Onorevoli Colleghi! - 1. Premesse.
1.1. In fatto: l'ipotesi accusatoria. La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a utilizzare intercettazioni indirette di conversazioni di Salvatore Cicu, Massimo D'Alema e Piero Fassino avanzata dal GIP di Milano ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzazione sono state effettuate lecitamente su utenze in uso a terzi nel mese di luglio 2005.
La procura della Repubblica di Milano, come largamente noto, sta conducendo tre vaste indagini per fatti di manipolazione dei mercati e abuso d'informazioni privilegiate, di cui agli articoli 185 e 184 del Testo unico sulla finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni).
In una delle indagini gli indagati sono Giovanni Consorte, Ivano Sacchetti, Carlo Cimbri, Gianpiero Fiorani e Gianfranco Boni.
Nell'altra è indagato, tra gli altri, Stefano Ricucci.
1.1.1. La prima delle citate indagini prende le mosse dal 18 marzo 2005, giorno in cui il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) lanciò un'offerta pubblica di scambio (OPS) per arrivare al 30 per cento della BNL, a ciò autorizzata dalla Banca d'Italia.
L'allora governatore della stessa Banca d'Italia, Antonio Fazio - secondo la magistratura - si oppose all'eventuale controllo spagnolo della BNL e promosse una cordata italiana che contrastasse il disegno del BBVA.
Secondo l'impostazione accusatoria, si prestarono a tale disegno Gianpiero Fiorani, allora esponente apicale della Banca Popolare di Lodi - poi Banca Popolare Italiana - e Giovanni Consorte, amministratore delegato della Unipol, sollecitato da Fiorani a organizzare un'operazione che si opponesse alla conquista spagnola della BNL.
Secondo i magistrati, le operazioni di contrasto della trasparente e legale operazione spagnola furono al contrario illecite e dannose per il BBVA, il mercato e per i risparmiatori.
Per una migliore comprensione dei fatti, occorre precisare che l'articolo 106 del TUF prevede un obbligo per chiunque venga a detenere il 30 per cento delle azioni con diritto di voto in una società quotata in Borsa di lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) per il restante 70 per cento. Tale obbligo di OPA risponde all'esigenza sentita dal legislatore di spargere i benefici del cosiddetto «premio di maggioranza».
Quest'ultimo consiste nel plusvalore che connota le azioni di una società quotata detenute dal pacchetto di controllo. Infatti quanti, soli o «in concerto» o «in patto» di sindacato o di blocco, controllano la vita aziendale godono del privilegio di poter nominare gli organi sociali e, in definitiva, governare l'impresa. Gli altri azionisti conservano diritti ridotti.
Per questo il legislatore ha inteso costringere l'azionista di controllo - che ha pagato un «premio di maggioranza» al venditore che gli ha consentito di acquistare la quota marginale per giungere al controllo - a pagare poi a tutta la platea degli azionisti che lo vogliano un prezzo maggiorato per le loro azioni, previsto dall'articolo 106, secondo comma, del TUF.
Chiunque, giungendo a detenere il 30 per cento del capitale di una società quotata in Borsa, si sottrae all'obbligo dell'OPA, di fatto, risparmia sui propri acquisti di azioni in modo illecito.
Sicché, secondo i magistrati, il Consorte tra il maggio e il giugno 2005 avrebbe rastrellato mediante intestazioni fittizie e fiduciarie e mediante l'acquisto di opzioni call quote della BNL ben superiori al 30 per cento, intendendo lanciare l'OPA in un momento in cui solo formalmente era giunto a tale soglia ma nella realtà dei fatti l'aveva abbondantemente superata ed anzi era giunto alla maggioranza assoluta delle azioni, in maniera tale che al lancio dell'OPA avrebbe avuto la sicurezza del controllo completo della BNL.
In questo i magistrati ravvisano il reato di cui all'articolo 185 TUF.
La condotta incriminata da quest'ultima norma consiste tra l'altro nel produrre una alterazione sensibile del prezzo di strumenti finanziari attraverso operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a tale scopo.
