Doc. IV-quater, nn. 19 e 20





Onorevoli Colleghi! - 1. Premessa. La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Carlo Taormina, deputato nella XIV legislatura, e pervenuta in data 31 ottobre 2006. Tale domanda è relativa a due distinti procedimenti penali pendenti presso il tribunale di Milano.
Nel primo di questi, il n. 90/06 RGNR, pendente innanzi al GIP dottor Barbuto, la dottoressa Maria Del Savio e la dottoressa Stefania Cugge, rispettivamente procuratore capo e sostituto procuratore presso la procura di Cogne [rectius Aosta], hanno sporto denuncia-querela contro l'ex deputato Taormina per diffamazione continuata a mezzo stampa nei confronti di pubblici ufficiali. Il capo d'imputazione riporta estratti da due interviste attribuite al Taormina, la prima rilasciata in data 20 luglio 2004 al quotidiano La Stampa e la seconda in data 11 agosto 2004 sul periodico Oggi, a commento della sentenza di condanna pronunciata dal GUP del tribunale di Aosta nei confronti di Anna Maria Franzoni, assistita dal Taormina nella sua qualità di avvocato. In particolare, sono riportate le seguenti frasi: «L'accusa, la procura è fatta da marescialli di paese che hanno anche falsificato le prove» e ancora «Abbiamo lasciato molto ad intendere ma non si è voluto capire. Chi non ha voluto non ha capito... Il problema sta nelle indagini, non in ciò che abbiamo detto noi». Tali affermazioni sono apparse sul quotidiano La Stampa. Inoltre, a una giornalista del settimanale Oggi che chiedeva: «Avvocato perché quel nome non l'avete fatto prima?» Taormina avrebbe risposto: «Innanzitutto perché ero certissimo dell'assoluzione di Anna Maria Franzoni e questa avrebbe supportato ulteriormente la nostra denuncia. Poi perché non ci fidiamo della procura di Aosta che ha sempre indagato in una sola direzione». E a un'ulteriore osservazione della giornalista: «Ha accusato gente di Cogne, ha scatenato una vera caccia all'assassino» il Taormina avrebbe risposto: «Certo che c'è stata caccia all'assassino. Visto che la procura non cercava il colpevole dovevamo pur farlo noi, sennò chi altro?» e successivamente nella stessa intervista: «Io sono un estimatore della magistratura seria... so che ci sono magistrati bravi, altri influenzati dalla politica, altri ancora, ed è la cosa più preoccupante, incapaci. Ed è il caso dei magistrati che hanno indagato sul caso Cogne».
Il secondo procedimento penale oggetto dell'istanza dell'ex deputato Taormina è legato anch'esso alle vicende giudiziarie di Anna Maria Franzoni. Tale procedimento, identificato dal n. 25606/06 RGNR e pendente innanzi al GIP dottor Tutinelli, consiste in una querela della sola dottoressa Maria Del Savio, che contesta al Taormina il reato di diffamazione pluriaggravata e continuata nei suoi confronti, commessa col mezzo della stampa e di trasmissioni televisive e con l'attribuzione di fatti determinati contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni.
In particolare, la querelante (il cui atto si intende qui integralmente riportato) lamenta una serie di dichiarazioni rilasciate a giornalisti RAI e dell'ANSA, oltre a un intervento nella trasmissione televisiva Porta a porta, in cui ravvisa pesanti accuse alla procura della Repubblica di Aosta e alla querelante nella sua qualità di capo di tale ufficio. Secondo il TG3 dell'8 novembre 2004, alle ore 12,00, il Taormina avrebbe dichiarato: «La Procura di Aosta ci odia». Nella stessa data, il TG1 delle ore 13,30 citava altre dichiarazioni attribuite all'ex deputato, fra cui l'affermazione che la procura di Aosta è la peggiore d'Italia. Nella serata dello stesso giorno, Carlo Taormina interveniva alla trasmissione Porta a porta su RAI 1: il suo intervento è interamente oggetto di querela da parte della dottoressa Del Savio. Ella cita fra l'altro la seguente osservazione dell'ex deputato: «...e io le dico che di fronte alla caduta verticale di tutti gli elementi probatori portati dai carabinieri alla procura si è arrivati al punto di far emergere, far scomparire un frammento osseo appartenente al piccolo Samuele per dimostrare dunque, come ultima spiaggia, che quello era una fonte di responsabilità». Infine, in data 14 novembre 2004 l'ANSA, sotto il titolo «Giustizia: Taormina, l'ANM? Chi ha la rogna se la gratta», avrebbe pubblicato dichiarazioni del Taormina fra cui la seguente: «...si tratta infatti delle vicende nella quali la magistratura ha fatto peggio, dando corso alle più inquietanti gestioni processuali... Cogne si segnala per unanime opinione come il processo peggio istruito nella storia della Repubblica e che si esprime nel peggiore dei modi con il tentativo di criminalizzazione di un avvocato difensore. A quando la ricerca dell'assassino vero?».
2. Rilievi procedurali. Inizialmente trattata nelle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 17 e 29 novembre e del 6 dicembre 2006, l'istanza relativa al primo dei procedimenti menzionati è stata cancellata dall'ordine del giorno su domanda dell'interessato.
Tuttavia, in data 12 gennaio 2007, innanzi al giudice Barbuto, il difensore di Taormina ha eccepito, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della predetta legge n. 140, l'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione. Rigettata tale eccezione, con ordinanza in pari data, il GIP Barbuto ha sospeso il procedimento e inviato alla Camera una richiesta di deliberazione sul punto.
Sicché la Giunta, nella seduta del 4 aprile 2007, ha deciso di riprendere l'esame dell'istanza relativa al procedimento n. 90/06 RGNR unitamente a quella relativa al procedimento n. 25606/06 RGNR.
Nella seduta del 18 aprile 2007 si è svolta la relazione sul secondo procedimento, mentre nella seduta del 16 maggio 2007 si è svolta l'audizione dell'interessato su entrambi i procedimenti.
Nella seduta del 4 luglio 2007 la Giunta, preso atto della domanda di una nuova audizione avanzata da Carlo Taormina, ha ritenuto di riservarsi di decidere in merito dopo la consultazione di una nuova memoria depositata dal medesimo lo stesso giorno.
Sull'arco di questo periodo, Carlo Taormina ha depositato copiosa documentazione: oltre all'iniziale istanza e alla «produzione documentale», entrambe del 31 ottobre 2006, cui sono allegate copie delle imputazioni nei due procedimenti, delle querele e di altri atti giudiziari, di rilievo sono un'interrogazione parlamentare presentata il 24 aprile 2002 (n. 3-00906 - XIV legislatura) e il doc. IV-quater, n. 117 sempre della XIV legislatura, relativo ad una domanda d'insindacabilità concernente un fatto simile, approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 luglio 2005 e successivamente impugnato con conflitto d'attribuzione.
