XIV Commissione - Resoconto di marted́ 12 febbraio 2008


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Franca BIMBI, presidente, comunica che, per il Gruppo misto, entra a far parte della Commissione il deputato Italo Tanoni.

DL 8/2008: Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.
C. 3395 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rosella OTTONE (PD-U), relatore, osserva che il decreto-legge in esame è volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi


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e delle attività destinati a garantire i progressi nella pacificazione e stabilizzazione, nonché il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in Afghanistan, Sudan, Libano, Iraq e Somalia, prevedendo nel contempo disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.
Il decreto, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.
Il capo primo (articoli 1 e 2) prevede disposizioni relative agli interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari, nel contesto dei processi di pace e stabilizzazione da perseguire in diverse aree del mondo.
Il capo secondo provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 3), e reca le relative norme sul personale (articolo 4), nonché quelle in materia penale (articolo 5) e contabile (articolo 6).
L'ultimo capo, infine, contiene le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria (articolo 7) ed all'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 8).
Per quanto riguarda i contenuti del provvedimento, l'articolo 1 prevede l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie per consentire la realizzazione o il proseguimento degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Afghanistan, Sudan, Libano, Iraq e Somalia.
In particolare, il comma 1 autorizza, per l'anno 2008, la spesa di 94 milioni di euro per gli interventi di cui in precedenza, ponendo tale somma espressamente come integrazione degli stanziamenti per i capitoli della cooperazione allo sviluppo riportati nella tabella C della legge finanziaria 2008, i quali ammontano a 732,8 milioni di euro per il 2008. Tale incremento è finalizzato alla realizzazione di interventi di cooperazione nei Paesi menzionati, allo scopo di conseguire un miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni, e al tempo stesso assicurare i processi di ricostruzione civile.
Il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge
Il comma 3 autorizza il Ministero degli affari esteri - purché con le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge - all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati; l'autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga al disposto dell'articolo 1, commi 9, 56 e 57 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A.
Il comma 4 disciplina l'indennità di missione da attribuire - come sopra rilevato - al personale inviato in breve missione sui teatri operativi e per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, incrementandola del 30 per cento rispetto alla misura intera della diaria prevista dal R.D. 3 giugno 1926, n. 941 in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
Il comma 5, per quanto non diversamente previsto, disciplina le attività e gli interventi previsti dall'articolo 1, attraverso il rinvio agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 5, e all'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge n. 165/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219/2003.
Il comma 6 autorizza nell'arco del 2008 la spesa complessiva di 10.500.000 euro per interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti dai comandanti dei contingenti militari impegnati in alcune delle missioni previste dal provvedimento in esame. Si tratta, in particolare,


