Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trasmessa alla Camera dei deputati dalla seconda sezione penale della Corte d'appello di Brescia ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 2699/97 RGNR - n. 281/98 RG GIP) a carico di Tiziana Parenti, deputato nella XII e XIII legislatura.
I fatti contestati risalgono al 1997: in data 24 aprile il quotidiano Il Giornale pubblicava una serie di articoli sulla richiesta di rinvio a giudizio, da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, della dirigenza del Milan per vicende relative all'acquisto di un calciatore. A commento di tali eventi vennero intervistati diversi politici fra cui l'allora deputato Tiziana Parenti, che in precedenza aveva svolto le funzioni di magistrato proprio presso la procura della Repubblica di Milano e al momento dell'intervista apparteneva a un partito guidato da una delle personalità rinviate a giudizio.
Nel capo d'imputazione sono riportate le seguenti frasi a lei attribuite nell'articolo: «Per Gherardo Colombo e gli altri Berlusconi è un nemico politico e come tale deve essere abbattuto. Il loro impegno di questi tre anni è stato quello di cercare di abbattere Berlusconi. E poi ci si domanda come mai gli altri processi vanno in prescrizione. Sono tre anni che con le loro teorizzazioni lavorano soltanto per colpire il leader di Forza Italia». Per tali frasi è già intervenuta una condanna in primo grado con sentenza del tribunale di Brescia del 31 marzo 2000, per diffamazione nei confronti del dottor Gherardo Colombo, con l'attribuzione di un fatto determinato, a mezzo stampa e nei confronti di un pubblico ufficiale.
La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 4, 11, 18 luglio e 11 settembre 2007. L'interessata, come da regolamento della Camera invitata a comparire, si è in effetti avvalsa di tale facoltà nella seduta del 4 luglio 2007: ella ha esposto di aver eccepito l'insindacabilità solo nel grado di appello poiché riteneva che il giudice di primo grado l'avrebbe assolta sulla base del diritto di critica politica.
Ha ricordato che negli anni dal 1994 in poi si è svolto un ampio dibattito su temi politico-giudiziari cui lo stesso dottor Colombo ha ampiamente partecipato, fra l'altro pubblicando libri in cui esprime osservazioni poco lusinghiere sul suo conto. Nell'osservare che la sintesi con cui i giornalisti necessariamente riportano le dichiarazioni degli intervistati può aver reso le espressioni più forti di quanto inteso, ha sottolineato che il suo impegno in materia politico-giudiziaria è noto ed ha contraddistinto il periodo in cui ha ricoperto il mandato parlamentare. Ha confermato quindi lo stupore per la condanna in primo grado.
La Giunta, esaminati gli atti parlamentari presentati o sottoscritti da Tiziana Parenti, si è soffermata in particolare sulla proposta di legge n. 2296, presentata il 24 settembre 1996 e volta a proporre la costituzione di una commissione d'inchiesta sulla condizione di legalità nell'uso dei poteri dello Stato in relazione alle garanzie e ai diritti costituzionali dei cittadini. Nella relazione che la accompagnava si legge fra l'altro: «È stato più volte ribadito che in un regime democratico non è tollerabile che sotto la toga si nascondano interessi di parte, discriminazioni colpevoli o faziosità. (...) Chi non ricorda l'enorme impatto che ha avuto e che ha nell'opinione pubblica il persistente e diuturno intervento attraverso i massmedia di magistrati famosi per la pubblicità data alle loro inchieste giudiziarie? Oppure il continuo intersecarsi del potere giudiziario o, addirittura, di polizia sulle scelte o gli indirizzi politici del Parlamento, del Governo, o dei singoli rappresentanti elettivi? Ed ancora, chi non ricorda l'utilizzo strumentale delle inchieste giudiziarie per fini politici (...)?» E più avanti: «Alcuni apparati dello Stato hanno colmato vuoti di potere, sicché in molti si è ingenerata una certezza e cioè che in Italia la classe dirigente del Paese è in realtà rappresentata da alcuni uffici del pubblico ministero e degli apparati dell'esecutivo che ne costituiscono necessariamente il braccio operativo. (...) Fino ad oggi, in alcuni fenomeni, di cui sicuramente va riconosciuta l'utilità, qualcosa non ha funzionato nel metodo (con lo spregiudicato uso della custodia cautelare) e nella direzione, in quanto c'è stata spesso una concentrazione delle indagini verso una determinata parte». Il 30 ottobre 1996, inoltre, l'allora deputato Parenti fu tra i firmatari di un'interpellanza in cui si lamentava la pretesa lentezza di un'inchiesta sull'ENI condotta dalla procura di Milano con queste precise parole: «l'inchiesta (...) si perde nelle nebbie del Palazzo di Giustizia milanese».
