II Commissione - Resoconto di giovedì 7 febbraio 2008


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SEDE REFERENTE

Giovedì 7 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 9.10.

D.L. 3/08: Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari.
C. 3378 Governo.
(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, formula preliminarmente i migliori auguri al sottosegretario Luigi Scotti, avendo appreso della sua nomina a Ministro della Giustizia, in attesa di prestare il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Esprime quindi profonda e sincera soddisfazione per tale nomina, sottolineando come Luigi Scotti sia persona di grande levatura morale, equilibrio e competenza tecnica che, anche nella sua recente esperienza di sottosegretario di Stato, ha dimostrato di saper cogliere e sintetizzare, con atteggiamento aperto, corretto e sempre collaborativo, gli interessi e le istanze tutti i gruppi politici e degli attori del mondo della giustizia. Queste doti fanno di Luigi Scotti una personalità particolarmente adatta a rivestire l'alto incarico di Ministro della Giustizia.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ringrazia il presidente Pisicchio per il riconoscimento di stima e di fiducia, manifestando l'intenzione di profondere il massimo impegno nel delicato ruolo di Ministro della Giustizia, nonostante tale incarico potrà essere svolto per un periodo di tempo limitato e con possibilità operative ridotte. Sottolinea quindi come l'esperienza maturata come sottosegretario di Stato sia stata particolarmente utile e formativa, affrontata con la dovuta modestia ed umiltà e sempre rivolta alla ricerca delle convergenze necessarie a perseguire adeguatamente l'interesse generale. Ringrazia quindi il presidente Pisicchio e tutti


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i membri della Commissione Giustizia, che hanno consentito di svolgere tale compito in un clima connotato da estrema correttezza e fattiva collaborazione, anche nei momenti più delicati e caratterizzati da un'accesa dialettica.

Pino PISICCHIO, presidente, invita quindi il relatore ad illustrare il contenuto del provvedimento all'ordine del giorno.

Marilena SAMPERI (PD-U), relatore, dopo essersi congratulata con il sottosegretario Luigi Scotti, per il prestigioso incarico che sarà presto chiamato a rivestire, illustra il contenuto del provvedimento in esame.
Rileva quindi che il decreto-legge in esame si compone di un solo articolo, oltre quello recante la clausola di entrata in vigore.
Il provvedimento mira ad evitare che alla data del 28 gennaio 2008 decadano dalle funzioni numerosi capi di uffici giudiziari senza che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia potuto provvedere alla nomina dei nuovi titolari.
La relazione di accompagnamento del Governo evidenzia, in particolare, come «l'elevato numero di incarichi direttivi e semidirettivi interessati dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007, non consentirà al Consiglio Superiore della magistratura di provvedere al rinnovo di tutti gli incarichi entro la data del 28 gennaio 2008».
Al riguardo, ricorda che ai sensi dell' articolo 5, comma 3, della legge n. 111/2007 le nuove disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi previste dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, diventano operative a partire dal 28 gennaio 2008. Tale norma prevede, infatti, che le disposizioni in questione trovino applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (31 luglio 2007).
Segnala, inoltre, che le procedure di selezione e nomina dei nuovi titolari (ben 334 secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa) sono piuttosto complesse, prevedendo - tra l'altro - una fase preparatoria comprendente la pubblicazione dei bandi per i posti vacanti, la raccolta delle candidature, la ricezione dei pareri da parte dei consigli giudiziari, degli Ordini degli avvocati e dei dirigenti degli uffici.
In considerazione, quindi, della oggettiva difficoltà di completare le nomine entro la data indicata, l'articolo 1 del decreto-legge introduce una deroga alla disciplina della supplenza degli uffici direttivi e semidirettivi dettata dagli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario (Regio Decreto n. 12 del 1941), stabilendo che, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (e, quindi, fino al 28 luglio 2008), gli uffici privi di titolare (tribunali, corti d'appello e rispettive sezioni, procure generali e procure della Repubblica), sono retti dai magistrati, già in servizio presso gli stessi uffici giudiziari e decaduti da tali incarichi ai sensi della citata disciplina transitoria di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007.
L'articolo 2, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (avvenuta il 28 gennaio 2008).

Paola BALDUCCI (Verdi) si associa alle manifestazioni di stima e apprezzamento nei confronti del nuovo Ministro della Giustizia. Con riferimento al provvedimento in oggetto, rileva come lo stesso sia assolutamente condivisibile, in quanto volto a sanare una situazione ormai ingestibile, e sottolinea come esso abbia un contenuto sostanzialmente analogo alla sua proposta di legge C. 2977, presentata subito dopo l'approvazione della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che la proposta di legge C. 2977 Balducci, alla quale è stata abbinata la proposta di legge C. 3051 Costa, erano state inserite nell'ordine del giorno della Commissione, ma non sono state esaminate a causa delle


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note vicende che hanno portato alla conclusione anticipata della presente legislatura.