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delle missioni in corso in Libano (fino a 1.500.000 di euro), in Afghanistan (fino a 8 milioni), in Kosovo (fino ad un milione di euro). Tali interventi devono essere finalizzati a sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, ivi compreso il ripristino dei servizi essenziali.
L'articolo 2 dispone l'integrazione dei finanziamenti della legge 6 febbraio 1992, n. 180 (partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), per il sostegno ai processi di pace, ricostruzione e miglioramento delle condizioni di sicurezza in Somalia, Sudan e Repubblica democratica del Congo. Reca altresì un'autorizzazione di spesa di - 2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari (Trust funds) della NATO, e di 14.675.688 euro per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq e Afghanistan.
La stessa norma stanzia inoltre 8.157.721 euro per la ulteriore partecipazione di personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene nell'ambito della missione NTM-I (NATO Training Mission-Iraq), e prevede la spesa di 236.335 euro per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia - nell'ambito della missione europea EUJUST LEX.
L'articolo 3 reca il differimento del termine della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa. Per ciascuna di esse il termine temporale del differimento viene stabilito al 31 dicembre 2008, ovvero al 30 settembre 2008 in coerenza con il mandato di ciascuna missione.
Segnala poi le principali disposizioni adottate per consentire lo svolgimento di missioni programmate in ambito europeo.
In particolare, il comma 2 dell'articolo in esame differisce al 31 dicembre 2008 il termine per la partecipazione di personale militare alla missione internazionale ISAF (International Security Assistance Force) in Afghanistan, con una spesa prevista di 337.695.621 euro. La spesa, per il 2008, risulta comprensiva degli oneri sostenuti per la missione EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.
Tale ultima missione, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007 e modificata dall'azione comune 2007/733/PESC del 13 novembre 2007, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, obiettivi di sostegno all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace. Nella relazione illustrativa si precisa che l'autorizzazione di spesa comprende anche gli oneri per l'addestramento di una compagnia di fanteria albanese inserita nel contingente a comando italiano.
Il comma 5 differisce al 30 settembre 2008 la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea Althea, in Bosnia-Erzegovina, ed alla missione IPU (Integrated Police Unit) che opera nell'ambito della stessa, con una spesa di 20.161.262 euro. In questo caso la proroga viene decisa fino al 30 settembre 2008 in quanto la missione Althea è stata riconfigurata e ridotta nel secondo semestre 2007, a seguito delle decisioni assunte al riguardo in ambito UE in vista della sua possibile ridefinizione.
Il comma 9 autorizza, fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione di personale militare alla nuova missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR T CHAD/RCA, di cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007.
Il comma 10 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 833.772 per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12


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giugno 2007 (subentrata, senza soluzione di continuità, alla missione EUPOL Kinshasa), ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.
Il comma 18 proroga al 31 dicembre 2008 la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina denominata EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), disposta con l'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese. La spesa prevista è pari a 59.570 euro.
Il comma 19 differisce al 31 dicembre 2008 il termine per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM (European Union Police Mission). Per tale proroga vengono stanziati 1.393.262 euro.
Il comma 21 autorizza invece, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed Eupol Afghanistan.
Il comma 22 differisce al 31 dicembre 2008 la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Kosovo, denominate United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) ed European Union Planing Team (EUPT), nonché alla missione PESD di preparazione per il trasferimento di compiti dall'UNMIK all'operazione UE nel settore dello stato di diritto. Sono a tal fine stanziati 2.095.774 euro.
Al comma 25 viene stanziata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di 474.158 euro per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, nonché di personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo.
L'articolo 4 detta norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia penale, prevedendo l'applicazione del codice penale militare di pace.
L'articolo 6 disciplina i profili contabili correlati all'organizzazione delle missioni, prevedendo per l'Amministrazione la possibile attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, nonché la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
L'articolo 7 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del decreto-legge in esame.
L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.
Poiché non si evidenziano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, come del resto per provvedimenti pregressi, di analogo tenore, già sottoposti all' esame, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Franca BIMBI, presidente, propone di procedere prima all'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/ CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione


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e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Atto n. 210.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gabriele FRIGATO (PD-U), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, composto di due articoli, reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 30/2007, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Lo schema in esame riprende nella sostanza, con formulazione in parte diversa, disposizioni che erano contenute nel decreto-legge 181/2007, decaduto per decorrenza dei termini di conversione, ovvero erano state inserite nel testo di detto decreto a seguito dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato.
Talune delle disposizioni dei decreto-legge 181/2007 sono sostanzialmente riprese - con diversa formulazione - dal decreto-legge 249/2007, attualmente in corso di conversione (A.C. 3325), approvato dal Consiglio dei ministri nella stessa riunione in cui è stato approvato lo schema in esame.
In particolare, segnala le disposizioni contenute negli articoli 3-7 del decreto, che prevedono due ulteriori ipotesi di allontanamento dei cittadini di Stati membri dell'Unione per motivi di prevenzione del terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza, recando una specifica disciplina del relativo procedimento e degli strumenti di tutela giurisdizionale.
Al riguardo evidenzia che lo schema in esame prevede (articolo 20, comma 13, del decreto legislativo n. 30 del 2007, nel testo riformulato) un espresso rinvio - per la disciplina dei provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza - a quanto disposto dal decreto-legge 249/2007.
L'articolo 1 dello schema reca diverse modifiche testuali al decreto legislativo n. 30/2007, principalmente volte a precisare i requisiti per il soggiorno e l'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione europea, nonché a ridefinire i presupposti e le modalità di esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri comunitari e dei loro familiari, quando detto allontanamento sia disposto per motivi di pubblica sicurezza.
Più in particolare, la lettera a) reca modifiche all'articolo 5 del decreto al fine di prevedere per il cittadino dell'UE la facoltà di dichiarare presso un ufficio di polizia la propria presenza nel territorio nazionale. In mancanza di tale dichiarazione si presume (salva prova contraria), che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.
La lettere b) e c) modificano gli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 30/2007, al fine di precisare che, ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno del cittadino UE per un periodo superiore a tre mesi e della sua iscrizione nell'anagrafe dei residenti, il requisito della disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé stesso e per i propri familiari, attualmente previsto, sia riferito a risorse derivanti da fonti lecite e dimostrabili.
La lettera d) integra l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 30/2007, precisa che il provvedimento di allontanamento costituisce causa di cancellazione anagrafica.


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La lettera e) sostituisce integralmente gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo n. 30/2007, modificando ed integrando la disciplina dell'allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari.
Con riferimento alla disciplina dell'allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (articolo 20 del decreto legislativo n. 30/2007) si prevede, in particolare: una maggiore specificazione dei presupposti dell'allontanamento (comma 2 del testo introdotto dallo schema); la devoluzione al Prefetto della competenza ad adottare i provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza (articolo 20, comma 7, del testo introdotto dallo schema); l'incremento della durata massima del divieto di reingresso per i destinatari dei provvedimenti di allontanamento (articolo 20, comma 8, del testo introdotto dallo schema); l'esecuzione immediata da parte del questore dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari destinatari di un precedente provvedimento di allontanamento (articolo 20, comma 10, del testo introdotto dallo schema); la disciplina della domanda di revoca del provvedimento di allontanamento (articolo 20, comma 11, del testo introdotto dallo schema); l'inasprimento delle sanzioni per il rientro nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso (articolo 20, comma 12, del testo introdotto dallo schema).
Per quanto riguarda, invece, l'allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il soggiorno, il nuovo testo dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede, in particolare, che al cittadino allontanato sia consegnata una attestazione di ottemperanza all'allontanamento da consegnare a un consolato italiano. È conseguentemente introdotta una contravvenzione per sanzionare il comportamento del cittadino comunitario che sia individuato sul territorio nazionale oltre il termine previsto dal provvedimento di allontanamento e non abbia consegnato l'attestazione.
Il nuovo testo dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 30/2007 in materia di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di allontanamento tiene conto delle modifiche ed integrazioni apportate dallo schema alla disciplina di detti provvedimenti, attribuendo in particolare al Tribunale in composizione monocratica la competenza sui ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal prefetto ai sensi dell'articolo 20 (come già avviene per i provvedimenti adottati dal Prefetto ai sensi dell'articolo 21).
L'articolo 2 dello schema reca, invece, la copertura finanziaria del provvedimento.
Ricorda che il 15 novembre scorso, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, anche in riferimento ai recenti avvenimenti italiani.
Ritiene opportuno richiamare esplicitamente i principali punti di questa risoluzione che, dopo avere espresso il dolore dell'Assemblea parlamentare per l'assassinio della signora Giovanna Reggiani, avvenuto a Roma il 31 ottobre scorso 2007, ribadisce il valore della libertà di circolazione delle persone quale principio fondamentale dell'Unione, parte costitutiva della cittadinanza europea ed elemento fondamentale del mercato interno e riafferma l'obiettivo di fare dell'Unione e delle collettività uno spazio in cui ogni persona possa vivere vedendosi garantito un elevato livello di sicurezza, libertà e giustizia.
Osserva poi che la direttiva 2004/38/CE circoscrive la possibilità di espellere un cittadino dell'Unione entro limiti molto ben definiti, specificando in particolare che in base all'articolo 27, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di residenza solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica e tali motivi non possono essere invocati per fini economici, ogni misura presa deve rispettare il principio di proporzionalità e deve essere adottata esclusivamente in relazione al comportamento della persona nei riguardi della quale è applicata e non basarsi su considerazioni di prevenzione generale.


