V Commissione - Resoconto di mercoledì 12 marzo 2008


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 marzo 2008. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
Atto n. 223.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U), in sostituzione del relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo il quale recepisce la direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. Segnala in particolare che lo schema di decreto introduce disposizioni che definiscono alcune nozioni rilevanti in materia, quali quelle di società di capitali, società italiana, società di un altro Stato membro, fusione transfrontaliera; disposizioni relative all'ambito di applicazione della normativa, alle condizioni relative alle fusioni


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transfrontaliere, nonché alla disciplina applicabile; disposizioni relative al diritto di recesso per il socio che non abbia acconsentito alla fusione; disposizioni relative alla regolarità dell'atto di fusione. Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, rileva che la disciplina in esame interessa rapporti fra soggetti privati che non determinano effetti per la finanza pubblica e ricorda che la relazione tecnica sul provvedimento afferma che le disposizioni in esso contenute non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sullo schema di decreto.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con le considerazioni del presidente e con la proposta di parere formulata.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Atto n. 230.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U), in sostituzione del relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo il quale reca l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità in materia di occupazione e impiego. Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala che l'articolo 1 modificando il codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, disponendo, tra le altre cose, l'aumento del numero dei componenti e dei compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità, istituito presso il Ministero del lavoro (comma 1, lettere f e g); l'aumento del numero dei componenti del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica del Comitato (comma 1, lettera h); l'estensione dell'ambito dei compiti esercitati dalla Covip sui fondi di previdenza complementare (comma 1, lettera r); l'estensione dell'obbligo per i datori di lavoro, pubblici e privati, di redigere almeno ogni due anni un rapporto sulla situazione del personale (comma 1, lettera ff). Ricorda poi che il comma 2 dell'articolo 1, prevede che ad ogni eventuale onere o adempimento derivante dalle modifiche recate dall'articolo 2 si fa fronte nell'ambito delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107. Al riguardo, ricorda che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 468 del 2006 - prevede, al comma 3, la riduzione del trenta per cento della spesa complessiva degli organismi previsti nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Fra gli organismi soggetti a misure di adeguamento ai limiti di spesa indicati, sono previsti il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 198 del 2006, oggetto, come già ricordato, di modifiche da parte dell'articolo 1 del presente provvedimento; il Collegio istruttorio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 198 del 2006, anch'esso oggetto di modifiche da parte dell'articolo 1 del presente provvedimento; l'Ufficio della consigliera o


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del consigliere nazionale di parità, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 198 del 2006; la rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 198 del 2006. Le risorse per far fronte alle spese di funzionamento dei citati Comitato nazionale e Collegio istruttorio sono iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 125 del 1991 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro- che ha stanziato 1 miliardo di lire a decorrere dal 1991 per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e del Collegio istruttorio. Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 5061 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con uno stanziamento definitivo di competenza per l'anno 2008 pari a 313.623 euro.
In proposito, rileva che le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi in quanto all'attuazione delle disposizioni, anche per quanto concerne l'aumentato numero dei componenti dei Comitati, si provvederà nell'ambito delle risorse a normativa vigente, come rideterminato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007. Segnala al tempo stesso che il «riferimento alle risorse dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007» appare in realtà improprio in quanto tale disposizione risulta sostanzialmente una disposizione di contenimento della spesa degli organismi sopra richiamati.
Si sofferma quindi sul rapporto tra la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 e quelle recate dall'articolo 7, il quale, al comma 1, prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica e, al comma 2, che i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene infatti necessario che il Governo fornisca assicurazioni in ordine alla coerenza della disposizione del comma 2 dell'articolo 1 con la clausola di carattere generale di cui al comma 2 dell'articolo 7, in base alla quale i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In altre parole, il Governo dovrebbe assicurare che il comma 2 dell'articolo 1 costituisce una specificazione, riferita alle modifiche introdotte dall'articolo 1 al codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, di quanto in via generale affermato dal comma 2 dell'articolo 7. Segnala peraltro che in tale ipotesi, la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 appare nella sua attuale formulazione suscettibile di determinare equivoci in quanto, in particolare, si fa riferimento ad «eventuali oneri» (in contraddizione quindi con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 7) e non, come previsto dal comma 2 dell'articolo 7, «agli adempimenti» derivanti dal decreto. Al tempo stesso, una soppressione della disposizione farebbe venire meno il riferimento alla limitazione delle spese degli organismi sopra richiamati prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007 che rappresenta comunque un ulteriore elemento di presidio dell'effettiva possibilità di attuare il provvedimento nell'ambito delle risorse finanziare previste a legislazione vigente. Si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di riformulare la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 nel senso di prevedere che nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo.
Illustra quindi il contenuto dell'articolo 2, il quale, modificando il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo


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n. 151 del 2001, dispone tra l'altro l'obbligo, in luogo dell'attualmente prevista mera facoltà, per i Fondi di previdenza complementare di concedere anticipazioni del TFR nei casi di congedo parentale (comma 1, lettera b); la possibilità di fruire su base oraria del congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero (comma 1, lettera c); l'estensione del diritto di beneficiare degli eventuali miglioramenti della condizione di lavoro che sarebbero spettati durante l'assenza per congedo parentale anche ai casi di adozione e di affidamento (comma 1, lettera e); l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, nel caso in cui non sia possibile rinviare l'inizio dei corsi e delle procedure selettive interne, di ammettere le lavoratrici in stato di gravidanza ad una seconda sessione (comma 2). In proposito, ferma restando la clausola di invarianza degli oneri recata dal successivo articolo 7, ritiene opportuno un chiarimento in ordini ad eventuali effetti finanziari negativi a carico delle amministrazioni pubbliche nel caso di organizzazione di sessioni ulteriori di procedure selettive.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con la riformulazione prospettata per quanto concerne l'articolo 1, comma 2. Con riferimento poi alla disposizione dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del provvedimento il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, nel caso in cui non sia possibile rinviare l'inizio dei corsi e delle procedure selettive interne di ammettere le lavoratrici, in stato di gravidanza, ad una seconda sessione, questa non appare recare oneri aggiuntivi all'erario. Infatti, in riferimento alle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione e procedure selettive interne, già attualmente le amministrazioni che gestiscono tali procedure spesso dispongono una seconda sessione per coloro i quali non riescono a partecipare alla prima, per motivi di salute attestati da idonea certificazione.

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U), in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 230);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sostituire il comma 2 dell'articolo 1 con il seguente:
"2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107"».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 marzo 2008. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica


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accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
Atto n. 227.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco PIRO (PD-U), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo il quale reca l'attuazione della direttiva 2006/24/CE in materia di conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. In particolare la citata direttiva CE - volta ad armonizzare le disposizioni degli Stati membri che riguardano gli obblighi di conservazione dei dati dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica - definisce le categorie di dati da conservare, la durata della conservazione, le condizioni per l'immagazzinamento dei dati e i principi in materia di sicurezza dei dati. Sono in particolare disciplinati alcuni aspetti relativi al periodo di conservazione dei dati di traffico , con particolare riferimento alle «chiamate senza risposta», e vengono individuate le categorie di dati da conservare per gli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica (articoli 2 e 3). Viene, inoltre, previsto (articolo 4) l'affidamento del controllo relativo alla conservazione dei dati di traffico al Garante per la protezione dei dati personali, ampliando a tal fine i compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 154 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché l'obbligo, gravante sui fornitori di servizi di telefonia e di servizi di comunicazione elettronica, di inviare annualmente al Ministero della giustizia le informazioni relative ai casi per i quali siano stati forniti dati relativi al traffico telefonico o telematico alle autorità competenti, per il successivo inoltro alla Commissione Europea. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, segnala che le norme escludono espressamente l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo altresì che i soggetti pubblici interessati provvedano agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 6). Al riguardo chiede al rappresentante del Governo di confermare che i soggetti pubblici interessati dalla disciplina in esame, con particolare riferimento all'articolo 4 (nuovi compiti di controllo attribuiti al Garante e obblighi di comunicazione gestiti dal Ministero della giustizia), possano effettivamente provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma che gli adempimenti connessi ai nuovi compiti di gestione e trasmissione dei dati di traffico previsti all'articolo 4 possono essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Francesco PIRO (PD-U), relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo:
all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: "dall'attuazione delle presenti disposizioni" con le seguenti: "dall'attuazione del presente decreto"».

La Commissione approva la proposta.


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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
Atto n. 226.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco PIRO (PD-U), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, emanato in attuazione della direttiva 2006/23/CE, il quale introduce nell'ordinamento nazionale i principi informatori ai quali deve attenersi l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) per quanto attiene l'attività certificatoria concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo, rimandando ai regolamenti tecnici dell'ente medesimo la disciplina di dettaglio.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva che l'articolo 18 dello schema precisa che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica e che l'ENAC svolge i compiti previsti dagli articoli 5, 6, 10, 12, 13, 14 e 15 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, ricorda che lo schema di decreto è privo di relazione tecnica e che il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 28 febbraio 2008, ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare. Nel segnalare comunque l'opportunità di riformulare la clausola di cui all'articolo 18, comma 2, nel senso di prevedere che l'Enac svolge i compiti previsti da tutte le disposizioni del decreto, e non solo dagli articoli specificamente indicati sopra richiamati, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo:
all'articolo 18 sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. L'Enac svolge i compiti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

La Commissione approva la proposta.

La seduta termina alle 13.