Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su due domande di autorizzazione a eseguire nei confronti del deputato Giorgio SIMEONI la misura cautelare personale restrittiva della custodia in carcere, avanzata dal GIP di Roma ai sensi degli articolo 68, secondo comma, Cost. e 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003.
Ipotesi accusatoria. La procura della Repubblica di Roma sta conducendo un'indagine per fatti di associazione per delinquere, truffa, falso in atto pubblico e corruzione (procc. nn. 2677/06 e 26284/06 RGNR). L'ipotesi di reato formulata dalla pubblica accusa consiste nelle operazioni amministrative inerenti alla formazione professionale nella regione Lazio. L'indagine verte su una serie di illeciti asseritamente verificatisi nell'ambito dello svolgimento dei corsi regionali organizzati dalla regione con i contributi del Fondo sociale europeo. Secondo l'accusa il Simeoni (all'epoca dei fatti assessore regionale alla Formazione, oltre che vice presidente della Giunta regionale) avrebbe ideato e messo in atto - con il decisivo contributo del suo assistente Giampaolo Scacchi - un sistema per cui le assegnazioni in denaro sarebbero pervenute a ditte ricomprese nel gruppo che faceva capo alla signora Anna Iannuzzi (la c.d. Lady ASL) e al marito Andrea Cappelli che a loro volta avrebbero retrocesso al Simeoni - direttamente o indirettamente - contributi in danaro.
I procedimenti penali in relazione ai quali è chiesta la misura cautelare sono due. Nel primo sono mosse le accuse di associazione per delinquere, corruzione, truffa e falsità in atti. Il meccanismo truffaldino funzionava - a parere dell'accusa - secondo il seguente schema operativo.
Premesso che i contributi regionali alla formazione e all'aggiornamento professionali hanno come destinatario formale il frequentante e non l'ente erogatore, la regione Lazio doveva compilare un elenco di enti accreditati da inserire in un catalogo da cui poi gli aspiranti frequentatori dei corsi dovevano scegliere. L'ente erogatore aveva pertanto interesse a che fossero riconosciuti contributi proprio agli aspiranti frequentatori che sceglievano i propri corsi.
Secondo l'accusa, l'associazione illecita di cui il Simeoni e lo Scacchi sarebbero stati le menti avrebbe fatto accreditare imprese totalmente fasulle sia perché falsa era la sede indicata per lo svolgimento dei corsi (l'hotel Sheraton di Roma) sia perché falsa era l'indicazione degli aspiranti corsisti, nella maggior parte dei casi dipendenti delle medesime società o conoscenti compiacenti (tra cui il figlio di un notaio vicino alla Iannuzzi).
Ottenuti i contributi per i corsisti, poi di fatto le lezioni non si tenevano e il denaro entrava in parte nelle casse dei vari enti (per esempio la IKT, la FKTerapia, la Mercadante S.r.l., la GEIE-Medical international group ed altre) e in parte nella disponibilità del Simeoni.
Secondo l'accusa inoltre, per evitare lo svolgimento dei controlli, ottenuti i finanziamenti, le ditte inoltravano all'assessorato alla formazione lettere falsamente retrodatate di rinuncia all'accreditamento, sicché facevano risultare di non aver ricevuto alcunché. Gli importi percepiti illecitamente sarebbero di varie centinaia di migliaia di euro. Del resto, secondo il GIP, il reparto operativo dei carabinieri di Roma, II sezione avrebbe svolto accurate verifiche documentali presso gli uffici regionali e presso le banche, dalle quali le dichiarazioni della Iannuzzi sarebbero risultate confermate.
Nell'ambito del secondo procedimento, il Simeoni è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per avere ricevuto una dazione di un milione e 200 mila euro per adoperarsi affinché fosse confermato, quale direttore generale della ASL Roma B, Cosimo Speziale, soggetto che a sua volta garantiva commesse e introiti vari alle società della Iannuzzi.
Fonti di prova. Gli inquirenti adducono come prova degli illeciti le dichiarazioni della Iannuzzi, dello Scacchi e del Cappelli che vengono ritenuti, in quanto correi, particolarmente affidabili sui fatti. Oltre alle dichiarazioni indizianti dei correi, vengono anche addotte sommarie informazioni testimoniali di varie persone, riscontri documentali e taluni altri mezzi di ricerca della prova.
Procedura. La richiesta di autorizzare gli arresti dell'on. Simeoni è pervenuta il 24 luglio 2006. Il sottoscritto presidente e relatore ha chiesto al giudice un'integrazione documentale in data 27 luglio, cui il giudice ha dato riscontro in data 31 luglio. Il relativo esame è iniziato nella seduta del 2 agosto 2006 ed è proseguito - previa proroga dei termini concessa dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 18, comma 2, Reg. Cam. il 3 agosto 2006 - in quelle del 20 e del 21 settembre 2006. L'on. Simeoni è intervenuto nella seduta del 2 agosto 2006, offrendosi alle domande dei componenti. Egli ha depositato una memoria difensiva in data 11 settembre che i componenti hanno potuto valutare.
Esito dell'esame e conclusioni. I membri della Giunta hanno dunque proceduto a un esame ampio e approfondito della richiesta pervenuta. Di tale esame e delle posizioni che sono emerse è opportuno qui dar conto nel modo più neutro e fedele possibile e dunque si allegano alla presente relazione i resoconti delle sedute in cui l'esame stesso si è svolto, anche per riportare le risposte dell'on. Simeoni.
