Doc. XXII, n. 4




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause della diffusione di pratiche abusive di accesso a banche dati, intercettazioni illecite e schedature telefoniche illegali, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, accerta in particolare:
a) le cause e l'estensione dell'attività di schedatura e di creazione di banche dati illegali, le modalità della loro eventuale utilizzazione per fini diversi da quelli consentiti o il loro eventuale commercio e il livello di sicurezza garantito dagli operatori coinvolti nella loro conservazione;
b) da quanto tempo e in quale misura episodi del tipo di quelli di cui alla lettera a) hanno prodotto eventuali violazioni delle norme a protezione dei dati personali e dei conseguenti diritti dei cittadini, nonché delle norme a protezione della concorrenza.

3. La Commissione formula proposte per evitare il ripetersi dei fenomeni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
2. La Commissione presenta alla Camera dei deputati relazioni sulle indagini da essa svolte ai sensi dell'articolo 1 al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque entro sei mesi dalla sua costituzione.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire documenti riservati. La Commissione può inoltre acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti in materia.
4. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, della collaborazione di esperti, di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi dipendente pubblico.

Art. 4.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. La diffusione in tutto o in parte delle informazioni di cui al comma 1 è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori allo scadere della XV legislatura.


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