Tale fattispecie sarebbe stata realizzata da Consorte nei modi esposti. Egli, in sostanza, avrebbe ricercato (e in parte trovato) soggetti del mondo bancario e finanziario che potessero allearsi con lui nell'acquisto diretto o indiretto di azioni della BNL, le quali quindi non sarebbero state scambiate con le azioni del Bilbao. Si sostiene che il Consorte si pose l'obiettivo di far fallire l'OPS del BBVA mediante la creazione di un «concerto» di azionisti che avrebbero fatto riferimento a lui e non dunque alla banca spagnola.
In pratica e in conclusione, i pubblici ministeri contestano al Consorte di aver omesso di lanciare un'OPA regolare e di aver invece progettato il lancio della medesima offerta solo quando avesse avuto la certezza del successo dell'operazione. Egli avrebbe altresì pagato sul mercato il differenziale tra il 30 per cento e il 51 per cento (che egli dichiara al telefono nel luglio 2005 di detenere già, sia pure mediante prestanomi o «concertisti») a un prezzo inferiore a quello previsto dal predetto articolo 106.
Inoltre, secondo il GIP Forleo sarebbe ipotizzabile a carico del Consorte anche il reato di rivelazione di informazioni privilegiate ex articolo 184 TUF.
1.1.2. Quanto invece a Salvatore Cicu, l'accusa ritiene rilevante la sua conversazione con Stefano Ricucci, indagato nella parallela inchiesta sulla tentata acquisizione del gruppo RCS.
La posizione di Salvatore Cicu sarebbe ricompresa nell'inchiesta sulla fallita scalata al gruppo RCS a opera di soggetti che intendevano acquisirne il controllo in violazione delle norme previste nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni. Secondo l'ipotesi accusatoria l'intercettazione della conversazione del deputato Cicu con l'indagato Ricucci sarebbe rilevante per dimostrare la vasta rete di rapporti che il Ricucci intratteneva e nel contesto della quale cercava appoggi finanziari e politici per le sue operazioni speculative illecite.
1.2. In diritto: la disciplina delle intercettazioni 'indirette' di parlamentari. La domanda di autorizzazione pervenuta è basata sull'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003.
Tale disposizione prevede che, nel caso in cui il GIP, d'ufficio o sollecitato dalle parti di un procedimento penale, ritenga rilevanti per il procedimento intercettazioni di conversazioni di parlamentari non captate su loro utenze o su ambienti in loro esclusiva disponibilità, deve chiedere l'autorizzazione all'utilizzo alla Camera competente, sentite le parti stesse nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale.
La Giunta per le autorizzazioni della Camera, fin dai primi tempi dell'entrata in vigore della citata legge, ha interpretato l'articolo 6, comma 2, come agganciato indissolubilmente alla disciplina del procedimento delle intercettazioni di conversazioni dettata dal menzionato codice di procedura.
Quando infatti l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 prevede che nel determinare la rilevanza per il procedimento delle captazioni svolte, il GIP debba sentire le parti, individua come momento di tale determinazione l'interlocuzione prevista dal predetto articolo 268, comma 6. Tale ultima disposizione presuppone lo svolgimento degli atti e degli adempimenti previsti nei commi precedenti del medesimo articolo 268, i quali sono volti, da un lato, ad assicurare l'efficacia nella raccolta delle prove; e, dall'altro, a offrire reali garanzie di contraddittorio e di difesa. Secondo quanto stabilito dalla Giunta e dall'Assemblea nella scorsa legislatura in relazione al caso Ranieli (doc. IV, n. 13-A), l'autorizzazione richiesta si riferisce ai soggetti che sono parti del procedimento al momento dello svolgimento degli adempimenti e del contradditorio di cui all'articolo 268, commi 4 e 6 del codice penale di rito.
La Giunta per le autorizzazioni ha peraltro sempre ritenuto che le prerogative parlamentari non sono intaccate se l'autorità giudiziaria richiede l'autorizzazione all'utilizzo non più tardi del momento in cui decide l'acquisizione probatoria del materiale intercettivo al fascicolo del dibattimento. Circa eventuali provvedimenti cautelari, dispone implicitamente l'articolo 268, comma 5, c.p.p.: vi si consente di ritardare il deposito delle intercettazioni fino al termine delle indagini preliminari se sussistono motivi legati alla proficua prosecuzione delle indagini, decisione questa che può intervenire in un tempo antecedente alla fase cui l'articolo 6 della legge n. 140 rinvia. La pubblicità dello stato degli atti, infatti, frustrerebbe ogni esigenza di prevenzione.