Il massimo comune denominatore emerso nella discussione è tuttavia, a parere di una quota maggioritaria della Giunta, che manchino reali esigenze cautelari a supporto della misura custodiale.
È noto al riguardo che le esigenze cautelari richieste dal codice di procedura penale sono il pericolo d'inquinamento delle prove; la possibilità di fuga; e il timore di reiterazione del reato. Qui viene addotto il pericolo d'inquinamento delle prove. Tra quanti hanno condiviso la proposta qui presentata, a parere di alcuni il pericolo mancherebbe perché il quadro indiziario è tutto sommato abbastanza solido. A parere di altri invece non si potrebbe parlare di pericolo per la genuinità delle prove giacché non è chiaro a quale addebito riferibile al Simeoni tale pericolo inerirebbe, giacché le accuse mosse al deputato sono indirette e non suffragate se non da congetture dei coindagati.
Inoltre presso la Giunta è stato osservato che mentre per lo Scacchi sussistono univoci e concreti elementi di colpevolezza (costituiti dalle somme rinvenute sui suoi conti bancari), con riguardo al Simeoni non solo non sono state trovate somme ma dalla documentazione esaminata non appaiono neanche sussistere elementi di prova della loro esistenza.
A questo si aggiunga che nella storia repubblicana per soli quattro deputati e per fatti di sangue l'autorizzazione è stata concessa, altrimenti è stata sempre negata. Non appaiono qui sussistere elementi per discostarsi da questa prassi.
Per questi motivi, la Giunta a maggioranza, propone che l'Assemblea deliberi di negare l'autorizzazione richiesta con riferimento a entrambi i procedimenti.
Carlo A. GIOVANARDI, relatore
ALLEGATO
Carlo GIOVANARDI, presidente e relatore, rammenta che nella scorsa seduta era stata data notizia dell'assegnazione di domande di autorizzazione all'esecuzione degli arresti del deputato Simeoni. In data 26 luglio 2006 l'interessato ha depositato un'istanza, copia della quale è a disposizione di tutti, nella quale adduce una serie di asserite irregolarità nelle domande stesse. In particolare, l'on. Simeoni ritiene non essere stato rispettato l'articolo 5 della legge n. 140 del 2003, giacché il GIP richiedente non avrebbe trasmesso alla Camera gli elementi su cui si fonda il provvedimento cautelare. A prescindere dalla fondatezza delle osservazioni dell'on. Simeoni, in data 27 luglio ha ritenuto di inviare la seguente lettera alla dottoressa Figliolia: «Gentile Dottoressa, faccio riferimento alle Sue domande di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale nei confronti del deputato Giorgio Simeoni (procc. nn. 26277/06 e 26284/026 RGNR). Al riguardo, ho constatato che le domande di autorizzazione predette sono pervenute prive di allegati documentali di riscontro agli elementi indizianti descritti nel corpo delle ordinanze cautelaci. Ho ravvisato dunque l'esigenza che la Giunta disponga di tutti i supporti conoscitivi utili a condurre un esame completo e pienamente informato della questione. Le sarò pertanto grato se vorrà trasmettere alla Giunta copia di quei riscontri documentali che Ella ritiene necessari o utili per una più esaustiva istruttoria da parte di tale collegio. Nel farLe presente che la Giunta è convocata per l'esame delle Sue domande mercoledì 2 agosto 2006, rimango in attesa di un Suo cortese riscontro e Le porgo i miei migliori saluti».
In data 31 luglio 2006 il GIP ha dato riscontro a tale richiesta inviando voluminosa documentazione che da ieri è a disposizione dei componenti. Ricorda che l'articolo 18, comma 1, del regolamento della Camera prevede che la Giunta debba riferire all'Assemblea entro 30 giorni dall'assegnazione; si riserva tuttavia all'esito della seduta odierna di proporre che la Giunta chieda, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo regolamento, una proroga del termine. Espone che l'indagine verte su una serie di illeciti asseritamente verificatisi nell'ambito dello svolgimento dei corsi regionali di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla regione Lazio con i contributi del Fondo sociale europeo. Secondo l'accusa il Simeoni (all'epoca dei fatti assessore regionale alla Formazione) avrebbe ideato e messo in atto - con il decisivo contributo del suo assistente Giampaolo Scacchi - un sistema per cui le assegnazioni in denaro sarebbero pervenute a ditte ricomprese nel gruppo che faceva capo alla signora Anna Iannuzzi (la c.d. Lady ASL) e al marito Andrea Cappelli che a loro volta avrebbero retrocesso al Simeoni - direttamente o indirettamente - contributi in danaro. I procedimenti penali in relazione ai quali è chiesta la misura cautelare sono due. Nel primo sono mosse le accuse di associazione per delinquere, corruzione, truffa e falsità in atti. Il meccanismo truffaldino funzionava - a parere dell'accusa - secondo il seguente schema operativo. Premesso che i contributi regionali alla formazione e all'aggiornamento professionali hanno come destinatario formale il frequentante (con i c.d. vouchers) e non l'ente erogatore, la Regione Lazio doveva compilare un elenco di enti accreditati da inserire in un catalogo da cui poi gli aspiranti frequentatori dei corsi dovevano scegliere. L'ente erogatore aveva pertanto interesse a che fossero riconosciuti contributi proprio agli aspiranti frequentatori che sceglievano i propri corsi. Secondo l'accusa, l'associazione delinquenziale di cui il Simeoni e lo Scacchi sarebbero stati le menti avrebbe fatto