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In base all'articolo 28, ogni espulsione deve essere preceduta da una valutazione della situazione personale dell'interessato, tenendo conto di elementi quali la durata del suo soggiorno nel territorio dello Stato membro, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante.
In base all'articolo 30, il provvedimento di espulsione deve essere notificato per iscritto alla persona interessata secondo modalità che gli consentano di comprenderne il contenuto e le conseguenze. L'interessato deve essere informato in modo preciso e completo circa i motivi della decisione, l'organo giudiziario o l'autorità amministrativa dinanzi al quale può opporre ricorso e il temine entro il quale deve agire e, all'occorrenza, il termine impartito per lasciare il territorio, in ogni caso non inferiore ad un mese dalla data di notificazione.
In base all'articolo 31, la persona interessata deve avere accesso ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, amministrativi nello Stato membro ospitante e deve avere il diritto di richiedere un'ordinanza provvisoria di sospensione dell'esecuzione, che deve essere garantita, salvo nei casi specificamente definiti.
In base all'articolo 36, le sanzioni determinate dagli Stati membri devono essere effettive e proporzionate. In base al punto 16 del preambolo e all'articolo 14, i cittadini possono essere allontanati qualora diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, a condizione tuttavia che ogni caso individuale sia esaminato approfonditamente. Inoltre, l'onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale non è di per sé condizione sufficiente a giustificare un'espulsione automatica.
La direttiva ribadisce che qualsiasi legislazione nazionale deve rispettare rigorosamente tali limiti e garanzie, compreso l'accesso a un ricorso alle vie legali contro l'allontanamento e all'esercizio dei diritti della difesa e che qualsiasi eccezione definita dalla direttiva 2004/38/CE deve essere interpretata in modo restrittivo; ricorda che le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Ricorda altresì che il 12 dicembre 2006 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 226 del TCE per mancata attuazione della direttiva 2004/38/CE, il cui termine di recepimento scadeva il 24 aprile 2006. La procedura di infrazione risulta in fase di archiviazione in seguito all'adozione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva in questione.
Poiché non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, propone di esprimere parere favorevole con le osservazioni già recentemente adottate dalla XIV Commissione in relazione al decreto legge n. 249 del 2007 e sulla scorta delle indicazioni contenute nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 15 novembre 2007 (vedi allegato 1).

Mauro PILI (FI) dichiara voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
Atto n. 201.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.