La sistemazione appena sintetizzata, come accennato, è stata fatta propria dalla Giunta all'unanimità in numerosi precedenti, a cominciare dalla XIV legislatura nelle sedute del 27 novembre 2003 e del 28 gennaio 2004.
Essa è stata poi costantemente ribadita nelle sedute del 16 marzo, 22 giugno, 13 settembre e 18 dicembre 2005 e 18 gennaio 2006. L'Assemblea, dal canto suo, ha - come accennato - condiviso tale interpretazione già nella seduta dell'8 febbraio 2006 (nel caso tra gli altri del deputato Ranieli), deliberando su proposte della Giunta per le autorizzazioni su domande di utilizzo di intercettazioni avanzate nell'ambito di procedimenti nei quali era stata adottata la suddetta interpretazione.
Nella legislatura in corso, la Giunta per le autorizzazioni si è attenuta a tale impostazione già nelle sedute del 18 ottobre, 17 e 29 novembre 2006 e in quella del 4 luglio 2007 (nelle sedute citate del novembre 2006, in particolare, la Giunta ha stabilito che sono indirette le intercettazioni comunque svolte su utenze o in ambienti di terzi, quantunque l'autorità giudiziaria sia consapevole del fatto che costoro interloquiranno col parlamentare).
La domanda autorizzativa avanzata alla Camera dal GIP di Milano ha riferimento alla rilevanza probatoria a carico degli indagati delle conversazioni con Piero Fassino e Massimo D'Alema, svoltesi a partire dal 5 luglio 2005. Sarebbe altresì rilevante la conversazione del deputato Cicu dell'8 luglio 2005.
2. Svolgimento dell'esame parlamentare. L'esame presso la Giunta si è svolto nelle sedute del 25, 26 e 31 luglio, 1o e 2 agosto, 11, 12, 19 e 26 settembre 2007. Ritualmente invitati a intervenire, i deputati Fassino e D'Alema hanno dapprima inviato ciascuno una lettera in data 26 luglio successivamente, in data 10 settembre, delle memorie. Il deputato Cicu si è avvalso della facoltà di audizione nella seduta del 31 luglio.
2.1. Considerazioni generali. La domanda autorizzatoria avanzata dalla dottoressa Forleo, largamente (e forse inopportunamente) anticipata dalla stampa, è pervenuta alla Camera il 25 luglio 2007.
È parso subito evidente che nell'atto potevano distinguersi due parti: l'una necessaria e rispondente ai requisiti legislativi previsti nell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003; l'altra sovrabbondante e a tratti giuridicamente opinabile costituita dall'apparato di considerazioni che la dottoressa Forleo svolge nel motivare l'atto. La Giunta evidentemente avanza all'Assemblea proposte relative al riscontro da dare alla prima parte; diversi componenti in essa pronunciatisi hanno ritenuto però che non si possa trascurare di rispondere a talune osservazioni del magistrato milanese.
Anzitutto, è parso a molti degli intervenuti fuori luogo che il GIP di Milano abbia espresso con tanta passionale certezza le sue impressioni sui comportamenti dei deputati coinvolti. Si tratta di persone non indagate di alcunché, il cui comportamento è certamente possibile oggetto di apprezzamento o critica pubblica (come lo è quella di chiunque in tutti gli ambiti): non sta però al giudice delle indagini preliminari esprimere proprie valutazioni scritte in provvedimenti formali volti ad acquisire prove contro terzi.
In secondo luogo, quando il GIP mette per iscritto che solo l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni in questione rilasciata dalla Camera consentirà la procedibilità penale a carico dei deputati interessati, incorre in due imprecisioni giuridiche:
1) non è più vero - ormai dal 1993 - che la procedibilità penale dei parlamentari sia subordinata all'autorizzazione della Camera d'appartenenza;
2) non è vero che l'utilizzabilità investigativa (e non quindi probatoria in dibattimento) delle intercettazioni 'indirette' sia subordinata all'autorizzazione. Proprio nel caso che ha condotto alla sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 2005 si era avuto un caso di utilizzo ai fini investigativi (id est per scoprire e sottoporre a misura cautelare in carcere due spacciatori di droga) di intercettazioni indirette di un deputato e (come si era inizialmente ritenuto) di un senatore a vita.
