Onorevoli Colleghi! - 1. Premessa. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente Vittorio SGARBI, deputato nella legislature dall'XI alla XIV, con riferimento a un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma in seguito a un atto di citazione, depositato dalla dottoressa Laura Triassi e trattato in prima istanza dal tribunale di Napoli. Dopo che quest'ultimo era pervenuto a condannare Sgarbi, la corte d'appello di Napoli ha invece individuato come competente per territorio il tribunale della capitale.
Il procedimento trae origine da dieci puntate della trasmissione «Sgarbi quotidiani» andate in onda dal 16 maggio al 20 luglio 1994. Per come i contenuti delle trasmissioni gli vengono contestati nell'atto di citazione depositato il 30 gennaio 1998, il deputato Sgarbi avrebbe affermato che la dottoressa Triassi sarebbe un magistrato: a) di cui è giusto chiedere l'arresto; b) che pone alla base delle sue decisioni falsità, menzogne e bugie; c) che tiene un comportamento violento contro le persone, imponendo il carcere anche con motivazioni risibili; d) che ha sequestrato e sequestra De Lorenzo, come altri il cui nome è meno noto; e) che sputa sulla legge; f) che anziché far rispettare la legge la violenta; g) mosso da chiara intenzione politica; h) per cui va chiesto il carcere per flagranza di reato; i) che usa il codice come un'arma; l) che ha tenuto uno schifoso comportamento; m) [di essere un magistrato] tra i più feroci della Repubblica.
Per tali affermazioni, la dottoressa Triassi ha chiesto la condanna dello Sgarbi per danni morali.
Con sentenza n. 3167 del 26 giugno 2001 il tribunale di Napoli, I sezione civile, come accennato, ha condannato lo Sgarbi, in solido con la Reti Televisive Italiane spa, al pagamento a titolo risarcitorio di 100 milioni di (vecchie) lire. In particolare, il tribunale ha osservato, in punto di articolo 68, primo comma, della Costituzione, che il deputato Sgarbi si era pronunciato «in un contesto avulso da ogni connotazione istituzionale, per cui [le affermazioni] non sono coperte dall'invocata immunità parlamentare [...] evidenziandosi che nelle suddette trasmissioni televisive di intrattenimento, la qualità che lo Sgarbi spendeva non era certo quella di membro del Parlamento ma di conduttore impegnato contrattualmente a prestare dietro compenso la propria opera [...]».
2. Antecedente. La Giunta già nella scorsa legislatura aveva esaminato il caso, nelle sedute del 18 settembre e del 16 ottobre 2002.
Dall'analisi dei fatti, era già allora emerso certamente che le frasi attribuite allo Sgarbi sono di alto contenuto lesivo. Tuttavia, era apparso alla maggior parte dei componenti la Giunta espressisi allora sul punto che esse si inserissero nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro Paese inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati. Si era altresì constatato che simili atti di critica in molte precedenti occasioni sono stati ritenuti insindacabili dalla Giunta e dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (si vedano per esempio - tra i più recenti - i doc. IV-quater, nn. 155, 157, 161, 162, 168 e 170 della XIII legislatura e doc. IV-quater, n. 4 della XIV legislatura). Né, del resto, la sola circostanza evidenziata nella sentenza di condanna di primo grado che le dichiarazioni sono state rese in una trasmissione televisiva è sufficiente a recidere il nesso con la sua attività parlamentare. Per il complesso di tali ragioni la Giunta, a maggioranza, propose all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Tale proposta della Giunta, avversata da vari deputati dell'allora opposizione (cfr. in particolare gli interventi dei deputati Mantini, Carboni e Siniscalchi nella seduta del 16 ottobre 2002), non fu tuttavia mai presa in esame dall'Assemblea. Di qui il mantenimento della questione all'ordine del giorno della legislatura in corso e la sua riassegnazione alla Giunta.
3. Osservazioni e conclusioni. Nella XV legislatura, il caso Sgarbi-Triassi è stato trattato in due sedute, quelle del 18 ottobre 2006 e del 10 maggio 2007.
La relatrice incaricata di esporre il caso alla Giunta si è attenuta all'esito della precedente legislatura, chiedendo che la Giunta concludesse per l'insindacabilità.
La grande maggioranza dei presenti tuttavia non ha potuto che prendere atto di un significativo cambiamento intervenuto nel frattempo nei lavori della Giunta. Non si tratta ovviamente solo del brutale dato numerico per cui l'opposizione della XIV legislatura è maggioranza nella Giunta nella XV. È accaduto piuttosto che - a fronte del consolidarsi e (per certi aspetti) dell'irrigidirsi della giurisprudenza costituzionale in tema d'immunità parlamentare (e ci si riferisce in particolare alle sentenze n. 65 e 166 del 2007, alcuni profili delle quali destano qualche perplessità) - il Presidente della Camera ha sollecitato la Giunta a una riflessione complessiva sulle linee applicative degli istituti a tutela della libertà del mandato e in particolare dell'insindacabilità.
Da tale riflessione, ampia e articolata, cui tutti i membri hanno dato il loro prezioso contributo, è emerso l'unanime convincimento che l'istituto di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può trovare applicazione quando la prosa adoperata dal parlamentare sia intrinsecamente offensiva, perché connotata da epiteti o da accuse specifiche a persone nominate, false o indimostrate (v. il documento pubblicato in calce al resoconto della seduta della Giunta delle autorizzazioni del 4 aprile 2007).
Orbene, appare evidente che l'accusa rivolta a Laura Triassi di essere persona che merita l'arresto, che «violenta» la legge, che è «feroce» (sic!) e quant'altro in nessun modo può ritenersi una motivata critica politica, collocabile nel corretto esercizio della funzione parlamentare, come esso sarebbe consentito nelle formali sedi della Camera.
Da questo punto di vista, i precedenti passati (spesso annullati dalla Corte costituzionale) di - si passi l'espressione - «manica larga» della Giunta perdono ogni pregnanza e invece assumono particolare significato le astensioni, nella seduta del 10 maggio 2007 - del Presidente della Giunta e di uno dei relatori sul documento conclusivo cui si è accennato, inclini fino a questo momento a un'interpretazione ampia della prerogativa in esame. E tornano a pesare come avvedute e condivisibili le argomentazioni del tribunale di Napoli che ha già condannato Sgarbi in primo grado, sia pure con sentenza poi annullata per meri motivi d'incompetenza territoriale.
Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, respinta la proposta della relatrice incaricata inizialmente, ha deliberato di proporre all'Assemblea di pronunciarsi nel senso che i fatti oggetto del procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Pierluigi MANTINI, relatore.
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