Doc. IV-quater, n. 2





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dall'ex deputato Sgarbi già nella scorsa legislatura (il 10 giugno 2003) con riferimento al procedimento penale n. 2389/02 RGNR - Caltanissetta.
L'ex deputato Sgarbi è stato querelato per alcune affermazioni rese nel corso della conferenza per la presentazione del libro «Il giudice Lombardini» tenutasi in Cagliari il 24 settembre 2001. Nel corso di tale conferenza l'onorevole Sgarbi, tra l'altro, affermò: «E beh non c'è il diritto di parlare esprimere una critica davanti a chi ha indicato bene Vietti e conclamato da altri magistrati che ha sbagliato non il 90 per cento ma il 100 per cento delle cause che ha affrontato che si chiamano Musotto, che si chiamano Contrada, che si chiamano Andreotti, che si chiamano Calogero Mannino. Ne avesse individuata una ! No. In carcere sono rimasti gli innocenti, il processo ne ha dimostrato l'innocenza. Chi parla paga, chi sbaglia fa niente, perché ha sbagliato! Chiunque di noi, se ogni volta che opera fa morire il paziente, verrà qualche dubbio sulle sue qualità! Caselli è come la Madonna è perennemente vergine, e no eh!... E allora se le sbaglia tutte avrà preso il caso Lombardini, non ha preso il più onesto dei magistrati, il più incorrotto e il più puro e lo ha fatto diventare un delinquente, non si sa il perché quale è il suo reato. [...] L'abuso di ufficio, lo spendere i soldi dello Stato, l'usare aerei di Stato per arrivare a Cagliari anziché invitare a Palermo il suo collega... tutto questo clima inaudito, e bene mentre in ognuno di questi, io stesso, sono andati a Palermo a testimoniare a Palermo per qualunque argomento, arriva un aereo del CAI con cinque magistrati dieci poliziotti armati di mitra e non cercano Matteo Bove, non cercano Felice Maniero, non cercano Al Capone, cercano il loro collega Luigi Lombardini... Una giustizia barbara... Le impellenti ragioni investigative spinge e costringe, spinge e costringe... una persona accusata ad uccidersi prima ancora che sulle possibili colpe venga scritta una sentenza, di uomini che attaccano altri uomini, come i cacciatori le lepri e i conigli... di giudici forse ossessionati di politica e dei mali del mondo che invasati dal sacro furore hanno finito con il convincersi, non si sa bene come e perché, di essere stati mandati in terra a stanare il diavolo, l'anticristo e le sue magagne, a bonificare i costumi e a castigare la gente cattiva... e quando Lombardini si è ucciso io ho provato la stessa sensazione di fine del mondo che abbiamo provato quando sono cadute le due torri a New York. Due cose molto lontane ma due simboli di mondi che finiscono perché finisce la certezza del diritto, la certezza della verità di un valore, la certezza di una civiltà». E ancora: «Sì è una coincidenza che sia a pochi giorni da un processo... no, dico e quando dovrebbe essere un evento... se non per richiamare la necessità della giustizia che dica finalmente che Lombardini era!!! Innocente!!! È conclamato da altri magistrati che ha sbagliato non il 90 per cento ma il 100 per cento delle cause che ha affrontato che si chiamano Musotto, che si chiamano Contrada, che si chiamano Andreotti, che si chiamano Calogero Mannino. Ne avesse individuata una! No. In carcere sono rimasti gli innocenti, il processo ne ha dimostrato l'innocenza. Caselli è come la Madonna! È perennemente vergine, e no eh!».
