Doc. IV-quater, n. 17





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Maurizio Gasparri e pervenuta il 5 aprile 2007, relativamente al procedimento penale n. 37972/06 RGNR 21 pendente presso il tribunale di Milano in seguito a querela del dott. Henry John Woodcock, sostituto procuratore presso il tribunale di Potenza.
Il capo d'imputazione, rubricato come diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato, riporta un'intervista rilasciata dal deputato Gasparri al Corriere della Sera e pubblicata il 17 giugno 2006. Sono attribuite al Gasparri in particolare le seguenti considerazioni, a commento di un'inchiesta condotta dal querelante: «Mancano solo Maradona e Gatto Silvestro ... Ma sì, ogni volta questo signore nelle inchieste mette un po' di tutto, nomi famosi mescolati con abilità pur di conquistare le prime pagine. Woodcock contro il resto del mondo, una volta questi film li faceva la Titanus, tipo Totò contro Maciste ... Woodcock è la prova vivente della necessità di reintrodurre i test psicoattitudinali per chi vuole diventare magistrato ...».
La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 16 e 30 maggio e del 6 giugno 2007. Il 16 maggio si è svolta l'audizione dell'interessato.
Maurizio Gasparri, pur riconoscendo che le frasi a lui imputate non sono connesse ad atti parlamentari specifici, ha però osservato che si trattava di osservazioni ironiche su un argomento di stretta attualità. A suo parere diverse inchieste condotte dal dott. Woodcock hanno trovato larga eco sui mezzi d'informazione, a motivo della notorietà dei protagonisti. Gli è pertanto risultato normale che tali iniziative siano state da lui commentate, in quanto temi di pubblico interesse.
Complessivamente, alla gran parte degli intervenuti è apparso che la dichiarazione oggi imputata al deputato Gasparri sia il frutto di un legittimo diritto di critica, come riconosciuto ampiamente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cassazione, 2 ottobre 1992, Valentini, in Cassazione penale 1993, 1703; Cassazione, 16 aprile 1993, Barile, in Cassazione penale 1994, 586; Cassazione, 15 marzo 2001, Valentini, in Foro it. 2001, II, 4; Cassazione, 18 dicembre 2001, Campobasso, in Rivista pen., 2002, 937; Cassazione, 8 febbraio 2005, Marcenaro, in Cassazione penale 2006, 3664; e Cassazione 4 maggio 2006, Ricca, in Foro it. 2006, II, 593). È sembrato infatti che l'accostamento degli inquisiti dal dott. Woodcock ai personaggi della cinematografia e dell'animazione per bambini altro non significhi che un modo ironico per sostenere che si tratta di un'inchiesta dai connotati spettacolaristici.
Da questo punto di vista, anche la mancanza di un puntuale atto di sindacato ispettivo cui ancorare la dichiarazione non è apparsa decisiva, posto che la stessa querela sembra un mezzo di reazione eccessivo rispetto alla pretesa lesione dell'onore, ampiamente scolorita nell'uso di un'espressione ironica. Sicché proprio l'eccesso qualifica la querela come una sorta di reazione arbitraria contro il comportamento del parlamentare e reclama la tutela dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Daniele FARINA, relatore.


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