Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
esaminato il testo del Doc. XXII n. 8, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario»;
rilevato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che «ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse», e che, pertanto, l'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo;
considerato, inoltre, che l'articolo 5, comma 2, della proposta in esame prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di rispettare il segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, come reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
rilevato che tale disposizione è volta ad introdurre in un atto non legislativo disposizioni con effetti penali, sia pure attraverso il rinvio a specifiche norme codicistiche, ma che, tuttavia, disposizioni di analogo tenore sono in passato state inserite anche all'interno di delibere istitutive di Commissioni monocamerali di inchiesta;
considerato che la proposta in esame non prevede un limite alle spese sostenibili dalla Commissione stessa nel corso delle sue attività, come invece opportunamente previsto ad esempio nella legge 27 ottobre 2006, n. 277, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare», nonché nella legge 20 ottobre 2006, n. 271, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse»,
esprime
con la seguente condizione:
sia previsto un limite di spesa per il funzionamento della istituenda Commissione, secondo i parametri contenuti nelle leggi n. 277 del 2006 e n. 271 del 2006, che istituiscono rispettivamente la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 15.
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