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Franca BIMBI, presidente, riferendo in luogo del deputato Andrea Orlando, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 216 del 2006, che ha dato attuazione alle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità.
Il provvedimento, adottato nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria per il 2004, si compone di due articoli.
La relazione illustrativa riconduce la necessità dell'adozione di un provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 216 del 2006 a tre ordini di ragioni: l'inadeguatezza della struttura e la mancanza di chiarezza in merito alle competenze del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE (che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 216 costituisce l'autorità nazionale competente), con specifico riferimento alle attività inerenti all'assegnazione ed al rilascio delle quote di emissione; l'esigenza di fornire una spinta verso un più ampio utilizzo dei meccanismi flessibili per lo sviluppo pulito e dell'attuazione congiunta degli obblighi individuali al fine di un compiuto recepimento della direttiva 2003/87/CE, con specifico riferimento alla possibilità di ricorso ai crediti derivanti dai meccanismi di progetto; in relazione alle esigenze di cui ai punti precedenti, la necessità di assicurare un maggiore coordinamento delle azioni intraprese a livello nazionale in vista dell'adempimento degli obblighi di riduzione delle emissioni derivanti dal Protocollo di Kyoto.
Alla prima delle ragioni indicate è riconducibile innanzi tutto l'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto che novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 216 al fine di assicurare un miglior funzionamento del Comitato e di rendere chiara la divisione di competenze tra lo stesso e la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo (RAS) del Ministero dell'ambiente.
A tal fine, viene eliminata la previsione dell'istituzione del Comitato presso il medesimo Ministero (presso cui il Comitato continua però ad avere sede); inoltre, rispetto al testo vigente (che si limita a prevedere il numero dei membri del comitato - sei - e le modalità di nomina dei medesimi), il testo novellato, nel quale non viene riprodotta la clausola della non onerosità dell'istituzione del Comitato, interviene sui criteri di nomina dei componenti e sul loro trattamento economico. Esso, inoltre, modifica sostanzialmente la composizione del Comitato, prevedendone l'articolazione nei seguenti tre organi: il Consiglio direttivo (costituito da sette componenti), una Segreteria tecnica per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE (composta da 14 membri) e una Segreteria amministrativa (costituita da otto membri in servizio presso la direzione competente del Ministero dell'ambiente).
Per quanto riguarda le funzioni del Comitato, la medesima disposizione precisa che il Comitato è designato punto di contatto per le attività di attuazione congiunta (JI) e autorità nazionale designata per le attività di meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e attribuisce al medesimo le seguenti ulteriori funzioni: la predisposizione di un capitolo del Piano nazionale di assegnazione (PNA) contenente il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso (posto che nel PNA 2008-2012 dell'Italia è previsto che una parte delle quote sia assegnata a titolo oneroso); la definizione dei criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione; la partecipazione alle riunioni del Comitato previsto dall'articolo 23 della direttiva e alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale sull'applicazione del Protocollo, nonché lo svolgimento di attività di indirizzo con particolare riguardo alle nuove attività inerenti l'attuazione dei meccanismi flessibili JI e CDM.
Lo schema di decreto interviene anche sulla disciplina di attività che già spettano al Comitato in base alla normativa vigente. In relazione all'attività del Comitato di conferire le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, il comma 2 prevede il rinnovo dell'autorizzazione per ogni periodo