accreditare imprese totalmente fasulle sia perché falsa era la sede indicata per lo svolgimento dei corsi (l'hotel Sheraton di Roma) sia perché falsa era l'indicazione degli aspiranti corsisti, nella maggior parte dei casi dipendenti delle medesime società o conoscenti compiacenti (tra cui il figlio di un notaio vicino alla Iannuzzi). Ottenuti i contributi per i corsisti, poi di fatto le lezioni non si tenevano e il denaro entrava in parte nelle casse dei vari enti (per esempio la IKT, la FKTerapia, la Mercadante S.r.l., la GEIE-Medical International Group ed altre) e in parte nella disponibilità del Simeoni. Secondo l'accusa inoltre, per evitare lo svolgimento dei controlli, ottenuti i finanziamenti, le ditte inoltravano all'assessorato alla formazione delle lettere falsamente retrodatate di rinuncia all'accreditamento, sicché facevano risultare di non aver ricevuto alcunché. Gli importi percepiti illecitamente sarebbero di varie centinaia di migliaia di euro. Gli inquirenti adducono come prova degli illeciti le dichiarazioni della Iannuzzi e del Cappelli che vengono ritenuti, in quanto correi, particolarmente affidabili sui fatti. Del resto, secondo il GIP, il reparto operativo dei carabinieri di Roma, II sezione avrebbe svolto accurate verifiche documentali presso gli uffici regionali e presso le banche, dalle quali le dichiarazioni della Iannuzzi sarebbero risultate confermate. Nell'ambito del secondo procedimento, il Simeoni è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per avere ricevuto una dazione di un milione e 200 mila euro per adoperarsi affinché fosse confermato, quale direttore generale della ASL Roma B, Cosimo Speziale, soggetto che a sua volta garantiva commesse e introiti vari alle società della Iannuzzi. Anche in questo caso le fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni della Iannuzzi medesima. Le esigenze cautelari sarebbero, secondo il GIP nella necessità di prevenire l'inquinamento delle prove. Osserva che dalla lettura della pagina 80 dello stampato (doc. IV, n. 4 e 5) si evince che soltanto allo Scacchi sono stati trovati intestati 900 mila euro su conti esteri e non al Simeoni. Dispone l'audizione dell'interessato.
(Viene introdotto il deputato Giorgio Simeoni).
Giorgio SIMEONI (FI) espone che la vicenda che suo malgrado lo vede coinvolto attiene alla cosiddetta «mala sanità» nel Lazio, fenomeno per cui si rammarica ma del quale in nessun modo si sente responsabile, essendo stato vice presidente e assessore alla formazione della giunta regionale nella consiliatura 2000-2005. Ha conosciuto la signora Iannuzzi nell'autunno 2003 quale imprenditrice del settore alberghiero sulle orme del padre, che aveva fatto fortuna emigrando oltre oceano. Morto questi, la Iannuzzi gli ha intitolato una fondazione per opere di bene. Venendo più specificamente alle sue iniziative in campo formativo e di aggiornamento professionale, ricorda che l'assessorato da lui guidato emanò nel 2004 un bando per l'assegnazione dei finanziamenti comunitari al quale risposero ben 7 mila soggetti. Si trattava pertanto di trovare un modo di assegnare i voucher in modo razionale ed equo. Fece pertanto una convenzione con l'università La Sapienza volta ad avvalersi dell'opera di valutazione delle domande e delegò la gestione delle procedure di erogazione e controllo all'azienda LAZIODISU. L'accreditamento delle ditte che intendevano offrire i servizi formativi e di aggiornamento professionale avveniva su autocertificazione e per via informatica. Precisa che il medesimo sistema è stato conservato dalla giunta regionale subentrata a quella di cui egli faceva parte. Auspica di potersi difendere in sede giudiziaria nel modo più ampio possibile, anche per contestare le confuse e contraddittorie deposizioni della Iannuzzi. Ribadisce che non si occupava di gestione sanitaria per alcun profilo se non per il suo limitato impegno alla riconferma dei direttori generali Speziale e Condò che gli erano stati segnalati per iscritto come persone di gradimento dal coordinatore regionale di Forza Italia. Quanto alle manifestazioni di relazioni pubbliche, sottolinea che diverse delle fatture che risultano agli atti sono relative a iniziative di partito. Giampiero Scacchi è stato suo assistente dal 2000 al 2001, circostanza che evidenzia quindi la sua totale estraneità ai fatti che sarebbero avvenuti successivamente. Nel rammentare che lo Scacchi gode attualmente degli arresti domiciliari, trattati con la magistratura dalla sua difesa dopo le sue dichiarazioni indizianti, sottolinea l'inverosimiglianza dell'accusa a lui rivolta di poter inquinare le prove o, peggio, di poter reiterare il reato.
Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) gli domanda se abbia mai stipulato un contratto preliminare di acquisto di un immobile per 174 mila euro.
Giorgio SIMEONI (FI) smentisce categoricamente.
Marilena SAMPERI (Ulivo) domanda se conosca Maurizio Ciani, il quale si sarebbe prestato per l'operazione fittizia di compravendita.
Jole SANTELLI (FI) comprende il senso della domanda della collega Samperi ma rimarca che in realtà il preliminare di vendita è stato scoperto a seguito di un sequestro di documenti disposto a carico dello Scacchi e dagli accertamenti successivi al quale è emerso il ruolo del Ciani ma non quello del Simeoni.
Pierluigi MANTINI (Ulivo) chiede se il deputato Simeoni possa spiegare le ragioni delle deposizioni di Scacchi e della Iannuzzi.
