IX Commissione - Resoconto di marted́ 19 febbraio 2008


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Tommaso Casillo ed il sottosegretario per i trasporti Raffaele Gentile.

La seduta comincia alle 10.40.

Ratifica Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.
C. 2807 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III)
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo CARRA (PD-U), relatore, precisa che il disegno di legge in esame reca la ratifica della Convenzione per la lotta contro la criminalità informatica, sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001 ed entrata in vigore il 1o luglio 2004. La Convenzione è articolata in quattro capitoli e prevede, agli articoli da 2 a 11, alcune misure normative di diritto penale sostanziale che le parti devono adottare a livello nazionale, concernenti, tra gli altri,


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l'accesso illegale ad un sistema informatico, le intercettazioni illecite di dati informatici effettuate durante trasmissioni non pubbliche, l'attentato all'integrità dei dati, le falsificazioni e le frodi informatiche, nonché la produzione, la diffusione o il procacciamento, mediante un sistema informatico, di materiale pornografico minorile e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale mediante sistemi informatici. Gli articoli da 16 a 22 recano invece le misure procedurali che riguardano il perseguimento dei predetti reati, mentre la terza parte della Convenzione prevede le norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale, ispirate a tre princìpi fondamentali: le Parti devono cooperare le une con le altre nella misura più ampia possibile; la cooperazione deve estendersi a tutte le infrazioni penali legate a sistemi o dati informatici, così come alla raccolta delle prove sotto forma elettronica; la cooperazione deve tener conto dell'applicazione dei pertinenti strumenti internazionali relativi alla cooperazione internazionale in materia penale e agli accordi fondati su legislazioni uniformi o reciproche e del loro diritto nazionale. Il quarto capitolo prevede invece le clausole finali. Occorre precisare che il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 12 articoli, reca le necessarie misure di adeguamento dell'ordinamento italiano alla Convenzione sotto i diversi profili del diritto penale sostanziale e processuale e in materia di cooperazione internazionale in materia giudiziaria. Si tratta, com'è evidente, di disposizioni legislative di carattere specialistico, che intervengono solo indirettamente su ambiti competenziali di questa Commissione. Tuttavia, seppure in forma molto concisa, precisa che l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle misure di diritto sostanziale di cui agli articoli da 2 a 11 della Convenzione sarà facilitato dal corpus normativo già introdotto in materia nel nostro Paese: basti pensare alla legge n. 547 del 1993, in tema di delitti informatici, alla legge n. 248 del 2000, sulla pirateria informatica, alla legge n. 675 del 1996 in materia di protezione dei dati personali, nonché alle leggi n. 269 del 1998 e n. 38 del 2006 per il contrasto della detenzione, dello scambio e del commercio di materiale pedopornografico in rete. A tale proposito, nell'ambito delle modifiche alle disposizioni penali che si rendono comunque necessarie ai fini della ratifica della Convenzione in esame, si segnala, in primo luogo, l'accoglimento, anche ai fini penali, della nozione di documento informatico dettata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, che lo qualifica come: «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti». Inoltre, a completamento del già previsto reato di frode informatica, si è ritenuta opportuna l'introduzione di una nuova figura di truffa, che vede quale soggetto attivo il certificatore di firma elettronica che procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Da ultimo, appare significativo l'ampliamento, ai fini penali, della nozione di pornografia infantile, nel cui ambito viene così ricompreso il materiale pornografico che ritragga o rappresenti persone con sembianze di minori, come soggetti efebici o comunque di aspetto adolescenziale, nonché realistiche immagini virtuali di minori. Pur nei limiti competenziali sopra illustrati, propone infine di esprimere un parere favorevole.

Egidio Enrico PEDRINI (IdV) esprime alcune perplessità, soprattutto con riguardo all'esigenza che, in mancanza di iniziative legislative assunte in sede europea, è evidente la difficoltà per gli ordinamenti dei singoli Stati membri di adeguarsi con tempestività allo sviluppo della tecnologia informatica e alle nuove forme di criminalità che possono trarne profitto. L'uniformità a livello comunitario del contrasto alla criminalità informatica rappresenta pertanto un elemento irrinunciabile, se si vuole ad esempio evitare che l'eventuale oscuramento di un sito internet da parte delle autorità di un paese possa essere aggirato dalla riapertura del medesimo sito con l'impiego di


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strutture tecnologiche operanti presso un altro Stato membro. Sarebbe peraltro auspicabile l'istituzione, sempre a livello di Unione europea, di un nucleo di polizia specializzato per il contrasto agli atti criminosi perpetrati attraverso la tecnologia informatica, soprattutto in considerazione che le vittime di tali reati sono spesso i bambini. A tale specifico proposito, fa presente di avere presentato progetti di legge volti a introdurre l'imprescrittibilità per i reati informatici ove commessi a danni di minori o, in alternativa, a disporre che il termine di prescrizione per tali reati inizia a decorrere a partire dal compimento della maggiore età da parte delle vittime.