In data 15 maggio 2007, Carlo Taormina ha depositato una nuova memoria, cui ha allegato copia della corrispondenza intervenuta con le controparti.
In data 16 maggio 2007 egli ha fatto pervenire copia della sentenza di primo grado del processo di Cogne, richiamata nel corso della sua audizione.
In data 4 luglio 2007, come accennato, egli ha depositato una memoria cui sono allegati altri documenti giudiziari e una ordinanza della Corte costituzionale (la n. 134 del 2007) con cui il conflitto d'attribuzioni elevato dall'autorità giudiziaria contro la deliberazione della Camera sul predetto doc. IV-quater, n. 117 della XIV legislatura viene dichiarato improcedibile per mancato rispetto dei termini processuali.
Si osservi che riguardo al secondo procedimento menzionato, il n. 25606/06 RGNR, è intervenuta in data 5 luglio 2006 una richiesta di archiviazione del pubblico ministero, che individua nelle dichiarazioni già riportate e attribuite al Taormina l'espressione di un contrasto polemico con la procura di Aosta in ordine allo svolgimento delle investigazioni e alla valutazione degli esiti investigativi sulla vicenda penale concernente Anna Maria Franzoni. In effetti, il pubblico ministero rileva che le frasi riportate dai telegiornali sulla RAI non possono essere attribuite con certezza all'ex deputato Taormina, mentre nella trasmissione Porta a porta le critiche sembrano in realtà dirette all'operato del RIS di Parma e del suo comandante. Infine, sempre per il pubblico ministero, le osservazioni riportate dall'ANSA sembrano configurare una critica seppur aspra all'operato dell'autorità giudiziaria inquirente, critica che dovrebbe essere lecita in quanto parte del diritto di difesa. Anche queste ultime osservazioni, comunque, non sarebbero attribuibili con certezza al Taormina.
Essendosi la dottoressa Del Savio opposta all'archiviazione del procedimento n. 25606/06 RGNR, si è tenuta il 21 dicembre 2006 un'udienza conclusasi con la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera.
3. Conclusioni. Il dibattito complesso e articolato, ai cui resoconti qui allegati si rimanda e al quale si è accennato nel paragrafo precedente, è venuto a conclusione nella seduta dell'11 luglio 2007, nella quale, con un orientamento maggioritario non contrastato da voti contrari, si è riconosciuta l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ai casi in esame.
È risultato prevalente, infatti, l'avviso per cui l'interrogazione citata (allegata alla presente relazione) di fatto contenga concetti sostanzialmente analoghi a quelli contestati nei capi d'imputazione. Quando nell'interrogazione stessa si sostiene infatti che non risultano conformi all'etica professionale e alle doti di equilibrio, che dovrebbero caratterizzare il magistrato inquirente, le dichiarazioni rese dai pubblici ministeri a carico della Franzoni e quelle rese a critica di un provvedimento del giudice per le indagini preliminari; che occorre verificare se corrisponda a verità che gli investigatori non avrebbero, quanto meno per negligenza, adottato le doverose e necessarie cautele per preservare il luogo del delitto e che vi era stata la possibilità concreta che l'arma del delitto possa essere stata sottratta, in fondo si dice che vi sono state delle insufficienze professionali degli investigatori, tra i quali in primis rientrano i titolari dell'azione penale e cioè i pubblici ministeri.
Del resto, le espressioni «marescialli di paese», «la procura di Aosta ha indagato in una sola direzione», i magistrati che hanno indagato su Cogne sono degli «incapaci», il processo di Cogne è quello «peggio istruito nella storia della Repubblica» sono tutte critiche non delle persone ma dell'operato istituzionale di queste e dunque non sono affatto il mero argumentum ad hominem che si ritiene non consentito dall'ordinamento (Cassazione, 26 febbraio 2003, Padovani in Dir. e Giust., 2003, n. 20, pag. 95). Ci si trova innanzi, invece, alla legittima critica dell'esercizio di una pubblica funzione, come la giurisprudenza ha affermato in varie occasioni.
Quanto all'integrità del quadro probatorio e ai relativi dubbi espressi dal Taormina, quest'ultimo ha depositato in data 4 luglio 2007 copia di un decreto di archiviazione del GIP di Aosta relativo al procedimento penale n. 637/2003 RGNR - Aosta, a carico degli ufficiali del RIS di Parma. Costoro erano stati denunciati per falso ideologico e calunnia reale dalla famiglia Lorenzi-Franzoni per aver pretesamente alterato i luoghi e gli elementi di prova. Pur archiviata tale accusa, il GIP afferma in effetti che se in data 17 settembre 2002 era stata osservata e fotografata, all'interno del calco di materiale ematico-cerebrale, la presenza di un frammento talvolta definito come osseo, nella documentazione fotografica del successivo 24 ottobre, invece, tale frammento non era più visibile. Tale elemento viene definito nel decreto di archiviazione come «circostanza pacifica». A questo, probabilmente, si riferiva il Taormina nelle sue esternazioni circa la falsificazione delle prove.
Le riserve che hanno portato all'astensione (ma non al voto contrario) di taluni componenti, motivate dal fatto che a loro avviso Carlo Taormina abbia esercitato con le dichiarazioni contestategli la professione forense e non il mandato parlamentare, sono apparse alla maggioranza superabili in ragione di quanto già sostenuto dalla Giunta nella seduta del 19 luglio 2005, nella scorsa legislatura. In tale occasione il relatore Gironda Veraldi, riferendo su una questione sostanzialmente analoga alla presente (il citato doc. IV-quater, n. 117), argomentò che le due funzioni, quando esercitate congiuntamente, sono difficilmente distinguibili. Che tale fenomeno ponga problemi di opportunità è stato riconosciuto da diversi componenti, anche tra quelli che hanno votato per l'insindacabilità, ma ciò non ne ha cambiato l'orientamento di fondo.
Per completezza, si può aggiungere che nel ricorso per conflitto fra poteri del tribunale di Milano contro la delibera attinente al caso trattato nella scorsa legislatura, il tribunale medesimo disconobbe il valore scriminante dell'interrogazione più volte menzionata per i rilievi critici mossi al colonnello Garofano, giacché essa si riferiva ai magistrati procedenti. Sicché, se ne dovrebbe dedurre che per ammissione stessa dell'autorità giudiziaria essa dovrebbe valere oggi a coprire le dichiarazioni oggetto della presente relazione.
Per questi motivi, a maggioranza e con distinte votazioni, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che i fatti oggetto dei procedimenti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Antonio PEPE, relatore.


