II Commissione - Resoconto di marted́ 19 febbraio 2008


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Paolo GAMBESCIA.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 24/08: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.
C. 3431 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo GAMBESCIA, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame.
Rileva quindi che l'articolo 1 apporta modifiche al procedimento elettorale relativo al voto dei cittadini italiani residenti all'estero. In particolare, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, viene prevista l'elevazione da tre a cinque del numero dei


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magistrati componenti l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero (lettera a).
L'articolo 2 disciplina l'esercizio del diritto di voto di specifiche categorie di cittadini italiani temporaneamente all'estero (quale, ad esempio, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all'estero in missioni internazionali). Tali categorie di elettori sono ammesse, previa richiesta, a votare per corrispondenza all'estero alle condizioni ivi previste.
L'articolo 3 consente, anche in occasione delle elezioni politiche del 2008, l'ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali.
L'articolo 4 reca una disposizione transitoria, la cui applicazione è limitata alle prossime elezioni politiche, con cui si amplia il numero dei soggetti che sono esentati dalla raccolta delle firme per la presentazione delle candidature.
L'articolo 5 reca disposizioni volte a predisporre le condizioni per consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative e di quelle politiche (cosiddetto election day).
L'articolo 6 prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti delle commissioni elettorali circondariali.
L'articolo 7 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Congo sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 2631 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo GAMBESCIA, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame.
Rileva quindi che il disegno di legge, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo in questione mira alla creazione di un quadro di maggior certezza giuridica ai fini della promozione e protezione degli investimenti italiani nella Repubblica democratica del Congo e viceversa. Tale quadro di certezza e di precise garanzie costituisce un requisito indispensabile per implementare la cooperazione economica tra i due Paesi ed incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte ad incrementare il volume complessivo degli investimenti e lo sviluppo dell'interscambio commerciale.
L'Accordo, il cui testo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e da altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), consta di 15 articoli.
L'articolo I, recante le definizioni, provvede ad individuare l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo dell'Accordo. In particolare, il termine «investimento» viene definito in modo molto ampio, al fine di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela; il termine comprende pertanto ogni tipo di bene investito da una persona fisica o giuridica di una Parte contraente nel territorio dell'altra a prescindere dalla forma giuridica, includendo, a titolo non esaustivo: beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprietà, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi; azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e titoli pubblici in generale; crediti


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finanziari connessi ad un investimento, redditi di capitale e qualsiasi altro diritto ad una prestazione avente valore economico; diritti di proprietà intellettuale o industriale.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, viene stabilita una procedura arbitrale (che prevede l'istituzione di un Tribunale arbitrale ad hoc) affidata ad organi imparziali per la composizione delle controversie in materia di interpretazione e applicazione dell'Accordo che dovessero insorgere fra le Parti e che non siano risolvibili tramite negoziato (articolo IX). Vengono altresì previste procedure giurisdizionali (con competenza dei tribunali locali) e arbitrali di differente tipologia per la composizione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti, attribuendo agli investitori la scelta tra le diverse procedure (articolo X).
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 3298 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo GAMBESCIA, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame.
Rileva quindi che il disegno di legge consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione, il terzo reca una norma di copertura finanziaria ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Riga il 21 maggio 1997, come adattati dal successivo Scambio di Note del dicembre 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Lettonia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
La Convenzione, costituita da 33 articoli, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE e si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 27, che introduce la cosiddetta procedura amichevole, ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), e norme di adeguamento dell'ordinamento interno esame.
C. 3300 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.


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Paolo GAMBESCIA, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in oggetto.
Rileva quindi che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli. Il primo ed il secondo recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione (Eurocontrol) del 13 dicembre 1960 e del Protocollo relativo all'adesione della Comunità europea alla stessa Convenzione internazionale del 1960, come modificata dal Protocollo del 1997, fatto a Bruxelles l'8 ottobre 2002.
L'articolo 3 novella l'articolo 4 della legge n. 575 del 1995, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione del 1960, stabilendo che le esenzioni obbligatorie applicabili alle tariffe di rotta saranno stabilite dall'Unione europea e non dai competenti organi di Eurocontrol.
Il primo dei due Protocolli in esame, nel sostituire il testo della Convenzione del 1960, reca una nuova formulazione dei compiti dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea e dispone la creazione di una nuova struttura istituzionale.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 28, che detta norme volte ad identificare la disciplina della responsabilità contrattuale dell'Organizzazione e fissa i principi della responsabilità extracontrattuale della stessa.
L'articolo 29 stabilisce il principio di «inviolabilità» delle strutture dell'organizzazione, nonché degli archivi, degli atti e dei documenti ufficiali in qualunque luogo si trovino, con conseguente esenzione - entro i limiti ivi previsti - alle procedure di esecuzione forzata.
L'articolo 30 stabilisce che l'Organizzazione collabora con le autorità competenti delle parti contraenti allo scopo, tra l'altro, di facilitare la buona amministrazione della giustizia e l'osservanza dei regolamenti di polizia.
L'articolo 34 stabilisce che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione sono sottoposte all'arbitrato della Corte permanente di arbitrato dell'Aia.
L'articolo 35 detta nome relative alla giurisdizione in materia di recupero forzato dei canoni di rotta.
Il secondo Protocollo riguarda l'adesione della Comunità europea alla citata Convenzione «EUROCONTROL» del 1960.
Rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia l'articolo 8, che richiama la procedura arbitrale di cui all'articolo 34 della Convenzione in caso di controversie relative all'interpretazione, applicazione o esecuzione del Protocollo.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare.
C. 3304 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo GAMBESCIA, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in oggetto.
Rileva quindi che il disegno di legge in esame è composto di 4 articoli. I primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-algerina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La Convenzione si inserisce in un quadro di generale rafforzamento della collaborazione fra Italia e paesi del Mediterraneo nelle attività di prevenzione e lotta


