I Commissione - Resoconto di giovedì 27 marzo 2008


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 marzo 2008. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 10.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.
Atto n. 237.
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono pervenuti i rilievi espressi sullo schema di regolamento dalla V Commissione.

Sesa AMICI (PD-U), relatore, dopo essersi soffermata sulle modifiche relative all'assetto organizzativo del Ministero della difesa intercorse negli ultimi anni, rileva che lo schema di regolamento in esame costituisce l'attuazione dell'articolo 1, commi 404-416, e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la legge finanziaria per il 2007. Questa legge prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri. Si tratta di un programma finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l'adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.
Passa quindi ad illustrare lo schema in esame. Al riguardo rileva che l'articolo 1 dispone l'articolazione ordinamentale del Ministero in un Segretariato generale, dieci direzioni generali e due uffici centrali. La norma prevede poi, ai commi 4 e 5, che con successivi decreti ministeriali si provveda all'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, di cui si indica il numero massimo, nonché alla definizione dei relativi compiti; quanto ai dirigenti civili, gli incarichi correlati concorrono a determinare il limite massimo di incarichi conferibili.
L'articolo 2, comma 1, relativo alle attribuzioni del Segretario generale, fa rinvio alla normativa vigente, ossia all'articolo 5 della legge n. 25 del 1997, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999. Viene inoltre demandata


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ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare l'individuazione di 37 uffici di livello dirigenziale non generale con relative competenze (comma 2). Il comma 3 pone alle dipendenze del Segretariato l'Ufficio per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale. Il comma 4, infine, istituisce presso il Segretariato un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza.
L'articolo 3 disciplina le competenze della Direzione generale per il personale militare, relative soprattutto al reclutamento ed allo stato giuridico ed economico dei militari. La struttura si articola in trentadue uffici dirigenziali i cui compiti saranno definiti con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare.
L'articolo 4 detta analoghe disposizioni per quanto concerne la direzione generale per il personale civile, cui viene preposto un dirigente civile di ruolo del ministero.
Gli articoli 5, 6 e 7 regolano le competenze delle tre direzioni generali degli armamenti, terrestri, navali e aeronautici. Ognuna di esse è incaricata di curare l'approvvigionamento dei materiali di armamento e delle dotazioni accessorie, di sovrintendere alle attività di ricerca e sviluppo nel settore di competenza, di concorrere alla formazione del relativo personale, di condurre indagini tecniche e gestire il contenzioso nel proprio ambito tecnico.
Ogni direzione si articola in certo numero di uffici dirigenziali (rispettivamente 24, 24 e 25), e da ognuna di esse dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale, preposti all'attuazione di programmi di cooperazione per l'acquisizione di sistemi forniti dall'industria nazionale ed estera, al controllo sull'esecuzione dei relativi contratti e alla certificazione di qualità e conformità delle forniture e dei prodotti.
L'articolo 8 reca norme di analogo tenore per la direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate nel settore di competenza.
L'articolo 9 attribuisce alla direzione generale dei lavori e del demanio funzioni in materia di costruzioni edili, gestione dei beni demaniali, servitù militari e contenzioso.
L'articolo 10 dà ulteriore attuazione alla norma di cui al comma 897 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che ha abrogato gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 2005 al fine di conseguire il ripristino della direzione generale di commissariato e di servizi generali: la direzione, già prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 264 del 1997, era infatti stata suddivisa in due autonome strutture con il successivo decreto legislativo n. 216 del 2005.
Tale direzione, già ricondotta ad unità per effetto del decreto ministeriale 29 marzo 2007, torna quindi ad occuparsi organicamente della gestione dei materiali di equipaggiamento e casermaggio e delle incombenze amministrative correlate ai trasporti, ivi comprese la formazione del relativo personale e la cura del contenzioso di competenza.
L'articolo 11 affida alla direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, i tradizionali compiti connessi all'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva, al trattamento di pensione per il personale militare, al riscatto ed al riconoscimento dei periodi di servizio a fini previdenziali, nonché agli adempimenti derivanti da causa di servizio e dal contenzioso nella materie di competenza.
L'articolo 12 conferma l'attività sanitaria militare quale principale attribuzione della direzione generale della sanità militare.
L'articolo 13 individua le funzioni della direzione centrale del bilancio e degli affari finanziari: tra queste spicca la formazione dello schema di stato di previsione della spesa del ministero con le relative proposte di variazione. La direzione centrale, inoltre, predispone gli atti connessi alla attribuzione degli stanziamenti, cura attività di consulenza finanziaria ed economica, promuove direttive in


