Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce
su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche e di tabulati di conversazioni del deputato Salvatore Margiotta (proclamato per la circoscrizione della Basilicata il 21 aprile 2006), nell'ambito di un procedimento penale condotto dalla procura di Potenza per tre ipotesi di reato asseritamente ascrivibili a Luisa Fasano, dirigente della Polizia di Stato presso la questura di Potenza, in una delle quali avrebbe concorso lo stesso Margiotta.
Le prime due ipotesi consistono nel peculato per avere la dottoressa Fasano adoperato il telefono di servizio per chiamate personali senza attivare il codice per il dual billing; e nel reato di rivelazione continuata di segreti d'ufficio per avere la predetta informato con assiduità taluni giornalisti (Alessandro Boccia di Telenorba, Erberto Stolfi del TG3 regionale della Basilicata e Giovanni Rivelli della Gazzetta del Mezzogiorno) degli sviluppi di indagini in corso, rivelando a costoro notizie apprese in ragione del suo servizio.
La terza imputazione è mossa congiuntamente alla Fasano e al deputato Margiotta. Si tratterebbe del reato di concorso in induzione in falsità ideologica in atto pubblico per avere il Margiotta premuto nell'iter del ricorso amministrativo da lui fatto presentare al suo autista contro due contravvenzioni stradali per eccesso di velocità.
Più in particolare, secondo l'accusa, il Margiotta avrebbe attestato nei ricorsi amministrativi proposti dal suo autista (Giuseppe D'Eboli) che gli eccessi di velocità erano necessitati o giustificati in un caso dall'esigenza di raggiungere Roma in tempo per partecipare a una seduta della Camera dei deputati; in un altro caso, per andare incontro al ministro Rutelli che sbarcava all'aeroporto di Gioia del Colle.
Per provare nel processo la sussistenza di questi tre reati, il GIP considera rilevanti sia le intercettazioni delle conversazioni di Luisa Fasano con una serie di terzi soggetti, su cui evidentemente la Camera non ha alcun titolo per pronunciarsi, sia le conversazioni della medesima Fasano con il deputato Margiotta, sia infine taluni tabulati telefonici. Da queste conversazioni risulterebbe sia la prova dei reati ascritti in esclusiva alla Fasano (il peculato), sia quello ascritto in concorso con il Margiotta (il falso in atto pubblico).
In via generale, le intercettazioni telefoniche sono consentite per i reati contro la pubblica amministrazione purché la pena non sia inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché i reati in questione hanno pene edittali massime pari o superiori a 5 anni, l'articolo 266 codice di procedura penale appare rispettato. Sembra peraltro che le fattispecie di cui la Giunta si è occupata non sono di gravità tale da suscitare i clamori che invece hanno meritato altre vicende che in passato, remoto e recente, la Giunta e la Camera hanno dovuto esaminare.
La Giunta ha esaminato il caso dapprima nella seduta del 17 ottobre 2007, durante la quale si è svolta l'audizione dell'interessato. Senonchè - in data 25 ottobre 2007 - l'ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto di aver accolto una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, disposizione sulla quale si basa il potere parlamentare di autorizzare l'uso delle intercettazioni e dei tabulati. Sicché, nella seduta del 30 ottobre 2007, la Giunta ha deliberato di sospendere l'esame della domanda in attesa del deposito della decisione della Corte, riservandosi di stabilire se e come proseguirlo alla luce del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Quest'ultima è stata poi depositata il 23 novembre 2007 (con il n. 390) e ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 5 e 6, della predetta legge nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.
Per l'utilizzo delle intercettazioni e dei tabulati a riprova dei fatti sussunti nei primi due capi d'imputazione, la Giunta ha pertanto deliberato le restituzione degli atti per il tramite del Presidente della Camera nella seduta del 12 dicembre 2007 in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 la quale ha fatto venir meno ogni titolo per deliberare.
Vale la pena qui specificare che la Corte ha ritenuto illegittimo l'articolo 6, commi 2, 5 che, ai sensi dell'articolo 3 anche in relazione al diritto di difesa (articolo 24) ma ha pure stabilito che l'articolo 6 - per la parte che residua in vigore - si applica solo all'intercettazioni casuali e non anche a quelle nelle quali, a prescindere dalla titolarità dell'utenza, il parlamentare sia individuato in anticipo come destinatario dell'atto investigativo. In tale ultimo caso sarebbe applicabile l'articolo 4 della legge 140 del 2003 e non più l'articolo 6.
Di talché - secondo la Corte - l'avvenuto svolgimento di un intercettazione in cui il parlamentare è destinatario delle operazioni captative senza previa autorizzazione rende il mezzo di prova illegittimo e non utilizzabile, senza possibilità di autorizzazione posteriore in chiave sanante (e sempre salva la possibilità eventuale per il Parlamento di far valere nei casi più gravi con il conflitto d'attribuzione la violazione della prerogativa).
È rimasta quindi da decidere la domanda sull'utilizzo delle intercettazioni e dei tabulati per la prova dell'eventuale falso in atto pubblico contestato direttamente al Margiotta.
Orbene, si sono posti due problemi: se le dichiarazioni contengano il vero e se - in caso contrario - esse possano costituire un'induzione a un falso nel prefetto che ha accolto uno dei due ricorsi.
Sul primo problema, sebbene dai documenti depositati dal Margiotta appare potersi affermare la verità delle sue affermazioni in sede di ricorso, non sembra che sussista una competenza della Giunta a pronunciarsi, essendo la questione di squisito merito fattuale.
Sul secondo problema, appare certamente difficile configurare il reato: il prefetto avrebbe ben potuto considerare del tutto irrilevante il motivo dell'eccesso di velocità e respingere il ricorso, giacché i documenti formati dal Margiotta non avevano di per sé la capacità logica di escludere la sussistenza delle violazioni stradali o la loro illiceità (come sarebbe stato se fossero state addotte vere e proprie scriminanti quali l'adempimento del dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale o lo stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 del medesimo codice).
Da questo punto di vista, essendo fragile l'ipotesi accusatoria, altrettanto fragile è il nesso di strumentalità probatoria tra le intercettazioni e i tabulati e il fatto da dimostrare. Ma - anche qui - appare trattarsi di un profilo di merito della vicenda, che spetta alla dialettica processuale ordinaria dirimere.
È stato ritenuto dalla Giunta che questa dovesse invece solo stabilire se vi fossero motivi di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia parlamentare che inducessero (e inducano) a denegare l'autorizzazione. Nella sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, infatti, è stabilito a chiare lettere, che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e la legge n. 140 che l'attua non stanno a tutela della riservatezza del parlamentare in quanto tale né della formazione di prove processualmente corrette. La ratio della previsione costituzionale è la garanzia dell'indipendenza delle assemblee legislative e dell'esercizio corretto della giurisdizione nei confronti dei loro membri.
In questo senso, è stato osservato che il Margiotta non è imputato di opinioni politiche o di condotte connesse con il libero esercizio del suo mandato. Egli semplicemente ha reso delle dichiarazioni in ordine a determinate circostanze di fatto. Se esse siano vere o false sarà la magistratura a stabilire, unitamente al profilo - che trova la Giunta assai scettica - se l'eventuale inesattezza delle circostanze dichiarate sia anche rilevante ai sensi del codice penale. Non è dunque apparso che sussistano motivi per un diniego basato sull'attentato all'indipendenza di questa Camera.
Per questi motivi, nella seduta del 19 dicembre 2007, la Giunta all'unanimità e con votazioni distinte, ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione come richiesta delle intercettazioni e dei tabulati.
Carlo GIOVANARDI, Presidente e relatore.
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