Onorevoli Colleghi! 1. Premesse di fatto. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità parlamentare ex articolo 68, primo comma, Cost., presentata alla Camera dei deputati dal giudice del tribunale di Potenza, nell'ambito di un procedimento penale a carico di Ermanno IACOBELLIS, deputato nella XIII legislatura, eletto nel collegio uninominale di Corato - Ruvo di Puglia, non ricandidato nel 2001, imputato di interruzione di pubblico servizio, ingiuria, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
I fatti ed i comportamenti oggetto del procedimento (il n. 4716/01 RGNR) in discussione traggono origine da una controversia lunga e complessa maturata nella città di Trani ed iniziata con delle denunce presentate dal deputato Iacobellis alla locale Procura della Repubblica per fatti e circostanze ritenute di rilevanza penale e riguardanti l'allora vice comandante dei vigili urbani di Trani sig. Riccardo Del Mastro.
Le indagini furono affidate al sostituto procuratore Giuseppe Maralfa (figlio di Gianni e nipote di Antonio, due magistrati in pensione, vecchi amici di Iacobellis) il quale chiese l'archiviazione sia della denuncia per abuso d'ufficio a carico del Del Mastro, sia del reato di calunnia per il quale era indagato l'onorevole Iacobellis.
Il GIP però respinse la richiesta di archiviazione per i fatti del sig. Del Mastro ritenendo che vi fossero temi d'indagine da approfondire. Successivamente il p.m. Maralfa tornò ad insistere nella richiesta di archiviazione.
Per uno solo dei fatti denunciati, tuttavia, giudicherà successivamente il tribunale di Lecce e il Del Mastro verrà condannato per peculato.
Si giunse così al 12 marzo 2001.
Secondo il capo d'imputazione, l'on. Iacobellis, agitando la nuova richiesta di archiviazione firmata dal dottor Maralfa, si sarebbe introdotto nella stanza del medesimo sostituto procuratore mentre era al telefono e gli avrebbe gridato, con frasi offensive, di abbassare l'apparecchio. Avrebbe poi spostato violentemente una sedia, tirato verso di lui la copia della richiesta di archiviazione, determinando l'interruzione della conversazione telefonica del dottor Maralfa con un perito di parte in altro procedimento. All'accorrere di due carabinieri che avevano sentito le urla, l'on. Iacobellis si sarebbe frapposto e li avrebbe invitati con atti violenti ad allontanarsi.
Successivamente fece ingresso nella stanza la dott.ssa Iodice, magistrato anch'ella addetta alla procura di Trani, ma lo Iacobellis l'avrebbe strattonata per un braccio, facendole cadere di mano la sigaretta.
Tutto ciò è attestato da relazioni di servizio del Maralfa, della Iodice e dei due carabinieri. È anche sostanzialmente confermato dalla deposizione dello Iacobellis innanzi al CSM che lo sottoporrà nel 2003 a procedimento disciplinare conclusosi con l'assoluzione.
Nei motivi dell'assoluzione la sezione disciplinare del CSM escluse espressamente la sussistenza dell'insindacabilità ex articolo 68 Cost., che anche in quella sede lo Iacobellis aveva eccepito. Il CSM nondimeno ritenne giustificato il comportamento in ragione della volontà sincera dell'incolpato di evitare un danno alla sua immagine di politico del luogo che aveva sporto una denuncia non infondata.
2. Il procedimento innanzi alla Giunta. I fatti esposti sono stati ricondotti dalla pubblica accusa alle seguenti ipotesi delittuose: ingiuria continuata (articolo 81 e 595 c.p.), interruzione di pubblico servizio (articolo 340 c.p.), violenza a pubblico ufficiale (articolo 336 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (337 c.p.).
Con riferimento a queste ultime due fattispecie di reato, nella seduta del 19 luglio 2006, su proposta del Presidente Giovanardi, la Giunta si è dichiarata incompetente a decidere e ha quindi disposto all'unanimità la restituzione degli atti alla magistratura per il tramite del Presidente della Camera in ragione del fatto che per poter deliberare occorre che la Giunta e la Camera si trovino dinnanzi a episodi precisi addebitati a deputati che possano definirsi opinioni, denunce o critiche, verbali o scritte. Tali non sono da ritenersi i comportamenti fisico-materiali che, quindi, esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La presente relazione non si riferisce quindi all'ipotizzata violenza o minaccia al dott. Maralfa e alla pretesa resistenza nei confronti dei carabinieri intervenuti e della dott.ssa Iodice. Se tali reati poi siano effettivamente configurabili o meno è questione che qui rimane impregiudicata e viene rimessa all'autorità giudiziaria.
Quanto alle altre due imputazioni, la Giunta è passata all'esame del merito della richiesta nella seduta del 26 luglio, ascoltando l'ex deputato interessato.
Questi - oltre che depositare documentazione attinente al procedimento che lo riguarda - ha esposto che in data 18 dicembre 2003 presso la sezione di polizia giudiziaria della procura di Trani il dottor Maralfa e la dottoressa Iodice hanno rimesso le querele per ingiuria sporte nei suoi confronti e che lui ha accettato. Quanto all'episodio per cui pende il processo non ha disconosciuto di aver usato espressioni forti nei confronti del dottor Maralfa ma ha fatto presente che era esasperato da quella che gli appariva un'inerzia ingiustificata rispetto ai fatti che da tempo andava denunciando sul conto del signor Del Mastro.
Ha rimarcato, inoltre, che nel precedente rigetto dell'archiviazione disposto dal GIP era stato neanche troppo velatamente mosso al dott. Maralfa il rilievo di essere troppo incline a chiedere l'archiviazione dei procedimenti da lui trattati. Per tale motivo egli aveva ritenuto di rimproverare al Maralfa stesso la sprovvedutezza di esporsi a simili critiche. Secondo lo Iacobellis si è trattato dunque di un normale colloquio privato tra magistrati, tra i quali peraltro successivamente i rapporti sarebbero tornati ottimi. Contro l'attività del signor Del Mastro egli aveva del resto condotto una lotta difficilissima: essa, sebbene non caratterizzata da atti tipici del suo mandato parlamentare, aveva costituito oggetto di un'interrogazione della senatrice Ida Dentamaro nonché di una fitta corrispondenza tra lui stesso e il dottor Giovanni De Juliis, consigliere comunale dei Democratici di sinistra di Trani, al quale egli aveva espresso solidarietà per essere stato a sua volta oggetto di un attacco da parte del corpo dei vigili urbani della città pugliese. Ha sottolineato inoltre che il Del Mastro è stato poi condannato per peculato e rimosso dalla carica. Ha invitato la Giunta a tener presente che il mandato parlamentare deve intendersi esercitato anche quando atti extra moenia si ricolleghino ad atti tipici svolti da altri parlamentari e che la vicenda in questione riveste ormai uno scarsissimo interesse.
3. Conclusioni. Al di là del merito della vicenda (che probabilmente apre uno spaccato non esaltante sulla magistratura di Trani) si è posto il problema di stabilire l'incidenza della remissione delle querele sull'attualità della decisione della Giunta e della Camera.
Da taluno è stato sostenuto che ormai l'oggetto della decisione potrebbe essere la sola interruzione forzata della telefonata e dunque del pubblico servizio - che a un membro della Giunta è apparso non configurare in via di fatto il reato di cui all'articolo 340 c.p.
Da altri è stato rilevato invece che l'estinzione del reato susseguente alla remissione e alla sua accettazione non sarebbe ancora stata accertata dal giudice e quindi la delibera debba concernere l'applicabilità o meno dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sia all'ingiuria continuata sia all'altra ipotesi contestata. È quest'ultima l'opinione risultata prevalente.
Al riguardo, è apparso evidente alla quasi unanimità dei componenti che le ingiurie e l'interruzione di pubblico servizio contestati all'on. Iacobellis non possono essere coperti dalla garanzia dell'insindacabilità. Non vi è alcun nesso di tali condotte con il suo mandato parlamentare. Egli non ha mai presentato interrogazioni, ordini del giorno, mozioni o altri atti parlamentari sul tema dei vigili urbani di Trani né sulle pretese inerzie del dott. Maralfa.
L'aver prodotto una denuncia penale non consente di per sé di ravvisare un nesso funzionale come ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 2006. Peraltro, sarebbe difficile rintracciare una corrispondenza sostanziale di significati tra eventuali atti parlamentari tipici e le mere invettive di carattere personale ascritte oggi all'interessato.
Inoltre, quando l'on. Iacobellis afferma nei suoi atti difensivi di aver alzato la voce con il dott. Maralfa e di averlo apostrofato solo perché in fondo si sentiva in confidenza con lui in ragione della pregressa conoscenza familiare, lascia intendere quale fosse il contesto della vicenda: familiare e locale e non già istituzionale e parlamentare.
Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta propone di deliberare che i fatti (salvi quelli su cui si è già dichiarata incompetente) ascritti all'ex deputato Iacobellis nel procedimento pendente a Potenza non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Nicola CRISCI, relatore
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