Onorevoli Colleghi! - 1. Premessa. La Giunta riferisce su un complesso procedimento giudiziario concernente i seguenti deputati della XIII legislatura: Mario Borghezio, Umberto Bossi, Roberto Calderoli, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Roberto Maroni, Giancarlo Pagliarini e Luigino Vascon.
Attorno a tale procedimento giudiziario si è sviluppata una vicenda estremamente complessa, che è opportuno qui riportare per intero nel tentativo di chiarificarla al meglio per i membri dell'Assemblea della Camera dei deputati.
All'indomani delle elezioni politiche del 1996 la Lega Nord ritenne di intensificare la sua attività politica finalizzata al perseguimento del federalismo, a tratti esasperando i suoi proclami fino a spingerli ai limiti del separatismo e della secessione. In questo, in sostanza, si concretava la linea politica scelta dalla Lega di contrapporsi sia a «Roma-Polo» sia a «Roma-Ulivo». È noto poi che questa linea politica fu sostanzialmente superata nel periodo che va dal congresso del luglio 1999 alle elezioni regionali del 2000, in favore di un'alleanza organica con i partiti del centro-destra e nell'ambito della quale la parola d'ordine è stata trasformata da «federalismo o secessione» in «devolution».
In tale contesto, il partito della Lega Nord aveva simbolicamente formato alcune associazioni quali per esempio il cosiddetto «parlamento del nord» e la cosiddetta «guardia nazionale padana» altrimenti conosciuta come «organizzazione delle camicie verdi».
Dato tuttavia che, a quest'ultimo, proposito si era constatato che taluni militanti del partito avevano seriamente considerato i propositi militareschi e indipendentisti dei proclami dei dirigenti, la procura della Repubblica di Verona ha iniziato a carico di varie decine di persone numerosi procedimenti penali per reati contro la personalità dello Stato, contro l'integrità dello stesso e contro l'ordine pubblico (si tratta dei procedimenti nn. 81/96 e riuniti; 803/97 e riuniti e 294/98 RGNR - Verona).
Le imputazioni elevate contro gli indagati erano più precisamente: il concorso in attentati all'integrità dello Stato, il concorso in associazioni antinazionali, il concorso in attentati contro la Costituzione dello Stato, la promozione e la partecipazione ad associazioni di carattere militare e il concorso nella dotazione di uniformi e divise delle predette associazioni (v. rispettivamente gli articoli 110, 241, 283 e 271 del codice penale e 1 e 2 del decreto legislativo n. 43 del 1948).
2. Gli sviluppi parlamentari. Poiché i vertici della Lega Nord comparivano tra gli indagati e poiché costoro erano quasi tutti parlamentari, furono avanzate già nella XIII legislatura, tra il 1998 e il 1999, domande di deliberazione d'insindacabilità alle Camere di appartenenza.
Mentre la Camera dei deputati mai pervenne ad incardinare l'esame delle domande relative ai deputati, il Senato della Repubblica approvò, nella seduta del 31 gennaio 2001, la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità di dichiarare insindacabili le condotte ascritte ai senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti (doc. IV-quater, n. 60 - Senato - XIII legislatura).
Il giudice per le indagini preliminari di Verona insorse contro tale deliberazione elevando conflitto d'attribuzione. Il conflitto fu dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 380 dello stesso anno 2001. Tuttavia, nel 2005 la Corte costituzionale melius re perpensa lo dichiarò inammissibile con la sentenza n. 267. Con tale pronuncia la Corte sottolineò che il giudice confliggente non aveva distinto con precisione le varie posizioni dei senatori interessati e che pertanto non era chiaro in che cosa consistesse effettivamente la sua doglianza con riferimento alle pronunce d'insindacabilità emanate in loro favore.
In pratica, secondo la Corte, per rispettare le Norme Integrative sui giudizi costituzionali (v. in particolare l'articolo 26, secondo cui il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria delle ragioni di conflitto) il giudice di Verona avrebbe dovuto esplicitare chiaramente le ragioni della pretesa esorbitanza della deliberazione del Senato rispetto all'uno e all'altro dei senatori interessati, non potendo lasciare confusi i profili di responsabilità, che - ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione - devono essere personali (a tale indirizzo la Corte si è attenuta nel dichiarare inammissibile un altro conflitto tra poteri in materia d'insindacabilità, deciso con la sentenza n. 38 del 2005).