Manlio CONTENTO (AN) condivide la stima espressa dal presidente nei confronti del rappresentante del Governo, al quale riconosce particolari doti di equilibrio e competenza. In merito al decreto-legge in esame, esprime talune perplessità in quanto lo stesso si limita a prorogare una situazione nella quale vengono effettuate nomine rilevanti senza che possano evincersi i relativi criteri. Dichiara quindi la propria astensione.

Luigi COGODI (RC-SE) dopo essersi associato agli apprezzamenti espressi nei confronti del sottosegretario Luigi Scotti, esprime perplessità sul decreto-legge in esame essendo questo sostanzialmente volto a sanare un inadempimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che non è stato in grado di adempiere nei tempi previsti ad un obbligo di legge. Ritiene che il Governo anziché limitarsi a prorogare la reggenza di uffici giudiziari attraverso la presentazione di un decreto-legge, avrebbe dovuto monitorare il lavoro svolto dal Consiglio Superiore della Magistratura al fine di rinnovare, come sancito dalla legge, una serie di incarichi direttivi entro la data del 28 gennaio 2008 ed intervenire di conseguenza. Dichiara pertanto la propria astensione.

Lanfranco TENAGLIA (PD-U) preliminarmente si associa alle manifestazioni di stima espresse dal Presidente nei confronti del rappresentante del Governo. Con riferimento al decreto-legge, ritiene che la scelta del Governo sia corretta, condivisibile e necessaria. Rileva, infatti, come l'originaria formulazione dell'articolo 5, comma 3, della riforma dell'ordinamento giudiziario affermasse, oltre al principio della temporaneità degli incarichi direttivi, anche la necessità di scaglionare nel tempo le nomine, per evitare una sostituzione simultanea dei vertici degli uffici giudiziari. Tuttavia, la Commissione Giustizia del Senato, con scelta criticabile, ha preferito modificare la predetta norma stabilendo un termine unico ed eccessivamente stringente, che non è stato possibile modificare alla Camera. Tale modifica ha di fatto reso necessario ed urgente intervenire con il decreto-legge in oggetto.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 9.40 della giornata odierna.

La seduta, sospesa alle 9.20, riprende alle 9.40.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che è stato presentato l'emendamento Contento 1.1 (vedi allegato).

Marilena SAMPERI (PD-U) invita l'onorevole Contento a ritirare il suo emendamento, il cui contenuto risulta sostanzialmente identico a quello del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI invita il presentatore a ritirare il proprio emendamento, evidenziando come possa essere inopportuno fissare al Consiglio Superiore della Magistratura un termine tassativo entro il quale concludere procedura di nomina caratterizzate da istruttorie particolarmente complesse.

Manlio CONTENTO (AN) pur ribadendo l'opportunità di fissare un termine tassativo, accoglie l'invito a ritirare il proprio emendamento, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame, che la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere all'As
semblea,


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mentre il Comitato per la legislazione è convocato alle ore 11. Sospende pertanto la seduta in attesa dell'espressione del parere da parte del Comitato per la legislazione.

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 11.20.

Pino PISICCHIO, presidente, dà conto del parere espresso dal Comitato per la legislazione.

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Marilena Samperi, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3378 Governo. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire favorevolmente.

Pino PISICCHIO, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante norme di coordinamento delle disposizioni in materia di elezione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
Atto n. 212.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lanfranco TENAGLIA (PD-U), relatore, preliminarmente illustra il provvedimento in esame che, attuando la delega disposta dall'articolo 7 della legge 30 luglio del 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), è volto a disciplinare le modalità di svolgimento delle operazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.
In forza del predetto articolo 7, il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 111, uno o più decreti legislativi compilativi, volti a coordinare la complessa normativa vigente in tema di ordinamento giudiziario. Nell'adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella legge n. 111 nonché abrogare in modo espresso le norme ritenute non più vigenti.
L'esame del provvedimento è urgente non soltanto perché le Commissioni parlamentari hanno un termine di legge entro il quale esprimere il parere, ma anche perché, secondo quanto disposto dal decreto legge 30 marzo 2007, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari» (convertito in legge dall'articolo 1, della legge 23 maggio 2007, n. 66), le nuove elezioni, tanto per i membri elettivi del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, quanto per i membri elettivi dei Consigli giudiziari, si svolgeranno il 6 e 7 aprile 2008.
Per quanto attiene al contenuto dello schema di decreto legislativo, composto da dieci articoli, l'articolo 1 stabilisce che le elezioni dei componenti togati del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della corte di cassazione si tengono ogni quattro anni (la durata quadriennale della carica già stabilita dagli articoli 5 e 13 del decreto legislativo n. 25 del 2006), nella prima domenica e nel successivo lunedì del mese di aprile (se tali date coincidono con la Pasqua, le elezioni sono posticipate di una settimana). Entro le stesse date vedono essere nominati i componenti avvocato e professore universitario.
I successivi articoli 2 e 3 recano disposizioni in materia di uffici elettorali e, al