ALLEGATO 1

Estratto dai resoconti delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 17 e 29 novembre, 6 e 20 dicembre 2006, 21 marzo, 4 e 18 aprile, 16 maggio, 6 giugno e 4 e 11 luglio 2007.

17 novembre 2006

Antonio PEPE (AN), relatore, espone che Carlo Taormina è oggetto di due procedimenti penali presso il tribunale di Milano per affermazioni ritenute lesive dell'onore del procuratore della Repubblica di Aosta, Anna Del Savio Bonaudo, e della sua sostituta Stefania Cugge. Il primo procedimento lo vede già rinviato a giudizio; il secondo invece oggetto di una richiesta di archiviazione del pubblico ministero, alla quale però la parte offesa si è opposta. Sull'opposizione si deve pronunciare il GIP nel mese di dicembre. Sicché oggi è all'ordine del giorno solo la prima delle richieste avanzate, mentre la trattazione della seconda si renderà necessaria solo se l'archiviazione sarà rigettata e l'opposizione accolta.
Le affermazioni per cui si procede sono relative al processo di Cogne, nel quale come largamente noto, è imputata Annamaria Franzoni, madre del piccolo Samuele Lorenzi, dapprima arrestata in via cautelare, poi rimessa in libertà dal tribunale del riesame e poi condannata dal tribunale a 30 anni di carcere. La Franzoni è difesa dall'avvocato Taormina. Le dichiarazioni oggetto del capo d'imputazione sono, tra l'altro: «L'accusa, la procura è fatta di marescialli di paese che hanno anche falsificato le prove [...] abbiamo lasciato molto ad intendere ma non si è voluto capire. Chi non ha voluto non ha capito. Il problema sta nelle indagini non in ciò che abbiamo detto noi». E poi, ancora: «Ero certissimo dell'assoluzione di Annamaria Franzoni e questa avrebbe supportato ulteriormente la nostra denuncia. Poi non ci fidiamo della procura di Aosta che ha sempre indagato in una sola direzione». E ancora: «Io sono un estimatore della magistratura seria, so che ci sono magistrati bravi, altri influenzati dalla politica, altri ancora, ed è la cosa più preoccupante, incapaci. Ed è il caso dei magistrati che hanno indagato sul caso Cogne».
Rammenta che nella legislatura scorsa la Giunta e l'Assemblea si occuparono di un caso parzialmente simile, relativo a dichiarazioni dell'onorevole Taormina riferite al colonnello Garofano del RIS dei carabinieri. La Camera sia pure a maggioranza deliberò per l'insindacabilità. Agli atti è presente anche un'interrogazione parlamentare presentata da Taormina prima che assumesse la difesa della Franzoni. Si riserva di avanzare una proposta in esito al dibattito.