Più in generale, è stato osservato da alcuni membri della Giunta che l'argomento del carattere politico dell'operato del pool di Milano è stato una costante nelle posizioni adottate da Forza Italia, il partito in cui fra l'altro Tiziana Parenti è stata per anni responsabile della giustizia. Al di là del merito dei singoli atti parlamentari, che si possono condividere o non, è sembrato evidente a molti membri della Giunta che, a prescindere dal singolo documento, l'attività politica complessiva dell'interessata è sempre stata corrispondente alle affermazioni sopra riportate.
Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta (i resoconti del cui esame si ritiene utile allegare) propone di deliberare che i fatti ascritti all'ex deputato Tiziana Parenti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Antonio PEPE, relatore
ALLEGATO
4 luglio 2007
Elias VACCA (Com.It), relatore, nel riassumere i fatti all'origine della vicenda, ricorda che essi prendono le mosse da un'intervista telefonica rilasciata da Tiziana Parenti il 24 maggio 1997 al Giornale nella quale ella avrebbe affermato che Gherardo Colombo e «gli altri» ritenevano Berlusconi un nemico da abbattere e per questo avevano profuso ogni loro energia nei processi a suo carico, lasciando che altre indagini fossero vanificate per il decorso dei termini prescrizionali. In primo grado, il 31 marzo 2000, il tribunale di Brescia ha condannato Tiziana Parenti alla pena di due mesi di reclusione e al risarcimento dei danni per 50 milioni di vecchie lire. Si riserva di avanzare una proposta al termine dell'audizione dell'interessata.
(Viene introdotta Tiziana Parenti, deputato all'epoca dei fatti).
Tiziana PARENTI espone che solo in grado d'appello ha eccepito l'insindacabilità giacché, forse ottimisticamente, aveva immaginato che il giudice di primo grado l'avrebbe assolta sulla base del diritto di critica politica. Ritiene fatto notorio che negli anni dal 1994 in poi la polemica politica e giudiziaria italiana abbia contato innumerevoli protagonisti e partecipanti, tra cui anche lo stesso Gherardo Colombo, il quale ha scritto diversi libri sulla situazione politica italiana, nei quali peraltro esprime giudizi non lusinghieri sul suo conto, ciò che tuttavia non l'ha indotta a querelarlo. La tesi di fondo che, partecipando a tale ampio e pubblico dibattito, ella ha inteso esprimere, pur riportata con la sintesi dei giornalisti, è che per i reati contestati a Berlusconi il pool di Milano seguiva una corsia preferenziale, accettando il rischio che altri reati rimanessero prescritti. Del resto fu proprio Gherardo Colombo a parlare per primo di prescrizione dei reati di Mani pulite. Di qui l'intervento che ella ha svolto anche sul caso del calciatore Lentini. Ribadita la sorpresa per la condanna in primo grado, si vede costretta oggi a impegnare il tempo del Parlamento su una vicenda che francamente non lo meriterebbe, stante la notorietà del suo impegno parlamentare su questi temi. Il suo difensore infatti nell'atto d'appello ha citato numerosi atti parlamentari tipici che si riserva di trasmettere in copia ai componenti.
Pierluigi MANTINI (Ulivo), pur non condividendo la tesi dell'ex collega Parenti, non ha difficoltà a riconoscere i presupposti dell'insindacabilità.
Elias VACCA (Com.It), relatore, chiede se Tiziana Parenti possa esibire fin da oggi atti di sindacato ispettivo, suoi o di suoi colleghi di gruppo, utili a sostenere la tesi della sostanziale corrispondenza di contenuto con le affermazioni per cui è intervenuta la condanna.
Tiziana PARENTI ribadisce che farà ogni sforzo per trasmettere tempestivamente alla Giunta tale documentazione e anticipa che a sua memoria già nel 1997 firmò una proposta di legge volta a istituire una commissione d'inchiesta sui fatti cosiddetti «di Tangentopoli».
Antonio PEPE (AN) osserva che tale proposta di legge è citata anche nell'atto difensivo d'appello.
(Tiziana Parenti si allontana dall'aula).
Carlo GIOVANARDI, presidente, osserva che il caso in titolo è un'ipotesi scolastica e lampante di insindacabilità parlamentare.
Elias VACCA (Com.It), relatore, sciogliendo la riserva, propone che la Giunta deliberi nel senso dell'insindacabilità.
Nicola CRISCI (Ulivo) chiede che il seguito dell'esame sia rinviato per consentirgli di prendere in esame gli atti parlamentari eventualmente reperiti.
