XII Commissione - Resoconto di marted́ 22 gennaio 2008


Pag. 27

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 22 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Mimmo LUCÀ, presidente, comunica che, a seguito della riunione di mercoledì 16 gennaio 2008 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER I MESI DI GENNAIO-MARZO 2008

Gennaio

Sede referente:
Seguito dei provvedimenti già iniziati:
Norme in materia di parto (C. 589 Lucchese e abbinate).
Fondo per la non autosufficienza (C. 11 iniziativa popolare e abb.).
Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato (C. 1171 Bertolini e altri e abbinate).


Pag. 28


Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia (C. 439 Cancrini e C. 1856 Di Virgilio).
Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (C. 1968 Zanotti).
Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno (C. 1232 Bianchi e Grassi).
Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero (C. 3008, C.1291 Bafile, C. 1843 Angeli, C. 2473 Ricardo Antonio Merlo).
Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 2833 Santelli).
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (C.34 Boato) (assegnata alle Commissioni riunite II e XII).

Provvedimenti nuovi:
Semplificazione (C. 3308 Governo, approvato dal Senato).
Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia (C. 2190 Zanotti).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Febbraio

Sede referente:
Seguito dei provvedimenti già iniziati.
Provvedimenti nuovi già inseriti nel programma ottobre-dicembre e non ancora iniziati:
Legge quadro sulla famiglia (C. 747 Angela Napoli, C. 2517 Fabris, C. 2702 Lussana, C. 2874 Sanza ed eventuali abbinate).
Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura di bambini e adolescenti (C. 2507 Bocciardo).

Provvedimenti nuovi:
Delega al Governo in materia di non autosufficienza (C.3284 Governo) (non ancora assegnata).
Disposizioni in materia di vaccinazioni contro tutte le forme di meningite (C. 1409 Bianchi).
Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (C. 2180 Bianchi, C. 2475 Zanotti).

Audizioni:
Audizione del Ministro della salute, sen. Livia Turco, sullo stato di attuazione della riforma della sanità penitenziaria.
Audizione del sottosegretario di Stato per la salute Gianpaolo Patta in materia di ordinanze ministeriali sui cani pericolosi.

Audizioni informali.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Marzo

Sede referente:
Seguito dei provvedimenti già iniziati.
Provvedimenti nuovi già inseriti nel programma ottobre-dicembre e non ancora iniziati:
Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri alla dirigenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (C. 657 Lucchese e Piro).


Pag. 29


Disciplina della fitoterapia e della produzione e immissione in commercio di farmaci vegetali (C. 2652 Ulivi).
Disposizioni per la regolamentazione della figura professionale di operatore di discipline olistiche per la salute (C. 1709 Pellegrino, Zanella).
Modifica dell'articolo 113 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di pubblicità dei medicinali e di informazione sui medicinali (C. 1873 Poretti).
Norme per la donazione del cervello post mortem a scopo di ricerca (C. 2456 Smeriglio e C. 1020 Zanotti, C.2872 Bianchi).
Modifica alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, per la concessione di un assegno vitalizio in favore delle persone affette dalla sindrome da talidomide (C. 2290 Borghesi).

Provvedimenti nuovi:
Modifiche alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di attività delle associazioni di promozione sociale in favore delle comunità italiane all'estero (C. 3168 Narducci).
Norme in materia di riabilitazione equestre (C. 2021 Licandro, Cancrini).
Disposizioni concernenti l'esercizio della libera professione da parte del personale sanitario di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, dipendente da amministrazioni pubbliche (C. 946 Pedrini).
Norme per la prevenzione e la cura dell'anoressia, della bulimia e degli altri disturbi del comportamento alimentare (C. 1986 Carfagna).
Disciplina della ricerca e della produzione di 'farmaci orfani' (C. 295 Pedrini).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni:
Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, i disegni di legge di conversione dei decreti legge, i provvedimenti trasmessi dal Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo C. 2480-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tommaso PELLEGRINO (Verdi), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 2480-B recante disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Osserva che il provvedimento - sul quale la XII Commissione si è già espressa una prima volta il 18 aprile 2007 e successivamente il 12 giugno 2007, con un parere favorevole con osservazioni - è stato licenziato dalla Camera il 27 giugno 2007, quindi modificato nel corso dell'esame presso il Senato. Il testo attualmente all'esame della Commissione reca le modifiche apportate dalla IX Commissione in seconda lettura.
Per quanto concerne innanzitutto le osservazioni formulate dalla Commissione il 12 giugno 2007, segnala che non risulta