Giorgio SIMEONI (FI) non se le spiega e trova le loro accuse incredibili. È verosimile che intendessero, con una clamorosa chiamata in correità, allontanare le indagini da loro medesimi e favorire la concessione, nel caso dello Scacchi, degli arresti domiciliari.
Pierluigi MANTINI (Ulivo) concesso che il Simeoni non era tenuto forse a sapere che lo Sheraton non era di proprietà della Iannuzzi e che i dati relativi all'accreditamento informatico delle ditte che intendevano far spendere ai fruitori i voucher presso di loro, nondimeno osserva che l'assessorato regionale avrebbe dovuto svolgere controlli ben più efficaci.
Sesa AMICI (Ulivo) ricorda che nella passata consiliatura regionale esponenti dell'allora opposizione presentarono numerosi atti di sindacato ispettivo sui corsi professionali, che presentavano evidenti falle gestionali. Tanto è dimostrato del resto dalla tecnica delle lettere retrodatate di disdetta degli accreditamenti. Chiede al deputato Simeoni fino a che punto egli conoscesse l'ingranaggio dell'impiego dei fondi comunitari nella formazione professionale.
Giorgio SIMEONI (FI) sostiene di essersi adoperato in ogni modo per evitare truffe e sprechi, che del resto avvengono in tutte le regioni d'Italia. Stipulò appositamente un protocollo d'intesa con la Guardia di finanza.
Nino MORMINO (FI) non ha ancora avuto il tempo di consultare gli atti pervenuti, ragione per cui si assocerà alla proposta, ove avanzata, di chiedere al Presidente della Camera una proroga ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della Camera.
Federico PALOMBA (IdV), considerato che la Giunta è impegnata su una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, fa presente che essa dovrebbe quindi guardare agli indizi di colpevolezza indicati dal magistrato e alle esigenze cautelari che qui vengono individuate non già nella reiterazione del reato ma nel pericolo di inquinamento delle prove. Domanda al deputato Simeoni come si spieghi la contraddizione tra quanto lui stesso ha affermato (di aver cioè conosciuto la Iannuzzi nel 2003) e le dichiarazioni dello Scacchi (che sostiene di avergliela presentata nel 2001).
Giorgio SIMEONI (FI) non può che respingere le accuse e sottolineare con forza che né la Iannuzzi né lo Scacchi offrono dettagli di luogo, di tempo e di modalità delle dazioni corruttive di cui lo accusano. La Iannuzzi da vari mesi rende dichiarazioni alla magistratura in cui parla di diverse personalità politiche ma l'unico che viene bersagliato dai giornali è lui. Per offrire testimonianze della sua rettitudine amministrativa ripercorre una vicenda che ha riguardato la sua famiglia negli anni '80 quando egli era assessore all'urbanistica del comune di Trevignano (RM). In tale occasione, pur di non apparire coinvolto in una vicenda poco chiara, si autosospese dall'incarico per due anni.
Lello DI GIOIA (RosanelPugno) ritiene che debba essere approfondito il tema delle procedure di accreditamento degli enti erogatori dei servizi di formazione e chiede che la Giunta rinvii l'esame.
Nicola CRISCI (Ulivo) domanda al deputato Simeoni come possa spiegare che di tutto il vasto meccanismo corruttivo e truffaldino disvelato dall'inchiesta fosse motore soltanto lo Scacchi. Torna a chiedergli altresi se si sia spiegato davvero il motivo delle deposizioni dello stesso.
Giorgio SIMEONI (FI), nel ricordare ancora una volta che a seguito delle deposizioni rese lo Scacchi ha ottenuto gli arresti domiciliari, precisa ancora che il medesimo non era più suo assistente a far data dal 2001, anno in cui ottenne un prestigioso incarico presso il comune di Civitavecchia.
Pierluigi MANTINI (Ulivo) domanda quale unità organizzativa fosse responsabile delle graduatorie degli aventi diritto al voucher e che ruolo effettivo svolgesse LAZIODISU.
Giorgio SIMEONI (FI) torna a ripetere che si tratta di profili da lui delegati alla gestione di soggetti amministrativi terzi che egli non controllava direttamente, essendo ben nota la distinzione tra l'indirizzo politico e la concreta e quotidiana gestione dei servizi.
Oriano GIOVANELLI (Ulivo) rimarca la stranezza delle affermazioni del deputato Simeoni circa la sua totale estraneità ai meccanismi di accreditamento delle ditte erogatrici e alle condotte dei dirigenti regionali come per esempio quella di Franco Schina, al fax del quale risulta essere stata inviata una delle varie disdette retrodatate di accreditamento.
Marilena SAMPERI (Ulivo) condivide l'osservazione del deputato Simeoni sulla bontà delle procedure amministrative di accelerazione e di semplificazione delle pratiche di erogazione dei pubblici servizi ma non crede che gli strumenti da soli siano un bene o un male. Quello che conta sono i risultati e qui questi sono di segno totalmente opposto all'auspicata trasparenza ed efficacia dell'azione della pubblica amministrazione. Domanda al deputato Simeoni come possa spiegarsi una simile divaricazione tra le intenzioni e gli esiti.
Giorgio SIMEONI (FI) risponde che le procedure di autocertificazione per via informatica sono diffuse in tutta Italia proprio in seguito all'esempio da lui propugnato nel Lazio e che il corretto uso dei fondi comunitari ha consentito anche un calo della disoccupazione nella regione.
Antonio LEONE (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, non considera corretto l'andamento dell'odierna seduta che somiglia più a un'udienza penale con interrogatorio dell'imputato che non a un'audizione parlamentare. Invita i colleghi ad attenersi al punto.
