Onorevoli Colleghi! 1. Fatti ed esame della Giunta. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità parlamentare ex articolo 68, primo comma, Cost., presentata alla Camera dei deputati dal giudice del tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 53132/04 RGNR) a carico di Vittorio SGARBI, deputato nelle legislature dall'XI alla XIV, non ricandidato nel 2006, imputato di diffamazione continuata a mezzo stampa nei confronti dell'architetto Franco Zagari.
I fatti oggetto del procedimento in discussione consistono in due articoli redatti dallo Sgarbi e pubblicati sul Giornale nella rubrica «Sgarbi quotidiani» del 30 novembre e del 3 dicembre 2002.
Secondo il capo d'imputazione, l'imputato avrebbe scritto «Il piacere sadico di ridurre a macerie ciò che si ergeva come rappresentazione dell'ordine della mente oggi perduto è tipico degli ignoranti. È già pronto il distruttore Zagari a compiere il misfatto». E ancora: «[Chi attraversasse] il centro di Cisterna vedrebbe la peggiore sistemazione urbana e la peggiore illuminazione, concepite dall'architetto Zagari con la stessa sensibilità che se si fosse trovato a Johannesburg».
Eccepita l'insindacabilità parlamentare da parte della difesa dello Sgarbi, il giudice non ha accolto l'eccezione e - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 - ha inviato gli atti alla Camera.
La presente relazione viene presentata in esito a un esame della questione approfondito e prolungato. Esso - iniziato nella seduta del 14 giugno 2006 - è proseguito in quella del 12 luglio 2006 per concludersi in quella del successivo 26 luglio. Pur regolarmente invitato a comparire, l'ex deputato Sgarbi non è intervenuto. La Giunta comunque ha potuto prendere in esame in modo completo la documentazione trasmessa sia dal giudice sia dalla difesa dell'interessato.
2. Valutazioni e conclusioni. Alla grande maggioranza dei componenti la Giunta è apparso che le frasi attribuite all'imputato siano caratterizzate da una vèrve critica propria certo delle colonne di un quotidiano o dei salotti televisivi ma (quanto meno con riferimento al primo articolo) non delle aule parlamentari, le quali - ai sensi dell'articolo 89 Reg. Cam. - esigono forme e linguaggi consoni al rispetto di persone e istituzioni.
Ma al di là di giudizi sui contenuti espressi dall'on. Sgarbi, ciò che è saltato agli occhi di molti componenti è stata l'estraneità dell'invettiva contro l'architetto Zagari all'esercizio delle funzioni parlamentari.
È ben vero che Vittorio Sgarbi ha sempre rivendicato la sua competenza in materia artistico-culturale, tanto da aver ricoperto nella XII legislatura la carica di presidente della Commissione cultura della Camera e - per un breve periodo - quella di sottosegretario ai beni culturali nel secondo gabinetto Berlusconi; e che di recente è stato anche insignito dell'incarico di assessore alla cultura di Milano. Ma tutto ciò non basta a identificare il suo ruolo di esperto di beni artistici con quello di parlamentare. Se questo fosse vero, qualunque parlamentare che vantasse una competenza specifica in qualche dominio della conoscenza (medicina, diritto, letteratura o altra) potrebbe perciò stesso godere dell'insindacabilità nel trattare quegli argomenti non perché parlamentare ma perché esperto (vero o preteso) di quella disciplina.