Pag. 30

essere stato recepito dalla Commissione di merito, né introdotto in sede di esame presso il Senato, quanto richiesto in ordine alla opportunità di introdurre modifiche all'articolo riguardante la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti (ex articolo 12 nel testo all'esame della Commissione, attuale articolo 17), affinché fosse individuato preventivamente il tipo di accertamenti e di test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli, necessari ai fini della corretta ed efficace applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo.
Con riferimento al medesimo articolo, la Commissione aveva altresì osservato l'opportunità - all'articolo 12, comma 1, lettera d), capoverso comma 7, attuale articolo 17, comma 1, lettera b), capoversi commi 7, 8 e 9 - di prevedere l'esclusione del fermo amministrativo del veicolo nel caso in cui il conducente non fosse il proprietario dello stesso. Tale previsione, recepita dalla IX Commissione e contenuta nel testo approvato alla Camera, è stata mantenuta in sede di esame presso il Senato (comma 1, lettera a), capoverso 2-ter).
La Commissione aveva inoltre osservato l'opportunità di una riformulazione dell'attuale articolo 10 (ex articolo 6 nel testo all'esame della Commissione, relativo alla revisione della patente di guida in caso di coma prolungato) prevedendo che fosse il medico curante che diagnostica o registra per il suo assistito una patologia che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida - piuttosto che i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero - a comunicare agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri la necessità di aggiornare il certificato medico anamnestico che aveva permesso il rilascio della patente. Tale indicazione non è stata a suo tempo recepita dalla Commissione di merito, né è stata introdotta nel corso dell'esame del testo da parte dell'Assemblea della Camera. L'articolo è stato peraltro approvato nella medesima formulazione da parte del Senato ed è pertanto ormai immodificabile.
Circa infine l'osservazione riguardante l'articolo 37 (ex articolo 32 nel testo all'esame della Commissione) la Commissione di merito era stata invitata a valutarne la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di etichettatura e confezionamento dei medicinali. All'articolo sono state apportate modifiche presso il Senato, stabilendo, al comma 3, che sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici sia inserito - anziché un simbolo convenzionale di allarme - un apposito spazio, di facile individuazione, contenente messaggi che indichino l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada. È stato altresì sostituito il comma 4, che stabiliva che, qualora le confezioni dei prodotti farmaceutici fossero di dimensioni troppo ridotte per riportare tale simbolo di allarme, il medesimo fosse riportato in un cartoncino pieghevole posto all'interno della confezione. Il nuovo comma 4 prevede che all'atto della dispensazione dei farmaci in oggetto il farmacista informi i pazienti sulle interferenze del farmaco riguardo allo stile e alla qualità della guida. Tali disposizioni non sono state oggetto di modifica da parte della IX Commissione.
Più in generale, segnala che, nel corso dell'esame presso il Senato e successivamente presso la IX Commissioni della Camera, sono state apportate ulteriori modifiche alle disposizioni di interesse della Commissione.
L'articolo 17 (ex articolo 12 nel testo approvato dalla Camera) relativo alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti è stato innanzitutto modificato al Senato prevedendo una fascia intermedia di violazioni, relativa all'accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro, con la conseguenza di una maggiore gradualità sia dell'importo delle sanzioni pecuniarie, sia della durata della conseguente sospensione della patente. La pena dell'arresto giunge, per le violazioni più


Pag. 31

gravi, fino a sei mesi. Viene poi meglio precisato il principio in base al quale le pene sono raddoppiate nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, ed è altresì previsto che solo in tale ipotesi, e indipendentemente dal tasso alcolemico accertato, può essere disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, confermando, comunque - come detto - che a tale misura accessoria non si dà corso ove il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Rispetto al testo licenziato dalla Camera si prevede anche la pena dell'arresto in caso di rifiuto dell'accertamento. Segnala che, in sede di conversione del decreto-legge n. 117/2007, è stata esclusa la pena dell'arresto per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro ed è stata altresì espunta, anche con riferimento alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, la possibilità per l'imputato di richiedere, quale pena alternativa alla detenzione, di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. A tale proposito, nel disegno di legge in esame è stata confermata, all'articolo 25, la possibilità, su richiesta di parte, di disporre la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie. Con riguardo poi alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, il Senato ha soppresso la disposizione in forza della quale si consentiva agli organi di polizia di procedere comunque al ritiro della patente fino all'esito degli accertamenti sanitari, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
La IX Commissione è intervenuta sul testo di tale articolo, aumentando le sanzioni massime previste nel caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (sospensione della patente di guida da uno a due anni, invece che da 6 mesi a un anno) e di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (sospensione della patente di guida da 18 mesi a tre anni, invece che da uno a due anni).
Nel corso dell'esame presso il Senato è stato altresì modificato l'attuale articolo 18 (articolo 15 nel testo approvato dalla Camera), fissando in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, mediante il quale devono essere stabiliti i parametri concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità alla guida.
Di particolare rilievo sono poi le disposizioni recate dall'attuale articolo 25, in materia di nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza (ex articolo 20 nel testo approvato dalla Camera). Nel corso dell'esame presso il Senato è stata introdotta una novella alla legge n. 125 del 2001, prevedendo il nuovo articolo 14-bis, che fa obbligo alle discoteche e agli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 1.00 del mattino di inserire nella propria struttura, con oneri a proprio carico, uno strumento di riferimento del tasso alcolemico, nonché idonei spazi di riposo. Ai fini attuativi, è stata disposta l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un apposito decreto del Ministro della salute. È stata altresì introdotta la previsione della sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni in caso di mancato rispetto da parte dei titolari e dei gestori delle discoteche e degli esercizi che vendono bevande alcoliche, dell'obbligo di esposizione, nei predetti locali, delle tabelle indicanti le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada. Peraltro, nel testo licenziato dalla Camera, l'ambito di applicazione della disposizione risultava diverso, facendosi riferimento ai titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli ed altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di somministrazione e vendita di bevande alcoliche. Risultava altresì diversa l'obbligazione posta a loro carico, relativa all'esposizione di