In sostanza, secondo molti tra gli intervenuti, non si può che stigmatizzare con fermezza queste considerazioni gratuite ed equivoche, che contrastano con i doveri di equanimità, sobrietà e continenza motivazionale che devono contraddistinguere il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali e con il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.
Carlo GIOVANARDI, estensore.
2.2. La posizione del deputato Fassino. Venendo in particolare alle posizioni dei singoli deputati, per quanto riguarda Piero Fassino (proclamato deputato della XIV legislatura il 23 maggio 2001 per il collegio Venaria Reale - Piemonte 1-16), risulta dalle conversazioni che il Consorte dichiara al segretario dei Democratici di sinistra di avere in corso operazioni relative in particolare all'acquisizione di quote dall'ingegner Caltagirone (intercettazione del 5 luglio 2005).
Inoltre, l'8 luglio 2005 Fassino si informa con Consorte di un incontro di quest'ultimo con il presidente della CONSOB, Lamberto Cardia, e a un tratto Fassino domanda se i ratios patrimoniali sono stati rispettati. Alla risposta affermativa del Consorte, Fassino domanda se si può stare tranquilli e il Consorte risponde che l'Unipol avrebbe lanciato l'OPA solo quando avrebbe potuto effettivamente controllare il 51 per cento della Banca.
Ancora, il 17 luglio 2005, il Consorte contatta Piero Fassino e gli dice che prima dell'apertura mattutina della Borsa del 18 luglio l'Unipol e gli altri concertisti avrebbero avuto una quota del 51,8 per cento delle azioni BNL e gli elenca gli altri protagonisti dell'operazione (Nomura, Deutsche Bank, Crédit Suisse e altri).
Il giorno dopo Fassino e Consorte parlano nuovamente e Fassino domanda «Siamo padroni della Banca?» e Consorte conferma, offrendogli ulteriori e più precisi ragguagli sull'azionariato.
Sarà l'autorità giudiziaria a stabilire se da quanto emerso dalle intercettazioni il Consorte possa essere assoggettato a procedimento penale quanto meno per ostacolo all'attività di vigilanza della CONSOB, la quale non è stata informata delle successive acquisizioni azionarie dell'Unipol al fine di imporre l'OPA obbligatoria. La medesima autorità giudiziaria si pronuncerà sulla più complessa configurazione del reato di manipolazione dei mercati, giacché la pubblica accusa sembra sostenere che il Consorte abbia acquistato il flottante differenziale tra il 30 per cento e il 51,8 per cento, detenuto in seguito e al momento dell'intenzione del lancio formale dell'OPA, a un prezzo diverso e più basso da quello che si sarebbe dovuto pagare nel corso dell'OPA stessa e ciò sembra meritevole di attente dimostrazioni. L'articolo 185 del TUF richiede infatti una 'sensibile alterazione' dei valori degli strumenti finanziari.
Dal punto di vista della rilevanza, dunque, le intercettazioni appaiono significative di una sorta di rivelazione o confessione del Consorte circa la condotta tenuta nel periodo maggio-giugno 2005. Si può tuttavia osservare che durante il dibattito molti componenti la Giunta hanno ritenuto che il deputato Fassino non appare protagonista di comportamenti penalmente rilevanti.
Sicché la Giunta a maggioranza propone di concedere ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e 268 c.p.p. l'autorizzazione all'utilizzo probatorio delle intercettazioni.
Antonio PEPE, relatore
2.3. La posizione del deputato D'Alema. In particolare, per quanto riguarda Massimo D'Alema, risulta che - ai fini dell'autorizzazione qui richiesta - l'attuale Ministro degli esteri abbia parlato con Consorte in due occasioni: il 7 e il 14 luglio 2005. In tali date l'interessato non era deputato della Repubblica. Proclamato infatti deputato della XIV legislatura repubblicana per il collegio Casarano - Puglia 11 - il 21 maggio 2001, egli rassegnò le sue dimissioni per incompatibilità essendo stato eletto membro del Parlamento europeo nel 2004. Tali dimissioni furono annunziate nella seduta dell'Assemblea della Camera il 19 luglio di quell'anno.
