I Commissione - Giovedì 24 gennaio 2008


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ALLEGATO

Decreto-legge 249/2007: Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (C. 3325 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione di cui al comma 1 l'Autorità giudiziaria, su istanza dell'interessato, sospende l'esecuzione del provvedimento unicamente in presenza di circostanziati e documentati motivi attinenti alla sussistenza di una delle condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero l'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».
1. 300.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione di cui al comma 1 l'Autorità giudiziaria, su istanza dell'interessato, sospende l'esecuzione del provvedimento unicamente in presenza di circostanziati e documentati motivi attinenti alla sussistenza di una delle condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 1, ovvero l'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».
1. 300. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 300. (ex 2. 4) La Russa, Gasparri, Bocchino, Lamorte, Ascierto, Benedetti Valentini.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al cittadino dell'Unione europea o ai suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, per i quali sussistono i motivi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 4.
3. 305.Mascia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al cittadino dell'Unione europea o ai suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, per i quali sussistono le circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31


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luglio 2005, n. 155 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 4 e 5.
3. 305. (Nuova formulazione) Mascia.

Al comma 1 dopo le parole: 6 febbraio 2007, n. 30, aggiungere le seguenti: anche su segnalazione del sindaco del luogo in cui risiede l'interessato.
3. 301. (ex 3. 4.) Gasparri, Bocchino, La Russa, Cirielli, Ascierto, Benedetti Valentini.

Al comma 1 dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: o, su sua delega, il Prefetto.
3. 302. (ex 3. 5.) Gasparri, Cirielli, Bocchino, Lamorte, La Russa, Ascierto, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere la parola: individuali.
3. 303. (ex 3. 7. ) Gasparri, La Russa, Bocchino, Lamorte, Ascierto, Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo sopprimere il comma 3;

b) all'articolo 4, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
«4. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno per i motivi di cui all'articolo 3 o qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso nel territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni nei casi di cui all'articolo 3 e a cinque anni negli altri casi. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto redatta in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Il destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.»;

c) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: agli articoli 3 e con le seguenti: all'articolo.
3. 304.Mascia.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo sopprimere il comma 3;

b) all'articolo 4, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
«4. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero


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dal Ministro dell'interno per i motivi di cui all'articolo 3 o qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso nel territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni nei casi di cui all'articolo 3 e a cinque anni negli altri casi. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati e redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Il destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.»;

c) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: agli articoli 3 e con le seguenti: all'articolo.
3. 304. (Nuova formulazione) Mascia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti con la seguente: redatta.
3. 300.Il Relatore.

Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole da: cinque anni fino a: dieci anni con le seguenti: sette anni e superiore a dodici anni.

Conseguentemente, al comma 3 primo periodo, sopprimere le parole: e in ogni caso decorsi tre anni.
3. 306. (ex 3. 11.) Gasparri, Bocchino, Cirielli, La Russa, Ascierto, Benedetti Valentini.

Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole da: cinque anni fino a: dieci anni con le seguenti: sette anni e superiore a dodici anni.

Conseguentemente, al comma 3 primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
3. 307. (ex 3. 12.) Gasparri, Bocchino, La Russa, Cirielli, Ascierto, Benedetti Valentini.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non può essere motivato aggiungere le seguenti: da finalità di ordine economico, né.
4. 300.Mascia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non può essere motivato aggiungere le seguenti: da ragioni di ordine economico, né.
4. 300. (Nuova formulazione) Mascia.

Al comma 2, sopprimere le parole: alla dignità umana o.
4. 301.Mascia.


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ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento).

1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino ad un anno, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, o fino a due anni, nell'ipotesi di cui all'articolo 3. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.
2. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni, in caso di reingresso nel territorio nazionale del destinatario della misura di allontanamento disposta ai sensi del comma 1, secondo periodo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il soggetto è comunque allontanato dal territorio nazionale con provvedimento ad esecuzione immediata.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per motivi imperativi di pubblica sicurezza con le seguenti: di cui all'articolo 4
5. 100. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento).

1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino ad un anno, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, o fino a due anni, nell'ipotesi di cui all'articolo 3. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.
1-bis. Il termine per il divieto di reingresso decorre dalla pronuncia della sentenza.
2. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura di allontanamento disposta ai sensi del comma 1, secondo periodo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il soggetto è comunque allontanato dal territorio nazionale con provvedimento ad esecuzione immediata.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per motivi imperativi di pubblica sicurezza con le seguenti: di cui all'articolo 4.
5. 100. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da: adottato per motivi imperativi fino alla fine dell'articolo con le seguenti: che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a un anno, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, o fino a due anni, nell'ipotesi di cui all'articolo 3.
2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può sostituire la pena ivi prevista con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal Questore, anche se la sentenza non è irrevocabile.
3. Il soggetto di cui al comma 1 è nuovamente allontanato con provvedimento ad esecuzione immediata, al quale


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si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per motivi imperativi di pubblica sicurezza con le seguenti: di cui all'articolo 4.
5. 300.Mascia.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: commi 3 aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'ultimo periodo.
6. 300. (ex 6. 2. ) Mascia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.
6. 301. Mascia.

ART. 7.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
7. 300. (ex 7. 9.) Bocchino, Cirielli, Gasparri, La Russa, Ascierto, Benedetti Valentini.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'unità previsionale di base fino a: per l'anno 2008 con le seguenti: nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,.
8. 300.Il Relatore.