Nino MORMINO (FI) si dice perplesso sul rinvio dovuto alla ricerca di atti di sindacato ispettivo, giacché solo pochi mesi fa la Giunta ha approvato un documento di indirizzo generale sull'insindacabilità che prevede criteri di individuazione del nesso funzionale svincolati dalla precisa e pedissequa corrispondenza con atti tipici del mandato parlamentare.
Carlo GIOVANARDI, presidente, constatato anche che sono iniziate le dichiarazioni di voto in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Elias VACCA (Com.It), relatore, ricorda che nella scorsa seduta si era orientato a proporre l'insindacabilità dei fatti oggetto del procedimento in ragione delle dichiarazioni rese dall'interessata nella sua audizione. Consultati tuttavia gli atti messigli a disposizione, ha constatato che in nessuna delle proposte di legge presentate da Tiziana Parenti nell'arco di tempo individuato dalla stessa ha rinvenuto concetti analoghi a quelli imputatile nel capo di imputazione, i quali si riferiscono a una persona nominata e a un addebito molto preciso. In particolare, non trova significativo il contenuto della relazione che accompagnò la proposta di legge costituzionale n. 3032 della XIII legislatura, a prima firma Parenti, cofirmata da Donato Bruno. Gli pare che in tale relazione vi siano generici riferimenti all'unicità della giurisdizione e alla necessità della separazione delle carriere, ma nulla sulle pretese scorrettezze deontologiche di Gherardo Colombo o dei restanti membri del pool di Milano.
Carlo GIOVANARDI, presidente, osserva invece che la relazione presentata alla proposta di legge n. 2296 del 24 settembre 1996, a prima firma Fragalà, cofirmata da Tiziana Parenti, reca contenuti sostanzialmente analoghi: vi si legge che «in un regime democratico non è tollerabile che sotto la toga si nascondano interessi di parte, discriminazioni colpevoli o faziosità». Gli sembra quindi che l'iniziale proposta del relatore possa essere ampiamente accolta.
Matteo BRIGANDÌ (LNP), a futura memoria si dichiara totalmente d'accordo con quanto oggi imputato a Tiziana Parenti. Voterà per l'insindacabilità, considerando che l'argomento del carattere politico dell'operato del pool di Milano è stato costantemente portato da Forza Italia nel dibattito politico e parlamentare.
Maurizio PANIZ (FI) crede che ci si trovi dinanzi a un'ipotesi di scuola d'insindacabilità stante la messe di atti tipici concernenti gli argomenti trattati nell'intervista telefonica.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) voterà per l'insindacabilità non solo per gli argomenti ascoltati dal Presidente e dal collega Paniz ma anche perché occorre rifarsi al contesto storico in cui quelle dichiarazioni furono rese. Non ritiene che la Giunta debba impegnarsi nella verifica pedissequa dei contenuti degli atti tipici svolti dai parlamentari, giacché questo si risolverebbe, paradossalmente, in un sindacato sulla loro attività che proprio l'articolo 68 della Costituzione mira a prevenire.
Pierluigi MANTINI (Ulivo) ha vissuto in prima persona e da partecipe ravvicinato gli anni di Tangentopoli. Non sarà quindi lui ad avallare una lettura storica di quegli eventi che li presenti come l'attuazione da parte della procura di Milano di un progetto politico eversivo. Non di meno riconosce a Tiziana Parenti lo svolgimento di un ruolo critico verso quell'esperienza che è stata la cifra stessa del suo passaggio parlamentare. Ella faceva parte del pool di Milano e poi ne uscì per candidarsi con Forza Italia. Da questo punto di vista gli sembrano in effetti significative le espressioni usate nella relazione alla proposta di legge n. 2296, poc'anzi richiamate dal Presidente. Voterà per l'insindacabilità.
Nicola CRISCI (Ulivo) rifiuta l'idea che l'aver trattato un certo argomento in atti tipici offra un salvacondotto per poi poterne concretizzare in affermazioni specifiche taluni profili che finiscano per coagularsi nell'offesa a persone determinate. Adottando una simile impostazione tutto diverrebbe lecito.
Daniele FARINA (RC-SE) tiene a precisare che il collega Vacca, a suo avviso, ha solo posto un problema di corrispondenza sostanziale del contenuto degli atti parlamentari citati nella scorsa seduta dall'interessata rispetto alle dichiarazioni per cui è stata condannata in primo grado. Da questo punto di vista concorda con il relatore. Ciò non toglie che probabilmente, anche da quello che ha ascoltato dai colleghi Buemi e Mantini, a una delibera d'insindacabilità si possa arrivare secondo un percorso diverso.
