V Commissione - Mercoledì 26 marzo 2008


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. Atto n. 229.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

In merito alle richieste di chiarimento formulate si fa presente quanto segue:
1. Circa le previsioni dell'articolo 4, in cui si provvede ad individuare il soggetto pubblico che svolge le funzioni ivi previste in materia di efficienza energetica, si precisa quanto segue:
le funzioni di Agenzia sono affidate all'ENEA, tramite un'apposita struttura, denominata Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente. La scelta dell'ENEA è operata a fronte della consolidata esperienza in materia dell'ente che - come facilmente desumibile sia dai piani di attività sia dall'organizzazione interna, attuale e precedenti - sin dal 1982 opera sull'argomento efficienza energetica: l'ente può dunque provvedere con professionalità e risorse umane già in carico allo stesso e già formate in materia. A ulteriore conferma di ciò, e con riferimento si fa notare che molti degli specifici compiti affidati all'ENEA dal decreto legislativo sono già svolte dall'Ente, se pur indirettamente e non in maniera organica. Infatti:
l'Ente ha contributo alla preparazione del primo Piano nazionale di azione sull'efficienza energetica (PAEE: si veda articolo 3 del decreto legislativo), nonché di diversi piani energetici regionali in materia di rinnovabili ed efficienza;
all'Ente è affidato il monitoraggio del meccanismo di detrazione fiscale del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007). A tal fine, l'Ente ha già analizzato, fornendo rapporti di sintesi ed elaborazioni, le circa 40.000 domande di detrazione finora pervenute per interventi di incremento dell'efficienza energetica negli edifici;
l'Ente già svolge attività di monitoraggio e supporto ai fini della realizzazione di analisi energetiche per gli edifici pubblici, affidatole con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2006;
all'Ente è stata già affidata, attraverso un'apposita convenzione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la certificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Nell'ambito di tale convenzione è già prevista che l'ENEA proponga proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico;
l'Ente già svolge attività finalizzate alla realizzazione di iniziative di informazione e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica (decreto


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del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2006);
annualmente l'ente già pubblica il «rapporto energia e ambiente» a cui è allegato uno specifico volume su fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

Tali attività, svolte oggi da Dipartimenti e unità diverse, dovrebbero essere dunque organicamente riorganizzate:
come precisato nella relazione allegata al provvedimento, è utile ribadire; che il termine «Agenzia» ha esclusivamente valore terminologico e non valenza istitutiva del modello organizzatorio tipico di tale dizione nella giurisprudenza italiana.

2. Circa le previsioni dell'articolo 6, in materia di ripartizione e controllo degli obiettivi fra le regioni e di cumulabilità degli incentivi, si fa presente quanto segue:
le richiamate iniziative programmatorie sono già adottate da tutte le regioni nell'ambito delle prerogative costituzionali assegnate dal Titolo V della Costituzione in materia di energia. Tutte le regioni, ad esempio, adottano e provvedono periodicamente ad aggiornare i piani energetici regionali; nell'ambito di tali piani sono inoltre previste indicazioni e modalità per l'attuazione di iniziative di promozione delle fonti rinnovabili e delle tecnologie ad elevata efficienza. Dunque, lo schema di decreto legislativo in esame provvede esclusivamente ad individuare modalità di coordinamento delle disposizioni e delle attività già messe in atto dalle regioni stesse in materia di programmazione energetica senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica;
le disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi provvedono ad individuare modalità per la razionalizzazione della spesa pubblica, evitando, ad esempio, duplicazioni di iniziative o sovraincentivazioni di interventi che comunque si sarebbero stati realizzati. A parità di risorse stanziate e senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, tale attività di coordinamento renderà possibile realizzare un numero maggiore di interventi, con i conseguenti benefici in termini di riduzione della bolletta energetica nazionale. Si fa presente inoltre che tali previsioni si rendono necessarie anche alla luce della recente pubblicazione della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato;
per ciò che concerne l'esercizio dei poteri sostitutivi, si ribadisce che tale previsione riprende quanto già stabilito dall'articolo 2, comma 170, della legge finanziaria 2008 in materia di fonti rinnovabili. Entrambe le disposizioni, peraltro, richiamano la procedura già prevista, ed attuabile anche in assenza delle stesse, dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 111. Inoltre è utile precisare che un'eventuale esercizio di tali poteri sostitutivi sarebbe necessariamente svolto nell'ambito dell'esercizio dei medesimi poteri in attuazione delle richiamate disposizioni della legge finanziaria 2008 in materia di fonti rinnovabili, senza generare dunque nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica: le azioni in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica sono tipicamente correlate nella definizione dei provvedimenti attuativi e analiticamente connesse dalla evidente costatazione che gli obiettivi percentuali di energia da fonti rinnovabili sono rappresentati dal rapporto fra la produzione di energia verde e i consumi energetici finali complessivi su cui devono essere attuate giustappunto le azioni di promozione dell'efficienza energetica.

