1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli standard di sicurezza dell'aviazione civile italiana, sulle modalità che presiedono alla manutenzione dei vettori, sulle fonti di approvvigionamento dei pezzi di ricambio e sulle procedure di certificazione dell'affidabilità tecnica dei medesimi, in relazione agli incidenti aerei verificatisi negli ultimi cinque anni in Italia, la cui accertata origine non è dovuta ad errore umano né a eventi imprevedibili di forza maggiore.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.
1. La durata dei lavori della Commissione è fissata in sei mesi a decorrere dalla data della sua costituzione.
2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
3. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione.
4. Entro cinque giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente, anche da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa, a scrutinio segreto.
1. La Commissione può disciplinare i suoi lavori adottando, ove ne riscontri la necessità, un regolamento interno prima di avviare l'attività di inchiesta.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
4. La Commissione riferisce sugli esiti dell'inchiesta alla Camera dei deputati entro un anno dalla sua costituzione.
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