Carlo GIOVANARDI, presidente, rappresenta che Carlo Taormina ha comunicato l'impossibilità di essere presente nella seduta odierna e ha chiesto di essere ascoltato in un'altra occasione. Nell'accogliere la richiesta dell'interessato, esprime dubbi sull'opportunità di confondere sempre il ruolo politico-parlamentare dei deputati con quello professionale.

Marilena SAMPERI (Ulivo) si riserva di intervenire nella prossima seduta in cui la domanda in titolo verrà trattata.

29 novembre 2006

Carlo GIOVANARDI, Presidente, ricordato che la documentazione rilevante è in distribuzione e riassunti i termini della vicenda che ha dato origine al conflitto, ritiene utile un ampio dibattito sulla questione, visto anche che su una vicenda del tutto analoga e connessa pende presso la Giunta una nuova domanda d'insindacabilità da parte del medesimo Carlo Taormina. Fatto presente che quest'ultimo ha chiesto con lettera di poter essere ascoltato in relazione a tale domanda ma che oggi non può essere presente, crede quindi che sia il parere sul conflitto sia il seguito dell'esame della domanda d'insindacabilità possano essere rinviati, pur per una trattazione formalmente distinta, alla seduta del 5 dicembre 2006. In tale seduta tuttavia dovrà concludersi l'esame della questione relativa al conflitto, giacché il termine per l'eventuale costituzione nel giudizio innanzi alla Corte scadrà il 13 dicembre.
(Così rimane stabilito).

6 dicembre 2006

Carlo GIOVANARDI, Presidente, informa la Giunta che l'on. Taormina gli ha fatto pervenire in data di ieri una nuova lettera con cui chiede un rinvio in ragione di un impegno professionale presso la Corte di cassazione, ipotizzando che la sua audizione possa avvenire il 10 gennaio 2007. Copia della lettera è a disposizione di tutti.

Elias VACCA (Com. It) si dichiara sorpreso dell'istanza dell'ex deputato Taormina, giacché aveva capito che, dopo il rinvio delle scorse volte, vi era stato un accordo con il Presidente per la trattazione in data odierna. Constatato che l'avviso dell'udienza odierna dell'assistito dell'avv. Taormina appare pervenuto nel mese di ottobre, si sente preso in giro. Si dichiara pertanto contrario alla richiesta di rinvio.

Antonio PEPE (AN), relatore, si rimette alle decisioni della Giunta.

Marilena SAMPERI (Ulivo) non crede che il 10 gennaio 2007 i lavori parlamentari saranno ripresi appieno. Propone pertanto di fissare la trattazione della domanda in titolo per il 13 dicembre 2006, data in cui si potrà pervenire a una deliberazione con o senza l'audizione dell'interessato.

Carlo GIOVANARDI, Presidente, constatato l'accoglimento della proposta del deputato Samperi, rinvia il seguito dell'esame al 13 dicembre 2006.

20 dicembre 2006

Carlo GIOVANARDI, Presidente, comunica che l'ex deputato Carlo Taormina ha inviato in data 13 dicembre 2006 una lettera con cui chiede la cancellazione dall'ordine del giorno della sua domanda d'insindacabilità relativa al procedimento penale n. 90/06 RGNR - Milano. Al riguardo, fa presente che sussistono precedenti conformi della XIV legislatura (v. sedute della Giunta dell'8 e del 14 maggio 2003, casi rispettivamente Matacena e Borghezio).
Se non vi sono obiezioni, la richiesta s'intende accolta.
(Così rimane stabilito).

21 marzo 2007

Carlo GIOVANARDI, Presidente, rammenta che la Giunta nella seduta del 20 dicembre 2006 ha deciso di cancellare dall'ordine del giorno una domanda di deliberazione d'insindacabilità pervenuta dall'ex deputato Taormina in relazione al procedimento penale n. 90/06 RGNR - Milano, poiché in tal senso proprio l'on. Taormina aveva avanzato istanza. Tuttavia, in data 31 gennaio 2007, sono pervenuti dal tribunale di Milano gli atti del procedimento, trasmessi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003. L'ordinanza che ha disposto tale trasmissione è stata emanata in esito alla reiezione dell'eccezione d'insindacabilità avanzata dalla difesa dell'interessato in data 12 gennaio 2007. Propone pertanto che la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione al caso in esame sia posta all'ordine del giorno della prossima seduta, salvo che l'ex deputato Taormina non comunichi di aver ritirato l'eccezione d'insindacabilità anche presso l'autorità giudiziaria presso cui pende il procedimento.
(Così rimane stabilito).