3. Per ciò che concerne l'articolo 9, recante istituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi, si fa presente quanto segue:
per la dotazione di 25 milioni si ricorre a risorse già rese disponibili dall'articolo 1, comma 1113, della legge finanziaria 2007. Tale norma stanzia 200 milioni di euro all'anno, nel triennio 2007-2009, per uno specifico fondo destinato al finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto;


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al fine di fornire maggior chiarezza al disposto normativo e come peraltro concordato in sede di Conferenza Unificata, la dizione «fondo di garanzia» della rubrica dell'articolo 9 sarà debitamente corretta, con la dizione «fondo di rotazione». Ciò al fine di chiarire che il fondo avrà le medesime modalità di funzionamento del fondo rotativo «Kyoto» e sarà indirizzato a finanziare le medesime realizzazioni tecnologiche. Il disposto dal decreto legislativo apporta invece talune modifiche tecniche necessarie per consentire l'agevolazione delle stesse tecnologie tramite uno strumento finanziario, quale quello del finanziamento tramite terzi, che lega il ritorno delle rate del rimborso non più meramente al capitale investito, ma al risparmio energetico generato dalle tecnologie. Lo schema di decreto legislativo prevede in tal senso che la durata dei finanziamenti sia estesa, in deroga a quella di settantadue mesi prevista dalla legge finanziaria, fino a centoquarantaquattro mesi, variabilmente in funzione dei tempi di ritorno economico della tecnologia al fine di poter considerare, per le diverse applicazioni, i risparmi energetici generati dall'intervento. La disposizione dunque, senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, rende possibile la promozione di tecnologie caratterizzate da tempi di ritorno economico medio lunghi e quindi, per quanto meritevoli in termini di risparmi energetici ed economici ottenibili, non finanziabili nell'ambito del suddetto termine di settantadue mesi.

4. Per ciò che riguarda l'articolo 11, comma 4, recante disposizioni in materia di edifici ad altissima efficienza energetica, si fa presente quanto segue:
il provvedimento attuativo del comma non è ancora stato emanato a causa di alcune difficoltà tecniche emerse in sede attuativa. Le dotazioni del fondo richiamato nella disposizione risultano quindi ancora integre. La norma, dunque, senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, provvede a precisare un'altra data di inizio lavori al fine di considerare il progresso tecnologico nel settore dell'efficienza energetica negli edifici e permettere, nell'ambito delle medesime dotazioni del fondo, la realizzazione di edifici dimostrativi maggiormente performanti da un punto di vista energetico;
si consideri inoltre che le prestazioni energetiche richieste per l'accesso ai benefici di cui comma 351 e 352 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tecnicamente stringenti e sono da attribuirsi a pochissimi edifici «all'avanguardia» da un punto di vista tecnologico. La modifica, volta ad includere fra gli interventi agevolati anche quelli con date di inizio lavori successive al 31 dicembre 2007, potrà ben essere ricompresa nelle dotazioni del citato fondo.

5. Per ciò che riguarda gli articoli 12, 13 e 14 recanti disposizioni in materia di efficienza energetica nel settore pubblico, si fa presente quanto segue:
in sede di Conferenza Unificata, è stata concordata e formalizzata nel parere espresso dalla Conferenza stessa, una riformulazione degli articoli la quale preveda che le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 costituiscano elementi di indicazione per le amministrazioni pubbliche e non più di prescrizione;
come riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in merito alle suddette disposizioni, si ribadisce che le prescrizioni per l'edilizia pubblica provvedono a coordinare disposizioni già vigenti senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, provvedendo anzi a stimolare una riduzione dei costi per la pubblica amministrazione.

Per ciò che concerne il ricorso a strumenti finanziari per il risparmio energetico, si precisa poi che tale strumento costituisce strumento per ridurre i costi dei bilanci degli enti pubblici: tale tipologia di strumenti, utilizzati ad esempio per


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la realizzazione di impianti termici, consentono infatti agli enti pubblici di non sostenere i costi per la realizzazione dei nuovi impianti e di continuare a pagare, tramite un canone, la stessa «bolletta energetica»: i risparmi energetici realizzati dalla nuova installazione consentono infatti, al soggetto aggiudicatario dell'appalto (ad esempio una ESCo), di ripagare il costo di investimento sostenuto per la realizzazione dei suddetti impianti che non viene dunque sostenuto dall'ente pubblico. Tale strumento permette dunque ai soggetti pubblici di realizzare risparmi sia in fase di esercizio che di realizzazione. Infine si ribadisce che le diagnosi energetiche costituiscono lo strumento con il quale si procede all'individuazione degli interventi con tempi di ritorno economico ridotti che, anche attraverso l'utilizzo del richiamato strumento del finanziamento tramite terzi, consentono di tagliare la spesa energetica a carico delle pubbliche Amministrazioni senza generare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.