Questo profilo di generica comunanza ed estensione delle imputazioni a una pluralità di soggetti è un aspetto di capitale importanza anche nell'analisi del presente caso svolta presso la Giunta della Camera dei deputati.
Mantenute infatti all'ordine del giorno della XIV legislatura (2001-2006), le domande di insindacabilità dei deputati sono state prese in considerazione nella seduta del 23 ottobre 2001.
In tal sede, l'allora Presidente della Giunta - l'on. Siniscalchi - sottolineò che le varie ipotesi delittuose apparivano contestate, in via diretta o a titolo di concorso, per fatti che nel loro insieme la pubblica accusa riteneva diretti a disciogliere l'unità dello Stato e a mutarne la Costituzione ma che in concreto non venivano precisamente descritte e attribuite a singole persone. Peraltro si poneva, secondo la Giunta della XIV legislatura, il problema preliminare se tali condotte potessero qualificarsi come «opinioni« ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Per tali motivi, la Giunta per le autorizzazioni ritenne di non poter decidere sull'insindacabilità, giacché era impossibile capire di che cosa i vari deputati erano chiamati a rispondere. Il collegio si limitò rinviare la trattazione della materia al momento in cui la Corte costituzionale avesse dirento il conflitto elevato contro il Senato.
Intervenuta tuttavia la predetta sentenza n. 267 del 2005, la questione non fu più esaminata e fu quindi riportata, ancora una volta, alla nuova legislatura.
Nella seduta del 19 luglio 2006, il sottoscritto relatore - consapevole della persistenza dei problemi testé accennati - ha ritenuto di proporre alla Giunta di chiedere chiarimenti all'autorità giudiziaria su una serie di aspetti nel frattempo intervenuti, che potevano risultare risolutivi.
Innanzitutto con la sentenza n. 243 del 2001 la Corte costituzionale aveva già dichiarato illegittimo il reato di associazione antinazionale, ciò che doveva far presupporre la caducazione quanto meno di uno dei capi d'imputazione.
In secondo luogo, con la legge n. 85 del 2006 erano intervenute delle modifiche legislative tali da incidere sui medesimi capi d'imputazione.
In terzo luogo, il decorso di più di dieci anni dai fatti poteva far presupporre la maturazione di termini prescrizionali.
Questa proposta di domanda di chiarimenti alla magistratura in realtà non è stata pienamente accolta dalla Giunta, la quale tuttavia si è limitata a rinviare l'esame delle domande fino a un momento successivo all'udienza preliminare, fissata per il 5 ottobre 2006, in esito alla quale - si supponeva - si sarebbero sciolte le predette riserve.
In effetti, a seguito di tale udienza, il giudice per le indagini preliminari ha constatato la sopravvivenza di un unico capo d'imputazione, quello relativo all'articolo 1 del decreto legislativo n. 43 del 1948. Egli ha constatato che l'articolo 271 del codice penale è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale; che gli articoli 241 e 283 sono stati riformulati in modo tale da configurare una modificazione in bonam partem per gli imputati e dunque una sopravvenuta abolitio criminis; che infine il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 43 del 1948 è prescritto.
3. L'eccezione d'insindacabilità avanzata in giudizio. A questo punto, i vari parlamentari interessati hanno eccepito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, l'applicabilità della regola dell'insindacabilità. Tra costoro l'eccezione è stata avanzata anche da Mario Borghezio che illo tempore non risulta aver diretto una simile richiesta al Presidente della Camera.
Il giudice per le indagini preliminari di Verona non ha accolto l'eccezione e ha pertanto trasmesso gli atti alla Camera dei deputati, sospendendo il procedimento. Tali atti - come da prassi - non sono stati oggetto di una nuova assegnazione alla Giunta, giacché questa già aveva incardinato il proprio esame. Essi sono stati semplicemente aggiunti a quelli già in possesso del collegio e messi a disposizione dei componenti.
Peraltro, occorre sottolineare che l'ordinanza di trasmissione alla Camera emanata dal giudice di Verona menziona anche Marco Formentini, Enzo Flego e Gian Paolo Gobbo. Relativamente alle posizioni di costoro, però, la Giunta si è dovuta dichiarare incompetente perché essi non erano deputati al momento dei fatti.