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di riferimento (specificando che fino al rinnovo resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza); il comma 3 modifica la tempistica per la presentazione della domanda da parte dei gestori degli impianti che esercitano le attività indicate nell'Allegato A e attribuisce l'attività di supporto operativo al Comitato alla Segreteria tecnica (attualmente di competenza della Direzione RAS); il comma 4 interviene sui termini per la presentazione della domanda volta ad ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione nel caso di modifiche.
In relazione all'attività del Comitato di rilasciare le quote di emissione alle imprese esistenti e ai nuovi entranti, al fine di agevolare il lavoro del medesimo, il comma 7 prevede un termine più lungo per l'assegnazione agli impianti nuovi entranti e il comma 17 semplifica gli adempimenti connessi al verificarsi di chiusure e sospensioni degli impianti.
In relazione all'attività del Comitato di accreditare i verificatori (ai quali spetta il compito di verificare le dichiarazioni dei gestore degli impianti relative alle attività ed alle emissioni dell'impianto medesimo, di cui all'articolo 15, comma 5) il comma 14 prevede che, nell'espletamento delle procedure di accreditamento, il Comitato si avvalga della Segreteria tecnica e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) - e non della Direzione RAS come nel testo vigente - ed affida direttamente al Comitato le funzioni di gestore del registro dei verificatori accreditati, attualmente assegnate alla Direzione RAS. In base al comma 13, la comunicazione relativa ai risultati della verifica deve essere inviata non solo al Comitato ma anche all'APAT.
Essenzialmente alla terza delle ragioni indicate nella relazione illustrativa, è riconducibile la disposizione di cui al comma 8, che attribuisce all'APAT le funzioni di tenuta e gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni (attualmente assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per mezzo della Direzione RAS), prevedendo che le funzioni di amministratore del registro vengano svolte sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato; la medesima disposizione prevede inoltre che nel registro venga annotato solo il valore annuale complessivo delle emissioni, piuttosto che, come nel testo vigente, tutte le informazioni comunicate dagli operatori con la dichiarazione annuale prevista dall'articolo 15, comma 5. In base al comma 11 all'APAT, nella sua qualità di amministratore del registro, spetta provvedere, prima della cancellazione, anche al ritiro delle quote di emissione restituite relative agli impianti in chiusura.
Con riferimento al funzionamento del Registro, il comma 12 introduce un articolo aggiuntivo nel decreto n. 216, volto a disciplinare la transazione di crediti di emissione.
Ulteriori funzioni sono assegnate all'APAT dal comma 10, che istituisce il Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra. Tra le altre, spetta all'APAT, la realizzazione, gestione e archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale e, invece, al Ministero dell'ambiente l'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale e, sulla base di un progetto predisposto dall' APAT l'approvazione dell'organizzazione del Sistema nazionale.
A fronte delle attività sopra indicate di rilascio annuale delle quote di emissione assegnate alle imprese esistenti e ai nuovi entranti e per la copertura dei costi per la gestione del Registro nazionale delle quote, il comma 19 dispone l'introduzione di nuove tariffe, estendendo in tal modo l'applicazione del sistema tariffario già previsto dall'articolo 26 per altre attività disciplinate dal decreto n. 216. La medesima disposizione modifica, inoltre, i criteri per la determinazione (e per l'aggiornamento) delle tariffe e prevede che le entrate risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro delle quote siano versate, dai soggetti interessati, direttamente all'APAT. L'articolo 2, comma 1, fissa il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore


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del provvedimento per l'adozione del decreto interministeriale finalizzato alla determinazione delle tariffe.
Con specifico riferimento alla seconda ragione evidenziata nella relazione illustrativa (dell'implementazione dell'utilizzo dei meccanismi flessibili di CDM e JI), l'articolo 2, ai commi 2 e 3, disciplina le modalità di trasferimento dei crediti derivanti da progetti JI e CDM facenti capo all'Italian Carbon Fund alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di restituzione, limitatamente al periodo 2005-2007. La disposizione, in particolare, prevede il trasferimento a titolo oneroso dei suddetti crediti e il versamento all'entrata del bilancio statale dei relativi proventi (secondo modalità definite con successivo decreto interministeriale) e dispone l'acquisizione allo Stato dei crediti non trasferiti alle imprese, che potranno così essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto.
Tra le ulteriori disposizioni recate dal provvedimento, segnala il comma 16 che integra le sanzioni amministrative per gli illeciti già disciplinati dal decreto legislativo n. 216 ed introduce una nuova sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che detengono conti nel Registro e non rimpiazzano le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER) e a lungo termine (lCER) alla loro scadenza.
Le altre disposizioni dell'articolo 1 sono volte a correggere errori materiali contenuti nel decreto legislativo n. 216 o a un miglior coordinamento di quest'ultimo con la normativa nazionale e comunitaria.
Per quanto attiene alle iniziative adottate sul versante delle Istituzioni comunitarie, è prevista entro breve termine la presentazione da parte della Commissione di una proposta di revisione della direttiva 2003/87/CE, che disciplina dal 1o gennaio 2005 il sistema UE di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra. Tale revisione, che dovrebbe essere applicata a partire dal 2013, è stata anticipata nella comunicazione sulla creazione di un mercato mondiale del carbonio, che la Commissione ha adottato il 13 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2003/87/CEE.
Gli assi portanti della revisione prevista dalla Commissione sono: l'ampliamento del campo di applicazione del sistema ad altri settori, come quello dell'aviazione, nonché ad altri gas a effetto serra diversi dal CO2, come il protossido di azoto (N2O) indotto della produzione di ammoniaca e il metano prodotto da miniere di carbone; l'armonizzazione del sistema per la tipologia degli impianti coperti dagli scambi di quote, per il trattamento da riservare ai nuovi impianti immessi sul mercato e a quelli che cessano l'attività; un controllo rigoroso dell'applicazione del sistema attraverso l'elaborazione di indirizzi in materia di sorveglianza.
Il 28 giugno 2007 il Consiglio ambiente ha adottato in merito conclusioni, in cui conferma che gli elementi identificati nella comunicazione sono essenziali per il riesame della direttiva sul sistema UE di scambio di quote e dovrebbero, tra l'altro, essere tenuti in considerazione nella prossima proposta legislativa.
Il 20 dicembre 2006 la Commissione ha inoltre presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra (COM(2006)818).
La proposta della Commissione intende garantire parità di trattamento a tutti gli operatori aerei, siano essi comunitari o stranieri. A partire dal 2011 rientreranno nel sistema tutti i voli nazionali ed internazionali effettuati tra aeroporti dell'UE e dal 2012 il sistema sarà esteso anche a tutti i voli internazionali in arrivo ed in partenza dagli aeroporti dell'UE.
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata il 13 novembre 2007 in prima lettura dal Parlamento europeo, che l'ha approvata con alcuni emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione. Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha raggiunto l'accordo politico sulla proposta.