Elias VACCA (Com.It), relatore, tiene a ribadire che rispetto all'accusa specifica mossa da Tiziana Parenti a Gherardo Colombo non rilevano pretesi fatti notori o massime di esperienza. In nessuna proposta di legge o in interrogazioni portate alla sua attenzione si chiedono ispezioni ministeriali negli uffici giudiziari di Milano, si fanno riferimenti specifici alle scorrettezze deontologiche, vere o presunte, del dottor Colombo o si fa riferimento all'indotto prodursi della prescrizione di reati.
Jole SANTELLI (FI) sottolinea che i magistrati del pool di Milano non erano sobri ufficiali dello Stato che svolgevano le loro funzioni in anonimato: imperversavano sui mass media e davano «patenti» di moralità alla classe politica. Nessuno può dimenticare l'intervista del 1998 di Gherardo Colombo al Corriere della Sera in cui accusava i partiti dell'allora maggioranza di un patto scellerato con Berlusconi; né la famosa frase di Antonio Di Pietro «io quello lo sfascio». Gli sembra incredibile che si disconosca il profondo radicamento parlamentare di questa vicenda anche a proposito di Tiziana Parenti, la quale ha rivestito per diversi anni la qualità di responsabile giustizia di Forza Italia.
Carlo GIOVANARDI, presidente, fa presente che hanno chiesto di intervenire i colleghi Palomba e Tenaglia. Poiché stanno per avere luogo votazioni nominali in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Carlo GIOVANARDI, presidente, comunica che Tiziana Parenti ha fatto pervenire, nella giornata di lunedì 16 luglio, una lettera con allegata un'interpellanza da lei sottoscritta e presentata in data 30 ottobre 1996, unitamente a lanci d'agenzia ad essa relativi. Tale materiale è a disposizione per la consultazione.
Elias VACCA (Com.It), relatore, ha ricevuto la nota dell'interessata ma non la ritiene conferente alle dichiarazioni che hanno fatto scaturire il procedimento in titolo. Essa concerne infatti la pretesa lentezza di inchieste a carico dell'ENI. Non dubita che il partito politico del quale Tiziana Parenti faceva parte al momento dei fatti abbia condotto una battaglia mediatica contro l'asserita monomania della procura di Milano nei confronti di Silvio Berlusconi ma non ne rinviene al momento precisi agganci parlamentari. Poiché altri componenti invece sono convinti che atti tipici del mandato esistano, prega il Presidente di sostituirlo nell'incarico di relatore e preannunzia che sulla questione si asterrà se gli atti parlamentari in questione non verranno prodotti.
Carlo GIOVANARDI, presidente, prende atto della richiesta del collega Vacca e, concordando la Giunta, chiede al deputato Antonio Pepe di assumere l'incarico di riferire.
Antonio PEPE (AN), relatore, nell'accettare l'incarico chiede un rinvio per approfondire le questioni insorte.
Carlo GIOVANARDI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Antonio PEPE (AN), relatore, rifacendosi all'illustrazione della vicenda svolta dal collega Vacca nella seduta del 4 luglio 2007, vi si riporta per i fatti. Quanto alla conclusione in diritto, propende per l'insindacabilità per i motivi ascoltati dalla stessa Tiziana Parenti nell'audizione in pari data e per i motivi illustrati da altri colleghi nella seduta dell'11 luglio.
Elias VACCA (Com.It), nel rispetto dei criteri di giudizio che la Giunta si è data in precedenza e poiché non gli risultano atti parlamentari in cui Tiziana Parenti abbia espresso le stesse opinioni, ribadisce che si asterrà.
Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) crede che rientri certamente tra le funzioni parlamentari quella di sottoporre a vaglio critico l'attività degli altri poteri e quindi anche quella del potere giurisdizionale. Il documento approvato dalla Giunta il 18 aprile scorso poneva però il limite del rispetto della dignità delle istituzioni e delle persone. Tiziana Parenti in questo caso non solo ha criticato una persona nominata attribuendo a essa una scorrettezza deontologica ma ha addirittura messo in dubbio il rispetto del giuramento che tutti i magistrati prestano all'atto di assumere le funzioni. Voterà contro la proposta del relatore.
Carlo GIOVANARDI, presidente, dissente dai colleghi Vacca e Tenaglia. Dal primo perché crede ampiamente dimostrato il nesso funzionale in senso stretto tra le dichiarazioni per cui Tiziana Parenti è stata condannata in primo grado e il suo mandato parlamentare; dal secondo perché ricorda gli innumerevoli casi di critiche generiche e perentorie rivolte a uffici giudiziari in passato dalle più varie forze politiche. Quanto, in particolare, al profilo delle proposte di legge ribadisce che già nel settembre 1996 Tiziana Parenti aveva cofirmato una proposta di legge la cui relazione reca contenuti sostanzialmente analoghi alle critiche rivolte al dottor Colombo.
La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore conferendogli il mandato di riferire all'Assemblea nel senso dell'insindacabilità.
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