Carlo GIOVANARDI, presidente e relatore, poiché nessun altro intende porre domande all'interessato, lo congeda, avvertendolo della possibilità che la Giunta lo chiami nuovamente a intervenire.
(Il deputato Giorgio Simeoni si allontana dall'aula).
Maurizio PANIZ (FI), ricordato che il compito della Giunta è cercare l'eventuale fumus persecutionis nella domanda pervenuta dalla magistratura romana, ritiene che l'arresto dell'indagato non sia affatto indispensabile nell'economia dell'indagine. Le dichiarazioni indizianti dei due coimputati non sono suffragate sul piano logico dai calcoli che ognuno agevolmente può svolgere sulle cifre di cui si parla e le esigenze cautelari appaiono prima facie argomentate in modo pretestuoso. Sulla base della documentazione a oggi consultata propenderebbe per il diniego dell'autorizzazione ma non si opporrà a un rinvio per consentire a tutti una più attenta verifica documentale.
Carlo GIOVANARDI, presidente e relatore, sul piano del metodo considera più saggio abbondare nei tempi d'esame che non restringerli eccessivamente.
Federico PALOMBA (IdV), ricollegandosi all'intervento del deputato Paniz, afferma al contrario che per parte sua considera possibile deliberare per la concessione dell'autorizzazione fin da ora. Gli sembra però che la Giunta si stia orientando per un rinvio, che allora dovrà essere fruttuoso e non una mera tecnica dilatoria.
Nicola CRISCI (Ulivo) puntualizza che le domande rivolte ai deputati indagati sono finalizzate a far luce sulle vicende di cui si tratta e non hanno alcun carattere inquisitorio. Invita i colleghi a ragionare con serenità d'animo com'è stato in passate recenti occasioni.
Oriano GIOVANELLI (Ulivo) riconosce che l'esame prolungato e approfondito di vicende complesse come quella in titolo comporta il rischio che le domande rivolte all'interessato appaiano la ripetizione di un interrogatorio, ma si tratta di un rischio che deve essere corso in presenza di un'indagine importante com'è quella in questione nella quale effettivamente ravvisa un pericolo d'inquinamento delle prove. È per questo che una proposta di rinvio, con conseguente domanda di proroga del termine per l'esame presso la Giunta, incontra le sue perplessità. Chiedere una proroga dei trenta giorni previsti dal regolamento significa assumersi una grave responsabilità proprio in relazione alle esigenze cautelari segnalate dal magistrato.
Sesa AMICI (Ulivo) si associa alle considerazioni del collega Giovanelli dal momento che il decorso del tempo oggettivamente trascura gli elementi di pericolo indicati nell'ordinanza.
Marilena SAMPERI (Ulivo) condivide le perplessità dei deputati Giovanelli e Amici.
Elias VACCA (Com. It.) sottolinea la diversità della richiesta in titolo rispetto a quella relativa al deputato Fitto, la quale era basata su esigenze cautelari argomentate in modo apodittico e talora scomposto, laddove quella odierna è solidamente ancorata a dati di realtà. Gli indizi di colpevolezza non appaiono fragili e l'ipotesi che nel frattempo gli inquisiti possano lavorare per attentare alla genuinità delle fonti di prova gli sembra reale. Per tali motivi non condivide un rinvio che tuttavia gli sembra nei fatti inevitabile per i concomitanti impegni parlamentari di ciascuno dei componenti in queste ultime giornate di lavori della Camera.
Nino MORMINO (FI), nell'esprimere un'opinione parzialmente dissenziente dal collega Leone circa la natura delle audizioni previste dal regolamento della Camera per i deputati attinti da richieste autorizzatorie, nondimeno si associa alle considerazioni del deputato Paniz relative all'emergenza dagli atti di ragionamenti e considerazioni connotati da oggettivo pregiudizio. Quando a pagina 84 dello stampato si afferma senza motivazione che il Simeoni avrebbe una spiccata pericolosità sociale in ragione di elementi sintomatici di una personalità proclive al compimento di altri reati altro non si fa che emettere giudizi prima del tempo. Del resto, non è chiaro in che cosa consistono i pericoli di pressione sullo Scacchi che il Simeoni potrebbe esercitare per attentare alla genuinità della confessione del suo ex collaboratore.
Jole SANTELLI (FI) tiene a ricondurre l'odierna discussione entro un alveo corretto. Non è dubbio che - come il Simeoni ha premesso oggi - l'inchiesta non riguarda principalmente lui, ma la Iannuzzi quale protagonista di un giro di malaffare nella sanità laziale. Costei ha fatto menzione di molte personalità politiche: non è escluso che faccia altri nomi mirabolanti. Invita i componenti la Giunta a non farsi suggestionare dalle notizie apparse sui giornali, che per esempio l'avevano indotta in errore circa la permanenza del rapporto di collaborazione con lo Scacchi, che invece oggi ha appreso essersi interrotto diversi anni fa.
Oriano GIOVANELLI (Ulivo), interrompendo, fa presente che nella sua lettura dei fatti, l'odierna audizione non ha contribuito a rendere un quadro molto diverso da quel che i giornali hanno riportato.
Jole SANTELLI (FI), riprendendo il suo dire, afferma la necessità di un rinvio dell'esame affinché i componenti possano effettivamente consultare con attenzione gli atti pervenuti che ella solo sommariamente ha potuto visionare ieri.