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contro il crimine ed ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra Italia e Algeria.
L'accordo, stipulato ad Algeri il 22 luglio 2003, si compone di 16 articoli, facenti capo a quattro Titoli.
L'articolo 1 sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca, che si concretizza nella notifica di atti e di informazioni giudiziarie di vario tipo; nell'interrogatorio di indagati e imputati; nello svolgimento di attività a fini probatori, anche con l'eventuale trasferimento di persone detenute in qualche modo coinvolte (più specificamente disciplinato dal successivo articolo 8); nel fornire informazioni circa le eventuali condanne penali nei confronti dei cittadini dell'altra Parte. Dall'assistenza è esclusa l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, come anche di pene o sanzioni.
L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata (articolo 2) qualora gli atti relativi siano contrari ai principi dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta di collaborazione; se quest'ultima considera il fatto per cui si procede alla stregua di reato politico o mero reato militare, ovvero se il fatto non costituisce reato tout court; se vi è il sospetto di pregiudizi politici, razziali, di sesso, linguistici o di altra natura verso le persone accusate; se l'accusato è già stato giudicato in via definitiva - non sottraendosi alla pena - per lo stesso reato nel territorio della Parte richiesta; se l'assistenza implica per la Parte richiesta, a giudizio di essa, limitazione alla propria sovranità, sicurezza o altri interessi nazionali.
L'articolo 3 stabilisce che l'esecuzione delle rogatorie avviene prontamente, purché non in contrasto con la legge della Parte richiesta.
Gli articoli 4 e 5 riguardano rispettivamente la notifica e la trasmissione di atti o oggetti - gli atti e i documenti oggetto della richiesta di assistenza potranno essere consegnati in copia autenticata, salvo l'espressa richiesta degli originali -, mentre gli articoli 6 e 7 sono dedicati alla comparizione di persone nel territorio dell'altra Parte: in particolare, per gli indagati, i testimoni o i periti chiamati a comparire nel territorio della Parte richiedente, in caso di mancata ottemperanza, non potranno essere oggetto di misure sanzionatorie emanate dalla Parte richiesta. In caso invece di ottemperanza, essi otterranno i rimborsi e le indennità previste dalla legislazione della Parte richiedente.
Qualora poi la persona necessitata a comparire nello Stato richiedente sia già in detenzione (articolo 8), essa può esservi trasferita solo se non oppone rifiuto, se ciò non prolunga la detenzione stessa e se la Parte richiesta non ritenga che sussistono ragioni per non ottemperare alla domanda. In nessun caso la persona in questione può essere sottoposta, nello Stato richiedente, a procedimenti coercitivi per fatti anteriori alla notificazione della citazione (articolo 9).
Con gli articoli 10 e 11 le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni circa le sentenze di condanna nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, e a fornire gli estratti del casellario giudiziale necessari all'autorità giudiziaria della Parte richiedente.
L'articolo 12 specifica le modalità tecniche per le richieste di assistenza giudiziaria, mentre l'articolo 13 concerne le modalità di trasmissione, che avviene tramite i due Ministeri della Giustizia, ovvero attraverso le vie diplomatiche. In ogni caso gli atti oggetto di trasmissione sono esenti da qualunque forma di legalizzazione.
Gli atti relativi alle domande di assistenza giudiziaria, così come gli estratti del casellario giudiziale, verranno da entrambe le Parti tradotti in lingua francese (articolo 14).
L'articolo 15 concerne la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria e l'articolo 16, infine, contiene le consuete clausole sull'entrata in vigore e la durata del trattato, che è indefinita, salvo denuncia di una delle due Parti.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.