Silvano MOFFA (AN) preannuncia, a nome dei gruppi di opposizione, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, tenuto conto che, ai fini della ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica, vengono opportunamente inasprite sanzioni per reati già esistenti e introdotte anche nuove ipotesi di reato. Ritiene comunque che, dato il continuo sviluppo delle tecnologie informatiche, già a partire dalla prossima legislatura sarà opportuno intervenire in via legislativa ai fini del contrasto alla criminalità informatica internazionale, anche con riferimento al fenomeno degli hacker, che possono minacciare anche l'integrità dei siti istituzionali.

Enzo CARRA (PD-U), replicando al deputato Pedrini, non può che confermare che, anche per parte sua, è evidente il ritardo che sta caratterizzando il processo di adeguamento dell'ordinamento italiano allo sviluppo delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto a causa della mancata adozione di nuove norme in materia di editoria e di diffamazione a mezzo stampa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Ratifica Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 3298 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo CARRA (PD-U), relatore, precisa che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca all'articolo 1 l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione con la Repubblica di Lettonia sulle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004. L'articolo 2 dispone che alla Convenzione stessa sia data piena ed intera esecuzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 interviene invece in materia finanziaria, prevedendo un onere a decorrere dal 2007 pari a 51.0000 euro annui. Si tratta di una novità per quanto riguarda i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica delle Convenzioni sulle doppie imposizioni; infatti, nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, come presentato al Senato, si stima una riduzione di gettito per il fisco italiano. Si fa presente che originariamente tale riduzione era stata quantificata dal Governo in 48 mila euro, mentre tale importo è stato accresciuto in sede di esame al Senato in 51 mila euro. Il Senato ha inoltre aggiunto una previsione per la quale il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, di cui alla presente legge. La Convenzione si compone di 33 articoli e di un Protocollo aggiuntivo, come adattati dal successivo Scambio di Note del dicembre 2004. Essa si pone l'obiettivo di porre le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Lettonia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto reddito e quello di residenza dei beneficiari dello stesso. A tal fine mantiene la struttura


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fondamentale del modello elaborato dall'OCSE e si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio. Gli articoli 1 e 2 della Convenzione delimitano il campo di applicazione della stessa sotto il profilo dei residenti e delle imposte prese in considerazione, mentre quelli da 3 a 5 procedono alle definizioni. Gli articoli da 6 e 23 trattano dell'imposizione sui redditi. Si segnalano in particolare l'articolo 8, a norma del quale gli utili dell'esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa, e l'articolo 12, che stabilisce che i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato siano imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario, laddove il termine «canone» definisce i compensi per l'uso o per la concessione in uso di diritti d'autore, compresi quelli su trasmissioni radiofoniche e televisive. In accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia sulla stessa materia, l'articolo 25 individua il credito di imposta come metodo per evitare le doppie imposizioni. Segnala, infine, l'articolo 30, in base al quale le agevolazioni che la Convenzione prevede non verranno applicate se il requisito della residenza, che ne è condizione, sia stato ottenuto al solo scopo di godere di tali benefici. Conclusivamente, alla luce del contenuto della Convenzione di cui il disegno di legge in esame propone la ratifica, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

