Doc. IV-quater, n. 3





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dall'ex deputato Umberto Bossi con riferimento ad un procedimento civile pendente presso il tribunale di Roma.
L'ex deputato Bossi viene citato in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni per alcune affermazioni riportate in un articolo apparso sul quotidiano La Stampa del 27 ottobre 2003 ritenute offensive dal dottor Mario Montanaro, magistrato dell'Aquila, un cui provvedimento dell'autunno 2003 - relativo alla rimozione del Crocifisso dalle aule scolastiche - aveva dato origine ad aspre critiche e polemiche pubbliche.
In particolare, per come risulta dall'atto di citazione, l'on. Bossi, dopo aver dichiarato che: «questa mi sembra la sentenza di un pazzo che si muove contro il popolo e le tradizioni» aggiungeva, riferendosi sempre al dottor Montanaro: «forse quel giudice sente vicina una parte della Curia marcia che ha tradito, o avverte che dai loro antri puzzolenti i Massoni hanno elaborato la fine della tradizione e l'apertura dei confini».
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 17 novembre 2006. L'interessato, pur regolarmente invitato a comparire o a inviare memorie scritte, non si è avvalso di tali facoltà.
Durante l'esame della sua domanda, è apparso evidente che - nel merito - le affermazioni oggetto della richiesta risarcitoria non possono essere condivise né giustificate, anche perché palesemente offensive della Chiesa stessa. È utile però soffermarsi brevemente e serenamente sul tenore letterale delle frasi attribuite a Umberto Bossi. Escluso, come detto, che esse debbano o possano essere condivise nel merito, persiste però il dubbio che esse davvero esulino dai confini della lecita critica politica consentita dall'articolo 21 della Costituzione.
È noto che la giurisprudenza italiana riconosce alla critica politica facoltà di registro linguistico e di metafora più marcate che negli altri ambiti della libertà di espressione. Resta invece ferma la necessità di mantenere l'esercizio della critica entro i margini della proporzione e del rispetto della persona in quanto tale (v. di recente Cass. pen. 18 dicembre 2001, Campobasso, in Riv. pen. 2002, p. 937 e Cass. pen. 4 febbraio 2002, Liguori, in Foro it. 2003, II, c. 197). Che poi il diritto di critica possa investire anche la funzione giudiziaria è pacifico (v. di recente Cass. pen., VI sez., 29 settembre 2005, Salivetto, in Cass. pen. 2006, p. 2080).
Ora, è ragionevole ritenere errato il provvedimento d'urgenza emanato dal dottor Montanaro, giacché sia il tribunale in composizione collegiale sia la Cassazione lo smentirono non su un argomento qualsiasi della motivazione, bensì proprio sul punto basilare della giurisdizione. La Cassazione, in particolare, sia pure con la prosa sobria propria del costume dei suoi migliori componenti, ha impartito all'estensore una severa lezione. Essa infatti ha affermato che la domanda di Adel Smith, esponente delle Comunità islamiche in Italia - pur formalmente proposta come pretesa risarcitoria ex articoli 2043 e 2058 c.c. e solo anticipata dall'azione cautelare ex articolo 700 c.p.c. - era in realtà e con ogni evidenza un ricorso volto a ottenere un provvedimento che incidesse sulle scelte amministrative del ministero dell'istruzione pubblica e dunque a ottenere dalla pubblica amministrazione un facere inerente all'organizzazione del servizio scolastico, materia quindi indiscutibilmente rimessa alla giurisdizione del sistema TAR - Consiglio di Stato. Di tanto il giudice della fase cautelare avrebbe dovuto avvedersi subito. Che ciò non sia accaduto non significa - ovviamente - che egli sia un cattivo magistrato ma che ha commesso un errore che altri potevano censurare.
Il Bossi risulta abbia detto: «È la sentenza di un pazzo». Una critica al provvedimento del dottor Montanaro e non alla sua persona in quanto tale. Non vi è dunque l'uso dell'argomentum ad hominem, ma la vibrata censura all'operato istituzionale del magistrato. Certo: la frase oggetto di doglianza prosegue accostando il dott. Montanaro a una parte della Chiesa asseritamente incline ad atteggiamenti indulgenti verso gli immigrati e dunque traditrice dei valori cristiani della tradizione più conservatrice. Ma tutto ciò appare molto di più come un radicale dissenso verso il cattolicesimo solidale e di base che non contro il dott. Montanaro. Quanto infine al tratto della dichiarazione relativa al preteso ruolo della Massoneria nel provvedimento del dottor Montanaro - a parte l'evidente carattere enigmatico della frase - non è chiaro dall'atto di citazione perché esso si riferirebbe al Montanaro medesimo.
In sostanza e in conclusione su questo punto, è apparso alla Giunta che Umberto Bossi abbia tutto considerato esercitato un diritto di critica politica da ricondurre non solo all'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 ma in definitiva all'articolo 21 della Costituzione.
Tuttavia, il profilo rilevante per la deliberazione della Giunta e della Camera non è la giustizia intrinseca delle affermazioni bensì il loro collegamento con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1, l. n. 140 del 2003.
Al riguardo è apparso evidente che la vicenda dell'ordinanza del giudice Montanaro, emanata su ricorso di Adel Smith, ha avuto una tale eco politico-parlamentare che difficilmente può essere esclusa dall'ambito dell'insindacabilità. Del resto, la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 11 del 2000, punto 4 del Considerato in diritto) riconosce che deve essere ritenuta superata, in ragione dei fattori di trasformazione della comunicazione politica nella società contemporanea, la tradizionale interpretazione che considerava compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari i soli atti svolti all'interno dei vari organi parlamentari o para parlamentari.
Vale allora la pena ribadire che il provvedimento del giudice Montanaro fu revocato dal tribunale dell'Aquila in sede di reclamo, poiché fu dichiarato il 29 novembre 2003 il difetto della giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa. Tale statuizione fu confermata dalla Corte di cassazione a sezioni unite civili con la sentenza del 10 luglio 2006. È pacifico quindi che l'argomento su cui l'onorevole Bossi è intervenuto era ed è rimasto di attualità per molto tempo.
Ad abundantiam si può rilevare che il tema del Crocifisso è venuto alla ribalta giurisprudenziale poco tempo dopo anche sotto altra forma, allorché altro magistrato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme ne impongono l'esposizione nelle aule delle scuole pubbliche. In tale caso la Corte costituzionale si è limitata ad osservare sul punto che tali norme non sono di rango ordinario ma regolamentare e dunque sottratte al suo sindacato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione (v. l'ordinanza d'inammissibilità n. 389 del 2004). In sostanza, la tematica in questione ha impegnato nelle aule giudiziarie i più qualificati protagonisti del nostro sistema giurisdizionale e di garanzia, i quali hanno emanato provvedimenti di cui è notizia non solo sui giornali quotidiani ma anche nelle riviste giuridiche.
Sul piano più prettamente parlamentare, il giorno dopo le affermazioni dell'on. Bossi quasi tutti i membri del gruppo cui egli apparteneva (la Lega Nord-Padania), con in testa il presidente del gruppo Alessandro Cé, sottoscrissero un'interrogazione per il Question time (la n. 3-02806 - XIV legislatura) proprio su tale episodio, domandando quale fosse la posizione del Governo e quali fossero le eventuali iniziative normative che l'esecutivo intendesse assumere con riferimento alle pretese delle associazioni islamiche suppostamente contrarie alle leggi italiane ed intenzionate a costituirsi in partiti politici, i quali ispirandosi direttamente al Corano «si fanno portatori di iniziative che palesemente contrastano con i dettami costituzionali, in modo particolare con la concezione del diritto della famiglia, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».
All'interrogazione rispose il Vicepresidente del Consiglio Gianfranco Fini il 29 ottobre 2003, seduta nella quale peraltro il medesimo on. Fini rispose ad atti di sindacato ispettivo sullo stesso tema dei deputati Anedda e Antonio Leone, entrambi assai critici della decisione del dott. Montanaro.
Pochi giorni dopo, presso la Commissione cultura della Camera, iniziò un dibattito su risoluzioni presentate da vari gruppi sul medesimo argomento dell'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche cui presero parte attivamente i deputati della Lega Nord Flavio Rodeghiero e Giovanna Bianchi Clerici. Entrambi tali deputati, nei loro interventi, fecero riferimento al tema della conciliazione della laicità dello Stato con la tradizione cattolica - largamente maggioritaria - del popolo italiano (v. le sedute rispettivamente del 4 e 5 novembre 2003).
In conclusione, l'intervista dell'onorevole Bossi appare solidamente ancorata a un alveo di atti e procedure parlamentari che giustificano il riconoscimento dell'insindacabilità. Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Rosa SUPPA, relatore.


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