Doc. IV, n. 6-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a utilizzare intercettazioni indirette di conversazioni di Michele RANIELI, deputato della XIV legislatura e all'epoca delle intercettazioni, avanzata dal GIP di Vibo Valentia ai sensi degli articolo 68, terzo comma, Cost. e 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003.
Le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzazione sono state effettuate lecitamente su utenze o ambienti in uso a terzi il 3 maggio 2004, il 18 giugno 2004 (2 registrazioni), il 15 novembre 2004 e l'11 maggio 2005.

Ipotesi accusatoria. La procura della Repubblica di Vibo Valentia sta conducendo una vasta indagine per fatti di corruzione, concussione, truffa in danno dello Stato e turbativa d'asta a carico di diversi soggetti a vario titolo protagonisti dello svolgimento degli appalti per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo presidio ospedaliero della città calabrese.
Secondo gli inquirenti, l'appalto per la costruzione dell'ospedale - necessario per il rafforzamento della sanità regionale, come dimostrato purtroppo anche da recenti tragici fatti di «malasanità» - è stato l'occasione di un vasto giro corruttivo che ha coinvolto essenzialmente i dirigenti dell'ASL 8 di Vibo. La gara sarebbe stata connotata da numerosi aspetti illeciti segnalati anzitutto dal collegio dei revisori dei conti e poi da una denuncia di un'impresa esclusa.
In definitiva, l'aggiudicazione sarebbe stata pilotata in favore di un consorzio imprenditoriale pugliese che però avrebbe poi dovuto subappaltare a soggetti locali l'effettivo svolgimento dei lavori. Il ruolo del Ranieli sarebbe consistito nell'aver operato pressioni affinché tale contratto di subappalto fosse concluso con una ditta anziché con un'altra con cui il consorzio aveva già in corso trattative.
I capi d'imputazione che lo riguardano specificamente sono il concorso in concussione e concorso nella violazione delle disposizioni penali a tutela delle libertà elettorali.

Fonti di prova e antecedente procedurale. La magistratura adduce, a sostegno della propria ipotesi accusatoria, essenzialmente una serie di intercettazioni di conversazioni e documenti amministrativi che attesterebbero gli illeciti commessi. In realtà, già nella scorsa legislatura, l'autorità giudiziaria ebbe a chiedere l'autorizzazione all'utilizzo del materiale intercettivo a carico del Ranieli, ma la Giunta e la Camera non ritennero di potersi pronunciare sul merito della richiesta, giacché essa appariva connotata da un vizio procedurale insormontabile.
L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 fissa infatti nell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di rito penale il momento in cui svolgere la valutazione di rilevanza delle intercettazioni indirette di parlamentari. Ma il momento procedurale di cui al medesimo comma 6 dell'articolo 268 è preceduto dalla garanzie offerte dai commi 4 e 5 della stessa disposizione, le quali non risultavano essere state rispettate per l'allora deputato Ranieli. Egli infatti non era stato informato del deposito delle intercettazioni presso la cancelleria del GIP né era stato offerto al suo difensore di prendere conoscenza del contenuto delle conversazioni intercettate. Sicché, con una decisione presa all'unanimità, la Giunta propose alla Camera la restituzione degli atti alla magistratura e l'Assemblea approvò tale proposta.
Dalla nuova richiesta - avanzata nella legislatura in corso - emerge che quei passaggi procedurali di garanzia sono stati espletati e quindi la Camera può oggi pronunciarsi sul merito.
L'esame della domanda è cominciato nella seduta del 14 febbraio 2007, è proseguito in quella del 7 marzo e si è concluso in quella del 14 marzo 2007. L'ex deputato interessato è stato ascoltato il 14 febbraio e ha depositato un memoria che è rimasta a disposizione dei componenti, unitamente a tutta la documentazione inviata dal GIP di Vibo Valentia e a quella relativa alle decisioni assunte nella scorsa legislatura.

Metodo. Una premessa metodologica è necessaria, giacché si tratta della prima domanda di autorizzazione a utilizzare intercettazioni di ex deputati che perviene alla Camera dei deputati nella XV legislatura.
Al riguardo giova rammentare che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzionale prevede che l'autorizzazione a sottoporre membri del Parlamento a intercettazioni di conversazioni è «analoga» a quella prevista per le misure di cui al secondo comma del medesimo articolo 68. Si tratta quindi di un'autorizzazione preventiva e riferita a membri del Parlamento in carica. Invece l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede un'autorizzazione successiva all'effettuazione delle intercettazioni, quando la conversazione alla quale ha preso parte il Parlamentare sia captata nel corso di intercettazioni disposte a carico di terzi.
Stante tale dato normativo, la Giunta ritiene che il parametro al quale il parlamento deve fare riferimento per decidere sulla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni indirette riguardanti il membro del parlamento, ai sensi dell'articolo 6 legge predetta, non appare essere quello, utilizzato ai fini del giudizio sull'autorizzazione all'esecuzione di misure coercitive, del fumus persecutionis, venendo in rilievo il risultato probatorio di un'istruttoria già effettuata, ma piuttosto la rilevanza e l'utilizzabilità processuale di tale risultato rispetto all'oggetto dell'accusa costituito dall'astratta fattispecie di reato contestata.
In pratica, al Parlamento non spetta un giudizio di raffronto tra la fondatezza dell'imputazione e la prova ricavabile dal materiale probatorio raccolto, giacché in tal caso si perverrebbe a una sovrapposizione con le valutazioni di merito spettanti all'autorità giudiziaria.

Conclusioni. Sulla base delle considerazioni esposte, è apparso all'unanime giudizio della Giunta che l'intercettazione ambientale del 3 maggio 2004, relativa al preteso reato di violenza privata elettorale non possa essere oggetto di autorizzazione, essendo l'intercettazione collocata - in ragione della pena edittale prevista - al di fuori del recinto dell'utilizzabilità del mezzo di prova così come delineato dal codice di rito.
Quanto invece alle restanti intercettazioni, lo scrutinio sull'autorizzazione, a giudizio della maggioranza della Giunta, deve essere operato in senso positivo sia perché il reato contestato prevede la possibilità per l'A.G. di disporre intercettazioni, sia perché non appaiono emergere dal provvedimento del GIP e dal verbale dell'udienza del 7 dicembre 2006 elementi d'incongruità o d'illegittimità dell'intercettazione a suo tempo autorizzata o comunque di erroneità nella motivazione dell'astratto legame tra il mezzo di prova e l'ipotesi accusatoria oggetto d'indagine.
Per tali motivi, la Giunta - con distinte votazioni - ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di denegare l'autorizzazione all'uso probatorio dell'intercettazione del 3 maggio 2004 e, a maggioranza, di concedere l'autorizzazione all'uso delle altre intercettazioni.

Lanfranco TENAGLIA, relatore


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