Pag. 32

tabelle riproducenti sia la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare aspirata che le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico di 0,5 grammi per litro.
La IX Commissione è ulteriormente intervenuta sul testo dell'articolo, sopprimendo la previsione dell'obbligo previsto in capo alle discoteche e agli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche di prevedere idonei spazi di riposo.
La IX Commissione ha inoltre soppresso la disposizione approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 117/2007, che obbligava i titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli congiuntamente all'attività di vendita di bevande alcoliche ad interrompere la somministrazione dopo le ore 2.00 della notte, assicurandosi, nel contempo, che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti una rilevazione del tasso alcolemico.
Si riserva infine di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Domenico DI VIRGILIO (FI) annuncia che, compatibilmente con gli sviluppi della situazione politica generale, i deputati appartenenti al gruppo di Forza Italia interverranno nella seduta di domani. Esprime comunque apprezzamento per il recepimento, nel corso dell'iter, di alcune delle osservazioni già formulate dalla Commissione sul provvedimento in titolo, con particolare riferimento alla revisione dei limiti al tasso alcolemico per i conducenti.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che, ove il Governo ritenesse di porre la questione di fiducia nel corso della giornata odierna, la seduta già convocata per domani potrebbe non aver luogo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Gaglione.

La seduta comincia alle 10.55.

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici.
Atto n. 204.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2008.

Emanuele SANNA (PD-U), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), tesa a recepire quanto emerso nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE dichiara che il Governo terrà conto delle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore.

Giacomo BAIAMONTE (FI) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, apprezzando il fatto che essa recepisca le osservazioni formulate nel corso della discussione.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nelle osservazioni, anziché nelle premesse, il riferimento alla necessità di reintrodurre nell'ordinamento una disposizione che preveda un limite al rinnovo dei mandati dei componenti la Commissione unica sui dispositivi medici.

Emanuele SANNA (PD-U), relatore, precisa che la modifica suggerita dalla collega Dioguardi non appare opportuna, in quanto il limite al rinnovo dei mandati, cui ha fatto riferimento, è stato soppresso dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, emanato a norma dell'articolo 29 del decreto-legge


Pag. 33

4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE), pur comprendendo la spiegazione fornita dal relatore, annuncia l'astensione sulla proposta di parere.

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, che dà conto correttamente degli aspetti problematici evidenziati nel corso del dibattito. Rileva quindi che quello dei dispositivi medici è un settore in forte espansione, che assorbe rilevanti risorse, pubbliche e private. Auspica pertanto che il Governo voglia tenere nella massima considerazione le osservazioni contenute nella proposta di parere.

Roberto ULIVI (AN) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, apprezzando le osservazioni ivi contenute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Mimmo LUCÀ, presidente, considerato l'imminente inizio delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in Assemblea, propone di sospendere la seduta, che potrà riprendere al termine delle suddette comunicazioni.

Luigi CANCRINI (Com.It), intervenendo in qualità di relatore dei progetti di legge in materia di psicoterapia, osserva che si potrebbe cercare di concludere l'esame degli emendamenti ad essi riferiti prima dell'inizio delle comunicazioni del Presidente del Consiglio. Desidera inoltre richiamare l'attenzione dei colleghi su una lettera aperta inviata dall'Associazione unitaria psicologi italiani, nella quale la stessa associazione rivolge ai membri della Commissione le proprie scuse per i toni, talvolta eccessivi, con cui aveva espresso le proprie riserve su alcune parti del provvedimento in materia di psicoterapia. Comunica infine che, nell'ambito di un incontro sul tema recentemente svoltosi a Pescara, è stato chiarito come nessuno intenda contestare il diritto degli psicologi a formulare diagnosi psicologiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Domenico DI VIRGILIO (FI) dichiara di essere disponibile a proseguire nell'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento sulla psicoterapia prima dell'inizio delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in Assemblea, mentre precisa di ritenere inopportuno che la seduta riprenda al termine di tali comunicazioni, precisando altresì che il gruppo di Forza Italia non potrebbe prendervi parte, a causa della concomitante riunione del Gruppo. Esprime inoltre soddisfazione per la lettera di scuse di cui ha dato notizia il collega Cancrini, ribadendo peraltro le proprie critiche per i toni e gli argomenti utilizzati da diverse associazioni di psicologi.

Mimmo LUCÀ, presidente, ritiene che, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi e considerato che le comunicazioni del Presidente del Consiglio stanno per avere inizio, sia più opportuno rinviare l'esame del provvedimento in materia di psicoterapia ad altra seduta. Al riguardo, prende comunque atto con favore della lettera cui ha fatto riferimento il collega Cancrini, pur ribadendo le sue forti riserve per l'atteggiamento tenuto da alcune associazioni di psicologi.

La seduta termina alle 11.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia.
C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni.