Doc. IV-quater, n. 8





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in
materia d'insindacabilità, avanzata dalla deputata Angela Napoli con riferimento a un procedimento civile pendente presso il tribunale di Cosenza.
La collega Napoli viene chiamata in giudizio - con atto del 7 dicembre 2006 - per il risarcimento del danno per alcune affermazioni a lei attribuite da vari quotidiani calabresi, asseritamente rilasciate con riferimento all'esclusione della lista di Forza Italia dalla competizione elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Cosenza, nonché dei presidenti e dei relativi consigli di alcune circoscrizioni dello stesso comune.
Per come risulta dall'atto di citazione, la deputata Angela Napoli avrebbe attribuito all'avv. Francesco Grossi, all'epoca segretario generale e segretario della Commissione elettorale circondariale del comune di Cosenza, la responsabilità della mancata ammissione della lista. In effetti, sempre per come risulta dall'atto di citazione, l'avv. Grossi, in qualità di responsabile dell'ufficio elettorale cosentino, avrebbe inizialmente accolto la lista di Forza Italia (pur consegnata da un'unica presentatrice); la lista però non sarebbe poi stata ammessa alla predetta tornata elettorale dalla competente Commissione a causa di carenze nella documentazione allegata.
Più precisamente, la deputata Napoli viene chiamata a rispondere di quanto segue: di aver dichiarato alla Gazzetta del Sud del 6 giugno 2006, in un articolo intitolato «Amato promuova un'inchiesta sull'esclusione della lista di Forza Italia», che avrebbe chiesto al Ministro dell'interno Amato «se non ritenga di disporre il trasferimento cautelativo del segretario generale del Comune ad altra sede»;
alla Provincia cosentina del 6 giugno 2006: «Si appalesa un grave vulnus per la democrazia dal falso prodotto dalla relazione di un pubblico ufficiale e dalla documentazione che il segretario Grossi ha prodotto dinanzi al Tar, inducendo il Tribunale amministrativo in errore e determinando abuso d'ufficio». La parlamentare di An chiede anche di sapere dal ministro «se non ritenga di disporre il trasferimento cautelativo del segretario generale del comune ad altra sede»;
a Calabria ora della stessa data: «Si appalesa un grave vulnus per la democrazia dal falso prodotto dalla relazione di un pubblico ufficiale e dalla documentazione che il segretario Grossi ha prodotto dinanzi al Tar, inducendo il Tribunale amministrativo in errore e determinando abuso d'ufficio».
Alla luce di ciò Napoli chiede al Ministro degli interni «se non ritenga di disporre il trasferimento cautelativo del segretario generale del Comune ad altra sede; se non debba procedere ad un esame approfondito della situazione con un'inchiesta interna che verifichi lo stato dei fatti e se successivamente non debba assumere decisioni consequenziali per restituire al partito di Forza Italia un diritto frustrato e compresso»
;
al Quotidiano della Calabria: «IL TRASFERIMENTO cautelativo del segretario generale del Comune, Francesco Grossi, in altra sede. È questa la richiesta della parlamentare di An, Angela Napoli, sul "caso Cosenza" e cioè sull'esclusione della lista di Forza Italia dalla competizione elettorale per le amministrative». Il quotidiano inoltre prosegue: «Fin qui la storia è abbastanza risaputa, ma la Napoli va oltre. Chiede infatti al Ministro degli interni «se non ritenga di disporre il trasferimento cautelativo del segretario generale del Comune in altra sede; se non debba procedere ad un esame approfondito della situazione con un'inchiesta interna che verifichi lo stato dei fatti e se successivamente non debba assumere decisioni consequenziali per restituire al partito di FI un diritto frustrato e compresso»;
al medesimo Quotidiano della Calabria del 7 giugno 2006: La CdL aspetta anche una risposta alla interrogazione presentata ieri dalla parlamentare di An, Angela Napoli, in cui si chiedeva fra l'altro l'allontanamento cautelativo del segretario generale del comune, Francesco Grossi, fin quando non si metterà la parola fine a questo complicato dopo voto;
da ultimo viene attribuita alla deputata Napoli la seguente dichiarazione resa in una conferenza stampa del 16 giugno 2006: «Questo complotto è sintomo di comportamenti mafiosi, perché la mafia agisce prevaricando, pressando, opprimendo la libertà dei cittadini e l'esclusione dalla competizione elettorale di liste così importanti, che hanno finito con l'inficiare l'intera competizione elettorale, l'esclusione della lista di Forza Italia che ha finito col precludere la libertà di scelta del cittadino che è la libertà più importante che il cittadino ha in tutta la nostra nazione [...]. Quando questa libertà viene preclusa con la forza, con la illegittimità, si abbatte la democrazia e quanto è avvenuto a Cosenza è un abbattimento della democrazia e una mancanza di rispetto dei cittadini tutti e dell'intera città di Cosenza».
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 14 febbraio 2007, constatando che sulla vicenda di cui agli articoli citati la deputata Napoli ha presentato un'interrogazione parlamentare in data 6 giugno 2006, cioè proprio in epoca contestuale o precedente ai fatti che le vengono attribuiti. All'interrogazione (il cui testo si ritiene utile allegare alla presente relazione) ha risposto per iscritto il sottosegretario all'interno Francesco Bonato in data 12 ottobre 2006 (si allega anche tale risposta).
Tanto rende, nella considerazione unanime della Giunta, l'episodio in questione - a prescindere dalla fondatezza nel merito dei rilievi espressi - saldamente radicato a un momento tipico dell'attività parlamentare del deputato Napoli e vale quindi a garantire la copertura dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Resta invece evidente che l'eventuale discordanza tra le effettive dichiarazioni rese dall'onorevole Napoli e quanto riportato dai giornali non può essere di competenza della Giunta e della Camera.
Quanto poi in particolare alla dichiarazione asseritamente resa in data 16 giugno 2006, essa consiste in una evidente prosecuzione e divulgazione esterna alle sedi parlamentari del diritto di critica politica del deputato Napoli rispetto a quanto ella aveva denunciato con il suo atto ispettivo. Tanto è vero che ella afferma che se avesse avuto le ulteriori informazioni che apprendeva in quella sede, le avrebbe rese oggetto della stessa o di altra interrogazione. Sicché anche per tale aspetto la Giunta ha ritenuto sussistere quell'attività di critica e di denuncia politica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.
Per questi motivi la Giunta all'unanimità propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Carlo GIOVANARDI, relatore


ALLEGATO 1

Testo dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-00185 - XV legislatura

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 29 aprile 2006 scadeva il termine per la presentazione delle liste per le elezioni comunali di Cosenza;
alle ore 11,59, per come si evince da un filmato dell'emittente televisiva TEN di Cosenza (sequestrato dalla Procura della Repubblica di quella città), i delegati di lista di Forza Italia si sono recati al Comune ed hanno acquisito il bigliettino che comprovava l'ingresso entro le ore 12, così come previsto dalla normativa vigente in materia;
la dirigente comunale, architetto Ada Basta, rassicurava (per come mostra lo stesso filmato) i dirigenti di F.I., affermando testualmente: «entro dieci minuti vi chiameremo»;
successivamente si impediva ai delegati di lista di F.I. di accedere alla segreteria generale per la presentazione della lista e si accendevano tafferugli evidenziati ulteriormente dalla ripresa televisiva;
solo alle ore 13,45 venivano fatti entrare i dirigenti di F.I. i quali dopo aver presentato i documenti, incredibilmente e prontamente se li sono visti restituire;
la Commissione elettorale, composta anche da un consigliere dei DS, uno dell'UDEUR ed uno della RNP, escludeva la lista di Forza Italia;
la Commissione elettorale di secondo grado riconfermava l'esclusione;
successivamente il TAR della Calabria, stigmatizzando il comportamento del segretario comunale che era contravvenuto alle disposizioni della circolare del Ministro dell'interno, non accettava la lista di F.I., sul presupposto «dell'assenza di tafferugli» per quanto relazionato da un vigile urbano;
dopo la denuncia presentata dal dottor Sergio Bartoletti, candidato a sindaco per le liste di FI-UDC-AN, la Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un'inchiesta sugli accaduti;
la fase della gestione di presentazione delle liste in comune è stata confusa, tanto che la lista di Alleanza Nazionale, anche esclusa in un prima momento, è stata poi riammessa dal TAR -:
se non ritenga di dover proporre iniziative normative volte a prevedere che le commissioni elettorali diano adeguate garanzie di imparzialità ed equità nei confronti di tutti i partiti e i movimenti coinvolti nella competizione elettorale.
(4-00185)


ALLEGATO 2

Risposta scritta all'interrogazione n. 4-00185.

La presentazione delle liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Cosenza regolata - così come per tutti i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 - poteva essere effettuata entro le ore 12.00 del 29 aprile 2006.
Da accertamenti esperiti da parte della Prefettura di Cosenza è emerso che la lista di «Forza Italia» è stata presentata alle ore 11.59 dell'ultimo giorno previsto da una sola presentatrice alle ore 11.59 dell'ultimo giorno previsto da una sola presentatrice alla quale l'apposito ufficio rilasciava regolare ricevuta oraria recante il numero d'ordine 57. Le ricevute n. 58, 59, 60 e 61 venivano rilasciate a delegati di altri partiti e movimenti politici.
Successivamente il Segretario generale del Comune rilasciava ricevuta dettagliata contenente l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, dopo un primo esame degli stessi da parte dei funzionari addetti ad un riesame dell'intera documentazione.
La Commissione elettorale circondariale con verbale n. 215 del 29 aprile 2006 ha deciso di non ammettere la lista di «Forza Italia» dopo aver verificato che non era stata presentata, per nessuno dei candidati iscritti nella lista alla carica di Consigliere comunale, la dichiarazione di accettazione della candidatura.
Con successivo verbale n. 305 del 2006 la stessa Commissione ha ulteriormente rilevato che, in primo luogo, l'atto di presentazione della lista dei candidati alle elezioni comunali di «Forza Italia», non era stato debitamente compilato in ogni parte e non conteneva l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco.
In secondo luogo accertava, che era stata prodotta dallo stesso movimento politico altra dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista dei candidati alle elezioni comunali, sottoscritta solo da 4 presentatori non debitamente compilata in ogni parte; inoltre, nella stessa venivano indicati n. 14 nominativi di candidati alla carica di Consigliere comunale, cioè un numero inferiore a quello minimo prescritto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Per quanto riguarda le riprese televisive effettuate dalla emittente televisiva TEN, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Cosenza, le stesse non evidenziano il verificarsi di disordini e tafferugli durante la presentazione delle liste.
Relativamente alla mancata ammissione della lista di «Alleanza Nazionale» la stessa è stata deliberata dalla Commissione elettorale circondariale con verbale n. 222 del 30 aprile 2006 in quanto nessuna delle dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale conteneva l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro Sezione Seconda, con sentenza 718 Reg. Decr. del 27 giugno 2006, si è definitivamente pronunciata respingendo i ricorsi presentati contro la Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza.
Quanto allo specifico quesito posto dalla S.V. On.le, non si ritiene opportuno modificare la normativa in materia che, nel caso in questione ha previsto puntualmente le fasi del procedimento.

Il Sottosegretario di Stato Francesco Bonato

12 ottobre 2006


Frontespizio