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relazione all'esercizio del bilancio, monitora i flussi dei singoli capitoli e, tra l'altro, svolge attività amministrativa nella problematiche di natura fiscale in ambito comunitario.
L'articolo 14 disciplina le peculiari funzioni ispettive conferite all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, dotato di poteri di accertamento in collaborazione con le omologhe strutture del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale ufficio, già riordinato con decreto ministeriale del 20 ottobre 2005, espleta le sue funzioni su circa settecento enti e distaccamenti della Difesa, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere azioni idonee a migliorare l'attività amministrativa.
L'articolo 15 disciplina gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica che concorrono al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero, oggetto di provvedimento di riordino con decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2007: tra questi figura in particolare, il Consiglio superiore delle Forze armate, organo di alta consulenza del Ministro della difesa.
L'articolo 16 contiene disposizioni transitorie e finali. In particolare, al comma 1, si rideterminano le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del Ministero a seguito della riduzione imposta con lo schema di regolamento in esame in ottemperanza al citato comma 404, lettera a).
Il comma 2 demanda invece ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ridefinizione delle dotazioni organiche del personale civile.
Il comma 3 precisa che, nel numero complessivo di riduzioni da realizzare ai sensi del predetto comma 404, rientrano le soppressioni degli uffici conseguite all'attuazione del comma 897.
L'articolo 17, infine, in attuazione al comma 406, elenca le disposizioni abrogate o soppresse con l'entrata in vigore del regolamento: trattandosi di regolamento di delegificazione, sono abrogati anche atti di normazione primaria, quali i decreti legislativi n. 264 del 1997 e n. 216 del 2005.
Osserva quindi che lo schema di regolamento in esame, nonostante il termine per la sua emanazione fosse previsto entro il 30 aprile 2007 dal comma 404 della legge 296 del 2006, viene presentato dal Governo in ritardo e quando le Camere sono in regime di prorogatio.
Con riferimento al contenuto dello schema, fa quindi presente che non appaiono sufficientemente individuate le funzioni proprie dello specifico incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca previsto dall'articolo 2, comma 4; inoltre, rileva che, ai fini della quantificazione del numero di uffici di livello dirigenziale da sopprimere ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006, è stato assunto a riferimento l'assetto organizzativo del Ministero della difesa qual era in essere prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 296 del 2006. A tale proposito, osserva che, in base all'articolo 1, comma 897, della medesima legge n. 296 del 2007, l'assetto organizzativo del Ministero della difesa è stato modificato, nel senso che il numero delle direzioni generali è stato ridotto di una unità per effetto dell'accorpamento di due direzioni generali in un'unica.
Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole con due condizioni ed un'osservazione. La prima condizione è volta ad impegnare il Governo a definire più compiutamente le funzioni proprie dello specifico incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca previsto all'articolo 2, comma 4; l'altra condizione, nel recepire i rilievi della V Commissione, è volta a sostituire il comma 5 dell'articolo 16 nel senso di prevedere che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Infine, l'osservazione suggerisce al Governo di tenere conto, ai fini della determinazione del numero di uffici di livello dirigenziale da sopprimere, dell'attuale assetto del Ministero della difesa.


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Marco BOATO (Verdi), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, osserva che lo schema in esame è stato presentato dal Governo a Camere sciolte e in ritardo di circa dieci mesi rispetto al termine del 30 aprile 2007. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in proposito.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, rileva che il termine in questione assume mero carattere ordinatorio, come confermano numerosi precedenti. Sottolinea inoltre la complessità dello schema in esame, volto a definire l'organizzazione del Ministero della difesa, che presenta una complessità peculiare in quanto la relativa amministrazione per parte ha natura ordinaria e per altra parte persegue finalità particolari.
Auspicando una celere conclusione dell'iter, ringrazia il presidente Violante per avere tempestivamente posto il provvedimento in oggetto all'esame della Commissione ed il relatore per il lavoro svolto.

Marco BOATO (Verdi), pur condividendo le osservazioni del rappresentante del Governo in ordine alla complessità dell'organizzazione del Ministero della difesa ed alla natura ordinatoria del termine di emanazione del regolamento, fa presente che quest'ultimo, essendo stato previsto dalla legge finanziaria per il 2007, era stato stabilito in realtà dallo stesso Governo in carica.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere predisposta dal relatore (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.15.