4. Conclusioni. L'esame della Giunta che era iniziato il 19 luglio 2006 ed era proseguito nelle sedute del 26 luglio, 27 settembre 2006 e 14 febbraio 2007, si è concluso in quella del 7 marzo 2007, ridotto ormai a concentrarsi sulla sola imputazione di costituzione e partecipazione a un'associazione di carattere militare.
Gli interessati, pur regolarmente invitati a offrire chiarimenti e delucidazioni o a inviare memorie, non si sono avvalsi di tali facoltà.
La Giunta ha constatato, a sua volta, che oggi le specifiche condotte ascritte ai singoli deputati imputati consistono nell'aver «contributo a costituire, potenziare e dirigere il gruppo associativo Camicie Verdi o Guardia nazionale padana, teorizzandone le finalità, coordinando le modalità di impiego degli appartenenti all'associazione, provocando l'adesione di terzi a detta associazione e ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusone del programma. In particolare [...] la Guardia nazionale padana è stata costituita a sostegno delle iniziative nonché a difesa delle istituzioni della cosiddetta Repubblica federale padana, e cioè i citati parlamento e governo nonché il cosiddetto Comitato di liberazione della Padania» (v. l'ordinanza del GIP di Verona del 9 ottobre 2006, che qui si intende integralmente riportata).
Orbene, a giudizio unanime della Giunta è apparso che tali condotte (al di là di una valutazione di merito che potrebbe per alcuni inclinare al folkloristico e per altri al cattivo gusto istituzionale) possano agevolmente ricondursi al novero delle manifestazioni pubbliche tutelate dall'articolo 21 della Costituzione, dei momenti di riunione e associazione partitica di cui agli articoli 17, 18 e 49 della Costituzione stessa e in definitiva delle opinioni espresse in connessione con la funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
È noto infatti che la Lega Nord nelle legislature XIII e XIV ha avanzato numerose proposte di legge volte a introdurre in Italia una forma di Stato marcatamente federalista, fino a chiedere e a ottenere nella XIV legislatura per il deputato Bossi la titolarità del ministero delle riforme istituzionali e a concorrere all'approvazione di una modifica costituzionale che, a detta della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica italiana, andava sotto il nome di devolution e come tale è stata sottoposta a referendum confermativo del 25 e 26 giugno 2006. Che in questo referendum abbiano prevalso i NO non muta i termini della presente questione.
Non occorre quindi qui soffermarsi sull'opposizione della Lega Nord alla legge sulla bandiera (la n. 22 del 1998), nel corso dell'esame della quale i deputati della Lega parlarono di «attacco concentrico» e di «prevaricazione sulle autonomie regionali e locali» (v. sedute dell'Assemblea della Camera del 2 e del 15 luglio 1997). Né appare conseguentemente necessario dilungarsi sul fatto che presso la Camera dei deputati si sia dibattuto già varie volte sulle iniziative federalistiche e autonomistiche della Lega Nord proprio in relazione alla vicenda del processo di Verona (v. sedute della Giunta per le autorizzazioni del 15 e del 29 luglio e del 4 novembre 1998).
Senza contare che il medesimo gruppo parlamentare di appartenenza dei deputati in questione di chiamava «Lega nord per l'indipendenza della Padania» nella XIII legislatura e più semplicemente «Lega nord-Padania» nella XIV.
Da ultimo e per completezza, si può osservare che l'associazione delle Camicie Verdi altro non era che un servizio d'ordine, simile a quelli organizzati dai partiti in occasione dei comizi e delle manifestazioni di piazza ancora oggi così frequenti nella vita politica e sociale italiana. All'evidenza, la mera esistenza e organizzazione di tali servizi d'ordine non costituiscono di per sé un attacco all'integrità dello Stato e alla quiete pubblica.
Per questi motivi la Giunta ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto dei procedimenti (come descritti nell'ordinanza del GIP di Verona del 9 ottobre 2006) concernono opinioni espresse da Mario Borghezio, Umberto Bossi, Roberto Calderoli, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Roberto Maroni, Giancarlo Pagliarini e Luigino Vascon, membri del Parlamento al momento dei fatti, nell'esercizio delle loro funzioni.
Carlo GIOVANARDI, relatore.
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