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riguardo, precisano che se l'organico dei magistrati ordinari e dei giudici di pace degli uffici del distretto supera le trecento unità, il presidente della corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per i giudici di pace, presso uno o più degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non più di trecento magistrati e giudici di pace.
L'articolo 4 prevede che l'espressione del voto sia segreta e si svolga dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedì successivo. La medesima disposizione reca, poi, talune indicazioni relative, sia alla fornitura della schede elettorali alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia, sia al procedimento di votazione.
L'articolo 5 disciplina le modalità di svolgimento dello scrutinio e di proclamazione degli eletti.
In base all'articolo 6, in caso di contestazioni (validità liste, eleggibilità candidati, operazioni elettorali), tanto l'ufficio elettorale presso la Cassazione, quanto i singoli uffici presso le corti di appello, decidono a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del presidente). I successivi reclami dovranno pervenire alla cancelleria della Cassazione o delle corti d'appello entro 8 giorni dalla proclamazione degli eletti: la decisione è affidata alla I sezione della Cassazione o della corte d'appello competente per gli affari civili e deve essere assunta in camere di consiglio entro i successivi 8 giorni.
Se le elezioni vengono dichiarate in tutto o in parte nulle, in base all'articolo 7 occorre disporne la rinnovazione. Nel frattempo rimangono in carica i precedenti consiglio direttivo o consiglio giudiziario.
Si precederà invece ad elezioni suppletive laddove i componenti cessino dalla carica senza poter essere sostituiti dai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti.
L'articolo 8 prevede i modelli di scheda da utilizzare per le elezioni.
L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.
L'articolo 10 prevede che il decreto legislativo in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ritiene opportuno soffermarsi su alcune disposizioni del provvedimento. In primo luogo, ritiene che all'articolo 3, comma 1, debba essere inserita una clausola volta a consentire la costituzione di uffici elettorali distaccati anche in uffici del distretto che non superino le 300 unità le cui caratteristiche comunque siano tali da rendere opportuna la costituzione di uffici elettorali distaccati. Al medesimo articolo, al comma 2, ritiene opportuno prevedere che i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia votino non presso gli uffici elettorali del distretto della Corte d'appello di Roma, bensì presso l'ufficio elettorale presso la Corte di Cassazione. Stessa scelta ritiene che debba essere effettuata anche nei confronti dei magistrati fuori ruolo per incarichi presso il Consiglio Superiore della Magistratura o per incarichi elettivi presso il Parlamento. Sempre in riferimento al comma 2 dell'articolo 3, sottolinea l'esigenza di meglio chiarire la disciplina da applicare nei confronti dei magistrati fuori ruolo per aspettativa, nella parte in cui si prevede che questi si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa. Sottolinea, altresì, la necessità di verificare l'opportunità e la legittimità di disciplinare la cessazione dalla qualifica in costanza di mandato presso i consigli giudiziari.

Manlio CONTENTO (AN) chiede al Governo spiegazioni sulle motivazioni che lo hanno indotto ad intervenire con decreto legislativo, anziché con regolamento, come consentito dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 25 del 2006, che demanda ad un regolamento, adottato su proposta del


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Ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia, la disciplina esecutiva del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo della Cassazione e dei consigli giudiziari. Esprime inoltre perplessità sulla possibilità di pervenire alle elezioni per la costituzione degli uffici giudiziari effettivamente entro la prima domenica di aprile.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ricorda che nella delega era prevista la possibilità di ricorrere al decreto legislativo e che, comunque, trattandosi di disciplina elettorale per la costituzione di consigli giudiziari, lo strumento del regolamento di esecuzione non sarebbe stato adeguato. Ritiene comunque che sussistano tutti i presupposti, anche organizzativi, perché le elezioni si possano svolgere la prima domenica di aprile.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.