V Commissione - Mercoledì 20 febbraio 2008


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ALLEGATO

DL 24/08: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008 (C. 3431-A Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Sono stati esaminati il testo del disegno di legge indicato in oggetto, presentato alla Camera dei deputati il 16 febbraio 2008 per la conversione, nonché la verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato n. 150 del 19 febbraio 2008.
Al riguardo, per quanto di competenza, in merito ai chiarimenti richiesti dalla Commissione Bilancio, si fa presente:
per quanto concerne la richiesta di una indicazione puntuale del numero dei cittadini italiani residenti all'estero, si evidenzia che lo stesso è pari a 3.649.337, come indicato nel decreto ministeriale 31 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008, ma tale numero comprende anche i cittadini non elettori (es. i minori), mentre le norme del presente provvedimento fanno riferimento, ovviamente, solo ai cittadini titolari dell'elettorato attivo. Inoltre, il numero di 5.000 elettori indicato per ogni seggio dall'articolo 13 della legge n. 459 del 2001, costituendo un limite massimo, potrebbe essere inferiore in alcune situazioni, come peraltro indicato dall'articolo 19, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. Pertanto il numero complessivo di 3.000.000 di elettori considerato in relazione tecnica può ritenersi congruo. Si fa comunque rinvio agli ulteriori elementi che in proposito potranno essere forniti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero degli Affari Esteri;
in ordine ai chiarimenti richiesti sul costo dei seggi speciali, di cui all'articolo 2, comma 11, (euro 212 per seggio), in rapporto al costo dei seggi per la circoscrizione estero (euro 912 per seggio), si osserva che i seggi speciali, oltre ad avere un minor numero di componenti rispetto ai secondi (il presidente e due scrutatori, rispetto al presidente, a quattro scrutatori e un segretario), procedono solo al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio. Di conseguenza, il loro compenso è stato equiparato a quello, ridotto, previsto per i seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;
circa l'eventualità di esplicitare nel testo della norma di copertura (articolo 7) l'onere indicato nella relazione tecnica, si ritiene che ciò non sia necessario, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 24 della legge n. 459 del 2001 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).