Ratifica Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3300 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo CARRA (PD-U), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca, agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione (Eurocontrol) del 13 dicembre 1960, e del Protocollo relativo all'adesione della Comunità europea alla stessa Convenzione. Eurocontrol è l'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea civile e militare ed è stata istituita con la Convenzione del 1960 con lo scopo di controllare i voli internazionali nello spazio aereo al di sopra degli Stati membri. L'organizzazione si occupa anche della riscossione delle tasse di rotta e della ricerca e della formazione nel settore della gestione del traffico aereo. Attualmente aderiscono ad Eurocontrol 38 membri. Il Protocollo del 1997 che coordina la Convenzione del 1960 con le modifiche successive - e sostituisce il testo della Convenzione stessa - riformula i compiti dell'organizzazione focalizzandoli sull'armonizzazione e l'integrazione dei sistemi di controllo aerei europei, nonché sulla realizzazione di una politica comune nel settore delle tasse di rotta. Le principali attività di Eurocontrol sono volte a contribuire alla costruzione dello Spazio unico europeo, cioè un insieme di misure che interessano sia il settore civile sia quello militare, riguardanti la regolamentazione, l'economia, la sicurezza, l'ambiente, la tecnologia e le istituzioni per porre fine a un'organizzazione della gestione del traffico aereo ormai obsoleta e ampiamente responsabile dell'attuale congestione del traffico aereo. La gestione del traffico aereo, infatti, è ancora gestita a livello nazionale. Il nuovo testo della Convenzione si basa appunto sul fatto che i servizi di sicurezza aerea continuano ad essere garantiti da fornitori di servizi nazionali, salvo in quei casi in cui gli Stati membri decidono di comune accordo di dare vita a centri per la sicurezza aerea bilaterali o multilaterali: dei tre centri internazionali programmati, attualmente soltanto uno è in funzione, quello di Maastricht, che controlla il traffico sui


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cieli di Belgio, Olanda, Lussemburgo e la parte settentrionale della Germania. Il primo dei due Protocolli in esame, firmato come già detto nel 1997, coordina la Convenzione a seguito delle varie modifiche intervenute, sostituendone il testo e fornendone quindi la versione in vigore. Alcune disposizioni della Convenzione modificata, non ancora in vigore, vengono applicate provvisoriamente secondo uno schema conosciuto con il nome di «prima applicazione della Convenzione modificata», per permettere all'Agenzia - che è l'organo incaricato di svolgere i compiti dell'organizzazione - di accelerare i miglioramenti relativi alla sicurezza e all'efficienza della gestione del traffico aereo e ai costi dell'organizzazione. Per far fronte al numero sempre crescente di Stati membri, la Convenzione modificata istituisce un nuovo sistema di assunzione delle decisioni: l'Assemblea generale sostituirà la Commissione Eurocontrol e il Consiglio prenderà il posto del Consiglio provvisorio. Vengono inoltre ampliati i casi in cui le decisioni vengono prese a maggioranza, riservando il voto all'unanimità a pochissimi casi. Il secondo atto del quale il disegno di legge in esame prevede l'autorizzazione alla ratifica è il protocollo di adesione all'adesione della Comunità europea alla Convenzione Eurocontrol. Si tratta di un Protocollo stipulato l'8 ottobre 2002, a seguito della introduzione nella Convenzione di disposizioni che prevedono la ratifica da parte di organizzazioni regionali di integrazione economica. È appunto sulla base di tali disposizioni che è stato predisposto questo secondo Protocollo. Esso non si limita a disciplinare la semplice adesione dell'Unione europea. La relazione illustrativa del provvedimento indica infatti nella valorizzazione delle sinergie fra Eurocontrol e Unione europea la finalità più generale di queste nuove norme. L'articolo 3 del disegno di legge novella la legge n. 575 del 1995 con la quale - come si è detto - l'Italia ha ratificato la Convenzione del 1960. In particolare, la novella consiste nella sostituzione dell'articolo 4 della legge n. 575 che disciplina le esenzioni obbligatorie applicabili alle tariffe di rotta. Secondo la nuova disciplina le esenzioni obbligatorie applicabili saranno quelle stabilite dall'Unione europea e non più quelle «stabilite dai competenti organi di Eurocontrol», come recita la versione attualmente in vigore. Si ricorda infatti che Eurocontrol non ha disciplinato le esenzioni obbligatorie. Tale disciplina è stata invece introdotta a livello comunitario con il Regolamento (CE) n. 1794 del 2006 della Commissione, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Ricorda che nella normativa italiana vigente, e precisamente all'articolo 4 della già richiamata legge n. 575, si dispone che siano comunque esonerati gli aeromobili di Stato e i voli di addestramento effettuati all'esclusivo scopo di ottenere, rinnovare o mantenere una licenza o abilitazione per il personale navigante. Mentre per quanto riguarda i voli di Stato nulla dovrebbe mutare con l'approvazione del disegno di legge in esame, in quanto l'articolo 9, comma 1, lettera c), del citato Regolamento 1749 del 2006 già dispone in tal senso, per quanto riguarda invece i voli di addestramento, le norme comunitarie prevedono solo una facoltà degli stati membri di disporre l'eventuale esonero. Pertanto l'eventuale esonero dei voli di addestramento dalle tariffe - ove si volesse mantenerlo - dovrebbe essere disposto con il decreto annuale del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, ai sensi dell'articolo 3, della stessa legge n. 575 del 1995. Propone infine di esprimere parere favorevole.