4 aprile 2007

Carlo GIOVANARDI, Presidente, avverte - in relazione al procedimento penale n. 90/06 RGNR-Milano, oggi all'ordine del giorno - che l'ex deputato Taormina ha nuovamente chiesto il differimento del seguito dell'esame della domanda d'insindacabilità che lo concerne con la lettera copia della quale è a disposizione di tutti. Chiede quale sia l'orientamento della Giunta sia in ordine al procedimento n. 90/06 RGNR-Milano, i termini sospensivi del quale scadranno il 2 maggio prossimo, sia in ordine al procedimento n. 22087/06 RGNR-Milano, i termini della cui sospensione scadranno domani, 5 aprile 2007.

Dopo interventi del deputato Elias VACCA (Com.It) e del relatore Antonio PEPE (AN), la Giunta concorda di fissare l'esame della domanda di deliberazione sul procedimento n. 22087/06 RGNRMilano per la prossima seduta e di quella sul procedimento n. 90/06 RGNR-Milano entro la scadenza indicata dal Presidente.

18 aprile 2007

Carlo GIOVANARDI, Presidente, ricorda che i termini della sospensione del procedimento in titolo sono scaduti lo scorso 5 aprile e avverte che l'interessato, regolarmente invitato a comparire o a inviare memorie, ha chiesto il rinvio della trattazione, con la lettera copia della quale è a disposizione di tutti. Rammenta tuttavia che nella seduta del 4 aprile si era deliberato di procedere alla trattazione di questo caso giacché, come ha appena ricordato, il termine di 90 giorni è scaduto.

Antonio PEPE (AN), relatore, fa presente che l'odierna istanza, in tutto analoga a quella relativa al procedimento n. 90/06 RGNR - Milano, su cui ha già riferito in data 17 novembre 2006, si riferisce al procedimento penale n. 22087/06 RGNR - Milano. Il procedimento trae origine da una querela della dottoressa Maria Del Savio, magistrato titolare dell'inchiesta sul processo di Cogne. Il Taormina, secondo la querelante, avrebbe dapprima reso affermazioni offensive della procura della Repubblica di Aosta nel corso della trasmissione televisiva Porta a porta dell'8 novembre 2004 e poi dichiarato all'ANSA il 14 novembre 2004 che, con riferimento all'appartenenza della dottoressa Del Savio all'ANM, «chi ha la rogna se la gratta» e che il processo Cogne «si segnala come il processo peggio istruito nella storia della Repubblica». Al riguardo, il pubblico ministero in data 5 luglio 2006 aveva depositato richiesta di archiviazione giacché aveva ritenuto le frasi attribuite al Taormina non offensive ma frutto dell'ordinaria dialettica tra le parti processuali. La Del Savio si è opposta all'archiviazione e il giudice ha fissato l'udienza in camera di consiglio per il 21 dicembre 2006. In esito a tale udienza il GIP ha disposto la trasmissione del fascicolo degli atti del processo alla Camera dei deputati, il quale è pervenuto in data 5 gennaio 2007. Tale provvedimento del GIP in realtà non è di immediata comprensione alla luce della legge n. 140 del 2003, secondo cui la trasmissione degli atti alla Camera avviene solo dopo che il giudice medesimo ha respinto un'eccezione di insindacabilità presentata in giudizio. Dato che la prossima udienza si terrà il 23 maggio, propone che l'esame della Giunta prosegua in prossimità di tale scadenza.

Carlo GIOVANARDI, Presidente, rilevato che il professor Taormina ha dato la disponibilità per essere ascoltato il 16 maggio 2007, propone di fissare il seguito dell'esame per tale data, con l'intesa che la Giunta perverrà in quella seduta a deliberare in merito anche se l'interessato dovesse rappresentare ulteriori impedimenti e richiedere ulteriori rinvii.

La Giunta concorda.

16 maggio 2007

Carlo GIOVANARDI, Presidente, in relazione alle domande d'insindacabilità dell'ex collega Taormina, ricorda che nelle sedute del 4 e del 18 aprile 2007 si era concordato di concluderne l'esame entro tempi ragionevoli, non distanti dalla scadenza dei termini di 90 giorni dalla sospensione dei relativi giudizi. Si era altresì concordato di accedere alla richiesta di Carlo Taormina di essere ascoltato oggi, ferma restando la prosecuzione dell'esame anche in sua assenza. Fa presente che in data di ieri Carlo Taormina ha fatto pervenire una memoria che è in distribuzione e che è stata già consegnata al relatore.
(Viene introdotto Carlo Taormina, deputato all'epoca dei fatti).

