Doc. XXII, n. 1




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla operatività e sulla funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e dei relativi organi di verifica e di controllo, nonché sulle recenti vicende che hanno coinvolto il mondo del calcio, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da venti deputati più il presidente, nominati ai sensi dell'articolo 5.
3. L'attività di inchiesta della Commissione è prioritariamente finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni organizzative e ai modelli operativi della struttura nazionale del CONI.
4. La Commissione verifica lo stato di attuazione delle politiche sportive sull'intero territorio nazionale, controllandone la qualità e la specificità operativa, ivi compresa l'applicazione di tutti i regolamenti nazionali e internazionali. La Commissione fornisce inoltre indicazioni utili sullo stato della realtà del mondo dello sport professinistico e dilettantistico in Italia, avanzando proposte e suggerimenti e individuando gli indirizzi per la ristrutturazione del settore nonché per la modifica della legislazione vigente in materia.
5. La Commissione acquisisce tutta la documentazione prodotta o raccolta da qualsiasi organo pubblico in materia sportiva che ritenga utile per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 2.

1. Con riferimento alle vicende che hanno coinvolto la FIGC, la Commissione ha il compito di:
a) accertare le responsabilità degli amministratori della FIGC, nonché di altri soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno concorso alla creazione delle condizioni idonee a favorire lo sviluppo di commistioni tra mondo dello sport, interessi finanziari ed eventuali comportamenti illeciti;
b) accertare lo stato di applicazione delle norme vigenti in materia di calcio professionistico e dilettantistico.

Art. 3.

1. La Commissione acquisisce elementi per valutare le dinamiche della spesa degli enti e organismi operanti in ambito sportivo, anche al fine di verificare l'esistenza di eventuali sprechi.
2. La Commissione acquisisce, inoltre, elementi conoscitivi sull'attività delle federazioni sportive facenti capo al CONI e sul coordinamento della loro attività con quella del competente Ministero.

Art. 4.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione. Alla conclusione dei lavori presenta alla Camera dei deputati una o più relazioni sulle risultanze dell'attività di inchiesta.
2. La Commissione presenta, inoltre, entro sei mesi dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, una relazione sull'attività di inchiesta svolta ai sensi dell'articolo 2.

Art. 5.

1. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione, nonché i suoi componenti assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 6.

1. La Commissione può acquisire tutti gli atti, i documenti e le testimonianze che riguardano l'inchiesta.
2. Per i segreti d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 7.

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le testimonianze, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, anche quando di tali atti e di tali informazioni siano venuti a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

Art. 8.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento interno.
2. La Commissione si avvale di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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