Carlo GIOVANARDI, presidente e relatore, concorde la Giunta, chiederà al Presidente della Camera una proroga del termine di trenta giorni per riferire all'Assemblea sulla domanda in titolo. Il seguito dell'esame viene rinviato alla prima seduta della Giunta alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva e verrà chiesto al Presidente della Camera di calendarizzare per l'Assemblea la relazione alla prima seduta utile.
Carlo GIOVANARDI, Presidente e relatore, comunica che è pervenuta da parte dell'on. Simeoni una memoria, distribuita in copia a tutti componenti, con la quale egli ribadisce i contenuti della sua linea difensiva, in gran parte già esposti durante la sua audizione del 2 agosto 2006. Nell'invitare ciascuno a consultarla, fa presente che egli contesta l'autenticità della documentazione relativa alle ricevute dell'Hotel Sheraton e ribadisce che lo Scacchi ha cessato di essere un suo collaboratore già dal 2001 per assumere un incarico impegnativo presso il comune di Civitavecchia. Il Simeoni sottolinea pertanto l'inverosimiglianza delle accuse da queste mossegli per fatti asseritamente accaduti in epoca successiva. Comunica altresi che da un'agenzia di stampa risulterebbe in un procedimento connesso, a carico di tale Buttarelli, che il tribunale del riesame di Roma si sarebbe pronunciato per l'annullamento della misura cautelare, esprimendo seri dubbi sulla credibilità della Iannuzzi. Si riserva di far acquisire tramite gli uffici il documento ufficiale. Intende da ultimo rappresentare un elemento a suo avviso significativo e rilevante per l'odierna discussione, costituito dal fatto che la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la misura cautelare disposta dalla magistratura di Campobasso a carico di Remo Di Giandomenico, deputato nella scorsa legislatura, nei confronti del quale era stata richiesta l'autorizzazione a eseguire la restrizione personale, denegata dalla Camera ma poi eseguita allo scadere del mandato parlamentare del Di Giandomenico, non ricandidato. Si riserva di avanzare una proposta sulle domande in titolo all'esito del dibattito.
Nino MORMINO (FI) ha analizzato attentamente la domanda pervenuta, unitamente alla corposa documentazione trasmessa successivamente dalla magistratura. Al proposito - per inciso - sollecita la Giunta a svolgere un dibattito sulla possibilità di modificare la prassi per cui i componenti non possono estrarre copia dei documenti depositati, fermo restando il loro impegno morale a mantenere il riserbo. Tornando al merito, ritiene sussistente il fumus persecutionis nei confronti del deputato Simeoni. Non considera tale fumus presente tanto in senso soggettivo quanto invece in senso oggettivo. Al riguardo, premette che quando viene disposta la misura cautelare carceraria gli elementi di prognosi circa l'inquinamento delle prove devono essere particolarmente pregnanti giacché devono essere volti a escludere l'efficacia di ogni misura diversa. Nel caso all'esame il magistrato non è riuscito a raggiungere un convincente livello di motivazione in ordine a tale profilo. Ricordato infatti che l'accusa si declina su due versanti, l'uno relativo agli abusi nella formazione professionale e l'altro a quelli nella gestione sanitaria, gli sembra che ben pochi addebiti possano essere mossi al Simeoni. Certamente non quelli di aver contribuito a eludere il ricco sistema di controlli e verifiche che è previsto per i finanziamenti pubblici alla formazione del personale. Il sistema dei voucher è infatti disciplinato da dettagliate norme di legge e di regolamento che non solo il Simeoni non ha violato, ma ha contribuito a rafforzare mediante apposite convenzioni con altri enti. Sulla rappresentazione di tali circostanze non vede come possa esercitare oggi il Simeoni un'attività di inquinamento probatorio. Del resto, dal testo dell'ordinanza si legge testualmente: «Il predetto Simeoni il cui collaboratore era Scacchi Giampaolo aveva proprio in ragione del suo incarico di assessore regionale il potere di consentire e agevolare il disegno criminoso del sodalizio incriminato finalizzato all'appropriazione dei finanziamenti destinati alla formazione». Si tratta, com'è evidente, di una accusa apodittica che configura una mera responsabilità di posizione, rispetto alla quale è oggettivamente difficile concepire un'esigenza di preservare la genuinità della prova. Altro elemento di oggettiva persecutorietà viene rinvenuto nell'affermazione del giudice per cui il Cappelli avrebbe confermato integralmente le dichiarazioni indizianti della moglie Iannuzzi: ma questo non risulta affatto dagli atti a disposizione. Il Cappelli infatti si limita a mere supposizioni circa i rapporti tra Scacchi e Simeoni. Peraltro, sul profilo delle percentuali nella spartizione del danaro carpito alla regione Lazio le varie dichiarazioni non sono concordanti. Sottolinea ulteriormente che, quanto al preteso contratto preliminare che il Simeoni avrebbe fatto a bella posta stipulare allo Scacchi per dissimulare la provenienza illecita del danaro, non risulta che la magistratura si sia peritata di verificare i fatti ascoltando l'intermediario Masini e il promittente acquirente Ciani. In conclusione, trova persecutoria la domanda di arresto e voterà per il suo rigetto.
