Doc. IV-ter, n. 3



Il Giudice, dottoressa Candida De Angelis,

sull'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione ai fatti di cui è processo ovvero di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 3 Legge 20 giugno 2003, n. 140, avanzata all'udienza dell'1o marzo 2006;
esaminata la documentazione prodotta dall'imputato alla predetta udienza;
sentito il pubblico ministero;

osserva quanto segue:
la sopravvenienza della legge 20 giugno 2003, n. 140 rispetto alla commissione dei fatti incriminati non osta, a parere di questo giudice, all'applicazione della stessa nel presente processo.

La Corte costituzionale ha infatti ritenuto che la formulazione dell'articolo 3 della legge richiamata, reintroducendo la cosiddetta pregiudizialità parlamentare, non abbia innovato la disposizione costituzionale dell'articolo 68 nell'indicazione degli atti coperti dalla immunità: si è ritenuto infatti che la disposizione legislativa abbia semplicemente reso esplicito il contenuto della disposizione costituzionale, specificando gli atti di funzione «tipici», nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di «localizzazione», ovvero indipendentemente dalla circostanza che siano espletati al di fuori del Parlamento (Corte costituzionale sentenza n. 120 del 2004). Secondo la Corte costituzionale ciò che rileva, dunque, ai fini dell'insindacabilità è il collegamento necessario con le «funzioni» del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma «innominata» sul piano regolamentare.
Orbene, seppure appare immutato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale anteriore alla normativa di cui si richiede l'applicazione, l'oggetto della tutela accordata al parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, vi è comunque motivo per ricorrere alla regola di giudizio posta dall'articolo 2, comma 2, del codice penale per la ipotesi della introduzione nel sistema di una legge sostanziale più favorevole di quella previgente. Come osservato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 32354 del 2004, l'attività di impulso alla acquisizione della pregiudiziale costituzionale si sostanzia nella prospettiva della integrazione di una causa di non punibilità che, per la sua efficacia, appunto, pregiudiziale rappresenta una norma penale più favorevole, all'applicazione della quale l'imputato ha diritto anche se sopravvenuta. A differenza che nelle precedenti formulazioni normative, infatti, che non prevedevano l'impulso del giudice ai fini della pronuncia della Camera, la legge del 2003 introduce tale fattispecie a fronte dell'esplicita eccezione sollevata dalla parte e quando questa non si sia autonomamente attivata come pure consentitole dall'articolo 3, comma 7.
Non si ritiene di provvedere, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, né all'applicazione diretta dell'articolo 68 della Costituzione, né al proscioglimento nel merito dell'imputato.
Per quanto riguarda la sussistenza della causa di non punibilità di cui al primo comma dell'articolo 68 Cost., alla luce di quanto esposto e del contenuto normativo della immunità parlamentare, come indicato dalla giurisprudenza su richiamata, non si ritiene che, allo stato degli atti, i fatti ascritti all'imputato - come descritti nell'allegato decreto di citazione a giudizio, cui si rimanda altresì per la indicazione delle norme violate - siano certamente riconducibili all'espletamento del mandato parlamentare affidatogli. In particolare la missiva depositata da Iodice Teresa il 13 marzo 2001 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Trani e la relazione di servizio in pari data dell'appuntato Di Benedetto Giuseppe sembrano ascrivere all'imputato condotte commissive avulse dall'esercizio della funzione parlamentare ed estranee alla funzione di denunzia e di salvaguardia del pubblico interesse.
Né sembra evidente, allo stato degli atti, la sussistenza di prevalenti cause di proscioglimento nel merito, che legittimerebbero l'assoluzione dell'imputato.

P.Q.M.

dispone la trasmissione di copia degli atti del processo alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge n. 140 del 2003;
dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 3, comma 5, fino alla deliberazione della Camera.

Il Giudice
Candida De Angelis


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