Egidio Enrico PEDRINI (IdV) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, facendo comunque presente che sarà importante verificare le modalità applicative della Convenzione, soprattutto con riferimento alla sua incidenza sul territorio nazionale. A tale proposito, dopo avere richiamato l'importante ruolo svolto da Eurocontrol ai fini della sicurezza della navigazione aerea, ritiene essenziale che debbano essere potenziati sia le infrastrutture che i sistemi tecnologici,


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anche al fine di garantire il rispetto del diritto alla mobilità di cui all'articolo 16 della Costituzione.

Paolo UGGÈ (FI) preannuncia, a nome dei gruppi di opposizione, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, tenuto conto dell'importanza del tema della sicurezza della navigazione aerea e della necessità di pervenire il più sollecitamente possibile alla ratifica dei Protocolli relativi alla Convenzione in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la repubblica di Corea.
C. 3302 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo CARRA (PD-U), relatore, ricorda che il provvedimento in esame dispone l'autorizzazione alla ratifica di un Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile, stipulato a Helsinki il 9 settembre 2006, tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. Tale Accordo, suddiviso in 18 articoli, ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le Parti al fine di coordinare e rendere più efficaci i contributi dell'Europa e della Repubblica di Corea per la realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare civile denominato GNSS, programmato per offrire servizi di carattere generale, commerciale, di interesse pubblico, quali quelli relativi alla navigazione aerea e marittima, gestione del traffico su strada e ferrovia, servizi di emergenza, ricerca e salvataggio, protezione civile, controlli doganali e di frontiera, polizia. Per la prestazione di servizi GNSS, la Commissione europea ha infatti lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, un sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, basato su una costellazione di satelliti orbitanti ad una altitudine di oltre 20.000 chilometri. Nel 2002 il Consiglio europeo, con regolamento (CE) n. 876/2002, del 21 maggio 2002, ha provveduto a costituire l'impresa comune Galileo ed avviato la fase di definizione che si è svolta dal 1999 al 2001, nel corso della quale è stata disegnata l'architettura del sistema e sono stati determinati i servizi offerti. Il sistema è aperto a collaborazioni internazionali con Paesi terzi per sfruttare al massimo le proprie potenzialità, tenuta in debito conto la dimensione mondiale di utilizzo. L'Accordo con la Corea si aggiunge a quelli con Cina, Israele, Marocco e Ucraina, mentre nel settembre 2005 è stato parafato un analogo Accordo con l'India. Si ricorda che la Commissione ha già avuto modo di esaminare, esprimendo parere favorevole, i disegni di legge di ratifica n. 2630 e 2711, recanti la ratifica di Accordi di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cina, gli Stati Uniti d'America e Israele in materia di navigazione satellitare civile. In quell'occasione, peraltro, è stato audito il Ministro dei trasporti, Alessandro Bianchi, il 22 novembre 2007. Gli articoli 1, 2 e 3 definiscono lo scopo, i termini e i princìpi dell'Accordo, ovvero in primo luogo la facilitazione e il miglioramento della cooperazione fra le due Parti in riferimento ai contributi che esse forniscono al sistema di navigazione satellitare civile GNSS - programma Galileo, tra cui la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività congiunte per scopi civili della CE, dei suoi Stati membri o della Corea, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Gli articoli 4 e 5 definiscono l'ambito e la tipologia delle attività di cooperazione (settori spettro-radio, formazione e ricerca scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del commercio e del mercato, norme, misure di regolamentazione