Seppur non unanimemente condivisa, la tesi prevalente presso la Giunta è stata che nel combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 è essenziale per l'applicazione della procedura ivi prevista la qualità di membro del Parlamento italiano al momento delle conversazioni intercettate. L'interpretazione contraria - che sembra essere stata adottata, consapevolmente o meno, dalla dott.ssa Forleo - produrrebbe l'aberrante conseguenza di estendere la tutela rafforzata della riservatezza delle conversazioni anche a soggetti che abbiano a dialogare con persone sprovviste di qualsiasi status ma susseguentemente elette alla Camera o al Senato. Una simile impostazione porterebbe a una tutela non giustificata né giustificabile delle conversazioni intercorse tra semplici cittadini in considerazione, a questo punto, di qualità soggettive sopravvenute anche di uno solo dei soggetti parlanti. Ciò che non avrebbe alcuna attinenza con la tutela delle funzioni e dell'autonomia del Parlamento.
Del resto, la Giunta si è orientata a ritenersi competente sulla base della qualità di deputato al momento delle conversazioni in tre decisivi precedenti.
Nel caso del deputato della XIV legislatura Giuseppe Gianni, nei confronti del quale era stata avanzata domanda ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, l'Assemblea nella seduta del 3 dicembre 2003 ebbe ad approvare una proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria richiedente motivata anche sulla base dell'incompetenza dovuta al fatto che le intercettazioni erano state eseguite in un momento anteriore alla proclamazione del Gianni a deputato (doc. IV, n. 7-A - XIV legislatura).
Nel caso del deputato della XIV legislatura Gianfranco Blasi, nei confronti del quale era stata avanzata domanda di autorizzazione all'arresto ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, la Giunta constatò che nel materiale probatorio dell'indagine figuravano intercettazioni telefoniche e ambientali anche a carico del Blasi medesimo. Tale profilo però non fu ritenuto meritevole di specifica domanda autorizzatoria giacché l'interessato al momento delle intercettazioni non era ancora stato proclamato deputato (v. doc. IV, n. 11-A e seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2004).
Nel caso degli onorevoli Angela Napoli e Giuseppe Valentino (deputata la prima nelle legislature XIV e XV e deputato il secondo nella legislatura XIV ma senatore nella XV), l'autorità giudiziaria di Catanzaro ha avanzato domande di autorizzazione relative a intercettazioni di conversazioni avvenute nella scorsa legislatura. Nella seduta del 4 luglio 2007, pur deliberando di dare una risposta interlocutoria all'autorità richiedente, la Giunta si è pur sempre ritenuta competente anche su Giuseppe Valentino considerando irrilevante che egli sia oggi senatore e dando decisivo rilievo al fatto che al momento delle conversazioni egli era deputato.
La Giunta pertanto a maggioranza propone all'Assemblea che la Camera si dichiari incompetente e restituisca gli atti all'autorità giudiziaria di Milano.
Elias VACCA, relatore
3. La posizione del deputato Cicu. L'indagine Antonveneta e quella limitrofa sulla «scalata RCS» hanno protagonisti del tutto diversi da quella Unipol. Qui il Ricucci si sarebbe pretesamente prestato a ostacolare la conquista da parte della banca olandese ABN-Amro della banca Antoniana Veneta, su invito di Fazio e Fiorani e con l'appoggio di alte autorità del mondo politico.
La partecipazione a tale disegno (poi fallito) di molte personalità politiche sarebbe dimostrata anche dalla telefonata qui in questione.
Si tratta di un elemento probatorio di nessuna rilevanza a parere della grande maggioranza della Giunta. Poiché però il deputato Cicu (proclamato il 19 maggio 2001 per il collegio Quartu Sant'Elena - Sardegna 14) ha svolto un'accorata richiesta di concedere l'autorizzazione all'utilizzo onde non dare l'impressione che lo si voglia difendere da un'accusa che formalmente non gli viene mossa, la Giunta a maggioranza propone di concedere ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e 268 c.p.p. l'autorizzazione all'utilizzo probatorio delle intercettazioni.
Carlo GIOVANARDI, relatore
Frontespizio |