Carlo TAORMINA espone che ha preso cognizione con piacere delle conclusioni della Giunta contenute nel documento sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare. Laddove tale documento indica come punto nevralgico della tutela offerta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione l'attacco giudiziario insidioso e pretestuoso, gli sembra che offra proprio al suo caso una risposta adeguata. Che di processi pretestuosi si tratti si può inferire anche dal fatto che in fondo le frasi che egli ha rivolto ai magistrati valdostani non sono poi offensive. Quanto al fatto che egli rivestiva l'ufficio di difensore della Franzoni, auspica che la Giunta non voglia trasformare l'occasione in causa. Essere l'avvocato di un imputato non è necessariamente la causa di tutte le affermazioni relative al processo trattato, mentre evidentemente ben può costituirne la mera occasione. Del resto, l'aver assunto la difesa della Franzoni ha costituito soltanto la genesi di una vicenda, la quale da professionale si è rapidamente trasformata in un fatto mediatico di respiro generale. È in tale contesto di oggettiva teatralità che egli si è trovato a dover necessariamente rintuzzare quelle che gli sono sembrate invettive, da un lato, e carenze procedurali, dall'altro. Inoltre, deve ricordare che prima di assumere nel giugno 2002 la difesa della Franzoni, aveva presentato un'interrogazione parlamentare sulla vicenda di Cogne, nella quale sostanzialmente esprimeva concetti analoghi a quelli oggi imputatigli. Quanto in particolare al rilievo di scarsa professionalità dei magistrati che hanno condotto le indagini, ne ha trovato conferma proprio nella sentenza che, in esito a un giudizio abbreviato, ha condannato la Franzoni in primo grado a 30 anni di reclusione. Si riserva sul punto di produrre un estratto di tale documento. Sottolineato che proprio stamane ha fatto pervenire alla Giunta copia della sua risposta alla lettera con cui le querelanti lo invitano a offrire i termini di una conciliazione stragiudiziale, ribadisce la sua disponibilità al dialogo e l'assenza di intenzioni diffamatorie. Tanto è confermato dal fatto che in nessuno dei documenti posti a base delle imputazioni compare il nome delle querelanti, le quali quindi si sentono attinte dalla sua critica per ragioni non immediatamente comprensibili. Nel ripetere che l'unica sua affermazione fortemente critica è che in Italia ci sono i magistrati politicizzati, quelli negligenti e quelli incapaci e che quelli di Cogne rientravano nella terza categoria, non crede che per tale affermazione un parlamentare possa essere perseguito. Conclude rammentando che dei procedimenti in corso, per uno la pubblica accusa ha chiesto l'archiviazione, sull'opposizione alla quale il giudice dovrebbe pronunciarsi tra pochi giorni; per l'altro è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Antonio PEPE (AN), relatore, gli domanda se siano stati esperiti tentativi di conciliazione stragiudiziale.

Carlo TAORMINA risponde che agli atti da lui depositati risulta la corrispondenza tra lui e le controparti sull'argomento. Da tali documenti emerge un sostanziale stallo. Ricorda però che, per affermazioni analoghe a quelle per cui oggi pendono i procedimenti, precedenti alla sua assunzione della difesa della Franzoni, egli era stato già querelato e che le parti offese avevano rimesso la querela senza contropartita. Al riguardo, afferma che la giurisprudenza della Cassazione è nel senso che in tali casi il querelato è autorizzato a ripetere le sue offese.
(Carlo Taormina si allontana dall'aula).

Antonio PEPE (AN), relatore, crede che l'esame possa essere rinviato, in attesa della decisione del giudice sul procedimento per cui è stata richiesta l'archiviazione.

Elias VACCA (Com.It) intende sottolineare che il decorso degli anni tra l'atto ispettivo e le dichiarazioni extra moenia non è un dato decisivo. Da questo punto di vista propenderebbe per l'insindacabilità. È evidente però che l'attribuzione agli inquirenti del fatto determinato di aver falsificato le prove, non solo non era contenuta nell'interrogazione ma quand'anche tale fatto fosse dimostrato dai documenti che il Taormina promette di inviare alla Giunta, non sarebbe probante. Si tratterebbe infatti di un elemento di merito da far valere come exceptio veritatis nel processo e che non potrebbe fondare l'insindacabilità. Non si opporrà comunque al rinvio proposto dal relatore.

Carlo GIOVANARDI, Presidente, poiché nessun altro chiede la parola, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

6 giugno 2007

Carlo GIOVANARDI, Presidente, in relazione alle domande d'insindacabilità dell'ex collega Taormina, informa che nel pomeriggio di ieri è pervenuta alla Giunta un'istanza di rinvio dell'esame di oggi, motivata da ulteriori elementi offerti dall'interessato. Copia dell'istanza, del cui arrivo il relatore è stato immediatamente informato, è in distribuzione. Datane lettura, chiede al relatore se abbia altri elementi di novità.

Antonio PEPE (AN), relatore, ricorda che in data 16 maggio 2007, durante la sua audizione, l'ex deputato Taormina aveva preannunziato l'invio di copia della sentenza di primo grado del processo di Cogne che avrebbe potuto avvalorare le sue critiche all'operato dei magistrati della procura della Repubblica di Aosta. Tale documento è pervenuto ed è a disposizione dei colleghi, così come lo rimangono gli atti pervenuti dall'autorità giudiziaria. Crede che l'istanza del Taormina di rinvio della trattazione a un momento successivo all'11 luglio 2007 possa essere accolta.

Elias VACCA (Com. It) domanda al relatore quale procedimento sarà definito verosimilmente l'11 luglio 2007.

Antonio PEPE (AN), relatore, rammenta che dei due procedimenti quello che porta il n. 90/06 RGNR pende in fase di esame della richiesta di rinvio a giudizio; quello che porta il n. 25606/06 RGNR pende invece in fase di udienza camerale per opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione. L'11 luglio dovrebbe intervenire la decisione su questo secondo caso, di modo che sia la Giunta sia il giudice dell'altro caso possano trarne elementi di giudizio.