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e certificazione, ampliamenti, sicurezza affidabilità e recupero dei costi) nonché quelli esplicitamente esclusi. In particolare, il comma 3 dell'articolo 4 chiarisce che l'applicazione dell'Accordo non pregiudica la struttura istituzionale comunitaria concernente il programma Galileo, né la normativa comunitaria sulla non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e dei trasferimenti di tecnologia, incluse le relative misure nazionali. Gli articoli 6 e 7 impegnano le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), nel campo dello spettro radio, con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze, e a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile. In base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione delle due Parti, assicurando al contempo protezione effettiva ed adeguata dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme TRIPS dell'Organizzazione mondiale del commercio e lasciando impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla OMC, nonché l'applicazione di altre norme. È infine stabilito che «le esportazioni della Corea verso Paesi terzi di beni e tecnologie sensibili» siano sottoposte ad autorizzazione preventiva. In base agli articoli 11 e 12 le Parti si impegnano in relazione ai servizi GNSS a favorire un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione e ad incoraggiare lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali - anche con la realizzazione di un sistema di potenziamento terrestre in Corea del Sud - che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema Galileo. Riguardo alla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e a prendere iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio, stabilendo anche canali di consultazione. L'articolo 13 è dedicato alla cooperazione delle Parti in materia di responsabilità e di recupero dei costi, mentre l'articolo 14 definisce le autorità che presiedono alla realizzazione delle attività di cooperazione (Governo della Repubblica di Corea e Commissione europea), con la costituzione di un Comitato direttivo GNSS, responsabile della gestione dell'Accordo. L'articolo 15, in materia di finanziamenti, stabilisce che ciascuna delle Parti sopporta i costi relativi all'esercizio delle proprie attribuzioni in base all'Accordo. In base all'articolo 16 le Parti si impegnano ad istituire punti di contatto per dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'Accordo, incoraggiando lo scambio di informazioni, anche tra imprese e istituti delle due Parti. Secondo l'articolo 17, le eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sono composte in via amichevole, senza tuttavia escludere il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio. L'articolo 18 contiene le clausole finali sull'entrata in vigore, la denuncia e la durata, prevista in cinque anni, e con successiva tacita proroga, salvo denuncia di una delle Parti, da inoltrare per iscritto almeno con sei mesi di preavviso. Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica in esame, esso consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Comunità europea e Corea relativo al sistema Galileo e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si specifica in base alla relazione introduttiva al disegno di legge (A.S. 1680), che dalla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea


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(ESA). In base a quanto esposto, propone di esprimere sul provvedimento un parere favorevole.

Egidio Enrico PEDRINI (IdV) ritiene preliminarmente che la previsione in forza della quale gli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo di cooperazione in esame non incideranno a carico del bilancio dello Stato vada opportunamente verificata, tenuto conto che, almeno indirettamente, ciò potrebbe comunque avvenire, per il tramite dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). Quanto al sistema Galileo, è positiva la risoluzione delle controversie con gli Stati Uniti in ordine al sistema tecnico delle interferenze, così come l'accordo con la Cina in materia di royalties, mentre occorre difendere la competitività del sistema satellitare europeo rispetto ai nuovi sistemi che sono stati introdotti da altri paesi. Sono perciò necessarie sollecite decisioni che, anche sul piano legislativo, possano assicurare lo sviluppo di Galileo, che oltre ad essere strategico per le sue applicazioni civili, vede quali destinatarie dei relativi stanziamenti anche le aziende italiane.

Paolo UGGÈ (FI) preannuncia, a nome dei gruppi di opposizione, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, tenuto conto che la ratifica dell'Accordo in esame si inserisce in un più complessivo quadro di sviluppo a livello internazionale del sistema satellitare Galileo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Raffaele Gentile.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di aggiornamento del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana Spa.
Atto n. 219.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di aggiornamento in titolo.

Mario LOVELLI (PD-U), relatore, prima di procedere all'illustrazione del provvedimento in esame, intende rammentare che la IX Commissione, il 17 ottobre 2007, ha concluso l'esame dello schema di contratto di programma per gli anni 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana, esprimendo un parere favorevole con diverse osservazioni, dal complesso delle quali si evinceva l'esigenza di un aggiornamento del documento. Èconsapevole peraltro che la crisi politica in atto non può consentire al Governo di dare seguito a tale adempimento, ma è importante che il lavoro svolto dalla Commissione non vada perduto, auspicando che, dato l'arco temporale di validità del contratto, nel corso della prossima legislatura sarà possibile tenerne conto, anche in occasione dei vari addendum che annualmente si renderanno necessari. Quanto allo schema di aggiornamento in esame, esso è costituito da 2 articoli e tabelle allegate ed apporta modifiche ed integrazioni al contratto di programma 2007-2011, parte investimenti, stipulato il 31 ottobre 2007 tra Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. L'aggiornamento, che viene presentato al parere delle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 3 del contratto stesso, è finalizzato a permettere l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'articolo 2 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge n. 222 del 2007 (collegato alla legge finanziaria 2008), per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale (800 milioni di euro) e per assicurare la continuità


