XIII Commissione - Giovedì 6 marzo 2008


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole (Atto n. 231).

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Atto n. 231);
valutate favorevolmente le modifiche che vengono apportate alla normativa vigente in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale, al fine di adeguare la disciplina di tale strumento finanziario ai nuovi orientamenti e regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, forestale e della pesca;
considerato che l'Accordo internazionale per la determinazione del capitale regolamentare delle banche (Basilea 2), entrato in vigore il 1o gennaio 2008, fissa i parametri di valutazione affinché le garanzie prestate direttamente dal debitore oppure da altri soggetti allo scopo autorizzati siano in grado di ridurre i rischi da esposizione e che l'ISMEA può giocare un ruolo fondamentale nel mettere a disposizione delle aziende agricole specifici strumenti di mitigazione del rischio, tra cui garanzie nella forma di fideiussioni;
considerato che nella terminologia utilizzata in materia di accesso al credito bancario, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di mitigazione del rischio a fronte di richieste di finanziamento, la parola «fideiussione» è ricompresa nel termine più ampio di «garanzia» e che pertanto è opportuno che di tale particolarità si tenga conto nella formulazione del provvedimento, segnatamente riguardo alla novella apportata all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004;
considerato che, nella realtà economica e finanziaria attuale, il processo in atto di consolidamento del sistema bancario rischia di penalizzare la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese agricole, che presentano costi fissi relativi più elevati ed un maggior grado di rischiosità rispetto alle grandi imprese del medesimo settore, ma soprattutto incontrano difficoltà nel reperire garanzie patrimoniali. In tale contesto, la garanzia mutualistica prestata dall'ISMEA può giocare un ruolo cruciale così da migliorare l'accesso delle aziende agricole alle fonti di finanziamento, con effetti positivi sulle potenzialità d'investimento e di crescita e sul riequilibrio della struttura finanziaria; pertanto, per tenere conto di quest'aspetto, sarebbe confacente prevedere che le operazioni di credito agrario siano assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie offerte ai sensi dello stesso decreto legislativo;
considerato che fenomeni collegati ai cambiamenti climatici, come l'incremento delle temperature o l'insolita variazione del tasso dell'umidità nell'aria, possono provocare l'insorgere anomalo, o l'aumento dell'aggressività, di determinate fitopatie ed epizoozie, così che gli effetti di


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tali fenomeni dovrebbero poter essere riconosciuti dalle autorità pubbliche competenti come avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale;considerato che il sistema di fissazione dei prezzi massimi per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate si basa sulla rilevazione effettuata da ISMEA della media dei prezzi di mercato dei tre anni precedenti e non tiene conto di incrementi notevoli, che possono avere anche carattere tendenzialmente permanente, dei prezzi effettivi di mercato dei prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, come si è verificato ad esempio per i cereali nel 2007 e nel 2008;
considerato che, ai fini di una maggiore concorrenza tra gli operatori ed a vantaggio degli agricoltori, la sottoscrizione delle polizze assicurative in agricoltura potrebbe essere permessa anche ad altri soggetti che abbiano i requisiti allo scopo richiesti, oltre che ai soli centri di assistenza agricola (CAA) ed alle cooperative agricole e loro consorzi, come oggi invece è previsto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 3, la lettera z) sia sostituita dalle seguenti:
«z) all'articolo 17:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo»;

e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di prevedere meccanismi correttivi della disposizione sulla determinazione dei prezzi per il calcolo dei valori assicurabili, che consentano di tener conto di notevoli incrementi dei prezzi di mercato, al fine di favorire la maggiore diffusione dello strumento assicurativo agevolato;
b) si valuti l'opportunità di fare in modo che, compatibilmente con la normativa comunitaria, si possano riconoscere, quali avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, le condizioni avverse generate da fenomeni connessi ai cambiamenti climatici;
c) si ritiene necessario prevedere che possano deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive, oltre che i consorzi di difesa, i centri di assistenza agricola (CAA) e le cooperative agricole e loro consorzi, anche eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti allo scopo occorrenti;
d) all'articolo 1, comma 3, lettera l), si valuti l'opportunità di sostituire, nel nuovo testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, le parole: «imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile» con le parole: «imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».