Elias VACCA (Com. It.) si sarebbe augurato che nel tempo intercorso tra l'ultima e l'odierna seduta fossero emersi fatti nuovi tali da rendere inutile la pronuncia della Giunta. In mancanza, deve prospettare il suo dissenso dal collega Mormino, di cui pure ha apprezzato il livello argomentativo. A differenza del caso dell'on. Fitto, in questo non trova alcuna affermazione preconcetta da parte dell'autorità giudiziaria mentre trova invece alcuni solidi fatti come l'indicazione che Scacchi fa del proprio conto corrente all'estero recante 900 mila euro e la stipula di un contratto preliminare di vendita per 174 mila euro. Non si tratta di illazioni o di affermazioni apodittiche ma di elementi oggettivi che ricadranno in primis a carico dello Scacchi, la cui deposizione è dunque intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile, ben più di quella della Iannuzzi. Considerate sussistenti pertanto le esigenze cautelari, motivate dal pericolo non di reiterazione del reato, ma di inquinamento probatorio, voterà a favore della concessione dell'autorizzazione richiesta.
Oriano GIOVANELLI (Ulivo) rammenta come nel caso dell'on. Fitto la Giunta condusse un lavoro scrupoloso che si concluse con l'unanime proposta di rigetto della richiesta per mancanza di esigenze cautelarì, anche se molti componenti non erano convinti della sussistenza del fumus persecutionis. Purtroppo di quella convergenza fu fatto un uso sgradevolmente strumentale in Assemblea. Un esame analogamente attento e completo è stato condotto sulla documentazione relativa alle domande in titolo, dal quale risulta che il Simeoni è uno sprovveduto oppure un partecipe degli accordi illeciti. Sprovveduto perché è difficile pensare che egli possa aver consentito o comunque non essersi opposto al fatto che altri spendeva il suo nome in affari poco chiari che si sono oggettivamente realizzati; oppure partecipe, se l'ipotesi accusatoria fosse provata processualmente. Rammenta oltretutto che il collega Simeoni non ha negato di aver conservato rapporti con lo Scacchi anche dopo la cessazione della sua collaborazione formale. Concorda nel resto con il deputato Vacca.
Federico PALOMBA (IdV), pur apprezzando la verve argomentativa del collega Mormino, non può condividerne gli esiti. Si augura che in Giunta prevalga un'ottica di coscienza e di diritto e non la fede politica. Soprattutto auspica che chi vede il fumus persecutionis oggi in Giunta non voglia poi spargere un fumus beatificationis domani in Assemblea. Pur con sofferenza umana, voterà per la concessione dell'autorizzazione.
Pierluigi MANTINI (Ulivo), premesse considerazioni generali sui concetti delle esigenze cautelari e dell'inquinamento probatorio, esprime le preoccupazioni e i dubbi che animano ciascuno dei componenti in questo delicato esame. Non può nascondersi che la vicenda rappresentata dall'autorità giudiziaria è costituita da un cattivo uso dei poteri amministrativi, da un pessimo esempio di servizio pubblico e dall'ovvia alterazione dei meccanismi della concorrenza. Risulta dalla richiesta della magistratura che presso gli uffici del Simeoni si svolgeva una serie di riunioni alle quali partecipavano lo Scacchi e lo Schina nella veste di direttore regionale. Gli incontri erano finalizzati a individuare i nominativi degli imprenditori che sarebbero stati favoriti e scelti, grazie alle loro conoscenze con gli indagati per ottenere i finanziamenti regionali. Nel corso delle riunioni si discuteva in ordine alla percentuale che doveva essere corrisposta dai destinatari dei finanziamenti. Ne è rimasto leso inevitabilmente il buon andamento della pubblica amministrazione che non è soltanto un bene giuridico tutelato da norme penali ma è un interesse immanente nella vita quotidiana dei cittadini. Le esigenze cautelari gli paiono motivate meglio che nel caso precedente concernente il deputato Fitto. Invita pertanto tutti i componenti a riflettere su tali elementi prima di dare il loro voto la cui espressione comunque chiede che sia rinviata a domani.
Carlo GIOVANARDI, Presidente e relatore, nel rammentare che la Camera ha concesso l'autorizzazione all'arresto nella storia repubblicana per soli quattro deputati e per fatti di sangue, rinvia il seguito dell'esame di questo come degli altri punti all'ordine del giorno alla seduta che convoca fin d'ora per domani, giovedì 21 settembre 2006 alle ore 9.
Marilena SAMPERI (Ulivo) osserva che i membri della maggioranza come nelle precedenti occasioni hanno esaminato il caso in modo approfondito e non fazioso. Ciò era richiesto dalla delicatezza della materia che involge la libertà personale di un deputato e l'integrità del plenum della Camera. Ha soffertamente maturato la convinzione che nelle richieste in titolo non vi sia alcun fumus persecutionis. La sua esperienza di pubblica amministratrice la rende consapevole di quale enorme sperpero di danaro pubblico si sia verificato e di quale pessimo uso delle pubbliche funzioni i protagonisti della vicenda si siano resi responsabili. Ritiene quanto accaduto gravissimo, soprattutto alla luce delle difficoltà finanziarie dello Stato e degli enti locali che spesso si trovano a dover negare servizi pubblici essenziali ai cittadini. Costoro devono essere invece rassicurati sul fatto che in Parlamento non si concedono salvacondotti per le attività illecite. Che poi sussistano pericoli di inquinamento delle prove le pare evidente, giacché il Simeoni ha già provveduto a
presentare lo Scacchi al Ciani tramite il Masini per la stipula di un fittizio contratto preliminare volto a mascherare la fonte del danaro. Voterà per la concessione dell'autorizzazione all'arresto.
Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) sostiene che la Giunta sta esaminando con il medesimo disagio la terza domanda di autorizzazione all'arresto. Ciò determina la necessità di una riflessione più generale sull'istituto del filtro parlamentare alle limitazioni della libertà personale che forse richiede meccanismi diversi quali per esempio maggioranze qualificate o verifiche successive all'arresto. Condivide le considerazioni del deputato Samperi circa il rilevante allarme sociale dei fatti oggetto delle indagini le quali hanno portato a notevoli riscontri probatori. Di fronte allo sperpero di danaro pubblico e alle indebite appropriazioni, si deve mostrare gratitudine alla magistratura per il doveroso controllo di legalità esercitato. Quanto tuttavia alle esigenze cautelare, motivate sul pericolo dell'inquinamento delle prove, non le ravvisa sussistenti proprio perché il quadro probatorio a carico del Simeoni è ormai del tutto consolidato. Voterà pertanto contro l'autorizzazione.
Daniele FARINA (RC-SE) trova curioso il fenomeno per cui presso la Camera il parlamentare accusato si giova di un rovesciamento dei ruoli e diviene accusatore della magistratura. Dire che in questo caso vi è stato uno sperpero di danaro pubblico gli appare un eufemismo: null'altro dirà sul merito della questione. Circa le esigenze cautelari concorda con il deputato Tenaglia e voterà contro l'autorizzazione.
Rosa SUPPA (Ulivo) manifesta dubbi e incertezze che l'hanno attraversata nell'esame di questo che certamente è un caso limite. Si tratta di giudicare fatti che sono stati giustamente definiti gravi ma anche di capire se la situazione sia tale da motivare una lesione del plenum della Camera. Concorda con il deputato Tenaglia che vi è un immanente conflitto tra gli istituti autorizzatori di cui all'articolo 68 della Costituzione e le esigenze procedurali e investigative della giurisdizione. Poiché condivide l'opinione per cui ormai le prove a carico del Simeoni sono state raccolte, crede superate le esigenze cautelari. Voterà contro l'arresto.
Maurizio PANIZ (FI) osserva che la discussione sinora svolta ha fatto si che il merito della questione abbia oscurato il reale compito della Giunta, il quale consiste nella ricerca del fumus persecutionis. Tale elemento gli pare chiaramente presente giacché in più passaggi il giudice richiedente pone a base delle esigenze cautelari di prevenzione probatoria il fatto che Giorgio Simeoni sia un personaggio pubblico e un deputato. Se non è persecutoria questa maniera di ragionare non saprebbe indicarne altre. Invita la Giunta a non sentirsi troppo vicina alla magistratura solo per paura di esserle troppo lontana e voterà contro l'arresto.
Lello DI GIOIA (RosanelPugno) voterà serenamente contro la domanda di arresto giacché crede che sia diritto non solo dei parlamentari ma di tutti i cittadini godere di processi rapidi e contare sulla certezza del diritto e della pena. Non gli sembra che in questo caso sussistano gli elementi per sacrificare la libertà di un individuo e ha sempre in mente il caso di un suo conoscente che è stato rovinato nella persona e nella vita familiare da un procedimento rivelatosi poi senza fondamento.
Oriano GIOVANELLI (Ulivo) intende tornare a intervenire per dichiarazione di voto. Considera l'iniziativa della magistratura legittima e doverosa: il panorama che la Giunta si è trovata innanzi è costituito da appropriazioni indebite, alterazioni documentali, truffe e quant'altro. Non accetta l'idea che dalle procedure della Giunta possa emergere di fatto un processo alla magistratura e che la Camera si trasformi in un luogo di intoccabili. Si domanda che cosa sarebbe successo se anziché il Simeoni l'accusato fosse un sindaco o un altro amministratore regionale. Probabilmente costui sarebbe stato serenamente arrestato e si sarebbe dovuto difendere come tutti i cittadini nel processo. Sul piano politico è certo che simili vicende - per l'enormità delle dimensioni - avrebbero portato in casi normali alle dimissioni. Si assocerà all'indicazione di voto del collega Tenaglia in ragione delle considerazioni in ordine alle esigenze cautelari.
Federico PALOMBA (IdV), anch'egli tornando a intervenire per dichiarazione di voto, afferma che la decisione che la Giunta si appresta a prendere costituisce la tacita abrogazione dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Alla Costituzione formale si va sostituendo una costituzione materiale del tutto soggettiva e arbitraria secondo cui l'immunità si trasforma in impunità e la prerogativa della funzione in privilegio personale. Perdono dunque efficacia gli articoli 273 e seguenti del codice di procedura penale. Ciò determina inevitabilmente una perdita di prestigio dell'istituzione parlamentare, sollecitando giustamente l'accusa di una difesa corporativa dei propri componenti e di una ferita al principio di uguaglianza. Ciò del resto non può sorprendere se si pensa alla graduale diluizione legislativa dei reati contro la pubblica amministrazione culminata di recente con la decisione sull'indulto. La prassi parlamentare conosce come criterio decisorio in materia di autorizzazione il fumus persecutionis: negare l'autorizzazione significa rinvenire nel caso specifico tale fumus come non condivisibilmente ma con schiettezza e sincerità afferma il collega Paniz. Dissentendo fermamente dagli interventi che ha ascoltato, voterà a favore della concessione dell'arresto.
Carlo GIOVANARDI, Presidente e relatore, sciogliendo la riserva propone che la Giunta deliberi nel senso del diniego dell'autorizzazione. Pone ai voti tale proposta, avvertendo che si avrà un solo voto riferito a entrambe le richieste in titolo.
La Giunta, a maggioranza, delibera di proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione richiesta, dando mandato al Presidente Giovanardi di predisporre in tal senso la relazione.
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