La Corte costituzionale, come noto, ha invece stabilito e ribadito più volte che le funzioni parlamentari (nell'esercizio delle quali i membri delle Camere risultano insindacabili) costituiscono un ambito giuridicamente definito e circoscritto alle attività del Parlamento e secondo tempi e modi fissati nei regolamenti parlamentari (sent. 10 del 2000). È atto della funzione quello tipico del mandato parlamentare (la proposta di legge, l'emendamento, l'interrogazione, la mozione, l'intervento in Assemblea o in Commissione, financo l'applauso o l'abbandono dell'aula); lo è anche la condotta parlamentare atipica (sent. n. 120 del 2004), come la lettera di protesta indirizzata al presidente del proprio gruppo (sent. 219 del 2003) o l'intervista a un giornale per commentare una domanda restrittiva rivolta nei propri confronti nel momento in cui il competente ramo del Parlamento la sta esaminando (sent. 223 del 2005); lo è infine anche la divulgazione alla stampa di contenuti sostanzialmente corrispondenti a quelli oggetto degli atti parlamentari tipici svolti in precedenza (sentenze nn. 320 del 2000 e 50 del 2002).
Ma tutta l'attività politica o polemica del parlamentare non è protetta dall'articolo 68, primo comma, Cost. per il solo fatto che la ponga in essere un parlamentare, altrimenti da garanzia funzionale l'insindacabilità si trasformerebbe in privilegio personale che lo Stato di diritto non può prevedere. Ciò che qualifica e distingue l'attività parlamentare dalla più ampia e generica attività politica è per l'appunto la connessione della prima con le funzioni del mandato rappresentativo, come del resto è detto anche nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.
In questo senso, inoltre, è andata consolidandosi anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, adìta ormai diverse volte da cittadini italiani per la violazione del diritto a un equo processo (articolo 6 della CEDU) in seguito a delibere parlamentari d'insindacabilità. In cinque casi su cinque tra il 2003 e il 2006, la Corte ha stabilito che solo un legame evidente delle affermazioni del parlamentare offensive per terzi con le funzioni parlamentari possono giustificare il sacrificio del diritto al giudice dei terzi medesimi. È per questo che in tali casi la Corte è pervenuta a condannare l'Italia al ristoro del danno.
Dall'istruttoria della Giunta non è emerso che l'on. Sgarbi abbia mai reso la sua polemica personale con l'architetto Zagari oggetto di un contesto politico-culturale più ampio per agganciarlo effettivamente alla sua attività parlamentare, intervenendo in Assemblea, nella competente Commissione cultura o presentando atti di indirizzo e controllo. Anzi, in occasione di una dichiarazione resa in altra sede ma sullo stesso tema (la pretesa voglia dello Zagari di 'ridurre a macerie' i beni culturali italiani) nel dicembre 2002 lo Sgarbi ha affermato: «Nell'arte non esistono opinioni personali. Il bello è bello e il brutto è brutto. Spero che l'architetto Zagari mi quereli così potrò dire ciò che penso di lui in tribunale». Sembra pertanto evidente che lo Sgarbi abbia con lo Zagari una polemica personale perdurante e centrata sul terreno della critica ora artistica, ora architettonica e urbanistica, materia che egli stesso ritiene oggetto di un possibile procedimento giudiziario e non di un dibattito parlamentare, al quale comunque lo Zagari non potrebbe partecipare per difendersi, giacché non membro del Parlamento. Si aggiunga che in un altro caso controverso tra l'on. Sgarbi e l'arch. Zagari, in cui quest'ultimo lamentava di essere stato diffamato dal primo per commenti su un'opera realizzata a Catanzaro, il GIP di Roma (proc. 56967/02 RGNR) ha deciso nel merito, ravvisando la sussistenza della scriminante del diritto di critica pur in difetto di eccezioni dello Sgarbi basate sull'articolo 68 Cost.
Nel caso in esame Vittorio Sgarbi ha quindi esercitato non già le sue funzioni parlamentari (ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione) ma il suo più generale diritto di critica artistico-culturale (ai sensi dell'articolo 21 della medesima Costituzione) di cui certo la collettività potrà giovarsi se riterrà di condividere i suoi giudizi ma che non basta a esentarlo dallo scrutinio giudiziario sollecitato dalla parte lesa e al quale tutti i cittadini si sottopongono in questi casi.
Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta propone di deliberare che i fatti ascritti all'ex deputato Sgarbi nel procedimento pendente a Milano non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Lanfranco TENAGLIA, relatore
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