Carlo GIOVANARDI, Presidente, rinvia il seguito dell'esame a una seduta successiva alla data testé indicata.

4 luglio 2007

Carlo GIOVANARDI, Presidente, rammenta che si era concordato di riprendere nella prossima seduta l'esame delle domande di insindacabilità avanzate dall'ex collega Taormina nei procedimenti penali nn. 90/06 e 25606/06 RGNR - Milano. L'interessato ha oggi depositato una nuova memoria che fin d'ora è a disposizione del relatore e degli altri componenti. Egli ha anche dichiarato la sua disponibilità a una nuova audizione nella quale potrebbe riassumere i termini delle questioni che lo riguardano.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) crede che la Giunta non avrà difficoltà ad avvalersi della disponibilità del professor Taormina a una nuova audizione, qualora la ritenesse necessaria alla luce del previo esame della sua nuova memoria scritta.

Elias VACCA (Com.It) e Federico PALOMBA (IdV) concordano con il deputato Tenaglia.

Carlo GIOVANARDI, Presidente, prende atto di tale orientamento su cui nessuno muove obiezioni e fissa fin d'ora la prossima seduta per mercoledì 11 luglio 2007 alle ore 9.15.

11 luglio 2007

Carlo GIOVANARDI, Presidente, avvisa che è pervenuta una nuova memoria del professor Taormina che è in distribuzione, unitamente alla documentazione sui casi in titolo che da tempo è a disposizione dei componenti.

Antonio PEPE (AN), relatore, nel riepilogare i fatti all'origine delle richieste, ricorda che essi pertengono a un argomento trattato da Carlo Taormina in un'interrogazione parlamentare presentata nel 2002. Rammentato anche che nella seduta del 19 luglio 2005, nella scorsa legislatura, la Giunta aveva trattato un'analoga domanda d'insindacabilità riferita al processo di Cogne, sottolinea che in quella sede si era constatato il nesso tra il ruolo di avvocato difensore e di parlamentare. Anticipa che è orientato a proporre l'insindacabilità.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) sottolinea come Carlo Taormina abbia tenuto una condotta disinvolta e abbia fatto spesso confusione tra le sue funzioni parlamentari e quelle di avvocato difensore. Ciò non solo è andato a detrimento delle prime ma ha in qualche maniera alterato anche il rapporto con altri avvocati, che parlamentari non sono. Tuttavia, osserva che agli atti risulta pur sempre un atto di sindacato ispettivo che concerne proprio le pretese insufficienze professionali degli investigatori. Riterrebbe inutile condurre un'esegesi delle parole del Taormina per compararle al dato testuale dell'interrogazione n. 3-00906 della XIV legislatura. Voterà per l'insindacabilità.

Maurizio PANIZ (FI) non nega che l'ex collega Taormina si sia spinto spesso al di là del confine dell'opportunità nel mischiare funzioni parlamentari e forensi. Un duplice aspetto, tuttavia, lo induce a votare per l'insindacabilità: in primo luogo, nel procedimento n. 25606/06 RGNR lo stesso pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione; in secondo luogo, il conflitto d'attribuzione elevato sull'analogo caso precedente si è risolto in un nulla di fatto, consolidando la delibera d'insindacabilità della scorsa legislatura. Richiamatosi anch'egli all'interrogazione parlamentare in atti, ribadisce il suo voto per l'insindacabilità.

Elias VACCA (Com.It) concede che probabilmente l'espressione «marescialli di paese» contestata nel procedimento n. 90/06 RGNR non si riferiva alle querelanti ma alle forze dell'ordine. Ciò nonostante esprime il dubbio che le funzioni parlamentari e quelle forensi siano davvero sovrapponibili e poi non distinguibili.

Carlo GIOVANARDI, Presidente, ribadite le sue riserve sull'opportunità dei comportamenti dell'ex collega Taormina, ricorda che, unitamente all'allora vicepresidente del Consiglio Fini, chiese e ottenne nella scorsa legislatura le sue dimissioni da sottosegretario agli interni per manifesta inconciliabilità di taluni suoi incarichi professionali con quelli istituzionali. Ritiene però che si tratti di un problema politico e non giuridico, mancando una norma che vieti agli avvocati l'esercizio della professione, o ne vincoli l'estensione, quando investiti di pubbliche funzioni. Osservato che certamente il problema oggi di moda dei «costi della politica» dovrebbe essere apprezzato in maniera del tutto diversa a seconda che lo si riferisca a quanti esercitano la funzione parlamentare a tempo pieno o a quelli che invece, pur eletti, si dedicano a tutt'altro, voterà per l'insindacabilità.

Federico PALOMBA (IdV) individua a proposito dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, tre aree: quella della divulgazione del contenuto di atti parlamentari tipici, che sicuramente rientra nella prerogativa; quella delle esternazioni estemporanee, extra moenia, debordanti e in nulla connesse al dibattito parlamentare, che sicuramente ne fuoriescono; e, da ultimo, quella delle critiche manifestate extra moenia, che però hanno un nesso con precedenti atti tipici, il quale tuttavia tende a scolorirsi col tempo e con l'eventuale aggiunta di ulteriori contenuti. Quest'ultima è la zona grigia cui gli sembra di poter ricondurre le vicende in titolo. Preannunzia la sua astensione.