Nel procedimento è imputato anche l'autore del libro, il magistrato Vincenzo Tardino presente alla conferenza stampa.
La Giunta aveva esaminato la questione già nella scorsa legislatura, nella seduta dell'8 ottobre 2003, pervenendo a maggioranza a una deliberazione d'insindacabilità. Il relatore Sergio Cola aveva poi predisposto un documento (il doc. IV-quater, nn. 90 e 99 - XIV legislatura) che racchiudeva anche l'imputazione relativa a un altro procedimento che però non è oggetto del presente esame.
Nella legislatura in corso la Giunta ha esaminato il caso nella seduta dell' 8 novembre 2006. Pur invitato a intervenire, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del regolamento della Camera, Vittorio Sgarbi non si è avvalso di tale facoltà.
Le sue affermazioni sono del tutto inaccettabili nel merito: esse sono connotate da un'ossessiva strumentalità e da palese falsità. Ma non è tuttavia questo il tema dell'esame parlamentare del processo. Si tratta invece di stabilire se le relative dichiarazioni possano ricondursi all'esercizio delle funzioni parlamentari (ormai peraltro cessate) del loro autore.
Al riguardo, appare decisivo il rilievo che sul caso Lombardini (che - come si ricorderà - era il procuratore circondariale di Cagliari sospettato di favoreggiamento dei responsabili dei sequestri di persona, che poi si tolse la vita) lo Sgarbi era intervenuto con un atto tipico della funzione parlamentare in data 15 settembre 1998, rivolgendo un'interrogazione al ministro della giustizia il cui testo si ritiene utile allegare alla presente relazione. Anche in questa interrogazione egli formulò pesanti (e nel merito non condivisibili) appunti al pool di Palermo, il cui contenuto è sostanzialmente equivalente a quello delle dichiarazioni oggi in contestazione.
Il sottoscritto relatore, nell'esaminare la questione, ha tenuto presente la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui la proiezione esterna di contenuti di atti tipici del mandato parlamentare offre sufficiente copertura alle dichiarazioni rese extra moenia dai membri delle Camere ai fini dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
È stata pertanto proposta una deliberazione d'insindacabilità su quasi tutte le frasi di cui al capo d'imputazione. L'unica parte che non pare coperta è l'affermazione per cui il dottor Caselli non potrebbe essere «come la Madonna, perennemente vergine». Su questa è stata proposta la sindacabilità: valuterà poi il giudice se tale frammento dialettico ha una sua autonomia ai fini della diffamazione o meno.
Per tali motivi, all'unanimità, la Giunta formula due proposte distinte: una d'insindacabilità per le frasi relative alla condotta dei magistrati della procura della Repubblica di Palermo e ai loro pretesi abusi; una di sindacabilità per la sola parte relativa all'accostamento poc'anzi ricordato.

Oriano GIOVANELLI, relatore


Allegato

TESTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-02843 XIII LEGISLATURA.

SGARBI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa. - Per sapere - premesso che:
ogni membro del Parlamento ha il dovere di rappresentare la Nazione e di esercitare le sue funzioni senza vincolo di mandato; secondo dell'interrogante, fino a che non emergano prove contrarie, può ritenersi che la terribile morte del dottor Luigi Lombardini, procuratore della Repubblica circondariale di Cagliari, possa essere stata causata dalle modalità persecutorie con cui il suo interrogatorio è stato condotto per oltre sei ore da cinque funzionari dell'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Vittorio Aliquò, Giovanni Di Leo, Antonio Ingroia e Lia Sava, e dalle modalità della perquisizione condotta nel suo ufficio all'interno del palazzo di giustizia di Cagliari, avviata senza alcun riguardo per il naturale stato di stress creato, con sei ore di interrogatorio, in un magistrato di 63 anni, anche duramente provato dalla diffusione, da parte di Caselli di dichiarazioni sulla asserita esistenza «non di teoremi ma elementi concreti» (La Stampa, 12 agosto 1998, p. 3), con ciò creando nel dottor Lombardini la sensazione che, comunque, la sua protesta di innocenza sarebbe stata inutile;
nelle modalità di conduzione dell'interrogatorio e di avvio della perquisizione secondo l'interrogante potrebbe pertanto ravvisarsi la fattispecie, prevista dall'articolo 580 del codice penale, del «...determina(re) altri al suicidio o rafforza(re) l'altrui proposito di suicidio, ovvero ...agevola(rne) in qualche modo l'esecuzione...» (in tale caso il codice penale prevede una pena da cinque a dodici anni e l'arresto, in flagranza, è obbligatorio);
nella migliore delle ipotesi, comunque, Caselli e gli altri secondo l'interrogante potrebbero aver materializzato i comportamenti previsti dall'articolo 613 del codice penale, in base al quale è punito con la reclusione fino a cinque anni «chiunque... con qualsiasi... mezzo pone una persona... in stato di incapacità di intendere e di volere...» con ciò provocandone il suicidio;
per le ragioni esposte, l'interrogante ritiene che i cinque funzionari dovrebbero essere immediatamente sospesi dal servizio, dallo stipendio e dalla funzione, onde evitare che possano essere nuovamente utilizzati metodi secondo l'interrogante persecutori e che le prove relative alla morte del dottor Lombardini possano subire un inquinamento, cosa che l'interrogante ritiene possibile dati i poteri dei magistrati sulla polizia giudiziaria e i loro collegamenti anche con forze politiche (dimostrati dal recente «indottrinamento» di ben trentasei membri del Parlamento operato da Caselli);
l'interrogante ritiene altresì che le autorità competenti dovrebbero emettere immediatamente un provvedimento di cattura contro i cinque funzionari, in modo che gli stessi vengano immediatamente e separatamente interrogati sull'accaduto e, in particolare, su chi, per quali ragioni, con quali finalità (evidentemente estranee alla corretta amministrazione della giustizia), abbia deciso per l'interrogatorio e per la perquisizione e abbia fatto ventilare la possibilità di «arresto per la mancata collaborazione» (tema da sempre pubblicizzato dalla cultura «inquisitoria» di Caselli e degli altri magistrati), con ciò creando il clima terrorizzante che secondo l'interrogante potrebbe aver causato la morte di Lombardini;
le immagini di Caselli che incede nei corridoi del palazzo di giustizia di Cagliari, circondato da una scorta di pretoriani, secondo l'interrogante riproducono in maniera inquietante, visivamente, quelle contenute nella trasposizione cinematografica del romanzo «Il nome della rosa», con l'arrivo dell'inquisitore non per far luce su qualcosa ma per provare sicuramente la colpa di chi ha individuato come vittima della sua azione -:
con quali mezzi, con quanti uomini di scorta, con quali modalità, quando, i cinque funzionari del pubblico ministero del tribunale di Palermo siano arrivati a Cagliari;
se siano stati usati mezzi militari o dell'amministrazione dello Stato, da chi eventualmente autorizzati al trasporto di un numero di funzionari spropositato per un banale adempimento istruttorio, fra l'altro legalmente differibile a dopo il 15 settembre per la sospensione dei termini e delle attività processuali, in questo periodo, in assenza di detenuti;
quali siano le ragioni di un simile «spiegamento di forze» che, da solo, produce un effetto terrorizzante sui cittadini i quali, anche se inquisiti, sono sempre assistiti da una presunzione di innocenza costituzionalmente garantita;
se non intenda intraprendere immediatamente una iniziativa di tipo disciplinare in relazione a quanto sopra esposto, in particolare perché sia disposta l'immediata sospensione dal servizio, dallo stipendio e dalla funzione di Caselli, Aliquò, Di Leo, Ingroia e Sava; se non si ritenga di dover verificare, al fine di eventuali ulteriori iniziative di competenza, le ragioni per le quali non si è proceduto, e da parte di chi, all'immediato arresto dopo la perpetrazione da parte di Caselli e dei suoi collaboratori dei fatti descritti;
quali iniziative o provvedimenti di competenza si intendano adottare per garantire che in futuro simili fatti non si debbano più ripetere. (3-02843)


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