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Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono il ministro per la giustizia Luigi Scotti ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante norme di coordinamento delle disposizioni in materia di elezione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
Atto n. 212.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 febbraio 2008.

Lanfranco TENAGLIA (PD-U), relatore, ricorda di avere evidenziato nella precedente seduta le varie questioni inerenti al provvedimento in titolo e di avere indicato talune possibili soluzioni, ritenute utili per l'ordinato svolgimento delle elezioni in questione. Tali soluzioni vanno confermate, ad eccezione di quella riferita alla possibilità che i magistrati della Direzione nazionale antimafia votino nell'ufficio elettorale della Corte di cassazione. Osserva, infatti, che la normativa in materia di collocazione ordinamentale della Direzione nazionale antimafia non è di interpretazione univoca, essendo, da una parte, previsto dall'articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del 1941 che il procuratore nazionale antimafia è incardinato presso la procura generale della Corte di cassazione e, dall'altra, esclusa la natura di giurisdizione di legittimità dell'attività svolta dai magistrati addetti alla Direzione stessa i quali, al contrario, svolgono funzioni di merito.
In considerazione dell'avvenuto scioglimento delle Camere e della particolare complessità e delicatezza della questione attinente all'esatta collocazione ordinamentale della Direzione nazionale antimafia, non ritiene quindi opportuno che la Commissione incida sulla scelta compiuta dal Governo nell'elaborazione dell'articolo 3, comma 2, del provvedimento, secondo il quale i magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della corte di appello di Roma. Spetterà eventualmente al nuovo Parlamento, nel corso della prossima legislatura, affrontare e risolvere la predetta questione.
Sulla base di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Paola BALDUCCI (Verdi), ritiene inopportuna la richiesta della Commissione giustizia del Senato di modificare l'articolo 3, comma 2, in modo da prevedere che i magistrati della Direzione nazionale antimafia votino presso gli uffici elettorali della Corte di cassazione anziché presso uno degli uffici elettorali del distretto della corte di appello di Roma, come invece prevede il testo del Governo.
Così facendo, infatti, si finirebbe per spostare la partecipazione elettorale dei magistrati della Direzione nazionale antimafia dalla Corte di Appello alla Corte di cassazione, nonostante tali magistrati non siano giudici di legittimità.
Si tratterebbe, in effetti, di una modifica in sé irrazionale. Ciò in quanto i magistrati del pubblico ministero presso la Corte di cassazione svolgono funzioni finalizzate alla migliore esplicazione dell'attività nomofilattica della Corte medesima e, quindi, del tutto diverse da quelle proprie dei pubblici ministeri del giudizio di merito. Di contro, i magistrati della Direzione nazionale antimafia hanno compiti di coordinamento delle indagini nei processi di criminalità organizzate e possono essi stessi essere promotori e organizzatori di operazioni investigative. Tali magistrati


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si occupano cioè prevalentemente di indagini, per cui non sono assimilabili ai titolari di funzioni di legittimità.
Nel condividere le considerazioni del relatore, ritiene che qualsiasi modifica dovrà spettare al nuovo Parlamento.

Il Ministro della giustizia Luigi SCOTTI, dopo avere espresso apprezzamento per l'intervento dell'onorevole Balducci, sottolinea che vi sono ragioni a favore e ragioni a sfavore della scelta di fare votare i magistrati della Direzione nazionale antimafia nell'ufficio elettorale della Corte di cassazione.
Sotto il profilo formale, osserva che la predetta Direzione è un corpo giudiziario attivo a livello nazionale, come la Corte di cassazione, per di più incardinato presso la procura generale della Corte medesima. Sussiste, tuttavia, una considerazione di carattere sostanziale, ritenuta prevalente dal Governo, che tiene conto della natura delle funzioni svolte dalla Direzione nazionale antimafia, che non sono di legittimità ma di merito. Si è pertanto ritenuto opportuno prevedere che i magistrati della Direzione, al pari del magistrati fuori ruolo, votino presso uno degli uffici elettorali del distretto della Corte di appello di Roma.
Ricorda quindi come la Commissione Giustizia del Senato non sia di tale avviso, ritenendo invece che i magistrati della Direzione nazionale antimafia dovrebbero votare nell'ufficio elettorale della Corte di cassazione. Il che ha determinato un certo malumore tra i magistrati della Corte di cassazione i quali, sottolineando la differenza delle proprie funzioni rispetto a quelle dei magistrati della Direzione nazionale antimafia, ritengono che una simile previsione sarebbe del tutto inopportuna. Prende atto, conclusivamente, che l'orientamento oggi emerso nella Commissione Giustizia della Camera è invece conforme a quello del Governo.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 11.15.