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nell'attività di manutenzione straordinaria della rete (235 milioni di euro), e delle ulteriori risorse finanziarie, per complessivi 2.123 milioni di euro (dei quali 1.445 risultano già vincolati), derivanti dalle fonti elencate nella premessa dello schema. L'articolo 1 dello schema stabilisce che le Tabelle A (opere in corso), B (opere prioritarie da avviare), C (altre opere da realizzare), D (opere previste a completamento del piano) ed E (programmi di investimento conclusi), allegate al contratto di programma 2007-2011 sono modificate, come risulta dagli allegati al presente schema. Per quanto riguarda la destinazione dell'importo di 800 milioni previsto dal decreto legge n. 159, si segnalano in particolare: 218 milioni per il collegamento Arcisate-Stabbio; 204 milioni per il nodo di Falconara; 202 milioni per interventi sui grandi nodi di Roma, Milano e Napoli. Con riferimento alle altre risorse aggiuntive che formano oggetto dell'aggiornamento in esame, una quota rilevante (pari a 1.649 milioni) è costituita da fondi FERS (Fondi europei di sviluppo regionale), dei quali 1.181 sono già vincolati a progetti specifici, mentre una totale di 131 milioni di euro derivano da fondi TEN (Reti transeuropee dei trasporti). Quanto ai 678 milioni che non risultano già vincolati a progetti specifici, si segnalano i seguenti incrementi: 18 milioni per la stazione Napoli Vesuvio est; 22 milioni per la linea Trieste - Divaca; 14 milioni per la progettazione della circonvallazione di Trento; 114 milioni per interventi sui grandi nodi; 218 milioni per interventi sulle direttrici; 100 milioni per l'acquisto di navi ferroviarie. L'articolo 2 sostituisce il punto 1 dell'articolo 5 del Contratto di programma 2007-2011. Ricorda in proposito che il punto 1 dell'articolo 5 del Contratto di programma chiarisce che le risorse indicate in Tabella A (opere in corso), rigo 7 (fonti per competenza - Stato), si distinguono in risorse immediatamente disponibili a legislazione vigente per l'assunzione di impegni da parte del Gestore [rigo 7a)] e in risorse da impegnare subordinatamente all'accertamento della loro effettiva disponibilità ai sensi dell'articolo 1, commi 758 e 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). La modifica introdotta dall'articolo in esame comporta che la distinzione tra risorse immediatamente disponibili e risorse da impegnare subordinatamente all'accertamento della loro effettiva disponibilità debba essere opera non solo nell'àmbito delle risorse di cui al rigo 7, ma anche con riferimento alle fonti per cassa di cui ai righi 10 (pagamenti previsti a carico dello Stato a favore di RFI per rete convenzionale/AC) e 16 (pagamenti previsti a carico dello Stato per rete Alta velocità/Alta capacità). Dopo aver ricordato che sullo schema di aggiornamento il CIPE ha espresso parere favorevole, con osservazioni, il 31 gennaio 2008, propone di esprimere parere favorevole, richiamando, nella parte premissiva, i contenuti del parere espresso dalla IX Commissione in data 17 ottobre 2007 sullo schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana spa (atto n. 149), con particolare riferimento all'osservazione di cui alla lettera a), concernente la ridefinizione delle «opere in corso».

Silvano MOFFA (AN) ricorda che i gruppi di opposizione espressero voto contrario in occasione dell'esame dello schema di contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana per gli anni 2007-2011, non tanto per il merito degli interventi prefigurati nel documento, quanto invece per la metodologia seguita nella loro selezione e per la mancanza di un quadro organico delle iniziative, elencate senza un vero ordine di priorità. In questa sede, tuttavia, i gruppi di opposizione si asterranno sulla proposta di parere del relatore, proprio in quanto la situazione politica in atto non consentirebbe un reale ed ulteriore approfondimento dei contenuti del contratto di programma e anche perché appare comunque opportuno destinare ad interventi


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nel settore dell'infrastruttura ferroviaria le ulteriori risorse stanziate nei provvedimenti approvati dal Parlamento alla fine dello scorso anno.

