Doc. XXII, n. 7




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. Al fine di favorire una efficace politica di prevenzione e di recupero, è istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle dipendenze patologiche, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da venti deputati, oltre il presidente, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

Art. 2.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla diffusione del fenomeno delle dipendenze patologiche, alla legislazione vigente in materia e al relativo stato di attuazione nonché alle modalità organizzative messe in opera dai soggetti pubblici e privati per assicurare il recupero delle persone con problemi di dipendenza.
2. La Commissione, in particolare:
a) acquisisce elementi conoscitivi in ordine alla diffusione delle dipendenze patologiche, alle tendenze del mercato delle sostanze e dei prodotti che provocano dipendenza, agli orientamenti di giudizio e ai comportamenti di abuso più diffusi soprattutto in ambito giovanile;
b) acquisisce elementi conoscitivi sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di dipendenze patologiche, sui risultati ottenuti e sugli eventuali problemi derivanti dalla sua applicazione;
c) verifica i modelli organizzativi e i livelli delle prestazioni socio-sanitarie nel campo della riabilitazione dalla dipendenza patologica assicurati dalle regioni, dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, dalle carceri, dai tribunali ordinari, minorili e di sorveglianza nonché dagli enti locali;
d) acquisisce elementi conoscitivi sulle situazioni territoriali di maggiore criticità;
e) verifica le condizioni di efficienza delle strutture pubbliche e private per l'assistenza ai tossicodipendenti e la corretta gestione delle risorse pubbliche da parte delle medesime strutture;
f) individua le principali cause sociali o ambientali che, durante il percorso di recupero, costituiscono ad impedire una effettiva riabilitazione del soggetto in trattamento;
g) acquisisce elementi di valutazione sulle campagne di sensibilizzazione effettuate dal Governo, dalle regioni e dagli operatori scolastici mediante la realizzazione nelle scuole di appositi interventi informativi ed educativi;
h) valuta l'efficacia del sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente in materia di uso e di detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, evidenziandone gli eventuali limiti e, se ritenuto opportuno, avanzando proposte e suggerimenti; valuta, altresì, la conformità di tale sistema sanzionatorio con le posizioni, gli indirizzi e le direttive adottati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dagli altri Paesi esteri.

2. La Commissione fornisce al Parlamento informazioni sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia, avanzando proposte e suggerimenti per assicurare l'effettivo raggiungimento delle finalità della medesima legislazione.

Art. 3.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta.
3. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 4.
(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigneti.
3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può richiedere a qualsiasi ufficio pubblico atti e documenti utili per il suo lavoro. Può chiedere altresì atti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria procede senza ritardo, salvo che vi sia pregiudizio per le indagini. In tale caso dispone il rigetto dell'istanza con decreto motivato, che ha efficacia fino a quando sussiste il pregiudizio, ovvero fino a quando gli atti non siano depositati a disposizione dei difensori.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 7.
(Durata e relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro nove mesi dal suo insediamento. Entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta, unitamente ai verbali delle sedute, ai documenti e agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta.

Art. 8.
(Spese di funzionamento).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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