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Segnala altresì che il 21 giugno 2007 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla decisione 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto. Nella stessa data la Commissione europea ha adottato decisioni nei confronti di altri otto Stati membri (Bulgaria, Cipro, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta e Polonia), i quali non hanno fornito le informazioni richieste nel quadro del dispositivo messo in atto dall'UE per combattere i cambiamenti climatici.
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione l'Italia avrebbe dovuto trasmettere entro il 15 marzo 2007 una serie di informazioni necessarie alla Commissione per valutare i progressi realizzati dagli Stati membri nella limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra e nell'attuazione del protocollo di Kyoto. Tali informazioni riguardano le politiche e le misure nazionali adottate in materia nonché le previsioni in merito alle emissioni di gas ad effetto serra almeno per gli anni 2010, 2015 e 2020.
Sottolinea che il parere non potrà che essere favorevole con riguardo alle competenze della Commissione politiche dell'Unione europea. Occorre, peraltro, richiamare i molteplici profili indicati nel parere espresso dalla Commissione Ambiente, su cui senz'altro occorrerà ulteriormente intervenire.
Poiché non si evidenziano elementi di criticità sotto il profilo della compatibilità comunitaria, propone di esprimere parere favorevole per quanto di competenza della XIV Commissione (vedi allegato 2).

Mauro PILI (FI) dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Gabriele FRIGATO (PD-U) richiama l'attenzione sui rilievi recentemente svolti dal Presidente della Repubblica in ordine alla esigenza di una tempestiva conclusione del procedimento di esame del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona. Ritiene infatti che il Parlamento debba occuparsi quanto prima della questione e che la Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera si debba attivare in tal senso.

Franca BIMBI, presidente, si dichiara senz'altro disponibile ad impegnarsi nel merito della questione richiamata dal deputato Frigato pur ricordando che, nella attuale fase di scioglimento delle Camere, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati possono essere esaminati solo nel caso in cui, secondo quanto riportato dal Governo, dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali. Ricorda inoltre che il disegno di legge concernente la ratifica del Trattato di Lisbona è stato presentato dal Governo al Senato e che, in ogni caso, esso dovrebbe interessare in via primaria la competenza della Commissione Affari esteri. Ribadisce peraltro l'opportunità di un tempestivo esame parlamentare di quel disegno di legge, anche in relazione ai tempi per l'attribuzione degli incarichi in ambito comunitario, legati all'attuazione del nuovo trattato.

Mauro PILI (FI) osserva che non spetta alla Commissione Politiche dell'Unione europea intervenire in ordine alla presentazione ed all'esame del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona.

La seduta termina alle 14.35.