Egidio Enrico PEDRINI (IdV), nel preannunciare il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, evidenzia la sollecitudine con la quale il Governo ha posto in essere gli aggiornamenti del contratto di programma necessari ad includervi anche le ulteriori risorse finanziarie da ultimo reperite. Esprime tuttavia molte perplessità in ordine all'effettiva destinazione di tali ulteriori risorse, proprio alla luce di alcune preoccupanti dichiarazioni rese nei giorni scorsi dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, dalle quali si evincerebbe l'intenzione di concentrare tutti gli sforzi dell'azienda sul collocamento delle azioni in borsa e sul potenziamento delle tratte ad alta velocità/alta capacità. Anche seguendo le puntuali indicazioni rese dal Parlamento in occasione del parere richiamato dal relatore e dal deputato Moffa, Ferrovie dello Stato, e quindi RFI dovrebbero in realtà rispondere alla domanda di mobilità dei pendolari, destinando altresì opportune risorse per l'ammodernamento di alcune tratte ferroviarie a binario unico e per investimenti tecnologici in materia di sicurezza, anche per contrastare la preoccupante statistica che vede verificarsi in Italia un incidente ferroviario a settimana.

Antonio ATTILI (SDpSE), nel preannunciare voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, intende sottolineare che nel corso della legislatura testé conclusasi il Governo ha stanziato un volume di risorse finanziarie davvero importante in favore di Ferrovie dello Stato e di Rete ferroviaria italiana in particolare. Quanto all'effettiva destinazione di tali risorse, con precipuo riferimento a quelle concernenti l'aggiornamento del contratto di programma in esame, non può tuttavia non esprimere le sue perplessità. Più in generale, si dichiara non pienamente soddisfatto soprattutto in ordine alla tempistica in base alla quale Ferrovie dello Stato sta affrontando i problemi sollevati in più occasioni della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).

Sui lavori della Commissione.

Egidio Enrico PEDRINI (IdV) intende rivolgere al presidente della Commissione e ai deputati di tutti i gruppi parlamentari in essa rappresentati un appello affinché sia verificata la possibilità di procedere nell'esame della proposta di legge in materia di sicurezza stradale (C. 2480-B), sui cui contenuti, prima dell'inizio della crisi politica, si era raggiunto un buon compromesso tra tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione. Chiede altresì al presidente di valutare in che termini sia possibile, nell'attuale situazione di prorogatio, procedere all'esame e all'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di sicurezza stradale.

Paolo UGGÈ (FI) condivide l'appello del deputato Pedrini circa la possibilità di proseguire l'esame del disegno di legge in materia di sicurezza stradale, nel cui ambito, con l'unanimità dei gruppi, si erano individuate ipotesi di soluzioni adeguate, pur se parziali, ad affrontare il problema dell'incidentalità stradale.

Antonio ATTILI (SDpSE) si associa alla richiesta del deputato Pedrini in ordine all'ulteriore esame del disegno di legge sulla sicurezza stradale.

Mario LOVELLI (PD-U) si associa anch'egli all'appello del deputato Pedrini ai fini dell'esame del disegno di legge n. 2480-B.

Silvano MOFFA (AN) ritiene opportuno che, ove consentito, la Commissione possa procedere all'esame e all'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di sicurezza stradale.


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Michele Pompeo META, presidente, richiama la prassi costante, in forza della quale in periodo di prorogatio l'attività legislativa è limitata all'esame dei soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti ovvero urgenti ed indifferibili, fatti salvi i provvedimenti che la Conferenza dei presidenti di gruppo abbia comunque iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. A tale ultimo fine, fa presente che, interpretando il pensiero dei rappresentanti di tutti i gruppi, aveva già in proposito sollecitato il presidente del suo gruppo parlamentare, al quale comunque, alla luce dell'odierno dibattito, si ripromette di porre nuovamente la questione. Ricorda inoltre che nel periodo di prorogatio si può dare corso all'esame e all'approvazione del documento conclusivo di un'indagine conoscitiva già conclusa solo una volta acquisiti il necessario assenso del Presidente della Camera e l'unanime avviso dei rappresentanti dei gruppi in Commissione.

La seduta termina alle 11.35.