzioni parlamentari, politiche e culturali interessate, iniziative di ricerca, elaborazione e dibattito sul tema dei diritti umani e dei suoi riflessi sul piano delle politiche interne ed internazionali, sulla base dei principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
b) promuovere la conoscenza della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale dei diritti umani nelle scuole di ogni ordine e grado e nella pubblica amministrazione;
c) promuovere l'insegnamento dei diritti umani a tutti i livelli educativi;
d) contribuire a una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative ai diritti umani attraverso attività quali l'informazione, l'educazione, la formazione e la ricerca;


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e) valorizzare l'attività delle istituzioni indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti umani, anche alla luce dello stato di attuazione in Italia, in Europa e nel mondo delle norme internazionali in materia di diritti umani.

Art. 2.
(Dotazione finanziaria).

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e per il funzionamento del Comitato e del relativo ufficio di segreteria, ivi compresa l'eventuale corresponsione di rimborsi spese e di compensi nella misura determinata dal Comitato stesso, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2008, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
2. Ai componenti del Comitato, di cui all'articolo 1, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.


Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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ALLEGATO 3

Decreto-legge 249/07: Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamento per terrorismo e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (C. 3325 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,
esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 3325, recante Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamento per terrorismo e disposizioni urgenti in materia finanziaria;
manifestata preoccupazione per le conseguenze che la decretazione d'urgenza ha comportato sul piano delle relazioni internazionali dell'Italia;
sottolineato che il diritto di libera circolazione costituisce uno dei principi-cardine del processo di integrazione europea;
rammentato lo spirito di apertura del nostro Paese nel rispetto dell'ordinamento europeo ed internazionale e l'impegno dell'Italia per l'attuazione di politiche tese all'integrazione sociale e professionale dei cittadini immigrati in Italia, nonché volte a favorire migliori condizioni abitative;
rilevate con soddisfazione le modifiche apportate dal disegno di legge in esame al decreto legge n. 144 del 2005, il cosiddetto «decreto Pisanu», recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, al fine di assicurare che il procedimento di adozione di provvedimenti di espulsione e di allontanamento si svolga nel pieno rispetto di un quadro di diritti e di garanzie fondamentali per i destinatari di tali misure;
esprime

PARERE FAVOREVOLE