Antonio PEPE (AN), relatore, riallacciandosi a quanto affermato dal deputato Vacca, evidenzia che nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 378 del 2006, che dichiarava l'ammissibilità del conflitto sulla precedente delibera della Camera dei deputati, si dice espressamente che proprio il tribunale di Milano riconosceva in quel caso che l'interrogazione non poteva valere a coprire le dichiarazioni contro i carabinieri, giacché concerneva i magistrati, sicché delle due l'una: o nei casi in titolo l'interrogazione vale come copertura nei riguardi delle querelanti; oppure si accetta l'impostazione difensiva dell'interessato, testé ricordata dal deputato Vacca, per cui le frasi sull'incompetenza degli investigatori sono da considerarsi riferite alla polizia giudiziaria, e allora le querelanti non hanno di che dolersi. Conferma le sue proposte d'insindacabilità.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) torna a ribadire la sua posizione, ma chiarisce che a suo avviso il problema individuato dal deputato Palomba è reale.

La Giunta, a maggioranza e con distinte votazioni, approva le proposte del relatore nel senso di dichiarare insindacabili i fatti oggetto dei procedimenti in titolo, conferendogli il mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.


ALLEGATO 2

Testo dell'interrogazione a risposta orale 3-00906 presentata da Carlo Taormina il 22 aprile 2002

TAORMINA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
successivamente all'orrendo delitto di Cogne, gli organi di stampa hanno riportato dichiarazioni e comportamenti di esponenti dell'autorità giudiziaria aostana che appaiono meritevoli di attento monitoraggio da parte di codesto Ministro onde verificare l'effettività dei fatti e l'eventuale lesione del prestigio dell'ordine giudiziario per l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza;
in ispecie, successivamente alla emersione della notizia dell'orrendo omicidio, particolari dell'attività investigativa sono stati divulgati procurando grave nocumento all'esito della stessa e ciò senza considerare quella che si appalesa come espressa violazione dell'obbligo di segretezza delle indagini, derogabile esclusivamente sulla base di provvedimento motivato del pubblico ministero la cui sussistenza non risulterebbe agli atti;
peraltro, sin dai giorni immediatamente successivi alla consumazione del delitto, i magistrati del pubblico ministero che si sono occupati dell'inchiesta hanno ripetutamente rilasciato interviste ai mass-media;
non risultano rispettati, in molti casi, i requisiti di continenza e di equilibrio che, soprattutto, in una fase delicata quale quella dei momenti immediatamente successivi alla consumazione dell'orrendo omicidio, devono caratterizzare le dichiarazioni pubbliche dei magistrati inquirenti;
in particolare, risultano non conformi ad etica professionale e alle doti di equilibrio che debbono caratterizzare anche il magistrato inquirente, dichiarazioni nelle quali, successivamente alla affermazione della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della signora Franzoni, la medesima veniva etichettata, forse anche con qualche profilo addirittura diffamatorio, come assassina ancora in condizioni di uccidere;
appare anche necessario verificare se doti di correttezza ed equilibrio abbiano accompagnato l'autorità inquirente che sembrano attribuire al giudice per le indagini preliminari la «responsabilità» dell'insuccesso maturato dinanzi al tribunale della libertà;
del tutto eccentrico appare il comportamento dello stesso giudice per le indagini preliminari il quale, il giorno successivo alla clamorosa notizia dell'annullamento da parte del tribunale di Torino della sua ordinanza, rilasciava interviste a giornalisti della carta stampata e della televisione per difendere il suo operato;
l'ordinanza di custodia cautelare poi annullata dal tribunale della libertà, sarebbe stata assoggettata a divulgazione amplissima via internet;
ancora, occorre verificare se corrisponda a verità che non sarebbero state adottate, quanto meno negligentemente, dagli organi investigativi le doverose e necessarie cautele per preservare il luogo del delitto da eventuali inquinamenti posti in essere da soggetti interessati;
in particolare, risulterebbe che la scena del delitto non sia stata tutelata, attraverso l'imposizione di apposite cautele nel periodo immediatamente successivo all'intervento della notizia di reato nonché delle forze dell'ordine, con la possibilità concreta che la stessa arma del delitto, che non è mai stata acquisita alle indagini, possa essere stata sottratta in forza di iniziative poste in essere proprio in quel periodo temporale;
ancora, da quanto dichiarato dalla signora Franzoni e dalla sua difesa tecnica, la stessa avrebbe riferito ai magistrati inquirenti, poco dopo l'inizio dell'inchiesta, nomi di persone responsabili del delitto ed è necessario conoscere se anche a norma dell'articolo 358 del codice di procedura penale, siano state svolte indagini a prescindere da quali e dal relativo contenuto;
perfino dopo la clamorosa decisione del tribunale della libertà di Torino, il procuratore capo di Aosta ha pubblicamente affermato che l'unica pista che intende seguire è quella che conduce all'affermazione di responsabilità della signora Anna Maria Franzoni -:
se il Ministro interrogato voglia disporre un'ispezione al fine di stabilire la sussistenza dei fatti indicati in premessa facendo conoscere se intenda adottare le iniziative di sua competenza anche di carattere disciplinare.(3-00906)


Frontespizio