VII Commissione - Mercoledì 5 marzo 2008


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al Codice dei beni culturali e del paesaggio in relazione ai beni culturali (Atto n. 217).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione ai beni culturali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cosa» o «cose», rispettivamente con le seguenti: «bene» o «beni», con conseguente coordinamento formale del testo, allo scopo di rendere il decreto legislativo conforme ai principi giuridici istituzionali, senza introdurre definizioni non aderenti al sistema giuridico complessivo;
2) al fine di consentire la libera utilizzazione di immagini dei beni stessi a fini non commerciali, si preveda l'esclusione, per tutti i predetti fini, di canoni e procedure autorizzative, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 108 del Codice nell'attuale testo, modificandone la formulazione nel senso seguente: «3. Sono libere le riproduzioni dei beni da parte di soggetti privati per uso personale, per motivi di studio o ricerca, per illustrazione, discussione o critica e per qualsiasi altro scopo non finalizzato all'uso commerciale della riproduzione, nonché da parte di soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. Nel caso in cui l'atto della riproduzione richieda l'intervento o la sorveglianza da parte dell'autorità che ha in consegna il bene, è obbligatoria la richiesta da parte del soggetto che intende riprodurre il bene. Eventuali spese aggiuntive sono a carico dei soggetti che riproducono il bene.»;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), 2), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento al comma 2 dell'articolo 63 con quello al comma 3 del medesimo articolo;
b) all'articolo 4, comma 2, andrebbe chiarito che l'intento della norma è quello di far rivivere la disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del testo unico del 1999 e l'entrata in vigore del Codice del 2004.